(parte 3)

           	
				
 
                  g) fornire al Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti   i   dati   richiesti   per    lo    svolgimento
          dell'attivita'  di  monitoraggio   e   controllo   di   cui
          all'articolo 6; 
                  h) attivare l'esercizio del servizio entro  novanta
          giorni dalla  data  di  inizio  del  periodo  di  validita'
          dell'autorizzazione. 
                  (Omissis).». 
              - Il decreto del Ministro  dei  trasporti  1°  dicembre
          2006, n. 316  (Regolamento  recante  riordino  dei  servizi
          automobilistici di competenza statale), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2007. 
              - Si riporta l'articolo 20, della legge 7 agosto  1990,
          n.  241   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
                «Art.  20  (Silenzio  assenso).  -  1.  Fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  19,  nei   procedimenti   ad
          istanza  di  parte  per  il   rilascio   di   provvedimenti
          amministrativi il silenzio dell'amministrazione  competente
          equivale a provvedimento  di  accoglimento  della  domanda,
          senza necessita' di ulteriori  istanze  o  diffide,  se  la
          medesima amministrazione non comunica all'interessato,  nel
          termine  di  cui  all'articolo  2,  commi   2   o   3,   il
          provvedimento di diniego, ovvero non procede ai  sensi  del
          comma 2. Tali termini decorrono dalla data  di  ricevimento
          della domanda del privato. 
                2. L'amministrazione competente  puo'  indire,  entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 
                2-bis.    Nei    casi    in    cui    il     silenzio
          dell'amministrazione   equivale    a    provvedimento    di
          accoglimento ai sensi  del  comma  1,  fermi  restando  gli
          effetti  comunque   intervenuti   del   silenzio   assenso,
          l'amministrazione e' tenuta, su richiesta  del  privato,  a
          rilasciare, in via  telematica,  un'attestazione  circa  il
          decorso   dei   termini   del   procedimento   e   pertanto
          dell'intervenuto accoglimento della domanda  ai  sensi  del
          presente articolo. Decorsi inutilmente dieci  giorni  dalla
          richiesta,   l'attestazione   e'    sostituita    da    una
          dichiarazione del privato ai  sensi  dell'articolo  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445. 
                3. Nei casi in cui il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. 
                4. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
          dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
          sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e  la  cittadinanza,  la
          salute e  la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui  la
          normativa comunitaria impone  l'adozione  di  provvedimenti
          amministrativi formali, ai casi in cui la  legge  qualifica
          il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
          nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con i Ministri competenti. 
                5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
                5-bis.». 
              - Si riporta  l'articolo  92,  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
          aprile 2020, n. 27 (Misure di  potenziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale e di sostegno economico  per  famiglie,
          lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di  decreti
          legislativi), come modificato dalla presente legge : 
                «Art.  92  (Disposizioni  in  materia  di   trasporto
          marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di
          veicoli).  -  1.  Al  fine  di  fronteggiare   l'improvvisa
          riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto  di
          merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  fino
          alla  data   del   30   aprile   2020,   non   si   procede
          all'applicazione  della  tassa   di   ancoraggio   di   cui
          all'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          28 maggio  2009,  n.  107,  attribuita  alle  Autorita'  di
          Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo
          nonche' dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorita' per le
          mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa
          di ancoraggio e' autorizzata la spesa di  13,6  milioni  di
          euro per l'anno 2020. Agli  oneri  derivanti  dal  presente
          comma si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei
          traffici marittimi afferenti al trasporto  di  merci  e  di
          persone e' sospeso il pagamento  dei  canoni  di  cui  agli
          articoli 16, 17 e 18 della legge 28  gennaio  1994,  n.  84
          relativi al periodo compreso tra  la  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al
          pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da
          effettuarsi entro e non oltre il  31  dicembre  2020  anche
          mediante rateazione senza  applicazione  di  interesse,  si
          provvede  secondo  le  modalita'  stabilite   da   ciascuna
          Autorita' di Sistema Portuale. Le disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  altresi'  ai  concessionari
          demaniali marittimi titolari di concessione  rilasciata  da
          Autorita' portuale o Autorita' di sistema portuale ai sensi
          dell'articolo 36 del  codice  della  navigazione,  i  quali
          provvedono al pagamento dei  canoni  sospesi  entro  il  30
          settembre 2020 senza applicazione di interesse. 
