Art. 1 bis 
 
           Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli 
                   per le persone con disabilita' 
 
  1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste  dall'articolo
8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento  all'acquisto
di veicoli, i soggetti  con  ridotte  o  impedite  capacita'  motorie
permanenti, abilitati alla guida presentano una copia semplice  della
patente posseduta, ove essa contenga  l'indicazione  di  adattamenti,
anche di serie, per il veicolo agevolabile  da  condurre,  prescritti
dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo  119,  comma  4,
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285. 
  2.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
provvede a modificare il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio  1986,
per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449  (Misure  per  la  stabilizzazione  della   finanza
          pubblica): 
                «Art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori
          di handicap). - 1. All'articolo 13-bis,  comma  1,  lettera
          c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni,  il  terzo  e  il
          quarto periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:  "Le  spese
          riguardanti i  mezzi  necessari  all'accompagnamento,  alla
          deambulazione, alla locomozione e  al  sollevamento  e  per
          sussidi  tecnici  e  informatici   rivolti   a   facilitare
          l'autosufficienza e le  possibilita'  di  integrazione  dei
          soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
          n. 104, si assumono integralmente. Tra  i  mezzi  necessari
          per la locomozione dei  soggetti  indicati  nel  precedente
          periodo,  con  ridotte   o   impedite   capacita'   motorie
          permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli  autoveicoli
          di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
          b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere  a),  c)  ed  f),  del
          decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  anche  se
          prodotti in serie e adattati  in  funzione  delle  suddette
          limitazioni  permanenti  delle  capacita'  motorie.  Tra  i
          veicoli adattati alla  guida  sono  compresi  anche  quelli
          dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto  dalla
          commissione medica  locale  di  cui  all'articolo  119  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  La  detrazione
          spetta una sola volta in un periodo di quattro anni,  salvo
          i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti
          che il suddetto  veicolo  sia  stato  cancellato  da  detto
          registro, e con riferimento a un solo veicolo,  nei  limiti
          della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui
          risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato  e  non
          ritrovato,  nei  limiti  della  spesa   massima   di   lire
          trentacinque  milioni  da  cui  va   detratto   l'eventuale
          rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente,  di
          ripartire la predetta detrazione in quattro  quote  annuali
          costanti e di pari importo". 
                2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5
          febbraio 1992,  n.  104,  non  possessori  di  reddito,  la
          detrazione di cui  al  comma  1  spetta  al  possessore  di
          reddito di cui risultano a carico. 
                3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  1  e
          2, della legge 9 aprile 1986, n.  97,  si  applicano  anche
          alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53,  comma
          1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30  aprile
          1992, n. 285, nonche' di autoveicoli  di  cui  all'articolo
          54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di
          cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con  motore  a
          benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se  con  motore
          diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con
          motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per  la
          locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della  legge
          5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o  impedite  capacita'
          motorie permanenti, alle prestazioni rese da  officine  per
          adattare i veicoli, anche non nuovi di  fabbrica,  ed  alle
          cessioni dei relativi accessori  e  strumenti  montati  sui
          veicoli  medesimi  effettuate  nei  confronti   dei   detti
          soggetti o dei familiari di cui  essi  sono  fiscalmente  a
          carico. Gli adattamenti  eseguiti  devono  risultare  dalla
          carta di circolazione. 
                4. Gli  atti  di  natura  traslativa  o  dichiarativa
          aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli  di  cui
          ai commi 1 e 3 sono  esenti  dai  pagamento  della  imposta
          erariale  di  trascrizione,  dell'addizionale   provinciale
          all'imposta erariale  di  trascrizione  e  dell'imposta  di
          registro. 
                5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa
          di cui all'articolo 35, comma 1, restano  salvaguardate  le
          forniture a favore di disabili. Il Ministero della  sanita'
          provvede nel termine di tre mesi dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore
          tariffario delle protesi. 
                6. Le regioni e le aziende  unita'  sanitarie  locali
          nella  liquidazione  e  nel  pagamento  dei   loro   debiti
          assegnano la priorita' a quelli che riguardano  prestazioni
          o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati. 
                7. Il pagamento della tassa automobilistica  erariale
          e regionale non e' dovuto con riferimento ai motoveicoli  e
          agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.». 
              - Si riporta  l'articolo  119,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada): 
                «Art.  119  (Requisiti  fisici  e  psichici  per   il
          conseguimento della patente di guida). - (Omissis) 
                4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici  e'
          effettuato da commissioni mediche  locali,  costituite  dai
          competenti organi regionali ovvero dalle province  autonome
          di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla  nomina
          dei rispettivi presidenti, nei riguardi: 
                  a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in  cui
          il giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base
          ai soli accertamenti clinici si  dovra'  procedere  ad  una
          prova pratica di guida su  veicolo  adattato  in  relazione
          alle particolari esigenze. Qualora, all'esito della  visita
          di cui al precedente periodo, la commissione medica  locale
          certifichi  che  il  conducente  presenti   situazioni   di
          mutilazione  o  minorazione  fisica  stabilizzate   e   non
          suscettibili  di  aggravamento  ne'   di   modifica   delle
          prescrizioni o delle  limitazioni  in  atto,  i  successivi
          rinnovi di  validita'  della  patente  di  guida  posseduta
          potranno essere esperiti secondo le  procedure  di  cui  al
          comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126,  commi
          2, 3 e 4; 
                  b) di coloro che abbiano superato i  sessantacinque
          anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
          complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5  t,  autotreni
          ed autoarticolati adibiti al  trasporto  di  cose,  la  cui
          massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore  a  20
          t, macchine operatrici; 
                  b-bis); 
                  c) di coloro per i quali  e'  fatta  richiesta  dal
          prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
                  d) di coloro nei confronti dei quali l'esito  degli
          accertamenti clinici, strumentali e di  laboratorio  faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida; 
                  d-bis) dei  soggetti  affetti  da  diabete  per  il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  C,
          D, CE, DE e sottocategorie.  In  tal  caso  la  commissione
          medica e' integrata da un medico  specialista  diabetologo,
          sia ai fini  degli  accertamenti  relativi  alla  specifica
          patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale. 
                  (Omissis).».