Art. 6 Relazione finale sul lavoro svolto 1. Terminato il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' di cui all'art. 4, comma 1, le amministrazioni o le associazioni e enti presso cui e' stata eseguita la prestazione lavorativa, redigono una relazione finale che attesti l'effettivo e regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilita' da parte del soggetto ammesso. 2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa al Questore competente per le conseguenti valutazioni connesse alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del D.A.SPO.