Art. 1 ter 
 
Disposizioni  per  garantire  la  sicurezza  della  circolazione  dei
         monopattini a propulsione prevalentemente elettrica 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi  da
75 a 75-septies sono sostituiti dai seguenti: 
  «75.  I  monopattini  a   propulsione   prevalentemente   elettrica
possiedono i seguenti requisiti: 
  a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  4  giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019; 
  b) assenza di posti a sedere; 
  c) motore elettrico di potenza nominale continua  non  superiore  a
0,50 kW; 
  d) segnalatore acustico; 
  e) regolatore di velocita' configurabile in funzione dei limiti  di
cui al comma 75-quaterdecies; 
  f) la  marcatura  "CE"  prevista  dalla  direttiva  2006/42/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006. 
  75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica commercializzati in  Italia  devono  essere
dotati di indicatori luminosi di svolta e di  freno  su  entrambe  le
ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica gia'
in circolazione prima di tale data, e'  fatto  obbligo  di  adeguarsi
entro il 1° gennaio 2024. 
  75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a  75-vicies
bis,  i  servizi  di   noleggio   dei   monopattini   a   propulsione
prevalentemente elettrica, anche in modalita' free-floating,  possono
essere attivati esclusivamente con  apposita  delibera  della  Giunta
comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al  numero  delle
licenze  attivabili  e  al  numero   massimo   dei   dispositivi   in
circolazione: 
  a) l'obbligo di  copertura  assicurativa  per  lo  svolgimento  del
servizio stesso; 
  b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati; 
  c) le eventuali limitazioni alla circolazione in  determinate  aree
della citta'. 
  75-quater. E' vietata la circolazione ai monopattini a  motore  con
requisiti diversi da quelli di cui al comma 75. 
  75-quinquies.   I   monopattini   a   propulsione   prevalentemente
elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a  75-vicies  ter,
sono equiparati ai velocipedi. 
  75-sexies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto  il  periodo
dell'oscurita', e di giorno, qualora le condizioni di visibilita'  lo
richiedano, i monopattini  a  propulsione  prevalentemente  elettrica
possono circolare su strada pubblica solo se provvisti  anteriormente
di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce  rossa  fissa,
entrambe accese e  ben  funzionanti.  I  monopattini  elettrici  sono
altresi' dotati posteriormente di catadiottri rossi. 
  75-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il  periodo
dell'oscurita',  il  conducente   del   monopattino   a   propulsione
prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le
bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma  4-ter
dell'articolo  162  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  75-octies. I monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica
possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto  il
quattordicesimo anno di eta'. 
  75-novies. I conducenti di eta' inferiore ai  diciotto  anni  hanno
l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme
tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. 
  75-decies. E' vietato trasportare altre persone, oggetti o animali,
di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi  trainare  da  un
altro veicolo. 
  75-undecies.  E'  vietata  la  circolazione   dei   monopattini   a
propulsione   prevalentemente   elettrica   sui   marciapiedi.    Sui
marciapiedi e' consentita esclusivamente la  conduzione  a  mano  dei
monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica.  E'  altresi'
vietato circolare contromano, salvo nelle  strade  con  doppio  senso
ciclabile. 
  75-duodecies.  I   conducenti   dei   monopattini   a   propulsione
prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle  braccia  e
delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le  mani,  salvo
che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi
indicatori di direzione. 
  75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
possono circolare esclusivamente  su  strade  urbane  con  limite  di
velocita' di 50 km/h, nelle aree pedonali,  su  percorsi  pedonali  e
ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorita'  ciclabile,  su
piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque
sia consentita la circolazione dei velocipedi. 
  75-quaterdecies.  I  monopattini  a   propulsione   prevalentemente
elettrica non possono superare il  limite  di  velocita'  di  6  km/h
quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il  limite
di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di  cui  al  comma
75-terdecies. 
