Art. 6 
 
                 Relazione finale sul lavoro svolto 
 
  1. Terminato il periodo  di  svolgimento  del  lavoro  di  pubblica
utilita' di  cui  all'art.  4,  comma  1,  le  amministrazioni  o  le
associazioni e enti presso  cui  e'  stata  eseguita  la  prestazione
lavorativa, redigono una relazione finale che attesti  l'effettivo  e
regolare svolgimento del lavoro di pubblica  utilita'  da  parte  del
soggetto ammesso. 
  2. La relazione  di  cui  al  comma  1  e'  trasmessa  al  Questore
competente per le conseguenti valutazioni connesse  alla  sussistenza
dei presupposti per  l'accoglimento  della  richiesta  di  cessazione
degli ulteriori effetti pregiudizievoli del D.A.SPO.