(parte 2)

           	
				
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice  della  strada),  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 114 del 30 aprile 1992, S.O. n. 74. 
              - Si riportano gli articoli 1, comma  1,  3,  comma  1,
          numero 53-bis), 6, comma 4, lettera b), 7, comma 1, lettera
          d), 10, comma 2, lettera b), 15, 23, 25, 40, 50,  comma  2,
          52, comma 1, lettera a), 60, commi 1 e 2, 61, comma 2,  62,
          comma 3, 68, commi 1 e 2, 80, 86, comma 1, 100,  comma  10,
          105, comma 1, 105, comma 1, 110, 116, comma 9,  117,  comma
          2-bis, 121, comma 11, 122, 126  bis,  comma  3,  138,  142,
          comma 12 quater, 147, 158, 171, 173, comma 2, 175, comma 2,
          177, comma 1, 180, comma 8, 188, 191, comma 1,  196,  comma
          1, 203, commi 1 e 1 bis, 213, 214, comma 5, 215-bis,  commi
          1 e 4, del citato decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285, come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Principi generali). - 1. La sicurezza  e  la
          tutela  della  salute  delle  persone  nonche'  la   tutela
          dell'ambiente, nella circolazione stradale,  rientrano  tra
          le  finalita'  primarie  di  ordine  sociale  ed  economico
          perseguite dallo Stato. 
                (Omissis).» 
                «Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
          fini delle presenti norme le denominazioni  stradali  e  di
          traffico hanno i seguenti significati: 
                  (Omissis) 
                  53-bis) Utente vulnerabile  della  strada:  pedoni,
          persone con disabilita', ciclisti e tutti  coloro  i  quali
          meritino una  tutela  particolare  dai  pericoli  derivanti
          dalla circolazione sulle strade. 
                  (Omissis).» 
                «Art. 6 (Regolamentazione  della  circolazione  fuori
          dei centri abitati). - (Omissis) 
                4.  L'ente  proprietario  della  strada   puo',   con
          l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: 
                  (Omissis) 
                  b) stabilire obblighi,  divieti  e  limitazioni  di
          carattere temporaneo o permanente  per  ciascuna  strada  o
          tratto di essa, o per determinate categorie di  utenti,  in
          relazione  alle  esigenze   della   circolazione   o   alle
          caratteristiche strutturali delle strade,  con  particolare
          riguardo a quelle  che  attraversano  siti  inseriti  nella
          lista del  patrimonio  mondiale  dell'Organizzazione  delle
          Nazioni Unite per l'educazione, la  scienza  e  la  cultura
          (UNESCO). 
                  (Omissis).» 
                «Art.  7  (Regolamentazione  della  circolazione  nei
          centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni  possono,
          con ordinanza del sindaco: 
                  (Omissis) 
                  d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere
          permanente o temporaneo, ovvero anche solo per  determinati
          periodi, giorni e orari: 
                    1) dei veicoli degli organi di  polizia  stradale
          di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei  servizi
          di soccorso; 
                    2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con
          disabilita', munite del contrassegno  di  cui  all'articolo
          381, comma 2, del regolamento; 
                    3) dei veicoli al servizio delle donne  in  stato
          di gravidanza o di genitori con  un  bambino  di  eta'  non
          superiore a due  anni,  munite  di  contrassegno  speciale,
          denominato "permesso rosa"; 
                    4) dei veicoli elettrici; 
                    5) dei veicoli per il carico e lo  scarico  delle
          merci nelle ore stabilite; 
                    6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per  lo
          stazionamento ai capilinea; 
                    7) dei veicoli adibiti  al  trasporto  scolastico
          nelle ore stabilite; 
                    (Omissis).» 
                «Art.  10  (Veicoli  eccezionali   e   trasporti   in
          condizioni di eccezionalita'). - (Omissis) 
                2.  E'  considerato  trasporto   in   condizioni   di
          eccezionalita': 
                  (Omissis) 
              b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una
          cosa indivisibile, definita al comma  4,  che  per  le  sue
          dimensioni e per la sua massa determini eccedenza  rispetto
          ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che  per
          la  sua  massa  determini  eccedenza  rispetto  ai   limiti
          stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi  di  pietra
          naturale,   di   elementi   prefabbricati    compositi    e
          apparecchiature  industriali   complesse   per   l'edilizia
          nonche' di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il
          trasporto puo' essere effettuato integrando il  carico  con
          gli stessi generi  merceologici  autorizzati,  comunque  in
          numero non superiore a sei unita',  fino  al  completamento
          della    massa    eccezionale     complessiva     posseduta
          dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora  siano
          superati i limiti di cui all'articolo 62, ma  nel  rispetto
          dell'articolo 61, il carico  puo'  essere  completato,  con
          generi  della  stessa  natura  merceologica,  per  occupare
          l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
          del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164
          e della massa eccezionale a disposizione,  fatta  eccezione
          per   gli   elementi   prefabbricati   compositi    e    le
          apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per  i
          quali si applica sempre il  limite  delle  sei  unita'.  In
          entrambi i  casi,  purche'  almeno  un  carico  delle  cose
          indicate richieda  l'impiego  di  veicoli  eccezionali,  la
          predetta massa complessiva non puo' essere superiore  a  38
          tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre  assi,
          a 48 tonnellate se  si  tratta  di  autoveicoli  isolati  a
          quattro o piu' assi,  a  72  tonnellate  se  si  tratta  di
          complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se  si
          tratta di complessi  di  veicoli  a  sei  o  piu'  assi.  I
          richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
          caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile; 
                  (Omissis).» 
                «Art. 15 (Atti vietati). - 1. Su tutte  le  strade  e
          loro pertinenze e' vietato: 
                  a) danneggiare  in  qualsiasi  modo  le  opere,  le
          piantagioni  e  gli  impianti  che  ad  esse  appartengono,
          alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e
          le pertinenze o creare comunque stati di  pericolo  per  la
          circolazione; 
                  b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la
          segnaletica  stradale  ed  ogni  altro  manufatto  ad  essa
          attinente; 
                  c) impedire il  libero  deflusso  delle  acque  nei
          fossi laterali e nelle relative  opere  di  raccolta  e  di
          scarico; 
                  d) impedire il libero deflusso delle acque  che  si
          scaricano sui terreni sottostanti; 
                  e) far  circolare  bestiame,  fatta  eccezione  per
          quelle locali con l'osservanza delle norme  previste  sulla
          conduzione degli animali; 
                  f)  depositare  rifiuti  o  materie  di   qualsiasi
          specie, insudiciare e imbrattare comunque la  strada  e  le
          sue pertinenze; 
                  f-bis) insozzare la  strada  o  le  sue  pertinenze
          gettando rifiuti o  oggetti  dai  veicoli  in  sosta  o  in
          movimento; 
                  g) apportare o spargere fango  o  detriti  anche  a
          mezzo delle ruote dei  veicoli  provenienti  da  accessi  e
          diramazioni; 
                  h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi
          e nelle cunette materiali o  cose  di  qualsiasi  genere  o
          incanalare in essi acque di qualunque natura; 
                  i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. 
                2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma  1,
          lettere  a),  b)  e   g),   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  42  ad
          euro 173. 
                3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma  1,
          lettere c), d), e), f), e) ed h), e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  26  ad
          euro 102. 
                3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al  comma  1,
          lettera f-bis), e' punito con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 216 ad euro 866. 
                3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al  comma  1,
          lettera i), e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204. 
                4. Dalle violazioni di cui ai  commi  2,  3  e  3-bis
          consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
          per l'autore della violazione  stessa  del  ripristino  dei
          luoghi a proprie  spese,  secondo  le  norme  del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI.» 
                «Art. 23 (Pubblicita' sulle strade e sui veicoli).  -
          1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato  collocare
          insegne, cartelli, manifesti,  impianti  di  pubblicita'  o
          propaganda,  segni   orizzontali   reclamistici,   sorgenti
          luminose, visibili dai veicoli  transitanti  sulle  strade,
          che per dimensioni, forma,  colori,  disegno  e  ubicazione
          possono ingenerare confusione con la segnaletica  stradale,
          ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
          la visibilita'  o  l'efficacia,  ovvero  arrecare  disturbo
          visivo agli utenti della strada  o  distrarne  l'attenzione
          con   conseguente   pericolo   per   la   sicurezza   della
          circolazione; in  ogni  caso,  detti  impianti  non  devono
          costituire   ostacolo   o,   comunque,   impedimento   alla
          circolazione  delle  persone  invalide.   Sono,   altresi',
          vietati  i  cartelli  e  gli   altri   mezzi   pubblicitari
          rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita'  luminose
          che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico
          delle  intersezioni  canalizzate  e'  vietata  la  posa  di
          qualunque   installazione    diversa    dalla    prescritta
          segnaletica. 
                2. E' vietata  l'apposizione  di  scritte  o  insegne
          pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di
          scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti  nei  limiti  e
          alle condizioni  stabiliti  dal  regolamento,  purche'  sia
          escluso ogni rischio  di  abbagliamento  o  di  distrazione
          dell'attenzione nella guida per i  conducenti  degli  altri
          veicoli. 
                3. 
                4. La collocazione  di  cartelli  e  di  altri  mezzi
          pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta
          in  ogni  caso  ad  autorizzazione   da   parte   dell'ente
          proprietario  della  strada  nel  rispetto  delle  presenti
          norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei
          comuni, salvo il preventivo nulla  osta  tecnico  dell'ente
          proprietario  se  la  strada  e'   statale,   regionale   o
          provinciale. 
                4-bis.  E'  vietata  sulle  strade  e   sui   veicoli
          qualsiasi forma di pubblicita' il  cui  contenuto  proponga
          messaggi  sessisti  o  violenti  o  stereotipi  di   genere
          offensivi o messaggi lesivi  del  rispetto  delle  liberta'
          individuali, dei  diritti  civili  e  politici,  del  credo
          religioso o dell'appartenenza etnica oppure  discriminatori
          con riferimento all'orientamento sessuale, all'identita' di
          genere o alle abilita' fisiche e psichiche. 
                4-ter. Con decreto dell'autorita' di Governo delegata
          per le pari opportunita', di concerto con il Ministro delle
          infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e  con  il
          Ministro della giustizia, da emanare entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione
          delle disposizioni del comma 4-bis. 
                4-quater. L'osservanza delle disposizioni  del  comma
          4-bis e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione  di
          cui al comma 4; in  caso  di  violazione,  l'autorizzazione
          rilasciata e' immediatamente revocata. 
                5. Quando i cartelli e gli altri  mezzi  pubblicitari
          collocati su una strada sono visibili  da  un'altra  strada
          appartenente   ad   ente   diverso,   l'autorizzazione   e'
          subordinata al preventivo nulla  osta  di  quest'ultimo.  I
          cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
          ferroviarie,  quando  siano  visibili  dalla  strada,  sono
          soggetti alle disposizioni del presente articolo e la  loro
          collocazione viene  autorizzata  dall'Ente  Ferrovie  dello
          Stato,  previo  nulla  osta  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
                6.  Il  regolamento  stabilisce  le  norme   per   le
          dimensioni,  le  caratteristiche,  l'ubicazione  dei  mezzi
          pubblicitari lungo le strade,  le  fasce  di  pertinenza  e
          nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.
          Nell'interno dei centri abitati,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal  comma  1,  i  comuni  hanno  la  facolta'  di
          concedere deroghe alle norme relative alle distanze  minime
          per il posizionamento dei  cartelli  e  degli  altri  mezzi
          pubblicitari, nel  rispetto  delle  esigenze  di  sicurezza
          della circolazione stradale. 
                7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo  e
          in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e
          delle strade extraurbane principali e relativi accessi.  Su
          dette strade e' consentita la  pubblicita'  nelle  aree  di
          servizio o di  parcheggio  solo  se  autorizzata  dall'ente
          proprietario e sempre che non sia  visibile  dalle  stesse.
          Sono consentiti i segnali indicanti servizi  o  indicazioni
          agli  utenti  purche'  autorizzati  dall'ente  proprietario
          delle  strade.  Sono  altresi'  consentite  le  insegne  di
          esercizio, con esclusione  dei  cartelli  e  delle  insegne
          pubblicitarie   e   altri   mezzi   pubblicitari,   purche'
          autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro  i
          limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti.   Sono   inoltre
          consentiti,  purche'  autorizzati  dall'ente   proprietario
          della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il
          decreto  di  cui  al  periodo   precedente,   cartelli   di
          valorizzazione e promozione del territorio  indicanti  siti
          d'interesse turistico  e  culturale  e  cartelli  indicanti
          servizi di pubblico interesse. Con il  decreto  di  cui  al
          quarto periodo  sono  altresi'  individuati  i  servizi  di
          pubblico interesse ai quali si  applicano  le  disposizioni
          del periodo precedente. 
                7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1,  terzo
          periodo, al  centro  delle  rotatorie  nelle  quali  vi  e'
          un'area verde, la cui manutenzione  e'  affidata  a  titolo
          gratuito a societa' private o ad altri enti, e'  consentita
          l'installazione  di   un   cartello   indicante   il   nome
          dell'impresa   o   ente   affidatario   del   servizio   di
          manutenzione del verde, fissato al suolo  e  di  dimensioni
          non superiori a 40 cm per  lato.  Per  l'installazione  del
          cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso
          le disposizioni del comma 4. 
                8. E' parimenti vietata la pubblicita',  relativa  ai
          veicoli sotto qualsiasi  forma,  che  abbia  un  contenuto,
          significato  o  fine  in  contrasto   con   le   norme   di
          comportamento previste dal presente codice. La  pubblicita'
          fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e
          nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri  abitati,
          per  ragioni  di  pubblico  interesse,  i  comuni   possono
          limitarla  a  determinate  ore  od  a  particolari  periodi
          dell'anno. 
                9. Per l'adattamento alle presenti norme delle  forme
          di pubblicita' attuate all'atto dell'entrata in vigore  del
          presente codice, provvede il regolamento di esecuzione. 
                10. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          puo' impartire agli enti proprietari delle strade direttive
          per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo
          e di quelle attuative del regolamento, nonche' disporre,  a
          mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza  delle
          disposizioni stesse. 
                11.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente
          articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  430  ad
          euro 1.731. 
                12. Chiunque non  osserva  le  prescrizioni  indicate
          nelle autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 1.417 ad euro 14.168 in via solidale  con  il
          soggetto pubblicizzato. 
                13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva
          competenza, assicurano il rispetto delle  disposizioni  del
          presente articolo.  Per  il  raggiungimento  di  tale  fine
          l'ufficio o comando da cui  dipende  l'agente  accertatore,
          che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni
          di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia  dello  stesso  al
          competente ente proprietario della strada. 
                13-bis. In caso di collocazione di cartelli,  insegne
          di  esercizio  o  altri   mezzi   pubblicitari   privi   di
          autorizzazione o comunque in contrasto con quanto  disposto
          dai commi 1,  4-bis  e  7-bis,  l'ente  proprietario  della
          strada diffida l'autore della violazione e il  proprietario
          o il possessore del suolo privato, nei  modi  di  legge,  a
          rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro  e  non
          oltre dieci giorni dalla data di  comunicazione  dell'atto;
          in caso di  violazione  del  comma  4-bis,  il  termine  e'
          ridotto a cinque giorni e,  nei  casi  piu'  gravi,  l'ente
          proprietario puo' disporre l'immediata rimozione del  mezzo
          pubblicitario.  Decorso   il   suddetto   termine,   l'ente
          proprietario provvede ad effettuare la rimozione del  mezzo
          pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi  oneri
          a carico dell'autore della violazione e, in  via  tra  loro
          solidale, del proprietario o possessore del  suolo;  a  tal
          fine  tutti  gli  organi  di  polizia   stradale   di   cui
          all'articolo 12 sono  autorizzati  ad  accedere  sul  fondo
          privato ove e' collocato il mezzo  pubblicitario.  Chiunque
          viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma
          7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da euro 4.833 ad euro 19.332; nel caso in cui non
          sia possibile individuare l'autore della  violazione,  alla
          stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi utilizza gli
          spazi pubblicitari privi di autorizzazione. 
                13-ter. In  caso  di  inottemperanza  al  divieto,  i
          cartelli,  le  insegne  di  esercizio  e  gli  altri  mezzi
          pubblicitari sono rimossi ai sensi  del  comma  13-bis.  Le
          regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente disposizione le strade  di
          interesse panoramico ed ambientale nelle quali i  cartelli,
          le  insegne  di  esercizio  ed  altri  mezzi   pubblicitari
          provocano deturpamento del paesaggio. Entro  sei  mesi  dal
          provvedimento di individuazione delle strade  di  interesse
          panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni
          ai sensi del comma 13-bis. 
                13-quater.  Nel  caso  in  cui  l'installazione   dei
          cartelli, delle insegne  di  esercizio  o  di  altri  mezzi
          pubblicitari  sia  realizzata  su  suolo  demaniale  ovvero
          rientrante nel  patrimonio  degli  enti  proprietari  delle
          strade, o nel caso in  cui  la  loro  ubicazione  lungo  le
          strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la
          circolazione, in quanto in contrasto  con  le  disposizioni
          contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza
          indugio   la    rimozione    del    mezzo    pubblicitario.
          Successivamente alla stessa, l'ente proprietario  trasmette
          la nota delle  spese  sostenute  al  prefetto,  che  emette
          ordinanza  -  ingiunzione  di  pagamento.  Tale   ordinanza
          costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. 
                13-quater.1. In ogni caso, l'ente  proprietario  puo'
          liberamente disporre  dei  mezzi  pubblicitari  rimossi  in
          conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso
          il termine di sessanta  giorni  senza  che  l'autore  della
          violazione, il proprietario o il possessore del terreno  ne
          abbiano richiesto  la  restituzione.  Il  predetto  termine
          decorre dalla data della diffida,  nel  caso  di  rimozione
          effettuata ai sensi del  comma  13-bis,  e  dalla  data  di
          effettuazione della rimozione,  nell'ipotesi  prevista  dal
          comma 13-quater. 
                13-quinquies.» 
