Art. 7 Convenzioni 1. Le amministrazioni che intendono utilizzare in proprio i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, possono stipulare apposite convenzioni, secondo il modello riportato in allegato B) al presente decreto, con il Prefetto territorialmente competente, dandone comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno. 2. Le associazioni e enti operanti nei settori che svolgono le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, possono stipulare apposita convenzione, secondo il modello riportato in allegato C) al presente decreto, con il comune che provvede a comunicarla alla Prefettura territorialmente competente per l'ulteriore inoltro al Gabinetto del Ministro dell'interno. 3. Le amministrazioni e le associazioni e enti di cui ai commi 1 e 2 provvedono alla copertura assicurativa, anche mediante polizze collettive, contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilita' civile verso i terzi, del soggetto ammesso allo svolgimento dei lavori di pubblica utilita'.