g) fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati richiesti per lo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 6; h) attivare l'esercizio del servizio entro novanta giorni dalla data di inizio del periodo di validita' dell'autorizzazione. (Omissis).». - Il decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316 (Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2007. - Si riporta l'articolo 20, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. 2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione e' sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo' assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 5-bis.». - Si riporta l'articolo 92, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi), come modificato dalla presente legge : «Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di veicoli). - 1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonche' dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorita' per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126. 2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone e' sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalita' stabilite da ciascuna Autorita' di Sistema Portuale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorita' portuale o Autorita' di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse. 3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 e da effettuare secondo le modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi. 4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, e' autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attivita' di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed e' rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonche' la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020. 4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 31 luglio 2021. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi. 4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facolta' di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale gia' definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4-quinquies. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020». 4-sexies. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021». 4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' di ridurre i tempi di espletamento delle attivita' di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori e' riconosciuto, per lo svolgimento dell'attivita', un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalita' di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. 4-octies. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le modalita' di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al comma 4-septies. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applica la disciplina prevista dal decreto di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 4-novies. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 4-octies, per la prima iscrizione e per l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020, nonche' quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennita' da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei richiedenti. 4-decies. Gli importi e le modalita' di versamento dei diritti di cui al comma 4-novies sono determinati secondo le modalita' previste dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 11, commi 12 e 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. Le relative somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e destinate al finanziamento delle spese di funzionamento delle commissioni esaminatrici di cui al comma 4-novies e delle indennita' da corrispondere ai componenti delle medesime commissioni. 4-undecies. Per l'anno 2021, al fine di consentire l'avvio delle attivita' delle commissioni esaminatrici di cui al comma 4-octies e' autorizzata la spesa di euro 200.000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta l'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 48. Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane posti in essere da comuni ed unioni di comuni. Il Fondo finanzia altresi' il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in essere da comuni e unioni di comuni relativi a: a) messa in sicurezza della mobilita' ciclistica urbana, comprese l'istituzione di zone a velocita' limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l'installazione della relativa segnaletica; b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi; c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 7-bis), 12-bis) e 12-ter), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.». - Si riporta, l'articolo 200-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 200-bis (Buono viaggio). - 1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite, a mobilita' ridotta anche se accompagnate, ovvero persone con invalidita' o affette da malattie che necessitano di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di donne in gravidanza, ovvero di persone di eta' pari o superiore a sessantacinque anni, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri: a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato; b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato; c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati. 3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio. 4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non gia' assegnatari di altre misure di sostegno pubblico. 4-bis. Nei limiti delle risorse ad essi assegnate, i comuni possono prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilita', anche economica, appartenenti alle categorie di cui al comma 1. 4-ter. Nell'ambito e nei limiti delle risorse loro assegnate, i comuni possono utilizzare una quota pari al 5 per cento delle medesime risorse anche per finanziare le spese necessarie per promuovere ed attivare la misura di cui al presente articolo. 5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.". - Si riporta l'articolo 18, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Disposizioni sui bilanci di Province e Citta' metropolitane). - 1. Per l'esercizio 2017, le province e le citta' metropolitane: a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualita' 2017; b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato. 2. Al comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017" e le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente". 3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 e' inserito il seguente: "462-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016. 3-bis. (Abrogato). 3-ter. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, e' stabilito in cinquanta giorni. 3-quater. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonche' delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.».