                «Art.  25  (Attraversamenti   ed   uso   della   sede
          stradale).  -  1.  Non  possono  essere  effettuati,  senza
          preventiva     concessione     dell'ente      proprietario,
          attraversamenti od  uso  della  sede  stradale  e  relative
          pertinenze con corsi  d'acqua,  condutture  idriche,  linee
          elettriche e di telecomunicazione, sia aeree  che  in  cavo
          sotterraneo,  sottopassi  e  soprappassi,  teleferiche   di
          qualsiasi  specie,  gasdotti,  serbatoi   di   combustibili
          liquidi,  o  con  altri  impianti  ed  opere,  che  possono
          comunque interessare la proprieta' stradale.  Le  opere  di
          cui sopra devono, per quanto possibile,  essere  realizzate
          in modo tale che il loro uso e  la  loro  manutenzione  non
          intralci  la  circolazione  dei   veicoli   sulle   strade,
          garantendo l'accessibilita' delle fasce di pertinenza della
          strada. 
                1-bis. In caso di attraversamento a livelli  sfalsati
          tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma  restando
          l'obbligatorieta' della concessione di cui al comma  1,  le
          strutture che  realizzano  l'opera  d'arte  principale  del
          sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza
          nei sovrappassi, sono di titolarita', ai  fini  della  loro
          realizzazione e manutenzione anche straordinaria, dell'ente
          che rilascia la concessione qualora la  strada  interferita
          sia di tipo superiore, con  riferimento  ai  tipi  definiti
          dall'articolo  2,  comma   2,   a   quello   della   strada
          interferente. 
                1-ter. Per ragioni di sicurezza e di  importanza  dei
          flussi di traffico: 
                  a) le strutture dei  sottopassi  e  sovrappassi  di
          strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese
          le  barriere  di  sicurezza  nei   sovrappassi,   sono   di
          titolarita' degli enti proprietari delle strade di tipo A e
          B,  anche  quando  tali  enti  rilasciano  la   concessione
          all'attraversamento; 
                  b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A
          e  strada  di  tipo  B,  le  strutture  dei  sottopassi   e
          sovrappassi,  comprese  le  barriere   di   sicurezza   nei
          sovrappassi, sono  di  titolarita'  dell'ente  proprietario
          della strada di tipo A; 
                  c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A
          appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture
          dei sottopassi  e  sovrappassi,  comprese  le  barriere  di
          sicurezza  nei  sovrappassi,  e'  indicata   nell'atto   di
          concessione  di  cui  al  comma  1,  che  va  rinnovato   o
          rilasciato se privo di tale indicazione; 
                  c-bis) nel caso di attraversamento  tra  strade  di
          tipo B appartenenti a enti diversi,  la  titolarita'  delle
          strutture  dei  sottopassi  e  sovrappassi,   comprese   le
          barriere di sicurezza nei  sovrappassi,  e'  indicata,  con
          preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse
          nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1,  che
          va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione; 
                  d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C
          appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture
          dei sottopassi  e  sovrappassi,  comprese  le  barriere  di
          sicurezza nei sovrappassi, e' indicata, con preferenza  per
          l'ente cui appartiene la  strada  di  interesse  nazionale,
          nell'atto  di  concessione  di  cui  al  comma  1,  che  va
          rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione. 
              1-quater. Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi
          1-bis  e  1-ter  in  relazione  agli  enti  titolari  delle
          strutture delle opere d'arte dei sottopassi e  sovrappassi,
          comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti
          proprietari  e   i   gestori   delle   strade   interessate
          dall'attraversamento  a  livello  sfalsato   provvedono   a
          disciplinare  mediante  appositi  atti   convenzionali   le
          modalita' e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle
          predette strutture. 
                1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi
          stradali  esistenti,  gli  enti  proprietari  della  strada
          interferita  e  di  quella  interferente  provvedono,   ove
          necessario anche mediante trasferimento  della  titolarita'
          delle opere d'arte da realizzarsi senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica,  a  dare  attuazione
          alle previsioni di cui ai commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione.  Gli  enti  proprietari,  nonche'  i
          gestori dei medesimi  procedono,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica,  alla  formazione  e
          all'aggiornamento   degli   elenchi   dei   sottopassi    e
          sovrappassi, di  cui  risultano  o  divengano  titolari  in
          attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. 
                2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di
          assoluta   necessita',    previo    accertamento    tecnico
          dell'autorita' competente di cui all'art. 26. 
                3. I cassonetti per la raccolta  dei  rifiuti  solidi
          urbani di qualsiasi tipo e natura devono  essere  collocati
          in  modo  da  non  arrecare  pericolo  od  intralcio   alla
          circolazione. 
                4.  Il   regolamento   stabilisce   norme   per   gli
          attraversamenti e l'uso della sede stradale. 
                5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli
          previsti nel comma  1  o  ne  varia  l'uso  o  ne  mantiene
          l'esercizio senza concessione  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  866  ad
          euro 3.464. 
                6. Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni  indicate
          nella concessione o nelle norme del regolamento e' soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 430 ad euro 1.731. 
                7. La violazione prevista  dal  comma  5  importa  la
          sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo,  a  carico
          dell'autore  della  violazione  ed  a  sue   spese,   della
          rimozione delle opere abusivamente realizzate,  secondo  le
          norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La  violazione
          prevista dal comma 6  importa  la  sanzione  amministrativa
          accessoria  della  sospensione  di  ogni   attivita'   fino
          all'attuazione  successiva  delle   prescrizioni   violate,
          secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.» 
                «Art. 40 (Segnali orizzontali). - (Omissis) 
                11. In corrispondenza degli attraversamenti  pedonali
          i conducenti dei  veicoli  devono  dare  la  precedenza  ai
          pedoni che si accingono ad attraversare  la  strada  o  che
          hanno  iniziato  l'attraversamento;  analogo  comportamento
          devono tenere i conducenti dei veicoli  nei  confronti  dei
          ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili.
          Gli   attraversamenti   pedonali   devono   essere   sempre
          accessibili anche alle persone non deambulanti su  sedie  a
          ruote; a tutela dei non vedenti  possono  essere  collocati
          segnali  a  pavimento  o  altri  segnali  di  pericolo   in
          prossimita' degli attraversamenti stessi.» 
                «Art. 50 (Velocipedi). - (Omissis) 
                2. I  velocipedi  non  possono  superare  1,30  m  di
          larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.» 
                «Art. 52  (Ciclomotori).  -  1.  I  ciclomotori  sono
          veicoli a motore a due  o  tre  ruote  aventi  le  seguenti
          caratteristiche: 
                  a) motore di cilindrata non superiore a 50  cc,  se
          termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad
          alimentazione elettrica; 
                  (Omissis).» 
                «Art. 60  (Motoveicoli,  ciclomotori,  autoveicoli  e
          macchine  agricole  d'epoca  e  di  interesse   storico   e
          collezionistico iscritti negli  appositi  registri).  -  1.
          Sono considerati appartenenti alla  categoria  dei  veicoli
          con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i  ciclomotori,
          gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca,  nonche'  i
          motoveicoli, gli autoveicoli  e  le  macchine  agricole  di
          interesse storico e collezionistico. 
                2. Rientrano nella categoria dei  veicoli  d'epoca  i
          motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e  le  macchine
          agricole cancellati dal P.R.A. perche' destinati alla  loro
          conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini
          della   salvaguardia   delle   originarie   caratteristiche
          tecniche specifiche della  casa  costruttrice,  e  che  non
          siano adeguati  nei  requisiti,  nei  dispositivi  e  negli
          equipaggiamenti alle  vigenti  prescrizioni  stabilite  per
          l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono  iscritti
          in  apposito  elenco   presso   il   Centro   storico   del
          Dipartimento per i trasporti terrestri. 
                (Omissis).» 
                «Art. 61 (Sagoma limite). - (Omissis) 
                2. Gli autoarticolati e gli  autosnodati  non  devono
          eccedere  la  lunghezza  totale,  compresi  gli  organi  di
          traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneita'  certificata
          dei rimorchi, o delle unita' di  carico  ivi  caricate,  al
          trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e  sempre
          che  siano  rispettati  gli  altri  limiti  stabiliti   nel
          regolamento;  gli  autosnodati  e  filosnodati  adibiti   a
          servizio di linea per il trasporto di persone  destinati  a
          percorrere itinerari prestabiliti  possono  raggiungere  la
          lunghezza massima di 18 m; gli autotreni  e  filotreni  non
          devono  eccedere  la  lunghezza  massima  di  18,75  m   in
          conformita'  alle  prescrizioni  tecniche   stabilite   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                2-bis. Gli autosnodati e i  filosnodati  destinati  a
          sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la
          lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia  riservata
          autorizzati dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili. 
                (Omissis).» 
                «Art. 62 (Massa limite). - (Omissis) 
                3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art.  104,
          per i veicoli a motore isolati muniti di  pneumatici,  tali
          che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta
          sulla strada non sia superiore a 8  daN/cm²  e  quando,  se
          trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra  due
          assi  contigui  non  sia  inferiore  ad  1  m,   la   massa
          complessiva a pieno carico del  veicolo  isolato  non  puo'
          eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t  se
          si tratta di veicoli a tre o  piu'  assi;  26  t  e  32  t,
          rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a  quattro
          o piu' assi quando l'asse motore e'  munito  di  pneumatici
          accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute
          equivalenti  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. Qualora si tratti di autobus  o  filobus  a  due
          assi, la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere
          19,5 t. 
                (Omissis).» 
                «Art. 68 (Caratteristiche costruttive e funzionali  e
          dispositivi di equipaggiamento  dei  velocipedi).  -  1.  I
          velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche': 
                  a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente
          per ciascun asse che agisca in maniera pronta  ed  efficace
          sulle rispettive ruote; 
                  b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; 
                  c) per le  segnalazioni  visive:  anteriormente  di
          luci bianche o gialle, posteriormente di luci  rosse  e  di
          catadiottri  rossi;  inoltre,  sui  pedali  devono   essere
          applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono
          essere applicati sui lati. 
              2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c)
          del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora  dopo  il
          tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e  anche
          di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di  caduta  di
          neve, di forte pioggia e  in  ogni  altro  caso  di  scarsa
          visibilita', durante la marcia sia nei centri  abitati  che
          fuori dai centri abitati. 
                (Omissis).» 
                «Art.  80  (Revisioni).  -  1.  Il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  stabilisce,  con  propri
          decreti,  i  criteri,  i   tempi   e   le   modalita'   per
          l'effettuazione della revisione generale o  parziale  delle
          categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al  fine
          di accertare  che  sussistano  in  essi  le  condizioni  di
          sicurezza per la circolazione e di silenziosita'  e  che  i
          veicoli  stessi   non   producano   emanazioni   inquinanti
          superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo  quanto
          stabilito nei commi 8 e seguenti, sono  effettuate  a  cura
          degli uffici competenti del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli  elementi  su
          cui  deve  essere  effettuato  il  controllo  tecnico   dei
          dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli
          e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 
                2. Le prescrizioni contenute nei decreti  emanati  in
          applicazione del comma 1  sono  mantenute  in  armonia  con
          quelle contenute nelle direttive  della  Comunita'  europea
          relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. 
                3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
          trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva  a
          pieno carico non superiore a 3,5 t e  per  gli  autoveicoli
          per trasporto promiscuo la revisione deve  essere  disposta
          entro quattro anni dalla data di prima  immatricolazione  e
          successivamente  ogni  due   anni,   nel   rispetto   delle
          specifiche decorrenze previste dalle direttive  comunitarie
          vigenti in materia. 
                4. Per i veicoli destinati al  trasporto  di  persone
          con numero di posti  superiore  a  9  compreso  quello  del
          conducente, per gli autoveicoli destinati ai  trasporti  di
          cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno  carico
          superiore a 3,5 t, per i rimorchi di  massa  complessiva  a
          pieno carico  superiore  a  3,5  t,  per  i  taxi,  per  le
          autoambulanze,  per  i  veicoli  adibiti  a  noleggio   con
          conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
          disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
          nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5  e
          6. 
                5. Gli  uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi  di
          polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano  dubbi
          sulla persistenza dei requisiti di  sicurezza,  rumorosita'
          ed inquinamento prescritti, possono ordinare  in  qualsiasi
          momento la revisione di singoli veicoli. 
                6. I decreti contenenti la disciplina  relativa  alla
          revisione limitata al controllo dell'inquinamento  acustico
          ed  atmosferico   sono   emanati   sentito   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio. 
                7. In caso di incidente stradale nel quale i  veicoli
          a  motore  o  rimorchi  abbiano  subito  gravi   danni   in
          conseguenza  dei  quali   possono   sorgere   dubbi   sulle
          condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi  di
          polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  commi  1  e   2,
          intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne  notizia  al
          competente  ufficio  del  Dipartimento  per   i   trasporti
          terrestri per la adozione del  provvedimento  di  revisione
          singola. 
                8. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          al  fine  di  assicurare  in  relazione  a  particolari   e
          contingenti situazioni operative  degli  uffici  competenti
          del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei
          termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli  a
          motore capaci di contenere al massimo 16  persone  compreso
          il conducente, o con massa complessiva a pieno carico  fino
          a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto
          di merci non pericolose  o  non  deperibili  in  regime  di
          temperatura controllata (ATP) e  dei  relativi  rimorchi  e
          semirimorchi, puo' per  singole  province  individuate  con
          proprio decreto affidare  in  concessione  quinquennale  le
          suddette  revisioni  ad  imprese  di  autoriparazione   che
          svolgono la propria attivita' nel campo della  meccanica  e
          motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista  ovvero  ad
          imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio
          di veicoli, esercitino altresi', con carattere  strumentale
          o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali  imprese
          devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
          attivita' di autoriparazione di cui all'art.  2,  comma  1,
          della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette  revisioni
          possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
          e alle societa' consortili, anche in forma di  cooperativa,
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in una diversa sezione del medesimo registro,  in  modo  da
          garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 
                9. Le imprese di cui al  comma  8  devono  essere  in
          possesso    di    requisiti    tecnico-professionali,    di
          attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
          attivita'  di  verifica  e  controllo  per  le   revisioni,
          precisati nel regolamento; il titolare della  ditta  o,  in
          sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
          dei  requisiti  personali  e  professionali  precisati  nel
          regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
          il   periodo   della   concessione.   Il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  definisce  con   proprio
          decreto le  modalita'  tecniche  e  amministrative  per  le
          revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8. 
                10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici
          controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8  e
          controlli, anche  a  campione,  sui  veicoli  sottoposti  a
          revisione presso le medesime. I controlli  periodici  sulle
          officine delle imprese di cui al comma 8  sono  effettuati,
          con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2,  3,  e  4,
          della legge 1° dicembre 1986,  n.  870,  da  personale  del
          Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  in  possesso  di
          laurea ad indirizzo tecnico  ed  inquadrato  in  qualifiche
          funzionali  e  profili  professionali  corrispondenti  alle
          qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati
          nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine
          dovranno  essere  versati  in  conto  corrente  postale  ed
          affluire  alle  entrate  dello  Stato  con  imputazione  al
          capitolo 3566 del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  la  cui  denominazione  viene  conseguentemente
          modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
                11. Nel caso in cui,  nel  corso  dei  controlli,  si
          accerti che  l'impresa  non  sia  piu'  in  possesso  delle
          necessarie attrezzature,  oppure  che  le  revisioni  siano
          state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
          le  concessioni  relative  ai  compiti  di  revisione  sono
          revocate. 
                12. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          con  proprio  decreto,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
          operazioni di  revisione  svolte  dal  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri e dalle imprese  di  cui  al  comma  8,
          nonche'  quelle  inerenti  ai  controlli  periodici   sulle
          officine  ed  ai  controlli  a  campione   effettuati   dal
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   -
          Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del  comma
          10. 
                13. Le imprese di cui al comma 8, entro i  termini  e
          con le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  trasmettono
          all'ufficio competente del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri la carta di circolazione, la certificazione della
          revisione effettuata con indicazione  delle  operazioni  di
          controllo   eseguite   e   degli   interventi    prescritti
          effettuati,  nonche'  l'attestazione  del  pagamento  della
          tariffa  da  parte  dell'utente,  al  fine  della  relativa
          annotazione sulla  carta  di  circolazione  cui  si  dovra'
          procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
          della carta stessa. Effettuato tale adempimento,  la  carta
          di circolazione sara'  a  disposizione  presso  gli  uffici
          competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri per
          il ritiro da parte  delle  officine,  che  provvederanno  a
          restituirla  all'utente.  Fino  alla  avvenuta  annotazione
          sulla carta di circolazione la certificazione  dell'impresa
          che ha effettuato la  revisione  sostituisce  a  tutti  gli
          effetti la carta di circolazione. 
                14. Ad esclusione  dei  casi  previsti  dall'articolo
          176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non  sia
          stato presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          173 ad euro 694. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso  di
          revisione omessa per piu' di una volta  in  relazione  alle
          cadenze  previste  dalle  disposizioni  vigenti.   L'organo
          accertatore annota sul documento  di  circolazione  che  il
          veicolo    e'    sospeso    dalla     circolazione     fino
          all'effettuazione  della  revisione.   E'   consentita   la
          circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
          dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i  sistemi  informativi  e  statistici  per  la  prescritta
          revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui  si
          circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
          dell'esito  della  revisione,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.998  ad
          euro 7.993. All'accertamento della  violazione  di  cui  al
          periodo  precedente  consegue  la  sanzione  amministrativa
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
          giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
          titolo VI. In caso di  reiterazione  delle  violazioni,  si
          applica   la    sanzione    accessoria    della    confisca
          amministrativa del veicolo. 
                15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
          quali sia stato accertato da parte  dei  competenti  uffici
          del Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  il  mancato
          rispetto  dei  termini  e  delle  modalita'  stabiliti  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi  del
          comma 13, sono soggette alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma  da  euro  430  ad  euro  1.731.  Se
          nell'arco  di  due  anni  decorrenti  dalla  prima  vengono
          accertate  tre   violazioni,   l'ufficio   competente   del
          Dipartimento  per   i   trasporti   terrestri   revoca   la
          concessione. 
