IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  dell'organizzazione giudiziaria, 
                     del personale e dei servizi 
                    del Ministero della giustizia 
 
                           di concerto con 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto  l'art.  20,  punto  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico  delle
discipline  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia,  il  quale  prevede  che  con  decreto  dirigenziale   del
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle  finanze,  si  provveda  all'adeguamento  dell'indennita'  di
trasferta  degli  ufficiali  giudiziari,  in  base  alla   variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di  operai  e  di
impiegati,  accertata  dall'Istituto  nazionale   di   statistica   e
verificatasi nell'ultimo triennio; 
  Visti gli articoli 133 e  142  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni; 
  Visti gli articoli  26  e  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
  Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto
3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002,  n.
115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al
consumo per le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatasi  nel
triennio 1° luglio 2018 - 30 giugno 2021, e' pari a +1,3; 
  Visto il decreto interdirigenziale del 14 dicembre  2020,  relativo
all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli  ufficiali
giudiziari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale  giudiziario  per
il viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura: 
    a) fino a 6 chilometri: euro 2,37; 
    b) fino a 12 chilometri: euro 4,31; 
    c) fino a 18 chilometri: euro 5,96; 
    d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso  di  6  chilometri  o
frazione superiore a  3  chilometri  di  percorso  successivo,  nella
misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,26. 
  2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario,  per
il viaggio di andata e ritorno  per  ogni  atto  in  materia  penale,
compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta: 
    a) fino a 10 chilometri: euro 0,62; 
    b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri: euro 1,58; 
    c) oltre i 20 chilometri: euro 2,37.