                3.  Al  fine  di  mitigare  gli   effetti   economici
          derivanti dalla diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  i
          pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione  ed  il  30
          aprile 2020 e da effettuare secondo le  modalita'  previste
          dagli articoli 78 e 79 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,  sono  differiti  di
          ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi. 
                4.  In  considerazione  dello  stato   di   emergenza
          nazionale di cui alle delibere del Consiglio  dei  ministri
          del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, e' autorizzata la
          circolazione  fino  al  31  ottobre  2020  dei  veicoli  da
          sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita
          e prova di cui agli articoli 75 e 78 o  alle  attivita'  di
          revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285, ed e' rispettivamente  autorizzata  la
          circolazione fino  al  31  dicembre  2020  dei  veicoli  da
          sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020
          nonche' la  circolazione  fino  al  28  febbraio  2021  dei
          veicoli da sottoporre agli stessi  controlli  entro  il  31
          dicembre 2020. 
                4-bis. Al fine  di  contenere  gli  effetti  negativi
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di
          contrasto alla diffusione del virus sui gestori di  servizi
          di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  non  possono
          essere applicate  dai  committenti  dei  predetti  servizi,
          anche  laddove  negozialmente  previste,  decurtazioni   di
          corrispettivo, ne'  sanzioni  o  penali  in  ragione  delle
          minori  corse  effettuate  o   delle   minori   percorrenze
          realizzate a decorrere  dal  23  febbraio  2020  fino  alla
          cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  e,
          comunque, non oltre il 31 luglio 2021. Le disposizioni  del
          presente comma non si applicano  al  trasporto  ferroviario
          passeggeri di lunga percorrenza  e  ai  servizi  ferroviari
          interregionali indivisi. 
                4-ter. Fino al termine delle misure  di  contenimento
          del virus COVID-19, tutte le procedure in  corso,  relative
          agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico  locale,
          possono essere  sospese,  con  facolta'  di  proroga  degli
          affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici  mesi
          successivi    alla     dichiarazione     di     conclusione
          dell'emergenza; restano escluse le  procedure  di  evidenza
          pubblica relative ai servizi di trasporto  pubblico  locale
          gia'  definite  con  l'aggiudicazione  alla  data  del   23
          febbraio 2020. 
                4-quater. L'efficacia delle disposizioni  di  cui  ai
          commi 4-bis e 4-ter e' subordinata all'autorizzazione della
          Commissione europea ai sensi dell'articolo  108,  paragrafo
          3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
                4-quinquies.  All'articolo  13-bis,  comma  4,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,
          convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre  2017,
          n. 172, le parole: «30 giugno 2020» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «30 settembre 2020». 
                4-sexies. All'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge
          26 ottobre 2019, n.  124,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo e'
          sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui  al  comma
          1,  lettera  c),  numeri  1.2)  e  2),  hanno  efficacia  a
          decorrere dal 1° gennaio 2021». 
                4-septies. Al fine di mitigare gli effetti  derivanti
          dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, nonche' di ridurre i  tempi  di
          espletamento delle attivita' di  cui  all'articolo  80  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  fino  al  31
          marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo  articolo
          80 possono essere svolti anche dagli ispettori  di  cui  al
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  139
          del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori e'  riconosciuto,
          per lo svolgimento dell'attivita', un  compenso,  a  carico
          esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo
          le modalita' di cui all'articolo 19, commi 1,  2,  3  e  4,
          della legge 1° dicembre 1986, n. 870. 
                4-octies. Il Ministro delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili,  con  decreto  da  adottarsi  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   individua   il   numero   e   la
          composizione  delle  commissioni  di   esame,   nonche'   i
          requisiti e le modalita' di nomina dei relativi  componenti
          ai fini degli esami di  abilitazione  degli  ispettori  che
          svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore  e
          dei loro  rimorchi  di  cui  al  comma  4-septies.  Per  la
          determinazione della  misura  dei  compensi  a  favore  dei
          componenti  delle  commissioni  si  applica  la  disciplina
          prevista dal decreto di cui all'articolo 3, comma 13, della
          legge 19 giugno 2019, n. 56. 