                16.    L'accertamento    della     falsita'     della
          certificazione di revisione comporta la  cancellazione  dal
          registro di cui al comma 8. 
                17.   Chiunque   produce   agli   organi   competenti
          attestazione di revisione falsa e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  430  ad
          euro  1.731.  Da  tale  violazione  discende  la   sanzione
          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
          circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI. 
              17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          della   mobilita'    sostenibili,    da    emanare    entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          riqualificazione delle bombole approvate in conformita'  al
          regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa
          delle Nazioni Unite (UNECE R  110)  e  sono  individuati  i
          soggetti  preposti  alla  riqualificazione,  al   fine   di
          semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa.» 
                «Art.  86  (Servizio  di  piazza   con   autovetture,
          motocicli e velocipedi con conducente  o  taxi).  -  1.  Il
          servizio di piazza con autovetture, motocicli e  velocipedi
          con  conducente  o  taxi  e'   disciplinato   dalle   leggi
          specifiche che regolano il settore. 
                (Omissis).» 
                «Art.   100   (Targhe   di   immatricolazione   degli
          autoveicoli, dei motoveicoli e  dei  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli   devono   essere   muniti,   anteriormente   e
          posteriormente,  di  una  targa  contenente   i   dati   di
          immatricolazione. 
                2. I motoveicoli devono essere muniti  posteriormente
          di una targa contenente i dati di immatricolazione. 
                10. Sugli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e'
          vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che  possano
          creare  equivoco  nella  identificazione  del  veicolo.   I
          motoveicoli impegnati in  competizioni  motoristiche  fuori
          strada  che  prevedono  trasferimenti  su  strada   possono
          esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara,  in
          luogo delle targhe di  cui  ai  commi  1  e  2,  una  targa
          sostitutiva costituita da un  pannello  auto-costruito  che
          riproduce  i  dati  di  immatricolazione  del  veicolo.  Il
          pannello deve avere fondo giallo, cifre e  lettere  nere  e
          caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa
          che sostituisce ed e' collocato in  modo  da  garantire  la
          visibilita' e la posizione richieste dal regolamento per le
          targhe di immatricolazione. Sono  autorizzati  all'utilizzo
          della targa sostitutiva i partecipanti  concorrenti  muniti
          di   regolare   licenza    sportiva    della    Federazione
          motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della
          manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento
          della manifestazione stessa. 
                (Omissis).» 
                «Art. 105 (Traino  di  macchine  agricole).  -  1.  I
          convogli formati da macchine agricole semoventi e  macchine
          agricole trainate non  possono  superare  la  lunghezza  di
          18,75  m.  I  convogli  che   per   specifiche   necessita'
          funzionali superano, da soli o compreso il loro carico,  il
          limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi  alla
          circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si
          applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8. 
                (Omissis).» 
                «Art. 110 (Immatricolazione, carta di circolazione  e
          certificato di idoneita' tecnica  alla  circolazione  delle
          macchine agricole). -  1.  Le  macchine  agricole  indicate
          nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1  e  punto  2,  e
          lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli  di  massa
          complessiva non superiore  a  1,5  t  ed  aventi  le  altre
          caratteristiche fissate dal regolamento, per  circolare  su
          strada sono soggette all'immatricolazione  ed  al  rilascio
          della carta di circolazione. Quelle invece  indicate  nello
          stesso comma 2, lettera a), punto 3, e lettera b), punto 1,
          con le esclusioni previste all'art.  107,  comma  1,  ed  i
          rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a  1,5
          t  ed  aventi  le   altre   caratteristiche   fissate   dal
          regolamento, per  circolare  su  strada  sono  soggette  al
          rilascio  di  un  certificato  di  idoneita'  tecnica  alla
          circolazione. 
                2. La carta di circolazione ovvero il certificato  di
          idoneita'  tecnica  alla   circolazione   sono   rilasciati
          dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri competente per territorio;  il  medesimo  ufficio
          provvede  alla  immatricolazione  delle  macchine  agricole
          indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1 e punto
          2, e lettera  b),  punto  2,  ad  esclusione  dei  rimorchi
          agricoli di massa complessiva non  superiore  a  1,5  t  ed
          aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento,  a
          nome di colui che dichiari di essere  titolare  di  impresa
          agricola  o  forestale  ovvero  di  impresa  che   effettua
          lavorazioni  agromeccaniche   o   locazione   di   macchine
          agricole, nonche' a nome di  enti  e  consorzi  pubblici  e
          commercianti di macchine  agricole  e,  limitatamente  alle
          macchine  agricole  indicate  dall'articolo  57,  comma  2,
          lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa  massima  a  pieno
          carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t,  e  ai
          rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2,  lettera
          b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore  a  6
          t, a nome di colui che si dichiara proprietario. 
              2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti  di
          imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio
          2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile 2009, n. 33, e  all'articolo  6-bis,  comma  2,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,  alle
          reti  costituite  da  imprenditori  agricoli,   singoli   o
          associati, di cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,
          finalizzate anche all'acquisto  di  macchine  agricole,  e'
          consentita l'immatricolazione ai  sensi  del  comma  2  del
          presente  articolo  a   nome   della   rete   di   imprese,
          identificata dal codice fiscale,  richiesto  dalle  imprese
          partecipanti, e dal contratto di rete, redatto  e  iscritto
          ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n.  5  del
          2009, da cui risultino  la  sede,  la  denominazione  e  il
          programma della rete, previa individuazione  di  un'impresa
          della   rete   incaricata   di   svolgere    le    funzioni
          amministrative attribuite dalla legge al  proprietario  del
          veicolo. 
                3. Il  trasferimento  di  proprieta'  delle  macchine
          agricole   soggette   all'immatricolazione,   nonche'    il
          trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del
          titolare devono  essere  comunicati  entro  trenta  giorni,
          unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta  di
          circolazione, all'ufficio competente del Dipartimento per i
          trasporti terrestri rispettivamente dal  nuovo  titolare  e
          dall'intestatario  della  carta  di   circolazione.   Detto
          ufficio annota le relative variazioni  sul  certificato  di
          circolazione stessa. Qualora il titolo  presentato  per  la
          trascrizione del trasferimento di proprieta' consista in un
          atto unilaterale, lo stesso ufficio dovra' acquisire  anche
          la  dichiarazione  di  assunzione  di   responsabilita'   e
          provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo  le
          modalita'  indicate  nell'art.  95,  comma  4,  in   quanto
          applicabili. 
                4. L'annotazione del trasferimento di  proprieta'  e'
          condizionata dal possesso da parte del nuovo  titolare  dei
          requisiti richiesti al comma 2. 
                5.  Il  regolamento  stabilisce  il  contenuto  e  le
          caratteristiche  della  carta   di   circolazione   e   del
          certificato di idoneita' tecnica, nonche' le modalita'  per
          gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4. 
                6.  Chiunque  circola  su  strada  con  una  macchina
          agricola per la quale non e' stata rilasciata la  carta  di
          circolazione, ovvero il certificato  di  idoneita'  tecnica
          alla circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694. 
                7.  Chiunque  circola  su  strada  con  una  macchina
          agricola non osservando  le  prescrizioni  contenute  nella
          carta di circolazione ovvero nel certificato  di  idoneita'
          tecnica,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344. 
                8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento  di
          proprieta', di  sede  o  di  residenza  ed  abitazione  nel
          termine stabilito e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 42 ad  euro  173.  Dalla
          violazione consegue la sanzione  amministrativa  accessoria
          del ritiro della carta di circolazione o del certificato di
          idoneita' tecnica alla circolazione, secondo  le  norme  di
          cui al capo I, sezione II, del titolo VI.» 
                «Art. 116 (Patente e abilitazioni  professionali  per
          la guida di veicoli a motore). - (Omissis) 
                9. I certificati di abilitazione professionale di cui
          al comma 8  sono  rilasciati  dal  competente  ufficio  del
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici, sulla base dei  requisiti,  delle
          modalita'  e  dei  programmi   di   esame   stabiliti   nel
          regolamento. Ai fini del conseguimento del  certificato  di
          abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che  il
          conducente abbia la  patente  di  categoria  A1,  A2  o  A,
          nonche' l'attestazione di avere frequentato con profitto un
          corso  di  formazione  di  primo  soccorso   anche   presso
          un'autoscuola  di  cui  all'articolo  123.  Ai   fini   del
          conseguimento del certificato di abilitazione professionale
          di tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno  la
          patente di categoria B1, nonche'  l'attestazione  di  avere
          frequentato con profitto un corso di  formazione  di  primo
          soccorso anche presso  un'autoscuola  di  cui  all'articolo
          123. Con decreto del Ministro della salute  sono  stabilite
          le  modalita'  con  cui   anche   gli   istituti   dedicati
          all'educazione stradale possono erogare la formazione sulle
          nozioni di primo  soccorso  prevista  per  i  soggetti  che
          intendono  conseguire   i   certificati   di   abilitazione
          professionale di cui al secondo e al terzo periodo. Ai fini
          del   conseguimento   del   certificato   di   abilitazione
          professionale di tipo KB e' necessario  che  il  conducente
          abbia  almeno  la  patente   di   categoria   B1,   nonche'
          l'attestazione di avere frequentato con profitto  un  corso
          di formazione di primo soccorso. 
                (Omissis).» 
                «Art. 117 (Limitazioni nella guida). - (Omissis) 
                2-bis. Ai titolari di patente di guida  di  categoria
          B, per il primo anno dal  rilascio  non  e'  consentita  la
          guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita
          alla tara, superiore a 55 kW/t.  Nel  caso  di  veicoli  di
          categoria M1, ai fini  di  cui  al  precedente  periodo  si
          applica un ulteriore limite di potenza massima  pari  a  70
          kW.  Le  limitazioni  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applicano  ai  veicoli  adibiti  al  servizio  di   persone
          invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo  188,  purche'
          la  persona  invalida  sia   presente   sul   veicolo.   Le
          limitazioni di cui al  presente  comma  non  si  applicano,
          inoltre, se a fianco del conducente si trova,  in  funzione
          di  istruttore,   persona   di   eta'   non   superiore   a
          sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
          categoria, conseguita da almeno dieci anni,  ovvero  valida
          per la categoria superiore.  Fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'  articolo  120  del  presente  codice,  alle  persone
          destinatarie del divieto di cui all' articolo 75, comma  1,
          lettera  a),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  il
          divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
          anni dal rilascio della patente di guida. 
                (Omissis).» 
                «Art. 121 (Esame di idoneita'). - (Omissis) 
                11.  Gli  esami  possono  essere  sostenuti,   previa
          prenotazione da  inoltrarsi  non  oltre  il  quinto  giorno
          precedente  la  data  della  prova,  entro  il  termine  di
          validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
          Nel limite di detta validita' e' consentito  ripetere,  per
          non piu' di due volte, la prova pratica di guida. 
                (Omissis).» 
                «Art. 122 (Esercitazioni di guida). - 1. A chi ne  ha
          fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida
          ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre
          categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici
          e psichici prescritti e' rilasciata  un'autorizzazione  per
          esercitarsi alla guida, previo superamento della  prova  di
          controllo delle cognizioni di cui al comma 1  dell'articolo
          121, che  deve  avvenire  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          presentazione della  domanda  per  il  conseguimento  della
          patente. Entro il termine di cui al periodo precedente  non
          sono consentite piu' di due prove. 
                2.   L'autorizzazione   consente   all'aspirante   di
          esercitarsi su veicoli delle  categorie  per  le  quali  e'
          stata richiesta la  patente  o  l'estensione  di  validita'
          della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione
          di  istruttore,   persona   di   eta'   non   superiore   a
          sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
          categoria, conseguita da almeno dieci anni,  ovvero  valida
          per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti  gli
          effetti, vigilare sulla marcia  del  veicolo,  intervenendo
          tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'. 
                3.  Agli  aspiranti  autorizzati  a  esercitarsi  per
          conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e  A,  quando
          utilizzano veicoli nei quali non  puo'  prendere  posto,  a
          fianco  del  conducente,  altra  persona  in  funzione   di
          istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2. 
                4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e  gli  esami
          di guida devono  essere  muniti  di  appositi  contrassegni
          recanti la lettera alfabetica  "P".  Tale  contrassegno  e'
          sostituito per i veicoli delle autoscuole  con  la  scritta
          "scuola guida". Le caratteristiche di tali  contrassegni  e
          le  modalita'  di  applicazione  saranno  determinate   nel
          regolamento. 
                5. (Abrogato). 
                5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente  di
          guida di  categoria  B  deve  effettuare  esercitazioni  in
          autostrada o su  strade  extraurbane  e  in  condizione  di
          visione  notturna  presso  un'autoscuola   con   istruttore
          abilitato e autorizzato. Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina
          e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al
          presente comma. 
                6. L'autorizzazione e' valida per dodici mesi. 
                7.  Chiunque   guida   senza   l'autorizzazione   per
          l'esercitazione,  ma  avendo  a  fianco,  in  funzione   di
          istruttore, persona provvista di patente di guida ai  sensi
          del comma 2, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. La stessa
          sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. 
              8. Chiunque, essendo autorizzato  per  l'esercitazione,
          guida senza avere a fianco, ove previsto,  in  funzione  di
          istruttore, persona provvista di patente  valida  ai  sensi
          del comma 2, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da  euro  430  a  euro  1.731.  Alla
          violazione  consegue  la  sanzione  accessoria  del   fermo
          amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo  le  norme
          del capo I, sezione II, del titolo VI. 
                9. Chiunque viola le disposizioni di cui al  comma  4
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 87 ad euro 344.» 
                «Art. 126-bis (Patente a punti). - (Omissis) 
              3. Ogni variazione di punteggio e'  comunicata  tramite
          il portale dell'automobilista con le modalita' indicate dal
          Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  -  Direzione
          generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini
          e alle imprese in materia di trasporti  e  navigazione  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili. 
                (Omissis).» 
                «Art. 138 (Veicoli e conducenti delle Forze  armate).
          - 1. Le Forze armate provvedono direttamente  nei  riguardi
          dei veicoli di loro dotazione  agli  accertamenti  tecnici,
          all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di
          circolazione e delle targhe di riconoscimento. 
                2. I veicoli delle Forze armate, qualora  eccedono  i
          limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere  muniti,
          per  circolare  sulle   strade   non   militari,   di   una
          autorizzazione speciale che viene  rilasciata  dal  comando
          militare  sentiti  gli  enti  competenti,  conformemente  a
          quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta
          provvede il predetto comando competente. 
                3.  Le  Forze  armate  provvedono  direttamente   nei
          riguardi del personale in servizio: 
                  a)    all'addestramento,    all'individuazione    e
          all'accertamento dei  requisiti  necessari  per  la  guida,
          all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare
          di guida, che  abilita  soltanto  alla  guida  dei  veicoli
          comunque in dotazione delle Forze armate; 
                  b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle
          mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di  scuola
          guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a). 
                4. Gli insegnanti, gli istruttori e i  conducenti  di
          cui al comma 3 non  sono  soggetti  alle  disposizioni  del
          presente titolo. 
                5. Coloro che sono muniti di patente militare possono
          ottenere, senza sostenere l'esame di idoneita', la  patente
          di  guida  per  veicoli  delle  corrispondenti   categorie,
          secondo la tabella di equipollenza stabilita dal  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro  della  difesa,  sempreche'  la  richiesta   venga
          presentata  per  il  tramite  dell'autorita'  dalla   quale
          dipendono durante il servizio o non  oltre  un  anno  dalla
          data del congedo o dalla cessazione dal servizio. 
                6.  Il  personale  provvisto   di   abilitazione   ad
          istruttore di guida militare puo' ottenere  la  conversione
          in analogo certificato di  abilitazione  ad  istruttore  di
          guida civile senza esame e secondo le  modalita'  stabilite
          dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purche'
          gli interessati ne facciano richiesta entro un  anno  dalla
          data del congedo o dalla cessazione dal servizio. 
                7. I veicoli  alienati  dalle  Forze  armate  possono
          essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento
          dei prescritti requisiti. 
                8. Le caratteristiche delle targhe di  riconoscimento
          dei veicoli a motore o da essi trainati in  dotazione  alle
          Forze armate sono stabilite d'intesa tra il  Ministero  dal
          quale dipendono l'arma o il  corpo  e  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                9.  Le  Forze  armate  provvedono   direttamente   al
          trasporto  stradale  di  materie  radioattive   e   fissili
          speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e
          le misure di sicurezza  previste  dalle  norme  vigenti  in
          materia. 
                10. In  ragione  della  pubblica  utilita'  del  loro
          impiego in  servizi  di  istituto,  i  mezzi  di  trasporto
          collettivo militare, appartenenti alle categorie M2  e  M3,
          sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico. 
                11.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   si
          applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di
          Stato della  Guardia  di  finanza,  del  Corpo  di  Polizia
          penitenziaria, del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
          dei Corpi dei vigili del fuoco delle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, della  regione  Valle  d'Aosta,  della
          Croce rossa, del Corpo forestale  dello  Stato,  dei  Corpi
          forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle
          province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione
          civile nazionale,  della  regione  Valle  d'Aosta  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
                11-bis. I veicoli in dotazione alla Protezione civile
          nazionale,  alla  protezione  civile  della  regione  Valle
          d'Aosta e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          agli enti locali e agli enti del  Terzo  settore,  comunque
          immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e  servizi
          di pubblica utilita', possono essere  dotati  di  rimorchio
          destinato  al  trasporto  di  cose,  di  larghezza  massima
          superiore  alla  larghezza  del  veicolo  trainante,  fermi
          restando i limiti di cui agli articoli 61 e 62. 
                12.  Chiunque  munito  di  patente  militare,  ovvero
          munito di patente rilasciata ai sensi del comma  11,  guida
          un veicolo immatricolato con targa civile e' soggetto  alle
          sanzioni previste dall'art. 125, comma  3.  La  patente  di
          guida  e'  sospesa  dall'autorita'  che  l'ha   rilasciata,
          secondo   le   procedure   e    la    disciplina    proprie
          dell'amministrazione di appartenenza. 