  75-quinquiesdecies. E' vietato sostare sul marciapiede, salvo nelle
aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali  aree,
garantendo  adeguata  capillarita',  privilegiando   la   scelta   di
localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree  possono  essere
prive di segnaletica orizzontale e verticale, purche'  le  coordinate
GPS della loro localizzazione siano  consultabili  pubblicamente  nel
sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a  propulsione
prevalentemente elettrica  e'  comunque  consentita  la  sosta  negli
stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. 
  75-sexiesdecies.  Gli  operatori   di   noleggio   di   monopattini
elettrici, al fine di prevenire la  pratica  diffusa  del  parcheggio
irregolare dei loro mezzi, devono  altresi'  prevedere  l'obbligo  di
acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla  quale  si
desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via. 
  75-septiesdecies.  Gli  operatori  di   noleggio   di   monopattini
elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo  con  i  comuni  nei
quali operano, adeguate campagne informative  sull'uso  corretto  del
monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni  digitali  per
il noleggio le regole fondamentali, impiegando  tutti  gli  strumenti
tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole. 
  75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai  commi  da
75-sexies a 75-quaterdecies e' soggetto alla sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250. 
  75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore  avente
requisiti diversi da quelli di cui  al  comma  75  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro
400. 
  75-vicies. Alla violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma
75-quater  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria   della
confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo  VI,
capo I, sezione II, del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  quando  il  monopattino  ha  un
motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua
superiore a 1 kW. 
  75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione  di  cui
al  comma  75-quinquiesdecies  si  applica   la   sanzione   di   cui
all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli. 
  75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni  dei
commi da 75 a 75-vicies  semel,  si  applicano  le  disposizioni  del
titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Si considerano in circolazione i  veicoli  o  i  dispositivi  di
mobilita' personale che  sono  condotti  nelle  aree  e  negli  spazi
individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n.  285
del 1992. 
  75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il
Ministero  dello  sviluppo  economico,  avvia  apposita   istruttoria
finalizzata  alla   verifica   della   necessita'   dell'introduzione
dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilita' civile  contro  i
danni a terzi derivante dalla circolazione dei monopattini elettrici.
Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili
trasmette alle competenti Commissioni parlamentari la relazione sugli
esiti dell'attivita'  istruttoria  di  cui  al  primo  periodo  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, commi da  75  a  75-septies,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - (Omissis) 
                75.  I  monopattini  a  propulsione   prevalentemente
          elettrica possiedono i seguenti requisiti: 
                  a)   le   caratteristiche   costruttive   di    cui
          all'allegato  1  annesso  al  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti 4  giugno  2019,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019; 
                  b) assenza di posti a sedere; 
                  c) motore elettrico di  potenza  nominale  continua
          non superiore a 0,50 kW; 
                  d) segnalatore acustico; 
                  e)  regolatore  di   velocita'   configurabile   in
          funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies; 
                  f)  la  marcatura  "CE"  prevista  dalla  direttiva
          2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17
          maggio 2006. 
                75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini
          a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in
          Italia devono  essere  dotati  di  indicatori  luminosi  di
          svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a
          propulsione prevalentemente elettrica gia' in  circolazione
          prima di tale data, e' fatto obbligo di adeguarsi entro  il
          1° gennaio 2024. 
                75-ter. Fermo restando quanto previsto dai  commi  da
          75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a
          propulsione prevalentemente elettrica, anche  in  modalita'
          free-floating, possono essere attivati  esclusivamente  con
          apposita deliberazione della Giunta comunale,  nella  quale
          devono essere  previsti,  oltre  al  numero  delle  licenze
          attivabili  e  al  numero  massimo   dei   dispositivi   in
          circolazione: 
                  a)  l'obbligo  di  copertura  assicurativa  per  lo
          svolgimento del servizio stesso; 
                  b)  le  modalita'  di  sosta   consentite   per   i
          dispositivi interessati; 
                  c) le eventuali limitazioni  alla  circolazione  in
          determinate aree della citta'. 
