Art. 7 
 
                             Convenzioni 
 
  1.  Le  amministrazioni  che  intendono  utilizzare  in  proprio  i
soggetti di cui all'art.  1,  comma  2,  possono  stipulare  apposite
convenzioni, secondo il modello riportato in allegato B) al  presente
decreto,  con  il  Prefetto  territorialmente   competente,   dandone
comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno. 
  2. Le associazioni e enti operanti  nei  settori  che  svolgono  le
attivita' di cui all'art. 2,  comma  1,  possono  stipulare  apposita
convenzione, secondo il modello riportato in allegato C) al  presente
decreto, con il comune che provvede  a  comunicarla  alla  Prefettura
territorialmente competente per l'ulteriore inoltro al Gabinetto  del
Ministro dell'interno. 
  3. Le amministrazioni e le associazioni e enti di cui ai commi 1  e
2 provvedono alla  copertura  assicurativa,  anche  mediante  polizze
collettive, contro gli infortuni e le malattie professionali e per la
responsabilita' civile verso  i  terzi,  del  soggetto  ammesso  allo
svolgimento dei lavori di pubblica utilita'.