                12-bis. I soggetti muniti di patente  militare  o  di
          servizio rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  139  possono
          guidare    veicoli    delle    corrispondenti     categorie
          immatricolati con targa civile  purche'  i  veicoli  stessi
          siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione
          dello Stato.» 
                «Art. 142 (Limiti di velocita'). - (Omissis) 
                12-quater.  Ciascun  ente  locale  trasmette  in  via
          informatica  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31  maggio
          di ogni anno, una  relazione  in  cui  sono  indicati,  con
          riferimento all'anno  precedente,  l'ammontare  complessivo
          dei proventi  di  propria  spettanza  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente  articolo,
          come risultante da rendiconto approvato nel medesimo  anno,
          e gli interventi realizzati a valere su tali  risorse,  con
          la  specificazione  degli  oneri  sostenuti   per   ciascun
          intervento. Ciascun ente locale pubblica  la  relazione  di
          cui al primo periodo in apposita sezione del  proprio  sito
          internet   istituzionale   entro   trenta   giorni    dalla
          trasmissione al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili  e  al  Ministero  dell'interno.   A
          decorrere dal 1° luglio 2022,  il  Ministero  dell'interno,
          entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita
          sezione  del  proprio  sito   internet   istituzionale   le
          relazioni  pervenute  ai  sensi  del  primo   periodo.   La
          percentuale dei  proventi  spettanti  ai  sensi  del  comma
          12-bis e' ridotta del 90  per  cento  annuo  nei  confronti
          dell'ente che non trasmetta la relazione di  cui  al  primo
          periodo, ovvero che utilizzi i proventi  di  cui  al  primo
          periodo in modo difforme da quanto  previsto  dal  comma  4
          dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo,
          per ciascun anno per il quale  sia  riscontrata  una  delle
          predette inadempienze. Le inadempienze di  cui  al  periodo
          precedente   rilevano   ai   fini   della   responsabilita'
          disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate
          tempestivamente al procuratore regionale  della  Corte  dei
          conti.» 
                «Art. 147 (Comportamento ai passaggi a livello). - 1.
          Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio  a
          livello, devono  usare  la  massima  prudenza  al  fine  di
          evitare  incidenti  e  devono  osservare  le   segnalazioni
          indicate nell'art. 44. 
                2. Prima di impegnare un passaggio  a  livello  senza
          barriere o semibarriere, gli  utenti  della  strada  devono
          assicurarsi, in prossimita' delle segnalazioni previste nel
          regolamento di cui all'art. 44, comma 3, che  nessun  treno
          sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente
          i  binari;  in  caso  contrario   devono   fermarsi   senza
          impegnarli. 
                3. Gli utenti della strada non devono attraversare un
          passaggio a livello quando: 
                  a) siano chiuse o stiano per chiudersi le  barriere
          o le semibarriere; 
                  b) siano in movimento di apertura le semibarriere; 
                  c) siano in funzione i dispositivi di  segnalazione
          luminosa o acustica previsti dall'art. 44, comma 2,  e  dal
          regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo; 
                  d) siano in  funzione  i  mezzi  sostitutivi  delle
          barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo. 
              3-bis. Il mancato  rispetto  di  quanto  stabilito  dal
          comma  3  puo'  essere  rilevato  anche  tramite   appositi
          dispositivi per l'accertamento e il rilevamento  automatico
          delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificate
          dall'articolo 192 del regolamento. 
                4. Gli  utenti  della  strada  devono  sollecitamente
          sgombrare il  passaggio  a  livello.  In  caso  di  arresto
          forzato del veicolo il conducente deve cercare di  portarlo
          fuori dei binari o, in caso  di  materiale  impossibilita',
          deve fare tutto quanto gli e' possibile  per  evitare  ogni
          pericolo per  le  persone,  nonche'  fare  in  modo  che  i
          conducenti dei veicoli su rotaia siano  avvisati  in  tempo
          utile dell'esistenza del pericolo. 
                5.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del   presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344. 
                6. Quando lo  stesso  soggetto  sia  incorso,  in  un
          periodo di due anni, in una violazione di cui  al  comma  5
          per almeno due volte,  all'ultima  violazione  consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi  del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI. 
              6-bis. I dispositivi di  cui  al  comma  3-bis  possono
          essere installati  anche  dal  gestore  dell'infrastruttura
          ferroviaria a sue spese.» 
                «Art.  158  (Divieto  di  fermata  e  di  sosta   dei
          veicoli). - 1. La fermata e la sosta sono vietate: 
                  a) in corrispondenza o in prossimita' dei  passaggi
          a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie  o
          cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia; 
                  b)  nelle   gallerie,   nei   sottovia,   sotto   i
          sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici,  salvo  diversa
          segnalazione; 
                  c) sui dossi e nelle  curve  e,  fuori  dei  centri
          abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
          prossimita'; 
                  d) in prossimita' e in  corrispondenza  di  segnali
          stradali verticali e semaforici in modo  da  occultarne  la
          vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
          preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; 
                  e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e
          in prossimita' delle aree di intersezione; 
                  f) nei centri abitati, sulla  corrispondenza  delle
          aree di intersezione e in prossimita' delle stesse  a  meno
          di 5 m  dal  prolungamento  del  bordo  piu'  vicino  della
          carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; 
                  g) sui passaggi e attraversamenti  pedonali  e  sui
          passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
          sbocchi delle medesime; 
                  h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione; 
              h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla  sosta
          dei veicoli elettrici; 
                  h-ter) negli  spazi  riservati  alla  ricarica  dei
          veicoli elettrici. Tale divieto e'  previsto  anche  per  i
          veicoli  elettrici  che  non  effettuano  l'operazione   di
          ricarica o che permangono nello spazio  di  ricarica  oltre
          un'ora dopo il completamento della fase di  ricarica.  Tale
          limite temporale non trova applicazione dalle ore  23  alle
          ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata
          di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  del  decreto
          legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. 
                2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata: 
                  a) allo sbocco dei passi carrabili; 
                  b) dovunque venga impedito di accedere ad un  altro
          veicolo regolarmente in sosta,  oppure  lo  spostamento  di
          veicoli in sosta; 
                  c) in seconda fila, salvo che si tratti di  veicoli
          a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; 
                  d) negli spazi riservati allo stazionamento e  alla
          fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti
          su rotaia  e,  ove  questi  non  siano  delimitati,  a  una
          distanza dal segnale di fermata inferiore a 15  m,  nonche'
          negli spazi riservati allo  stazionamento  dei  veicoli  in
          servizio di piazza; 
                  d-bis) negli spazi riservati allo  stazionamento  e
          alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico; 
                  e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per
          il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; 
                  f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; 
                  g) negli spazi riservati alla fermata o alla  sosta
          dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188  e  in
          corrispondenza  degli  scivoli  o  dei   raccordi   tra   i
          marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la  carreggiata
          utilizzati dagli stessi veicoli; 
                  g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli
          a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori
          con un bambino di eta' non superiore a due anni  muniti  di
          permesso rosa; 
                  h) nelle corsie o carreggiate  riservate  ai  mezzi
          pubblici; 
                  i) nelle aree pedonali urbane; 
                  l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non
          autorizzati; 
                  m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature
          destinate a servizi  di  emergenza  o  di  igiene  pubblica
          indicati dalla apposita segnaletica; 
                  n) davanti  ai  cassonetti  dei  rifiuti  urbani  o
          contenitori analoghi; 
                  o)  limitatamente  alle  ore   di   esercizio,   in
          corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla
          sede stradale ed in loro prossimita' sino a  5  m  prima  e
          dopo le installazioni destinate all'erogazione; 
                  o-bis) nelle  aree  riservate  ai  veicoli  per  il
          carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite. 
                3.  Nei  centri  abitati  e'  vietata  la  sosta  dei
          rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo
          diversa segnalazione. 
                4. Durante la sosta e la fermata il  conducente  deve
          adottare le opportune cautele atte a evitare  incidenti  ed
          impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. 
                4-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma
          2, lettera g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma  da  euro  80  ad  euro  328  per  i
          ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da  euro  165  ad
          euro 660 per i restanti veicoli. 
                5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle
          lettere d), h) e i) del comma 2 e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  41  ad
          euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da
          euro 87 ad euro 344 per i restanti veicoli. 
                6. Chiunque viola le altre disposizioni del  presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma  da  euro  25  ad  euro  100  per  i
          ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e  da  euro  42  ad
          euro 173 per i restanti veicoli. 
                7.  Le  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano per ciascun giorno di calendario per il quale  si
          protrae la violazione.» 
                «Art. 171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di
          veicoli a due ruote). - 1. Durante la marcia, ai conducenti
          e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e'
          fatto  obbligo  di  indossare  e  di  tenere   regolarmente
          allacciato un casco protettivo conforme ai tipi  omologati,
          in  conformita'  con  i  regolamenti  emanati  dall'Ufficio
          europeo per le Nazioni Unite -  Commissione  economica  per
          l'Europa e con la normativa comunitaria. 
                1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma  1  i
          conducenti e i passeggeri: 
                  a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o  a  quattro
          ruote dotati di carrozzeria chiusa; 
                  b) di ciclomotori e motocicli a due o a  tre  ruote
          dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di
          sistemi di ritenuta  e  di  dispositivi  atti  a  garantire
          l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza,  secondo
          le disposizioni del regolamento. 
                2. Chiunque viola le presenti norme e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          83 ad euro 332. Quando il mancato uso del casco riguarda un
          trasportato, della violazione risponde anche il conducente. 
                3. Alla sanzione pecuniaria  amministrativa  prevista
          dal comma 2 consegue il fermo  amministrativo  del  veicolo
          per sessanta giorni ai sensi del capo I,  sezione  II,  del
          titolo  VI.  Quando,  nel  corso  di  un  biennio,  con  un
          ciclomotore o un motociclo sia stata commessa,  per  almeno
          due volte, una delle violazioni previste dal  comma  1,  il
          fermo del  veicolo  e'  disposto  per  novanta  giorni.  La
          custodia del veicolo  e'  affidata  al  proprietario  dello
          stesso. 
                4.   Chiunque    importa    o    produce    per    la
          commercializzazione  sul   territorio   nazionale   e   chi
          commercializza    caschi    protettivi    per    motocicli,
          motocarrozzette o  ciclomotori  di  tipo  non  omologato  e
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 866 ad euro 3.464. 
                5. I caschi di cui al comma 4, ancorche'  utilizzati,
          sono soggetti al sequestro ed alla  relativa  confisca,  ai
          sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del  titolo
          VI.» 
                «Art. 173 (Uso di lenti o di  determinati  apparecchi
          durante la guida). - (Omissis) 
                2. E' vietato al conducente di  far  uso  durante  la
          marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone,  computer
          portatili, notebook,  tablet  e  dispositivi  analoghi  che
          comportino  anche  solo  temporaneamente   l'allontanamento
          delle mani dal volante,  ovvero  di  usare  cuffie  sonore,
          fatta eccezione per i conducenti dei  veicoli  delle  forze
          armate e dei Corpi di cui all'art.  138,  comma  11,  e  di
          polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva  voce,  o
          dotati di auricolare purche' il conducente  abbia  adeguate
          capacita'  uditive  ad  entrambe  le   orecchie   che   non
          richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. 
                (Omissis).» 
                «Art.   175   (Condizioni   e    limitazioni    della
          circolazione sulle autostrade e  sulle  strade  extraurbane
          principali).  -  1.  Le  norme  del  presente  articolo   e
          dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi  a  circolare
          sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e  su
          altre strade, individuate con decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  ,  su  proposta  dell'ente
          proprietario,  e  da  indicare  con  apposita   segnaletica
          d'inizio e fine. 
                2. E' vietata la circolazione  dei  seguenti  veicoli
          sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1: 
              a) velocipedi,  ciclomotori,  motocicli  di  cilindrata
          inferiore a 150 centimetri  cubici  se  a  motore  termico,
          ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore  elettrico,
          e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250  centimetri
          cubici se a motore termico; 
                  b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg
          o di massa complessiva fino a 1300  kg,  ad  eccezione  dei
          tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm3 se a motore
          termico e comunque  di  potenza  non  inferiore  a  15  kW,
          destinati al trasporto di  persone  e  con  al  massimo  un
          passeggero oltre al conducente; 
                  c) veicoli non muniti di pneumatici; 
                  d) macchine agricole e macchine operatrici; 
                  e) veicoli con carico disordinato e non solidamente
          assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti; 
                  f)  veicoli  a  tenuta  non  stagna  e  con  carico
          scoperto,   se   trasportano   materie   suscettibili    di
          dispersione; 
                  g) veicoli il cui carico o  dimensioni  superino  i
          limiti previsti dagli articoli 61 e 62,  ad  eccezione  dei
          casi previsti dall'art. 10; 
                  h)   veicoli   le   cui    condizioni    di    uso,
          equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per
          la circolazione; 
                  i) veicoli con carico non opportunamente  sistemato
          e fissato. 
                  (Omissis).» 
                «Art.  177  (Circolazione  degli  autoveicoli  e  dei
          motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio,  di
          protezione civile e delle autoambulanze). -  1.  L'uso  del
          dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora  i
          veicoli   ne   siano   muniti,   anche   del    dispositivo
          supplementare di segnalazione visiva  a  luce  lampeggiante
          blu  e'  consentito  ai  conducenti  degli  autoveicoli   e
          motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di
          protezione civile  come  individuati  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento
          della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri, a quelli del Corpo nazionale  soccorso  alpino  e
          speleologico  del  Club  alpino  italiano,  nonche'   degli
          organismi  equivalenti,  esistenti  nella   regione   Valle
          d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano  a
          quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti  al
          trasporto di plasma ed organi, solo per  l'espletamento  di
          servizi urgenti di istituto. L'uso dei predetti dispositivi
          e'  consentito  altresi'  ai  conducenti  dei   motoveicoli
          impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque,
          solo per l'espletamento di  servizi  urgenti  di  istituto.
          Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione,  con  decreto  del  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono definite
          le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e  le
          relative caratteristiche  tecniche  e  sono  individuati  i
          servizi urgenti di istituto  per  i  quali  possono  essere
          impiegati i  dispositivi.  I  predetti  veicoli  assimilati
          devono avere ottenuto il  riconoscimento  di  idoneita'  al
          servizio  da  parte  del  Dipartimento  per   i   trasporti
          terrestri.  L'uso  dei  predetti  dispositivi  e'  altresi'
          consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi  di
          soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza
          zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto,
          individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
          condizioni alle quali il trasporto di un animale  in  gravi
          condizioni di salute puo' essere considerato  in  stato  di
          necessita', anche se  effettuato  da  privati,  nonche'  la
          documentazione  che  deve  essere  esibita,   eventualmente
          successivamente  all'atto  di  controllo  da  parte   delle
          autorita' di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma
          1.  Agli  incroci  regolati,  gli   agenti   del   traffico
          provvederanno a concedere immediatamente la via  libera  ai
          veicoli suddetti. 
                (Omissis).» 
                «Art. 180 (Possesso dei documenti di  circolazione  e
          di guida). - (Omissis) 
                8. Chiunque senza giustificato motivo  non  ottempera
          all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il  termine
          stabilito nell'invito medesimo, ad uffici  di  polizia  per
          fornire  informazioni   o   esibire   documenti   ai   fini
          dell'accertamento delle violazioni amministrative  previste
          dal   presente   codice,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  430  ad
          euro 1.731.  Alla  violazione  di  cui  al  presente  comma
          consegue l'applicazione, da parte  dell'ufficio  dal  quale
          dipende l'organo accertatore, della sanzione  prevista  per
          la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
          termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
          stabilito per la presentazione dei  documenti.  L'invito  a
          presentarsi per esibire i  documenti  di  cui  al  presente
          articolo non si applica nel caso in cui  l'esistenza  e  la
          validita' della  documentazione  richiesta  possano  essere
          accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi
          pubblici  o  gestiti   da   amministrazioni   dello   Stato
          accessibili da parte degli organi di polizia  stradale,  ad
          eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali  banche  di
          dati o archivi pubblici non sia tecnicamente  possibile  al
          momento della contestazione.». 
                «Art.  188  (Circolazione  e  sosta  dei  veicoli  al
          servizio di persone invalide). - 1. Per la  circolazione  e
          la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli
          enti proprietari della strada sono tenuti  ad  allestire  e
          mantenere  apposite  strutture,  nonche'   la   segnaletica
          necessaria, per consentire ed  agevolare  la  mobilita'  di
          esse, secondo quanto stabilito nel regolamento. 
                2.  I  soggetti  legittimati   ad   usufruire   delle
          strutture di cui al comma 1 sono  autorizzati  dal  sindaco
          del comune di residenza nei casi e con  limiti  determinati
          dal regolamento e con le formalita' nel medesimo indicate. 
                3.  I  veicoli  al  servizio  di   persone   invalide
          autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo
          del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle
          aree di parcheggio a tempo determinato. 
                3-bis.  Ai  veicoli  al  servizio  di   persone   con
          disabilita', titolari del contrassegno  speciale  ai  sensi
          dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, e'  consentito
          sostare gratuitamente nelle aree di sosta  o  parcheggio  a
          pagamento, qualora risultino gia' occupati o  indisponibili
          gli stalli a loro riservati. 
              4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al  comma
          1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne
          faccia   uso   improprio,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  168  ad
          euro 672. 
                5. Chiunque usa delle strutture di cui  al  comma  1,
          pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed  i
          limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 87 ad euro 344." 
              «Art. 188-bis (Sosta  dei  veicoli  al  servizio  delle
          donne in stato di gravidanza o di genitori con  un  bambino
          di eta' non superiore a due anni). - 1. Per  la  sosta  dei
          veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di
          genitori con un bambino di eta' non superiore  a  due  anni
          gli enti proprietari della strada possono  allestire  spazi
          per la  sosta,  mediante  la  segnaletica  necessaria,  per
          consentire ed  agevolare  la  mobilita'  di  tali  soggetti
          secondo le modalita' stabilite nel regolamento. 
