Art. 9 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni dello Stato provvedono agli adempimenti di cui  al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  2. I comuni le province e le regioni  provvedono,  rispettivamente,
agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti
delle risorse disponibili nei propri bilanci.