                4-novies. Le spese per la partecipazione  agli  esami
          di cui al comma 4-octies, per la  prima  iscrizione  e  per
          l'aggiornamento   dell'iscrizione   nel   registro    degli
          ispettori  di   cui   al   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  22
          del 28 gennaio 2020, nonche' quelle  per  il  funzionamento
          delle  commissioni  esaminatrici   e   le   indennita'   da
          corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono
          a carico dei richiedenti. 
                4-decies. Gli importi e le  modalita'  di  versamento
          dei diritti di  cui  al  comma  4-novies  sono  determinati
          secondo le modalita' previste dai provvedimenti adottati in
          attuazione dell'articolo 11, commi 12  e  13,  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. Le relative somme  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, ad apposito  capitolo  istituito  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili e destinate  al  finanziamento  delle
          spese di funzionamento delle  commissioni  esaminatrici  di
          cui al comma 4-novies e delle indennita'  da  corrispondere
          ai componenti delle medesime commissioni. 
              4-undecies. Per l'anno  2021,  al  fine  di  consentire
          l'avvio delle attivita' delle commissioni  esaminatrici  di
          cui al comma 4-octies  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          200.000, cui si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2021,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  48,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - 48. Il Fondo di cui al comma  47  finanzia
          il 50 per cento del costo complessivo degli  interventi  di
          realizzazione di nuove  piste  ciclabili  urbane  posti  in
          essere da comuni ed unioni di  comuni.  Il  Fondo  finanzia
          altresi' il  50  per  cento  del  costo  complessivo  degli
          interventi posti in essere da comuni  e  unioni  di  comuni
          relativi a: 
                  a) messa in sicurezza  della  mobilita'  ciclistica
          urbana,  comprese  l'istituzione  di   zone   a   velocita'
          limitata, inferiore o uguale a 30 km/h,  e  l'installazione
          della relativa segnaletica; 
                  b) realizzazione di stalli o aree di  sosta  per  i
          velocipedi; 
                  c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie
          ciclabili di cui all'articolo 3, comma  1,  numeri  7-bis),
          12-bis) e 12-ter), del  codice  della  strada,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.». 
              - Si riporta, l'articolo 200-bis, del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in  materia  di  salute,
          sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
          sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 200-bis  (Buono  viaggio).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non
          di linea eseguito  mediante  il  servizio  di  taxi  ovvero
          mediante  il  servizio  di  noleggio   con   conducente   e
          consentire, in considerazione delle misure di  contenimento
          adottate, per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19,  un'efficace  distribuzione  degli   utenti   del
          predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
          un fondo, con una dotazione  di  35  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020 e di 20 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Le
          risorse del fondo sono  destinate  alla  concessione,  fino
          all'esaurimento delle  risorse,  in  favore  delle  persone
          fisicamente  impedite,  a  mobilita'   ridotta   anche   se
          accompagnate, ovvero persone con invalidita' o  affette  da
          malattie  che  necessitano  di  cure  continuative,  ovvero
          appartenenti a nuclei familiari piu' esposti  agli  effetti
          economici  derivanti   dall'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19  o  in  stato  di  bisogno,  ovvero  di  donne  in
          gravidanza, ovvero di persone di eta' pari  o  superiore  a
          sessantacinque anni, residenti  nei  comuni  capoluoghi  di
          citta' metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono
          viaggio, pari al 50 per  cento  della  spesa  sostenuta  e,
          comunque, in misura non superiore a  euro  20  per  ciascun
          viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre  2021  per  gli
          spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi  ovvero
          di noleggio  con  conducente.  I  buoni  viaggio  non  sono
          cedibili,  non   costituiscono   reddito   imponibile   del
          beneficiario e non rilevano ai fini del computo del  valore
          dell'indicatore della situazione economica equivalente. 