                2. Per usufruire delle strutture di cui al  comma  1,
          le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino
          di eta' non superiore  a  due  anni  sono  autorizzati  dal
          comune di residenza, nei casi e con le modalita',  relativi
          al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento. 
                3. Chiunque usufruisce  delle  strutture  di  cui  al
          comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal  comma
          2  o  ne  fa  uso  improprio,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro
          344. 
                4.  Chiunque,  pur  avendone   diritto,   usa   delle
          strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed
          i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal  comma
          2, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
          di una somma da euro 42 a euro 173.» 
                «Art. 191 (Comportamento dei conducenti nei confronti
          dei pedoni). - 1. Quando il traffico  non  e'  regolato  da
          agenti  o  da  semafori,  i  conducenti  devono   dare   la
          precedenza,  rallentando  gradualmente  e  fermandosi,   ai
          pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali  o  si
          trovano nelle loro immediate prossimita'. I conducenti  che
          svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui  ingresso
          si  trova  un  attraversamento  pedonale  devono  dare   la
          precedenza,  rallentando  gradualmente  e  fermandosi,   ai
          pedoni che transitano sull'attraversamento  medesimo  o  si
          trovano nelle sue immediate prossimita', quando a essi  non
          sia vietato il passaggio.  Resta  fermo  per  i  pedoni  il
          divieto di cui all'articolo 190, comma 4. 
                (Omissis).» 
                «Art. 196 (Principio di solidarieta'). -  1.  Per  le
          violazioni  punibili   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  il  proprietario   del   veicolo   ovvero   del
          rimorchio, nel caso di complesso  di  veicoli,  o,  in  sua
          vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di  riservato
          dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,
          e' obbligato in solido con  l'autore  della  violazione  al
          pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la
          circolazione  del  veicolo  e'  avvenuta  contro   la   sua
          volonta'. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde  il
          locatario, in vece del proprietario, risponde  solidalmente
          con l'autore della violazione o,  per  i  ciclomotori,  con
          l'intestatario  del  contrassegno  di  identificazione;  in
          quelle  di  cui  all'articolo  94,  comma  4-bis,  risponde
          solidalmente l'intestatario  temporaneo  del  veicolo.  Nei
          casi indicati all'articolo  93,  commi  1-bis  e  1-ter,  e
          all'articolo  132,  delle  violazioni   commesse   risponde
          solidalmente la persona  residente  in  Italia  che  ha,  a
          qualunque titolo, la disponibilita'  del  veicolo,  se  non
          prova che la circolazione del veicolo  stesso  e'  avvenuta
          contro la sua volonta'. 
                (Omissis).» 
                «Art. 203 (Ricorso al prefetto). - 1. Il trasgressore
          o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di
          giorni sessanta dalla contestazione o dalla  notificazione,
          qualora, non sia stato effettuato il  pagamento  in  misura
          ridotta nei casi in cui  e'  consentito,  possono  proporre
          ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
          presentarsi all'ufficio o comando cui  appartiene  l'organo
          accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata
          con ricevuta di ritorno o per via telematica,  a  mezzo  di
          posta  elettronica  certificata   o   di   altro   servizio
          elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le
          modalita'   previste   dall'articolo    65    del    codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  Con  il  ricorso  possono
          essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere
          richiesta l'audizione personale. 
                1-bis. Il ricorso di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          presentato  direttamente  al  prefetto   mediante   lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per  via
          telematica, a mezzo di posta elettronica certificata  o  di
          altro  servizio   elettronico   di   recapito   certificato
          qualificato, secondo le modalita' previste dall'articolo 65
          del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82.  In  tale  caso,  per  la  necessaria  istruttoria,  il
          prefetto trasmette all'ufficio  o  comando  cui  appartiene
          l'organo accertatore il ricorso,  corredato  dei  documenti
          allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla
          sua ricezione. 
                (Omissis).» 
                «Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e  sanzione
          accessoria   della   confisca   amministrativa).    -    1.
          Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la  sanzione
          accessoria  della  confisca  amministrativa,  l'organo   di
          polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del
          veicolo  o  delle  altre  cose  oggetto  della   violazione
          facendone  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
          violazione. 
                2. Nelle ipotesi di cui al comma 1,  il  proprietario
          o, in caso di sua assenza,  il  conducente  del  veicolo  o
          altro soggetto obbligato  in  solido,  e'  sempre  nominato
          custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un  luogo
          di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo,  a  proprie
          spese, in un luogo non  sottoposto  a  pubblico  passaggio,
          provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per  la
          circolazione stradale.  Il  documento  di  circolazione  e'
          trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo  di
          polizia che ha accertato la  violazione.  Il  veicolo  deve
          recare segnalazione visibile dello stato di  sequestro  con
          le modalita' stabilite nel regolamento. Di  cio'  e'  fatta
          menzione nel verbale di contestazione della violazione. 
                3. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  5,  qualora  il
          soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una
          delle Forze di polizia di cui all'articolo 16  della  legge
          1°  aprile  1981,  n.  121,  le  spese  di  custodia   sono
          anticipate   dall'amministrazione   di   appartenenza.   La
          liquidazione delle somme  dovute  alla  depositeria  spetta
          alla prefettura-ufficio territoriale del Governo.  Divenuto
          definitivo il provvedimento di  confisca,  la  liquidazione
          degli importi spetta all'Agenzia del demanio,  a  decorrere
          dalla data di  ricezione  del  provvedimento  adottato  dal
          prefetto. 
                4. E' sempre disposta  la  confisca  del  veicolo  in
          tutti  i  casi  in  cui  questo  sia  stato  adoperato  per
          commettere  un  reato,  diverso  da  quelli  previsti   nel
          presente codice, sia che il reato sia stato commesso da  un
          conducente maggiorenne, sia che sia stato  commesso  da  un
          conducente minorenne. 
                5. All'autore della violazione o ad uno dei  soggetti
          con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero
          omettano di trasportare o custodire, a  proprie  spese,  il
          veicolo, secondo le  prescrizioni  fornite  dall'organo  di
          polizia,  si  applica  la   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 1.814 ad euro 7.261, nonche'
          la sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
          della patente di guida da  uno  a  tre  mesi.  In  caso  di
          violazione commessa da minorenne, il veicolo e' affidato in
          custodia ai genitori o a chi ne fa  le  veci  o  a  persona
          maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento  delle
          spese di trasporto e  custodia.  Quando  i  soggetti  sopra
          indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o
          non siano comunque  in  grado  di  assumerla,  l'organo  di
          polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il  suo
          trasporto presso  uno  dei  soggetti  di  cui  all'articolo
          214-bis.  Di  cio'  e'  fatta  menzione  nel   verbale   di
          contestazione della violazione. Il veicolo e' trasferito in
          proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per
          l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione
          di cui al periodo seguente, l'avente diritto non  ne  abbia
          assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e
          trasporto. Del deposito del veicolo e'  data  comunicazione
          mediante  pubblicazione  nel  sito  internet  istituzionale
          della   prefettura-ufficio   territoriale    del    Governo
          competente;  la  medesima   comunicazione   reca   altresi'
          l'avviso che, se l'avente diritto non assumera' la custodia
          del veicolo nei successivi cinque giorni, previo  pagamento
          dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sara'
          alienato anche ai soli  fini  della  sua  rottamazione.  La
          somma ricavata dall'alienazione e'  depositata,  sino  alla
          definizione del procedimento in relazione al quale e' stato
          disposto il sequestro,  in  un  autonomo  conto  fruttifero
          presso la tesoreria  dello  Stato.  In  caso  di  confisca,
          questa ha ad oggetto la somma  depositata;  in  ogni  altro
          caso la medesima somma e'  restituita  all'avente  diritto.
          Nel caso di  veicoli  sequestrati  in  assenza  dell'autore
          della violazione, per  i  quali  non  sia  stato  possibile
          rintracciare  contestualmente  il  proprietario   o   altro
          obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti  di  cui
          all'articolo  214-bis,   il   verbale   di   contestazione,
          unitamente  a  quello  di  sequestro  recante  l'avviso  ad
          assumerne  la  custodia,  e'   notificato   senza   ritardo
          dall'organo  di  polizia  che  ha  eseguito  il  sequestro.
          Contestualmente, il medesimo  organo  di  polizia  provvede
          altresi' a dare  comunicazione  del  deposito  del  veicolo
          presso il soggetto di  cui  all'articolo  214-bis  mediante
          pubblicazione di apposito  avviso  nell'albo  pretorio  del
          comune ove e'  avvenuto  l'accertamento  della  violazione.
          Qualora, per  comprovate  difficolta'  oggettive,  non  sia
          stato possibile eseguire la notifica e il  veicolo  risulti
          ancora affidato a uno  dei  soggetti  di  cui  all'articolo
          214-bis, la notifica si  ha  per  eseguita  nel  trentesimo
          giorno  successivo  a   quello   di   pubblicazione   della
          comunicazione di deposito del  veicolo  nell'albo  pretorio
          del comune ove e' avvenuto l'accertamento della violazione. 
                6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta
          giorni successivi alla data  in  cui,  esauriti  i  ricorsi
          anche giurisdizionali proposti dall'interessato  o  decorsi
          inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto
          definitivo il provvedimento di  confisca,  il  custode  del
          veicolo  trasferisce  il  mezzo,  a  proprie  spese  e   in
          condizioni  di  sicurezza  per  la  circolazione  stradale,
          presso il luogo individuato dal  prefetto  ai  sensi  delle
          disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente  il
          suddetto  termine,  il   trasferimento   del   veicolo   e'
          effettuato a cura dell'organo accertatore  e  a  spese  del
          custode, fatta salva l'eventuale denuncia  di  quest'ultimo
          all'autorita' giudiziaria  qualora  si  configurino  a  suo
          carico  estremi  di  reato.   Le   cose   confiscate   sono
          contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui  appartiene  il
          pubblico ufficiale  che  ha  proceduto  al  sequestro.  Con
          decreto  dirigenziale,  di  concerto   fra   il   Ministero
          dell'interno e l'Agenzia del  demanio,  sono  stabilite  le
          modalita' di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei
          dati necessari all'espletamento delle procedure di  cui  al
          presente articolo. 
                7. Avverso il provvedimento di sequestro  e'  ammesso
          ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di
          rigetto  del  ricorso,  il  sequestro  e'  confermato.   La
          declaratoria di infondatezza dell'accertamento  si  estende
          alla  misura  cautelare  ed  importa  il  dissequestro  del
          veicolo  ovvero,  nei  casi  indicati  al   comma   5,   la
          restituzione della somma ricavata dall'alienazione.  Quando
          ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca
          con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero
          con  distinta  ordinanza,  stabilendo,  in  ogni  caso,  le
          necessarie prescrizioni relative alla sanzione  accessoria.
          Il prefetto dispone la confisca  del  veicolo  ovvero,  nel
          caso  in  cui  questo  sia  stato  alienato,  della   somma
          ricavata. Il provvedimento di confisca  costituisce  titolo
          esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto  e
          di custodia del veicolo. 
                8. Il soggetto che ha assunto la custodia  il  quale,
          durante il periodo in  cui  il  veicolo  e'  sottoposto  al
          sequestro, circola abusivamente con  il  veicolo  stesso  o
          consente che altri vi circolino abusivamente e' punito  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          euro  1.984  ad  euro  7.937.  Si   applica   la   sanzione
          amministrativa  accessoria  della  revoca  della   patente.
          L'organo  di  polizia  dispone  l'immediata  rimozione  del
          veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti  di  cui
          all'articolo  214-bis.  Il   veicolo   e'   trasferito   in
          proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per
          l'erario. 
                9. La sanzione stabilita nel comma 1 non  si  applica
          se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione
          amministrativa. 
                10. Il provvedimento con il quale e'  stata  disposta
          la  confisca  del  veicolo  e'  comunicato   dal   prefetto
          all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la
          navigazione,  gli  affari  generali  e  del  personale  per
          l'annotazione al P.R.A. 
              10-bis. Il provvedimento con il quale  e'  disposto  il
          sequestro del veicolo e' comunicato dall'organo di  polizia
          procedente ai competenti uffici  del  Dipartimento  per  la
          mobilita' sostenibile di cui al comma 10 per  l'annotazione
          al PRA. In caso di  dissequestro,  il  medesimo  organo  di
          polizia provvede alla comunicazione  per  la  cancellazione
          dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli  e  al
          PRA.» 
                «Art.  214  (Fermo  amministrativo  del  veicolo).  -
          (Omissis) 
                5. Salvo che il veicolo non sia gia' stato trasferito
          in  proprieta',   quando   il   ricorso   sia   accolto   e
          l'accertamento  della   violazione   dichiarato   infondato
          l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed  importa  la
          restituzione del veicolo dall'organo  di  polizia  indicato
          nel  comma  1.  La  somma  ricavata   dall'alienazione   e'
          depositata,  sino  alla  definizione  del  procedimento  in
          relazione   al   quale   e'   stato   disposto   il   fermo
          amministrativo, in un autonomo conto fruttifero  presso  la
          tesoreria dello Stato. 
                (Omissis).» 
                «Art. 215-bis (Censimento  dei  veicoli  sequestrati,
          fermati, dissequestrati e confiscati). - 1. I prefetti, con
          cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli
          organi accertatori per  quanto  di  competenza,  i  veicoli
          giacenti da oltre sei mesi presso  le  depositerie  di  cui
          all'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 luglio 1982, n. 571,  a  seguito  dell'applicazione,  ai
          sensi del presente codice, di misure di sequestro e  fermo,
          nonche' per  effetto  di  provvedimenti  amministrativi  di
          confisca non ancora definitivi e di dissequestro.  Di  tali
          veicoli, individuati secondo  il  tipo,  il  modello  e  il
          numero  di  targa  o  di  telaio,  indipendentemente  dalla
          documentazione dello stato  di  conservazione,  e'  formato
          apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale
          della   prefettura-ufficio   territoriale    del    Governo
          competente per territorio. 
                (Omissis) 
                4. Con  decreto  dirigenziale,  di  concerto  fra  il
          Ministero  dell'interno  e  l'Agenzia  del  demanio,   sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
          presente articolo.». 
              -  Si  riporta  la  tabella   dei   punteggi   previsti
          dall'articolo 126-bis (Patente a punti), del citato decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificata,  dalla
          presente legge: 
          «Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis. 
    

      =========================================================
      |Norma violata |                          |    Punti    |
      +==============+==========================+=============+
      |(Omissis)     |                          |  (Omissis)  |
      +--------------+--------------------------+-------------+
      |Art. 158      |Comma 2, lettere d) e h)  |      2      |
      +--------------+--------------------------+-------------+
      |              |Comma 2, lettera g)       |      4      |
      +--------------+--------------------------+-------------+
      |(Omissis)     |                          |  (Omissis)  |
      +--------------+--------------------------+-------------+
      |Art. 188      |Comma 4                   |      6      |
      +--------------+--------------------------+-------------+
      |              |Comma 5                   |      3      |
      +--------------+--------------------------+-------------+
      |(Omissis)     |                          |  (Omissis)  |
      +--------------+--------------------------+-------------+

    
              Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
          2003 a soggetti  che  non  siano  gia'  titolari  di  altra
          patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
          presente  tabella,  per  ogni  singola   violazione,   sono
          raddoppiati qualora le violazioni siano  commesse  entro  i
          primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi  tre  anni,  la
          mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui
          derivi   la   decurtazione    del    punteggio    determina
          l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
          di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  2,   del   citato   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
                «Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade).
          - 1. Ai fini dell'applicazione  delle  norme  del  presente
          codice  si  definisce  "strada"  l'area  ad  uso   pubblico
          destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
          animali. 
                2. Le strade sono classificate,  riguardo  alle  loro
          caratteristiche costruttive,  tecniche  e  funzionali,  nei
          seguenti tipi: 
                  A - Autostrade; 
                  B - Strade extraurbane principali; 
                  C - Strade extraurbane secondarie; 
                  D - Strade urbane di scorrimento; 
                  E - Strade urbane di quartiere; 
                  E-bis - Strade urbane ciclabili; 
                  F - Strade locali; 
                  F-bis - Itinerari ciclopedonali. 
                3. Le strade di  cui  al  comma  2  devono  avere  le
          seguenti caratteristiche minime: 
                  A -  Autostrada:  strada  extraurbana  o  urbana  a
          carreggiate  indipendenti  o  separate  da   spartitraffico
          invalicabile, ciascuna con almeno  due  corsie  di  marcia,
          eventuale banchina  pavimentata  a  sinistra  e  corsia  di
          emergenza  o  banchina  pavimentata  a  destra,  priva   di
          intersezioni  a  raso  e  di  accessi  privati,  dotata  di
          recinzione e di  sistemi  di  assistenza  all'utente  lungo
          l'intero tracciato, riservata alla circolazione  di  talune
          categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
          segnali di  inizio  e  fine.  Deve  essere  attrezzata  con
          apposite aree di servizio ed aree di  parcheggio,  entrambe
          con  accessi  dotati  di  corsie  di  decelerazione  e   di
          accelerazione. 
                  B  -  Strada  extraurbana  principale:   strada   a
          carreggiate  indipendenti  o  separate  da   spartitraffico
          invalicabile, ciascuna con almeno due corsie  di  marcia  e
          banchina pavimentata a  destra,  priva  di  intersezioni  a
          raso, con  accessi  alle  proprieta'  laterali  coordinati,
          contraddistinta dagli appositi segnali di  inizio  e  fine,
          riservata alla circolazione di talune categorie di  veicoli
          a motore; per eventuali altre categorie  di  utenti  devono
          essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
          apposite aree di servizio, che  comprendano  spazi  per  la
          sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione  e  di
          accelerazione. 
                  C - Strada extraurbana secondaria: strada ad  unica
          carreggiata con almeno una corsia per  senso  di  marcia  e
          banchine. 
