Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni dello Stato provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. I comuni le province e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.