                2. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  si
          provvede al trasferimento in favore dei comuni  di  cui  al
          comma 1 delle risorse del fondo di cui al  medesimo  comma,
          secondo i seguenti criteri: 
                  a) una quota pari al 50 per cento del  totale,  per
          complessivi  17,5  milioni  di  euro,   e'   ripartita   in
          proporzione alla popolazione residente  in  ciascun  comune
          interessato; 
                  b) una quota pari al 30 per cento, per  complessivi
          10,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione al numero
          di licenze per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi  o  di
          autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con
          conducente rilasciate da ciascun comune interessato; 
                  c) una quota pari al restante  20  per  cento,  per
          complessivi 7 milioni di euro, e' ripartita in parti eguali
          tra tutti i comuni interessati. 
                3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti  ai  comuni
          delle regioni Friuli Venezia Giulia,  Sardegna,  Sicilia  e
          Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  sono  assegnate  alle  predette   autonomie,   che
          provvedono al  successivo  riparto  in  favore  dei  comuni
          compresi nel proprio territorio. 
                4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse
          assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e
          il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed
          i soggetti non gia' assegnatari di altre misure di sostegno
          pubblico. 
                4-bis. Nei limiti delle risorse ad essi assegnate,  i
          comuni possono prevedere il superamento del limite  del  50
          per cento della spesa sostenuta per persone  in  condizioni
          di particolare fragilita',  anche  economica,  appartenenti
          alle categorie di cui al comma 1. 
                4-ter. Nell'ambito e nei limiti  delle  risorse  loro
          assegnate, i comuni possono utilizzare una quota pari al  5
          per cento delle medesime risorse anche  per  finanziare  le
          spese necessarie per promuovere ed attivare  la  misura  di
          cui al presente articolo. 
                5. All'onere derivante dal presente articolo, pari  a
          5 milioni di euro per l'anno  2020,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del  presente
          decreto.". 
              - Si riporta l'articolo 18, del decreto-legge 24 aprile
          2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,
          iniziative a  favore  degli  enti  territoriali,  ulteriori
          interventi per le zone colpite da eventi sismici  e  misure
          per lo  sviluppo),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 18 (Disposizioni  sui  bilanci  di  Province  e
          Citta'  metropolitane).  -  1.  Per  l'esercizio  2017,  le
          province e le citta' metropolitane: 
                  a) possono predisporre il  bilancio  di  previsione
          per la sola annualita' 2017; 
                  b) al  fine  di  garantire  il  mantenimento  degli
          equilibri finanziari,  possono  applicare  al  bilancio  di
          previsione l'avanzo libero e destinato. 
                2. Al comma 3, dell'articolo 1-ter del  decreto-legge
          19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per  l'anno  2016"
          sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e  2017"
          e le  parole:  "per  l'anno  2015"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "per l'anno precedente". 
                3. All'articolo 1 della legge  11  dicembre  2016  n.
          232, dopo il comma 462 e' inserito il  seguente:  "462-bis.
          Le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  758,  della
          legge 28 dicembre 2015, n.  208,  si  applicano  anche  con
          riferimento all'esercizio finanziario  2017,  tenuto  conto
          degli avanzi di amministrazione vincolati e dei  rendiconti
          relativi all'anno 2016. 
                3-bis. (Abrogato). 
                3-ter. Per l'anno 2017, il termine di  venti  giorni,
          previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo  periodo,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, assegnato al consiglio comunale o  provinciale  che
          non abbia approvato nei  termini  di  legge  il  rendiconto
          della  gestione  per  l'esercizio  2016,  e'  stabilito  in
          cinquanta giorni. 
                3-quater. Il conto economico e lo stato  patrimoniale
          previsti dall'articolo  227  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  relativi
          all'esercizio 2016, possono essere approvati  entro  il  31
          luglio   2017   e   trasmessi   alla   banca   dati   delle
          amministrazioni pubbliche entro trenta giorni.  Il  mancato
          rispetto di  tali  termini  comporta  l'applicazione  della
          procedura di cui all'articolo 141, comma  2,  del  medesimo
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,
          con il termine ordinario  di  venti  giorni  ivi  previsto,
          nonche'   delle   disposizioni   dell'articolo   9,   comma
          1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,
          n. 160.».