                  D  -  Strada  urbana  di  scorrimento:   strada   a
          carreggiate  indipendenti  o  separata  da  spartitraffico,
          ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una  eventuale
          corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata  a
          destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a  raso
          semaforizzate; per la sosta sono previste apposite  aree  o
          fasce  laterali  esterne  alla  carreggiata,  entrambe  con
          immissioni ed uscite concentrate. 
                  E - Strada urbana di  quartiere:  strada  ad  unica
          carreggiata con almeno due corsie, banchine  pavimentate  e
          marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con
          apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. 
                  E-bis - Strada urbana ciclabile: strada  urbana  ad
          unica carreggiata, con banchine pavimentate e  marciapiedi,
          con limite di velocita' non superiore a 30  km/h,  definita
          da  apposita  segnaletica  verticale  ed  orizzontale,  con
          priorita' per i velocipedi. 
                  F - Strada locale:  strada  urbana  od  extraurbana
          opportunamente sistemata ai fini di  cui  al  comma  1  non
          facente parte degli altri tipi di strade. 
                  F-bis - Itinerario  ciclopedonale:  strada  locale,
          urbana, extraurbana o vicinale,  destinata  prevalentemente
          alla percorrenza pedonale e ciclabile e  caratterizzata  da
          una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole  della
          strada. 
                4. E'  denominata  "strada  di  servizio"  la  strada
          affiancata ad una  strada  principale  (autostrada,  strada
          extraurbana  principale,  strada  urbana  di   scorrimento)
          avente  la  funzione  di  consentire   la   sosta   ed   il
          raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla
          strada principale e viceversa, nonche' il  movimento  e  le
          manovre dei veicoli non  ammessi  sulla  strada  principale
          stessa. 
                5. Per le esigenze di carattere amministrativo e  con
          riferimento  all'uso  e  alle  tipologie  dei  collegamenti
          svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma  2,
          si   distinguono   in   strade   "statali",    "regionali",
          "provinciali",  "comunali",  secondo  le  indicazioni   che
          seguono.  Enti  proprietari   delle   dette   strade   sono
          rispettivamente lo Stato,  la  regione,  la  provincia,  il
          comune. 
                6. Le strade extraurbane di cui al comma  2,  lettere
          B, C ed F, si distinguono in: 
                  A - Statali, quando:  a)  costituiscono  le  grandi
          direttrici del traffico nazionale; b) congiungono  la  rete
          viabile principale  dello  Stato  con  quelle  degli  Stati
          limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di  regione
          ovvero  i  capoluoghi  di  provincia  situati  in   regioni
          diverse,  ovvero  costituiscono   diretti   ed   importanti
          collegamenti tra strade statali; d)  allacciano  alla  rete
          delle strade statali i porti marittimi,  gli  aeroporti,  i
          centri di particolare importanza industriale,  turistica  e
          climatica; e) servono traffici interregionali o  presentano
          particolare interesse per  l'economia  di  vaste  zone  del
          territorio nazionale. 
                  B - Regionali, quando allacciano  i  capoluoghi  di
          provincia della stessa regione tra loro o con il  capoluogo
          di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o  i
          comuni con la rete  statale  se  cio'  sia  particolarmente
          rilevante   per   ragioni   di    carattere    industriale,
          commerciale, agricolo, turistico e climatico. 
                  C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo  di
          provincia capoluoghi dei singoli  comuni  della  rispettiva
          provincia o piu'  capoluoghi  di  comuni  tra  loro  ovvero
          quando  allacciano  alla  rete  statale   o   regionale   i
          capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante
          per  ragioni   di   carattere   industriale,   commerciale,
          agricolo, turistico e climatico. 
                  D - Comunali, quando congiungono il  capoluogo  del
          comune con le sue frazioni o le frazioni fra  loro,  ovvero
          congiungono  il  capoluogo  con  la  stazione  ferroviaria,
          tranviaria o automobilistica,  con  un  aeroporto  o  porto
          marittimo, lacuale o fluviale, con  interporti  o  nodi  di
          scambio intermodale o con le localita'  che  sono  sede  di
          essenziali servizi interessanti la collettivita'  comunale.
          Ai fini del presente  codice,  le  strade  "vicinali"  sono
          assimilate alle strade comunali. 
                7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e
          F, sono sempre comunali quando siano  situate  nell'interno
          dei centri abitati, eccettuati i tratti interni  di  strade
          statali, regionali o provinciali  che  attraversano  centri
          abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. 
                8. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          , nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede  alla
          classificazione delle strade statali ai sensi del comma  5,
          seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6  e  7,  sentiti  il
          Consiglio superiore dei lavori pubblici,  il  Consiglio  di
          amministrazione  dell'Azienda  nazionale  autonoma  per  le
          strade statali, le regioni interessate, nei casi e  con  le
          modalita' indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine
          e con gli stessi criteri indicati, procedono,  sentiti  gli
          enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai
          sensi del  comma  5.  Le  strade  cosi'  classificate  sono
          iscritte  nell'Archivio  nazionale  delle  strade  previsto
          dall'art. 226. 
                9. Quando le strade non corrispondono piu' all'uso  e
          alle tipologie di collegamento previste sono declassificate
          dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  dalle
          regioni, secondo  le  rispettive  competenze,  acquisiti  i
          pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale
          declassificazione sono indicati dal regolamento. 
                10. Le disposizioni di cui alla  presente  disciplina
          non modificano gli effetti del decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,  emanato  in
          attuazione della legge 8 luglio 1986,  n.  349,  in  ordine
          all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
          valutazione d'impatto ambientale. 
                10-bis.  Resta  ferma,  per  le  strade   e   veicoli
          militari, la disciplina specificamente prevista dal  codice
          dell'ordinamento militare.». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 819 e 820, della legge
          30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1. - 819. Al  fine  di  favorire  la  mobilita'
          urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilita'
          delle persone con disabilita', nello  stato  di  previsione
          del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
          istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni  di  euro
          per l'anno 2021 e di 6 milioni di  euro  per  l'anno  2022,
          destinato  all'erogazione,   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili  per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  di
          contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata
          entro il 15 ottobre  2021  ai  sensi  dell'articolo  7  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati
          destinati  alla  sosta  gratuita  dei  veicoli  adibiti  al
          servizio delle donne in stato di gravidanza o  di  genitori
          con un bambino di eta' non superiore a due  anni  ovvero  a
          prevedere la gratuita' della sosta dei veicoli  adibiti  al
          servizio di  persone  con  limitata  o  impedita  capacita'
          motoria muniti di  contrassegno  speciale,  nelle  aree  di
          sosta o di parcheggio a pagamento, qualora  risultino  gia'
          occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. 
                820. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e per le disabilita',  previa
          intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali,  sono  definiti   i   criteri   di   determinazione
          dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun  comune
          a valere sulle risorse di cui  al  comma  819,  nonche'  le
          modalita' di presentazione  delle  domande  di  accesso  al
          contributo, nonche' di erogazione del contributo stesso.». 
              - Si riporta l'articolo 215, del decreto del Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495  (Regolamento  di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada): 
                «Art.  215  (Art.  60  Cod.  Str.  -  Motoveicoli  ed
          autoveicoli d'interesse storico o  collezionistico).  -  1.
          Sono classificati d'interesse storico o  collezionistico  i
          motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno  dei  registi
          ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa  Romeo  e
          da  questo  dotati  della  certificazione   attestante   la
          rispettiva data di costruzione nonche'  le  caratteristiche
          tecniche. 
                2. La data di costruzione deve  risultare  precedente
          di almeno 20 anni a quella di richiesta  di  riconoscimento
          nella categoria in questione. Le  caratteristiche  tecniche
          devono comprendere almeno tutte quelle  necessarie  per  la
          verifica di idoneita' alla circolazione del  motoveicolo  o
          dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6. 
                3. I veicoli d'interesse  storico  o  collezionistico
          devono  conservare   le   caratteristiche   originarie   di
          fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per  la
          circolazione dalle norme stabilite al comma 5. 
                4. Possono altresi' essere  riconosciute  ammissibili
          dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
          generale   della   M.C.T.C.   modifiche   o    sostituzioni
          determinate dalla impossibilita' di reperire  i  componenti
          originari o  non  realizzabili  ad  un  costo  ragionevole,
          oppure derivanti dall'esigenza di  ripristino  del  veicolo
          nelle condizioni originarie risultanti all'atto  della  sua
          prima immatricolazione. In  ogni  caso  tali  diversita'  o
          modifiche  devono   essere   riportate   sulla   carta   di
          circolazione,  unitamente  all'anno  di  fabbricazione  del
          veicolo. 
                5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e
          collezionistico  e'   subordinata   alla   verifica   delle
          prescrizioni dettate per tali veicoli al punto  F,  lettera
          b) dell'appendice V  al  presente  titolo  sui  sistemi  di
          frenatura,  sui  dispositivi  di   segnalazione   acustica,
          silenziatori e  tubi  di  scarico,  segnalazione  visiva  e
          d'illuminazione   nonche'   sui   pneumatici   e    sistemi
          equivalenti  sulle  sospensioni,  sui   vetri   e   specchi
          retrovisori e sul campo di visibilita' del conducente. 
                6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli  di  interesse
          storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi
          e componenti aventi caratteristiche  differenti  da  quelle
          prescritte in generale per i motoveicoli e gli  autoveicoli
          dal  presente   regolamento,   a   condizione   che   detti
          dispositivi ed organi siano stati riconosciuti  ammissibili
          dal Ministero dei trasporti e della navigazione  alla  data
          di fabbricazione dei veicoli interessati e purche' siano di
          efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi  e
          componenti prescritti in generale per i motoveicoli  e  gli
          autoveicoli. Sono ammesse le  sporgenze  fuori  sagoma  dei
          galletti dei mozzi delle ruote a raggi. 
                7.    La    cancellazione    del    motoveicolo     o
          dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione  di  cui
          al comma 1 comporta la cessazione della circolazione  dello
          stesso ed e' subordinata all'osservanza delle  prescrizioni
          dettate dall'art. 103 del codice. 
                8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai
          registri di cui  al  comma  1,  nonche'  le  certificazioni
          rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente  dal
          Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto  con
          il  Ministro  del  tesoro,  sentito   il   Ministro   delle
          finanze.». 
              - Si riporta l'articolo 1, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474  (Regolamento  di
          semplificazione del  procedimento  di  autorizzazione  alla
          circolazione di prova dei veicoli): 
                «Art. 1 (Autorizzazione alla circolazione di  prova).
          - 1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui
          agli articoli 93, 110 e  114  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada  per
          esigenze  connesse  con  prove  tecniche,  sperimentali   o
          costruttive,  dimostrazioni  o  trasferimenti,  anche   per
          ragioni di vendita o di allestimento, non  sussiste  per  i
          seguenti soggetti,  se  autorizzati  alla  circolazione  di
          prova ai sensi del presente articolo: 
                  a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore  e
          di  rimorchi,   i   loro   rappresentanti,   concessionari,
          commissionari  e  agenti   di   vendita,   i   commercianti
          autorizzati di tali veicoli, ivi comprese  le  aziende  che
          esercitano attivita' di trasferimento su strada di  veicoli
          non ancora immatricolati da o verso aree  di  stoccaggio  e
          per tragitti non superiori a 100  chilometri,  nonche'  gli
          istituti universitari e gli  enti  pubblici  e  privati  di
          ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; 
                  b) le fabbriche costruttrici di  carrozzerie  e  di
          pneumatici; 
                  c)  le  fabbriche   costruttrici   di   sistemi   o
          dispositivi di equipaggiamento di veicoli  a  motore  e  di
          rimorchi,  qualora  l'applicazione  di   tali   sistemi   o
          dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta
          di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  e
          successive   modificazioni,    i    loro    rappresentanti,
          concessionari,  commissionari  e  agenti  di   vendita,   i
          commercianti autorizzati  di  veicoli  allestiti  con  tali
          sistemi o dispositivi di equipaggiamento; 
                  d) gli esercenti di officine di  riparazione  e  di
          trasformazione, anche per proprio conto. 
                2. L'autorizzazione alla  circolazione  di  prova  e'
          rilasciata  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti e ha validita' annuale. 
                3. Con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti sono stabilite le modalita' per il  rilascio,
          la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione. 
                4.   L'autorizzazione   e'   utilizzabile   per    la
          circolazione di un solo veicolo per volta ed  e'  tenuta  a
          bordo dello stesso. Sul veicolo  e'  presente  il  titolare
          dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito  di
          apposita  delega  ovvero  un  soggetto   in   rapporto   di
          collaborazione     funzionale     con      il      titolare
          dell'autorizzazione, purche' tale rapporto sia attestato da
          idonea documentazione e  il  collaboratore  sia  munito  di
          delega. 
                5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione  di
          prova ad uso diverso  si  applicano  le  sanzioni  previste
          dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285.». 
              - Si riportano gli articoli 93, 97 e  114,  del  citato
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
                «Art. 93 (Formalita' necessarie per  la  circolazione
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli, i  motoveicoli  e  i  rimorchi  per  circolare
          devono  essere  muniti  di  una  carta  di  circolazione  e
          immatricolati  presso  il  Dipartimento  per  i   trasporti
          terrestri. 
                1-bis. Salvo quanto  previsto  dal  comma  1-ter,  e'
          vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre
          sessanta giorni, circolare  con  un  veicolo  immatricolato
          all'estero. 
                1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing  o
          in  locazione  senza  conducente  da  parte  di  un'impresa
          costituita in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o
          dello Spazio economico europeo  che  non  ha  stabilito  in
          Italia una sede secondaria o altra sede effettiva,  nonche'
          nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un  soggetto
          residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o  di
          collaborazione con un'impresa costituita in un altro  Stato
          membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico
          europeo che non ha stabilito in Italia una sede  secondaria
          od altra sede effettiva, nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute nel codice  doganale  comunitario,  a  bordo  del
          veicolo deve essere custodito  un  documento,  sottoscritto
          dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino
          il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo.  In
          mancanza di tale documento, la disponibilita'  del  veicolo
          si considera in capo al conducente. 
                1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e  ferma
          restando l'applicazione delle sanzioni previste  dal  comma
          7-bis, se  il  veicolo  non  e'  immatricolato  in  Italia,
          l'intestatario   chiede   al   competente   ufficio   della
          motorizzazione civile, previa  consegna  del  documento  di
          circolazione e delle  targhe  estere,  il  rilascio  di  un
          foglio  di  via  e   della   relativa   targa,   ai   sensi
          dell'articolo 99, al fine di condurre il  veicolo  oltre  i
          transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione  civile
          provvede alla restituzione delle targhe e del documento  di
          circolazione alle competenti autorita' dello Stato  che  li
          ha rilasciati. 
                1-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  1-bis,
          1-ter e 1-quater non si applicano: 
                  a) ai residenti nel Comune di Campione d'Italia; 
                  b) al personale civile  e  militare  dipendente  da
          pubbliche amministrazioni in servizio  all'estero,  di  cui
          all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b),  della  legge  27
          ottobre 1988, n. 470; 
                  c) ai lavoratori frontalieri,  o  a  quei  soggetti
          residenti in Italia che prestano un'attivita' di lavoro  in
          favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante  o
          limitrofo, i quali, con  il  veicolo  ivi  immatricolato  a
          proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo
          di residenza  o  per  far  rientro  nella  sede  di  lavoro
          all'estero; 
                  d) al personale delle Forze armate e di polizia  in
          servizio all'estero presso organismi internazionali o  basi
          militari; 
                  e)  al   personale   dipendente   di   associazioni
          territoriali di soccorso,  per  il  rimpatrio  dei  veicoli
          immatricolati all'estero. 
                2.  L'ufficio  competente  del  Dipartimento  per   i
          trasporti   terrestri   provvede   all'immatricolazione   e
          rilascia la carta di circolazione  intestandola  a  chi  si
          dichiara   proprietario   del   veicolo,   indicando,   ove
          ricorrano, anche le generalita'  dell'usufruttuario  o  del
          locatario con facolta' di  acquisto  o  del  venditore  con
          patto di riservato dominio, con le  specificazioni  di  cui
          all'art. 91. 
                3.  La  carta  di  circolazione   non   puo'   essere
          rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il
          servizio o il trasporto, ove richiesti  dalle  disposizioni
          di legge. 
                4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          con  propri  decreti,  stabilisce   le   procedure   e   la
          documentazione  occorrente   per   l'immatricolazione,   il
          contenuto  della  carta  di  circolazione,  prevedendo,  in
          particolare per i rimorchi,  le  annotazioni  eventualmente
          necessarie per consentirne il traino. L'ufficio  competente
          del Dipartimento per i  trasporti  terrestri,  per  i  casi
          previsti dal comma 5,  da'  immediata  comunicazione  delle
          nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico
          gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990,  n.
          187. L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico  e
          collezionistico e' effettuata su presentazione di un titolo
          di  proprieta'  e   di   un   certificato   attestante   le
          caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice
          o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati
          dall'articolo 60. In  caso  di  nuova  immatricolazione  di
          veicoli che sono gia'  stati  precedentemente  iscritti  al
          Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio  o
          su richiesta di un precedente proprietario,  ad  esclusione
          dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa
          vigente in materia di contributi statali alla rottamazione,
          il richiedente ha facolta'  di  ottenere  le  targhe  e  il
          libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico
          registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa  del
          periodo  storico  di  costruzione  o  di  circolazione  del
          veicolo,  in  entrambi  i  casi   conformi   alla   grafica
          originale, purche' la sigla alfa-numerica prescelta non sia
          gia'  presente  nel  sistema  meccanografico   del   Centro
          elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita  a
          un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla
          difformita' di grafica  e  di  formato  di  tali  documenti
          rispetto  a  quelli  attuali  rispondenti   allo   standard
          europeo. Tale facolta' e' concessa  anche  retroattivamente
          per i veicoli che sono stati negli anni  reimmatricolati  o
          ritargati, purche' in regola con il pagamento  degli  oneri
          dovuti.  Il  rilascio  della  targa  e  del   libretto   di
          circolazione della prima iscrizione  al  Pubblico  registro
          automobilistico, nonche'  il  rilascio  di  una  targa  del
          periodo  storico  di  costruzione  o  di  circolazione  del
          veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui
          importo e i cui criteri  e  modalita'  di  versamento  sono
          stabiliti con  decreto  dirigenziale  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. I  proventi  derivanti  dal
          contributo di  cui  al  periodo  precedente  concorrono  al
          raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
                5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione  nel  P.R.A.,
          nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti
          la proprieta' e lo stato giuridico del veicolo. 
                6.  Per  gli  autoveicoli  e  i   rimorchi   indicati
          nell'art. 10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta  di
          circolazione,     che     deve     essere      accompagnata
          dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo  stesso.
          Analogo speciale  documento  e'  rilasciato  alle  macchine
          agricole quando per le stesse ricorrono  le  condizioni  di
          cui all'art. 104, comma 8. 
                7. Chiunque circola con un veicolo per il  quale  non
          sia stata rilasciata la carta di circolazione  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro  430  ad  euro  1.731  .  Alla  medesima  sanzione  e'
          sottoposto separatamente  il  proprietario  del  veicolo  o
          l'usufruttuario o il locatario con facolta' di  acquisto  o
          l'acquirente  con  patto  di   riservato   dominio.   Dalla
          violazione consegue la sanzione  amministrativa  accessoria
          della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo
          I, sezione II, del titolo VI. 
                7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al
          comma 1-bis  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 711 ad euro 2.842.  L'organo
          accertatore  trasmette   il   documento   di   circolazione
          all'ufficio  della  motorizzazione  civile  competente  per
          territorio,    ordina    l'immediata    cessazione    della
          circolazione del veicolo e il suo trasporto e  deposito  in
          luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si  applicano,  in
          quanto  compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo  213.
          Qualora, entro il termine di centottanta giorni  decorrenti
          dalla  data  della   violazione,   il   veicolo   non   sia
          immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio  di
          un foglio di via per condurlo oltre i transiti di  confine,
          si  applica   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa ai sensi dell'articolo 213. 
                7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al
          comma  1-ter,  primo  periodo,  si  applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  250  ad
          euro 998. Nel verbale di contestazione e' imposto l'obbligo
          di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro  il
          termine di trenta giorni. Il  veicolo  e'  sottoposto  alla
          sanzione accessoria del  fermo  amministrativo  secondo  le
          disposizioni dell'articolo 214, in quanto  compatibili,  ed
          e'  riconsegnato  al  conducente,  al  proprietario  o   al
          legittimo  detentore,  ovvero  a   persona   delegata   dal
          proprietario, solo dopo che sia stato esibito il  documento
          di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta  giorni
          dall'accertamento della  violazione.  In  caso  di  mancata
          esibizione del  documento,  l'organo  accertatore  provvede
          all'applicazione della sanzione  di  cui  all'articolo  94,
          comma 3, con decorrenza dei termini  per  la  notificazione
          dal  giorno  successivo   a   quello   stabilito   per   la
          presentazione dei documenti. 
                8. Chiunque circola con un  rimorchio  agganciato  ad
          una motrice le cui caratteristiche non siano indicate,  ove
          prescritto, nella carta di circolazione  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          87 ad euro 344. 
                9. 
                10. Le norme suddette non  si  applicano  ai  veicoli
          delle Forze armate di cui  all'art.  138,  comma  1,  ed  a
          quelli degli enti e corpi  equiparati  ai  sensi  dell'art.
          138, comma 11; a tali veicoli si applicano le  disposizioni
          dell'art. 138. 
                11. I veicoli  destinati  esclusivamente  all'impiego
          dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
          immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri, su richiesta del  corpo,  ufficio  o
          comando che utilizza tali veicoli per i servizi di  polizia
          stradale.  A  siffatto  corpo,  ufficio  o  comando   viene
          rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per  i
          trasporti terrestri che ha  immatricolato  il  veicolo,  la
          carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i  dati
          di  cui  al  comma  4,  l'indicazione  che  il  veicolo  e'
          destinato esclusivamente a servizio  di  polizia  stradale.
          Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche  di  tali
          veicoli. 
                12. Fermo restando quanto previsto  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358,
          istitutivo dello sportello  telematico  dell'automobilista,
          gli  adempimenti  amministrativi  previsti   dal   presente
          articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1,  sono  gestiti
          in via telematica  dagli  uffici  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  del
          personale, quale centro unico di  servizio,  attraverso  il
          sistema informativo del Dipartimento stesso." 
                «Art. 97  (Circolazione  dei  ciclomotori).  -  1.  I
          ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: 
                  a) un certificato  di  circolazione,  contenente  i
          dati di identificazione e costruttivi del veicolo,  nonche'
          quelli della  targa  e  dell'intestatario,  rilasciato  dal
          Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da  uno  dei
          soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.  264,  con  le
          modalita' stabilite con decreto dirigenziale del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a   seguito   di
          aggiornamento dell'Archivio nazionale dei  veicoli  di  cui
          agli articoli 225 e 226; 
                  b) una targa,  che  identifica  l'intestatario  del
          certificato di circolazione. 
                2. La  targa  e'  personale  e  abbinata  a  un  solo
          veicolo. Il titolare la trattiene in caso  di  vendita.  La
          fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo
          Stato, che puo' affidarle con  le  modalita'  previste  dal
          regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
          264. 
                3. Ciascun ciclomotore e'  individuato  nell'Archivio
          nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225  e  226,  da
          una scheda elettronica, contenente il numero di  targa,  il
          nominativo del  suo  titolare,  i  dati  costruttivi  e  di
          identificazione di tutti i veicoli di cui,  nel  tempo,  il
          titolare  della  targa  sia  risultato  intestatario,   con
          l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna  variazione
          d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
          sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento  per
          i  trasporti  terrestri  a  fini  di  sola   notizia,   per
          l'individuazione del responsabile della circolazione. 
                4. Le procedure e la documentazione occorrente per il
          rilascio  del  certificato  di  circolazione   e   per   la
          produzione  delle  targhe  sono   stabilite   con   decreto
          dirigenziale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, secondo criteri di  economicita'  e  di  massima
          semplificazione. 
                5. Chiunque fabbrica, produce, pone  in  commercio  o
          vende ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore  a
          quella prevista dall'art.  52  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084  ad
          euro 4.339. Alla sanzione da euro  845  ad  euro  3.382  e'
          soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche  idonee  ad
          aumentarne   la   velocita'   oltre   i   limiti   previsti
          dall'articolo 52. 
                6.  Chiunque   circola   con   un   ciclomotore   non
          rispondente  ad  una  o  piu'   delle   caratteristiche   o
          prescrizioni indicate nell'art. 52  o  nel  certificato  di
          circolazione, ovvero che sviluppi una velocita' superiore a
          quella prevista dallo stesso  art.  52,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          421 ad euro 1.691. 
                7. Chiunque circola con un ciclomotore per  il  quale
          non e' stato rilasciato  il  certificato  di  circolazione,
          quando previsto, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 158 ad euro 635. 
                8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto  di
          targa  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 79 ad euro 316. 
                9. Chiunque circola  con  un  ciclomotore  munito  di
          targa non propria e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 1.871 ad euro 7.488. 
                10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una
          targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 85 ad euro 337. 
                11.   Chiunque   fabbrica   o   vende   targhe    con
          caratteristiche   difformi   da   quelle    indicate    dal
          regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
          suddette targhe e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 1.871 ad euro 7.488. 
                12. Chiunque circola con un ciclomotore per il  quale
          non e' stato richiesto l'aggiornamento del  certificato  di
          circolazione per trasferimento della proprieta' secondo  le
          modalita'  previste  dal  regolamento,  e'  soggetto   alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          396 ad euro 1.584. Alla medesima sanzione e' sottoposto chi
          non  comunica  la   cessazione   della   circolazione.   Il
          certificato di circolazione e' ritirato  immediatamente  da
          chi accerta la  violazione  ed  e'  inviato  al  competente
          ufficio del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri,  che
          provvede agli  aggiornamenti  previsti  dopo  l'adempimento
          delle prescrizioni omesse. 
                13.  L'intestatario  che  in  caso  di   smarrimento,
          sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
          della targa non provvede, entro quarantotto  ore,  a  farne
          denuncia agli organi di polizia e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  79  ad
          euro 316.  Alla  medesima  sanzione  e'  soggetto  chi  non
          provvede  a  chiedere  il  duplicato  del  certificato   di
          circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia. 
                14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue
          la sanzione amministrativa accessoria  della  confisca  del
          ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
          del titolo VI; nei casi previsti dal  comma  5  si  procede
          alla distruzione del ciclomotore, fatta salva  la  facolta'
          degli enti da cui dipende il personale di polizia  stradale
          che ha accertato la violazione di chiedere  tempestivamente
          che  sia  assegnato  il  ciclomotore   confiscato,   previo
          ripristino  delle  caratteristiche  costruttive,   per   lo
          svolgimento  dei  compiti  istituzionali  e   fatto   salvo
          l'eventuale risarcimento del danno  in  caso  di  accertata
          illegittimita'   della   confisca   e   distruzione.   Alla
          violazione  prevista  dal  comma  6  consegue  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  del  fermo  amministrativo  del
          veicolo per un periodo  di  sessanta  giorni;  in  caso  di
          reiterazione della violazione, nel corso di un biennio,  il
          fermo amministrativo del veicolo e'  disposto  per  novanta
          giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e  9  consegue
          la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
          per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione  delle
          violazioni  nel  biennio,  la  sanzione  accessoria   della
          confisca amministrativa del veicolo, secondo  le  norme  di
          cui al capo I, sezione II, del titolo VI." 
                «Art. 114  (Circolazione  su  strada  delle  macchine
          operatrici). - 1. Le macchine operatrici per  circolare  su
          strada devono rispettare per le sagome  e  masse  le  norme
          stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive
          ed  i  dispositivi  di  equipaggiamento  quelle   stabilite
          dall'art. 106. 
                2. Le macchine operatrici  per  circolare  su  strada
          sono  soggette  ad  immatricolazione  presso   gli   uffici
          competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri,  che
          rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di
          essere il proprietario del veicolo. 
                2-bis. Le prescrizioni di  cui  al  comma  2  non  si
          applicano ai carrelli di  cui  all'articolo  58,  comma  2,
          lettera  c),  qualora  circolino  su  strada  per  brevi  e
          saltuari spostamenti a vuoto o a carico.  Con  decreto  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da  emanare
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   sono   stabilite   le   relative
          prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione. 
                3. Le macchine operatrici  per  circolare  su  strada
          sono  soggette  altresi'  alla  disciplina  prevista  dagli
          articoli  99,  107,  108,  109,  111  e  112.  Le  macchine
          operatrici che per necessita'  funzionali  hanno  sagome  e
          massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono
          considerate macchine operatrici  eccezionali;  ad  esse  si
          applicano le norme previste dall'art. 104, comma  8,  salvo
          che l'autorizzazione per circolare ivi prevista  e'  valida
          per un anno e rinnovabile. 
                4. Le macchine operatrici semoventi per circolare  su
          strada devono essere munite di una targa contenente i  dati
          di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono
          essere munite di una speciale targa di immatricolazione. 
                5. La modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2
          e 3, nonche' per quelli riguardanti le modificazioni  nella
          titolarita'   del   veicolo   ed   il   contenuto   e    le
          caratteristiche della carta di circolazione sono  stabilite
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
                6. Le modalita' per l'immatricolazione e la targatura
          sono stabilite dal regolamento. 
                7.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del   presente
          articolo e' soggetto alle medesime sanzioni amministrative,
          comprese  quelle  accessorie,  previste  per  le   analoghe
          violazioni commesse con macchine agricole.». 
              - Si riporta l'allegato  A,  al  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  8  gennaio   2021
          (Innovazioni in materia  di  accertamento  delle  modifiche
          delle caratteristiche costruttive e funzionali dei  veicoli
          e aggiornamento della carta di circolazione): 
          «Allegato A 
            Parte 1. (articolo 1, comma 2) 
                Modifiche ai veicoli  per  le  quali  l'aggiornamento
          della carta di circolazione non e' subordinato a  visita  e
          prova 
                  1.  Sostituzione  serbatoio  GPL  del  sistema   di
          alimentazione bifuel o monofuel; 
                  2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle
          categorie internazionali M1 ed N1; 
                  3.  Installazione  doppi  comandi  per  veicoli  da
          adibire ad esercitazioni di guida; 
                  4. Installazione di adattamenti per  la  guida  dei
          veicoli da parte di conducenti disabili 
                  4.1. Pomello al volante; 
                  4.2. Centralina comandi servizi 
                  4.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella
          configurazione speculare a quella originaria; 
                  4.4.  Spostamento  leve  comandi   servizi   (luci,
          tergicristalli, etc.) 
                  4.5. Specchio retrovisore grandangolare interno 
                  4.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno 
          Allegato A 
              Parte 2 (articolo 1, comma 2) 
                Documentazione per  l'aggiornamento  della  carta  di
          circolazione 
                  1.1 Documentazione comune a tutte le  tipologie  di
          modifica 
                  1.1.1  Domanda  di  aggiornamento  della  carta  di
          circolazione redatta sul modello TT2119, allegando: 
                  1.1.1.1 attestati  dei  versamenti  prescritti  per
          aggiornamento della carta di circolazione  senza  visita  e
          prova con emissione di tagliando autoadesivo; 
                  1.1.1.2 copia della carta  di  circolazione  o  del
          documento unico del veicolo oggetto di modifica; 
                  1.1.1.3 dichiarazione, redatta ai sensi del decreto
          del Presidente della Repubblica  n.  445  del  28  dicembre
          2000, e successive modificazioni, attestante che  i  lavori
          di modifica siano stati eseguiti a perfetta regola  d'arte,
          in ottemperanza alle norme  tecniche  alle  norme  tecniche
          vigenti  in  materia,  alle  disposizioni   emanate   dalla
          Direzione generale per la motorizzazione, alle prescrizioni
          del costruttore del veicolo  oggetto  di  modifiche  ed  in
          conformita' alle istruzioni del  manuale  di  installazione
          fornito dal costruttore dei componenti  o  dei  dispositivi
          eventualmente  installati.  La  dichiarazione  e'   redatta
          secondo il modello riportato in allegato B. 
                  1.1.1.4 certificato di conformita' o di origine del
          componente o dispositivo, se prescritto dalle  disposizioni
          di cui al punto precedente; 
                  1.1.1.5 nulla osta del costruttore del veicolo, nei
          casi prescritti dalle disposizioni di cui al punto 2.1.1.3 
                  1.2 Schede di dettaglio 
                    le schede di dettaglio di  singola  tipologia  di
          modifica sono riportate all'allegato B.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  78,  del   citato   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
                «Art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive
          dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta  di
          circolazione). - 1. I veicoli a motore ed i  loro  rimorchi
          devono  essere  sottoposti  a  visita  e  prova  presso   i
          competenti  uffici  del  Dipartimento   per   i   trasporti
          terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche  alle
          caratteristiche  costruttive  o   funzionali,   ovvero   ai
          dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71  e
          72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con
          decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente  disposizione,  sono  individuate  le
          tipologie di modifica delle caratteristiche  costruttive  e
          funzionali,  anche   con   riferimento   ai   veicoli   con
          adattamenti per le persone con disabilita', per le quali la
          visita e prova di cui al primo periodo non sono  richieste.
          Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite,  altresi',  le
          modalita'  e  le   procedure   per   gli   accertamenti   e
          l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta
          giorni  dall'approvazione  delle  modifiche,   gli   uffici
          competenti del Dipartimento per i  trasporti  terrestri  ne
          danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai
          fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 
                2. Nel regolamento sono stabiliti le  caratteristiche
          costruttive  e  funzionali,  nonche'   i   dispositivi   di
          equipaggiamento che possono essere modificati  solo  previa
          presentazione   della   documentazione    prescritta    dal
          regolamento  medesimo.   Sono   stabilite,   altresi',   le
          modalita' per  gli  accertamenti  e  l'aggiornamento  della
          carta di circolazione. 
                3. Chiunque circola con un  veicolo  al  quale  siano
          state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
          certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
          di circolazione, oppure con il telaio modificato e che  non
          risulti  abbia  sostenuto,   con   esito   favorevole,   le
          prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
          quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte  e
          che non risulti abbia sostenuto  con  esito  favorevole  le
          prescritte  visita  e  prova,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  430  ad
          euro 1.731. 
                4.  Le  violazioni  suddette  importano  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
          circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI.». 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 10 gennaio 2013, n. 20 (Regolamento recante norme
          in materia di  approvazione  nazionale  di  sistemi  ruota,
          nonche' procedure idonee per la  loro  installazione  quali
          elementi di sostituzione o  di  integrazione  di  parti  di
          veicoli sulle autovetture  nuove  o  in  circolazione),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013. 
              - Si riportano, gli  articoli  14  e  22,  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni  per  il
          riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata
          dell'esercizio dell'attivita' di  autotrasportatore),  come
          modificati dalla presente legge: 
                «Art.  14  (Qualificazione  iniziale   e   formazione
          periodica dei conducenti). - 1.  L'attivita'  di  guida  su
          strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti
          al trasporto di  cose  e  di  passeggeri  per  i  quali  e'
          necessaria una patente di guida di categoria  C1,  C1E,  C,
          CE,  D1,  D1E,  D  e  DE  e'  subordinata  all'obbligo   di
          qualificazione  iniziale  e   all'obbligo   di   formazione
          periodica disciplinati dal presente Capo.» 
                «Art. 22 (Codice unionale). - 1. Ai fini del possesso
          della carta di qualificazione del conducente  da  parte  di
          titolare di patente  di  guida  rilasciata  in  Italia,  la
          qualificazione iniziale  e  la  formazione  periodica  sono
          comprovate mediante l'apposizione  sulla  medesima  patente
          del codice unionale armonizzato "95", secondo le  modalita'
          di cui ai commi 2 e 3. 
                2. In corrispondenza della categoria  di  patente  di
          guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal  conducente,  deve
          essere indicato il codice unionale armonizzato  95,  se  il
          conducente ha conseguito la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per il trasporto di cose e la data  di  scadenza
          della  qualificazione  iniziale  ovvero  della   formazione
          periodica. 
                3. In corrispondenza della categoria  di  patente  di
          guida D1, D, D1E, ovvero DE posseduta dal conducente,  deve
          essere indicato il codice unionale armonizzato «95», se  il
          conducente ha conseguito la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per  il  trasporto  di  persone  e  la  data  di
          scadenza di validita' della qualificazione iniziale  ovvero
          della formazione periodica. 
                3-bis. La qualificazione  iniziale  e  la  formazione
          periodica conseguite in Italia ai sensi dell'articolo 21 da
          conducenti, titolari di  patenti  di  guida  rilasciate  da
          altri Stati, sono comprovate dal  rilascio,  da  parte  dei
          competenti uffici  del  Ministero  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, Dipartimento per i trasporti e
          la navigazione, del documento «carta di qualificazione  del
          conducente formato card»,  conforme  all'allegato  II,  sul
          quale, in corrispondenza della patente di guida  posseduta,
          per la  quale  il  documento  e'  rilasciato,  deve  essere
          indicato il codice unionale armonizzato «95» e la  data  di
          scadenza di validita' della qualificazione iniziale e della
          formazione  periodica  per  ciascun  tipo  di  abilitazione
          eventualmente posseduta. 
                4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione  del
          conducente rilasciata dagli altri Stati membri  dell'Unione
          europea o dello Spazio economico europeo. 
                5. Il rilascio  della  carta  di  qualificazione  del
          conducente e' subordinata  al  possesso  della  patente  di
          guida in corso di validita'. 
                6.  I  conducenti  titolari  di  patente   di   guida
          rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea
          o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di
          autista, da  un'impresa  stabilita  in  uno  Stato  membro,
          comprovano  la  qualificazione  iniziale  e  la  formazione
          periodica per l'esercizio dell'attivita'  professionale  di
          guida per il trasporto di merci mediante: 
                  a)   l'attestato   di   conducente   previsto   dal
          regolamento (CE)  1072/2009,  recante  il  codice  unionale
          armonizzato "95"; 
                  b)  la  carta  di  qualificazione  del  conducente,
          rilasciata dalla Stato membro ove e'  stabilita  l'impresa,
          recante il codice unionale armonizzato «95».  Nel  caso  in
          cui l'impresa sia stabilita  in  Italia,  con  decreto  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, di concerto con  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali,  sono  definite  le  modalita'  di
          rilascio della carta di qualificazione del conducente e  di
          apposizione del codice unionale "95". 
                6-bis. Gli attestati di  conducente  che  non  recano
          indicazione del codice "95" dell'Unione e  che  sono  stati
          rilasciati prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione a norma dell'articolo 5 del  regolamento  (CE)
          n. 1072/2009, al fine di certificare  la  conformita'  alle
          prescrizioni  sulla  formazione   previste   dal   presente
          decreto, sono accettati come prova di  qualificazione  fino
          al loro termine di scadenza. 
                7.  I  conducenti  titolari  di  patente   di   guida
          rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea
          o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di
          autista, da  un'impresa  stabilita  in  uno  Stato  membro,
          comprovano  la  qualificazione  iniziale  e  la  formazione
          periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale  del
          trasporto di  persone  mediante  il  possesso  di  uno  dei
          seguenti titoli: 
                  a)  la  carta  di  qualificazione  del  conducente,
          rilasciata dalla Stato membro ove e'  stabilita  l'impresa,
          recante il codice unionale armonizzato «95»; 
                  b) certificato rilasciato da uno Stato membro,  del
          quale l'Italia abbia riconosciuto validita'  su  territorio
          nazionale a condizione di reciprocita'. 
                7-bis. Non si applicano i criteri di  propedeuticita'
          di cui all'articolo 125, comma 1, del  decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  ed  e'
          consentito conseguire la  patente  di  guida  di  categoria
          corrispondente   alla   patente   estera   posseduta,    al
          dipendente, in qualita' di autista,  da  un'impresa  avente
          sede in Italia e titolare di carta  di  qualificazione  del
          conducente rilasciata in Italia per mera  esibizione  della
          patente  di  guida   posseduta,   ovvero   a   seguito   di
          qualificazione iniziale o formazione periodica, che: 
                  a) sia titolare di patente di guida  rilasciata  da
          uno Stato con il quale  non  sussistono  le  condizioni  di
          reciprocita' richieste  dall'articolo  136,  comma  1,  del
          decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito  la
          propria residenza in Italia, anche oltre il termine  di  un
          anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136; 
                  b) sia titolare di patente rilasciata da uno  Stato
          membro  dell'Unione  europea,  su  conversione  di  patente
          rilasciata da Stato terzo con il quale  non  sussistono  le
          condizioni di  reciprocita'  richieste  dall'articolo  136,
          comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada
          di validita'. 
                7-ter. All'atto del  rilascio  della  patente,  sulla
          stessa e'  apposto  il  codice  unionale  «95»,  secondo  i
          criteri di cui ai commi 2 e 3,  in  relazione  al  tipo  di
          abilitazione consentita dalla patente conseguita  ai  sensi
          del  comma  7-bis,  nonche'  la  data  di  scadenza   della
          qualificazione  iniziale  o  della   formazione   periodica
          coincidente con quella della carta  di  qualificazione  del
          conducente precedentemente posseduta.». 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286
          (Disposizioni per il  riassetto  normativo  in  materia  di
          liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita'  di
          autotrasportatore), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n.6 del 9 gennaio 2006. 
              - Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - (Omissis) 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  54,  del   citato   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285: 
                «Art. 54 (Autoveicoli). -  1.  Gli  autoveicoli  sono
          veicoli a  motore  con  almeno  quattro  ruote,  esclusi  i
          motoveicoli, e si distinguono, in: 
                  a) autovetture: veicoli destinati al  trasporto  di
          persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello  del
          conducente; 
                  b)  autobus:  veicoli  destinati  al  trasporto  di
          persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello
          del conducente; 
                  c) autoveicoli  per  trasporto  promiscuo:  veicoli
          aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
          3,5 t o 4,5  t  se  a  trazione  elettrica  o  a  batteria,
          destinati al trasporto di persone e di  cose  e  capaci  di
          contenere  al  massimo  nove  posti  compreso  quello   del
          conducente; 
                  d) autocarri: veicoli  destinati  al  trasporto  di
          cose e delle persone addette all'uso o al  trasporto  delle
          cose stesse; 
                  e)    trattori    stradali:    veicoli    destinati
          esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; 
                  f) autoveicoli  per  trasporti  specifici:  veicoli
          destinati al trasporto di determinate cose o di persone  in
          particolari condizioni, caratterizzati  dall'essere  muniti
          permanentemente di speciali attrezzature  relative  a  tale
          scopo; 
                  g)   autoveicoli   per   uso   speciale:    veicoli
          caratterizzati  dall'essere   muniti   permanentemente   di
          speciali  attrezzature  e  destinati   prevalentemente   al
          trasporto  proprio.  Su  tali  veicoli  e'  consentito   il
          trasporto del personale e dei materiali connessi col  ciclo
          operativo delle attrezzature e di persone e  cose  connesse
          alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; 
                  h) autotreni: complessi di  veicoli  costituiti  da
          due unita' distinte, agganciate, delle quali  una  motrice.
          Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e  2,
          costituiscono un'unica unita' gli autotreni  caratterizzati
          in modo  permanente  da  particolari  attrezzature  per  il
          trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
          se vengono superate le dimensioni massime di  cui  all'art.
          61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale; 
                  i) autoarticolati: complessi di veicoli  costituiti
          da un trattore e da un semirimorchio; 
                  l) autosnodati: autobus composti  da  due  tronconi
          rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
          tipi di veicoli  i  compartimenti  viaggiatori  situati  in
          ciascuno dei  due  tronconi  rigidi  sono  comunicanti.  La
          sezione  snodata  permette  la  libera   circolazione   dei
          viaggiatori tra i tronconi  rigidi.  La  connessione  e  la
          disgiunzione delle  due  parti  possono  essere  effettuate
          soltanto in officina; 
                  m)  autocaravan:  veicoli   aventi   una   speciale
          carrozzeria  ed  attrezzati  permanentemente   per   essere
          adibiti al trasporto e all'alloggio  di  sette  persone  al
          massimo compreso il conducente; 
                  n) mezzi d'opera: veicoli o  complessi  di  veicoli
          dotati di particolare  attrezzatura  per  il  carico  e  il
          trasporto  di   materiali   di   impiego   o   di   risulta
          dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
          e materiali assimilati ovvero che  completano,  durante  la
          marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali  per  la
          costruzione edilizia; tali veicoli o complessi  di  veicoli
          possono essere adibiti a trasporti in eccedenza  ai  limiti
          di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
          cui all'art. 10, comma  8,  e  comunque  nel  rispetto  dei
          limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I  mezzi  d'opera
          devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego  nei
          cantieri o utilizzabili a  uso  misto  su  strada  e  fuori
          strada. 
                2. Nel regolamento sono elencati, in  relazione  alle
          speciali  attrezzature  di  cui  sono  muniti,  i  tipi  di
          autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
          specifici ed autoveicoli per usi speciali.». 
              - Si riportano gli articoli 2, comma 1, 3 e 5, comma 2,
          del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285  (Riordino
          dei servizi automobilistici  interregionali  di  competenza
          statale), come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
              a) servizi automobilistici interregionali di competenza
          statale,  di  seguito  denominati  "servizi  di  linea":  i
          servizi  di  trasporto  di  persone  effettuati  su  strada
          mediante autobus,  ad  offerta  indifferenziata,  e  aventi
          itinerari, orari e frequenze prestabiliti che  si  svolgono
          in modo continuativo o periodico  su  un  percorso  la  cui
          lunghezza sia pari o superiore a 250  km  e  che  collegano
          almeno due regioni, restando ferma,  per  tali  servizi  di
          linea, la possibilita' per i passeggeri  di  concludere  il
          viaggio all'interno della stessa regione nella quale  detto
          itinerario  di  viaggio  e'  iniziato  e,  per  le   tratte
          all'interno della medesima regione e oggetto  di  contratto
          di  servizio,  la  possibilita'  di  servire  relazioni  di
          traffico limitate ai capoluoghi  di  provincia,  nonche'  i
          servizi  integrativi  di  cui  al  regio  decreto-legge  21
          dicembre 1931, n. 1575, convertito  dalla  legge  24  marzo
          1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche; 
                  (Omissis).». 
                «Art. 3 (Accesso al mercato). - 1. I servizi di linea
          di cui al presente decreto  legislativo  sono  soggetti  ad
          autorizzazione  avente  termine  massimo  di  validita'  di
          cinque anni, rilasciata dal rilasciata dal Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nel  rispetto
          della  vigente   normativa   in   materia   di   sicurezza,
          relativamente al  percorso  e  alle  aree  di  fermata  del
          servizio di linea proposto  e  secondo  le  modalita'  e  i
          criteri  previsti  dal  decreto  ministeriale  di  cui   al
          successivo art. 4, comma 1. 
                2.  Per  ottenere  l'autorizzazione   ad   esercitare
          servizi  di  linea,  l'impresa  richiedente,  iscritta   al
          registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del  codice
          civile, deve soddisfare le seguenti condizioni: 
                  a) essere in possesso dei requisiti previsti  dalla
          vigente normativa in materia di accesso alla professione di
          trasportatore su strada  di  persone,  di  cui  al  decreto
          legislativo  22  dicembre  2000,  n.  395,   e   successive
          modificazioni; 
                  b)  possedere  la  certificazione   relativa   alla
          qualita' aziendale secondo le norme UNI EN ISO  9000  nella
          versione piu' recente; 
                  c)  applicare  nei  confronti  degli  addetti,   in
          materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e
          le norme del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          settore; 
                  d) rispettare le disposizioni di  cui  all'articolo
          1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26  giugno
          1969 del Consiglio, cosi' come sostituito  dal  Regolamento
          (CEE) n. 1893/91 del  20  giugno  1991  del  Consiglio,  in
          materia di separazione contabile, nell'ipotesi  in  cui  la
          medesima gestisca anche servizi  soggetti  ad  obblighi  di
          servizio pubblico; 
                  e) disporre di personale, impianti e  strutture  in
          misura idonea  ad  assicurare  il  regolare  esercizio  del
          servizio di linea; 
                  f) disporre di autobus classificati, ai  sensi  del
          D.M. 23 dicembre 2003 del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  30
          del 6 febbraio 2004, come classe «B» o classe «III»  e  non
          acquistati con sovvenzioni pubbliche  di  cui  non  possano
          beneficiare la totalita' delle imprese, in misura idonea ad
          assicurare il regolare esercizio del servizio di linea. Dal
          1° gennaio 2011, le  imprese  devono  disporre  di  autobus
          immatricolati per la prima volta da non piu' di sette anni; 
              g) proporre un servizio di  linea  nel  rispetto  della
          vigente normativa in materia di sicurezza, sul  percorso  e
          sulle aree di fermata del servizio di linea proposto; 
                  h) non  aver  commesso,  nel  periodo  di  un  anno
          precedente alla data di  presentazione  della  domanda  per
          ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1,  piu'  di  due
          infrazioni considerate molto gravi, ai sensi  dell'articolo
          7, commi 1, 2 e 3; 
                  i) non  aver  commesso,  nel  periodo  di  un  anno
          precedente alla data di presentazione della  domanda,  piu'
          di  cinque   infrazioni   considerate   gravi,   ai   sensi
          dell'articolo 7, commi 1, 4 e 5; 
                  l) non essere  incorsa,  nel  periodo  di  un  anno
          precedente alla data di presentazione della domanda,  nella
          revoca di un titolo legale per l'esercizio  di  servizi  di
          trasporto di persone su strada mediante autobus; 
                  m) (Abrogata). 
                3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di
          imprese, le condizioni di cui  al  comma  2,  ad  eccezione
          delle lettere e), f), e  g),  si  intendono  riferite  alle
          singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Le
          condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2 si
          intendono riferite alla riunione  di  imprese.  Nell'ambito
          dei servizi di linea interregionali di competenza  statale,
          per riunione di imprese, ai fini  del  presente  comma,  si
          intende il  raggruppamento  verticale  o  orizzontale;  per
          raggruppamento verticale si intende  un  raggruppamento  di
          operatori economici il cui mandatario esegue  le  attivita'
          principali  di  trasporto  di  passeggeri  su  strada  e  i
          mandanti   quelle    indicate    come    secondarie;    per
          raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento  in
          cui gli operatori economici eseguono il  medesimo  tipo  di
          prestazione.  Gli  accertamenti  sulla  sussistenza   delle
          condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai  sensi
          del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle
          aree  di  fermata,  sono  validi  fino  a  quando  non  sia
          accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza. 
                4. Le imprese o  le  riunioni  di  imprese,  titolari
          dell'autorizzazione, possono far svolgere  il  servizio  ad
          imprese subaffidatarie, in possesso dei requisiti di cui al
          comma 2, nei  termini  e  con  le  modalita'  previsti  dal
          decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1. 
                5.  L'autorizzazione   puo'   essere   denegata   dal
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   con
          provvedimento motivato, quando l'impresa o la  riunione  di
          imprese richiedente non soddisfa le condizioni  di  cui  al
          comma 2.» 
                «Art. 5 (Obblighi delle imprese). - (Omissis) 
                2. L'impresa e' tenuta a: 
                  a) dall'anno  successivo  a  quello  di  iscrizione
          all'elenco di cui all'articolo 4,  comma  2,  produrre  con
          cadenza annuale, entro il  mese  di  maggio,  al  Ministero
          delle   infrastrutture   e    dei    trasporti,    apposita
          dichiarazione, resa ai sensi  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  dalla  quale
          risulti il rispetto delle condizioni previste  all'articolo
          3, comma 2, del presente decreto legislativo; 
                  b) comunicare al Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio
          del servizio  di  linea  autorizzato.  Tale  comunicazione,
          opportunamente  motivata,  deve  essere  inoltrata   almeno
          trenta giorni prima della cessazione del  servizio  e  resa
          nota  all'utenza  nei   termini   stabiliti   nel   decreto
          ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1; 
              c) tenere a bordo dell'autobus adibito al  servizio  la
          copia dell'autorizzazione rilasciata  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  certificata
          conforme  da  quest'ultimo  oppure  in   formato   digitale
          originato   dall'applicazione   informatica   gestita   dal
          medesimo  Ministero,  come  disciplinato  dal  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
          adottato  in  attuazione  dell'articolo  4,  comma  1.   La
          documentazione, redatta nella forma specificata nel  citato
          decreto ministeriale, dalla quale risulti che il conducente
          abbia un regolare rapporto di lavoro secondo  la  normativa
          vigente, deve essere tenuta a bordo del veicolo; 
                  d) adibire al servizio di linea autobus in  propria
          disponibilita', salvo impiegare autobus di rinforzo per far
          fronte  a  situazioni  temporanee  ed  eccezionali,  previo
          rilascio di apposita autorizzazione da parte del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le  modalita'
          stabilite dal decreto ministeriale di cui  all'articolo  4,
          comma 1; 
                  e) adottare la Carta della mobilita', sulla base di
          quanto previsto dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri in data 30  dicembre  1998,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2  febbraio  1999,  e  rendere
          noto, nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui
          all'articolo  4,  comma  1,  l'itinerario  sul   quale   e'
          effettuato il servizio, le fermate,  gli  orari,  i  prezzi
          applicati e le altre condizioni di esercizio,  in  modo  da
          garantire trasparenza dell'informazione ed agevole  accesso
          agli utenti interessati, secondo le modalita' previste  dal
          medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 4,  comma
          1; 
                  f) rilasciare ai viaggiatori trasportati un  titolo
          di viaggio nel quale debbono necessariamente  figurare:  la
          denominazione  dell'impresa  emittente,  le  localita'   di
          partenza e di destinazione, il periodo di validita'  ed  il
          valore, nonche' tutti gli elementi previsti dalla normativa
          fiscale;