                75-quater. E' vietata la circolazione ai  monopattini
          a motore con requisiti diversi da quelli di  cui  al  comma
          75. 
                75-quinquies.    I    monopattini    a    propulsione
          prevalentemente elettrica,  per  quanto  non  previsto  dai
          commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi. 
                75-sexies. Da  mezz'ora  dopo  il  tramonto,  durante
          tutto il periodo dell'oscurita', e di  giorno,  qualora  le
          condizioni di visibilita' lo richiedano,  i  monopattini  a
          propulsione prevalentemente elettrica possono circolare  su
          strada pubblica solo se  provvisti  anteriormente  di  luce
          bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa,
          entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini  elettrici
          sono altresi' dotati posteriormente di catadiottri rossi. 
                75-septies. Da mezz'ora  dopo  il  tramonto,  durante
          tutto  il  periodo  dell'oscurita',   il   conducente   del
          monopattino a propulsione  prevalentemente  elettrica  deve
          circolare   indossando   il   giubbotto   o   le   bretelle
          retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter
          dell'articolo 162  del  codice  della  strada,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
                75-octies.    I     monopattini     a     propulsione
          prevalentemente elettrica possono essere condotti  solo  da
          utilizzatori che abbiano compiuto il  quattordicesimo  anno
          di eta'. 
                75-novies. I conducenti di eta' inferiore a  diciotto
          anni  hanno  l'obbligo  di  indossare   un   idoneo   casco
          protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI  EN
          1078 o UNI EN 1080. 
                75-decies.  E'  vietato  trasportare  altre  persone,
          oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali
          e di farsi trainare da un altro veicolo. 
                75-undecies.   E'   vietata   la   circolazione   dei
          monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica  sui
          marciapiedi. Sui marciapiedi e'  consentita  esclusivamente
          la  conduzione  a  mano  dei  monopattini   a   propulsione
          prevalentemente elettrica. E'  altresi'  vietato  circolare
          contromano,  salvo  che  nelle  strade  con  doppio   senso
          ciclabile. 
                75-duodecies.  I   conducenti   dei   monopattini   a
          propulsione prevalentemente elettrica devono  avere  libero
          l'uso delle braccia e delle  mani  e  reggere  il  manubrio
          sempre con entrambe  le  mani,  salvo  che  sia  necessario
          segnalare la manovra di svolta sui mezzi  privi  indicatori
          di direzione. 
                75-terdecies.    I    monopattini    a    propulsione
          prevalentemente elettrica possono circolare  esclusivamente
          su strade urbane con limite di velocita' di 50 km/h,  nelle
          aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su  corsie
          ciclabili,  su  strade  a  priorita'  ciclabile,  su  piste
          ciclabili in sede propria  e  su  corsia  riservata  ovvero
          dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. 
                75-quaterdecies.   I   monopattini   a    propulsione
          prevalentemente elettrica non possono superare il limite di
          velocita' di 6 km/h quando circolano nelle  aree  pedonali.
          Non possono superare il limite di  20  km/h  in  tutti  gli
          altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies. 
                75-quinquiesdecies.   E'    vietato    sostare    sul
          marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni. I
          comuni possono individuare tali aree,  garantendo  adeguata
          capillarita', privilegiando  la  scelta  di  localizzazioni
          alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere  prive
          di  segnaletica  orizzontale  e   verticale,   purche'   le
          coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili
          pubblicamente nel sito internet istituzionale  del  comune.
          Ai monopattini a propulsione prevalentemente  elettrica  e'
          comunque consentita  la  sosta  negli  stalli  riservati  a
          velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. 
                75-sexiesdecies.  Gli  operatori   di   noleggio   di
          monopattini elettrici, al  fine  di  prevenire  la  pratica
          diffusa del parcheggio irregolare dei  loro  mezzi,  devono
          altresi'  prevedere   l'obbligo   di   acquisizione   della
          fotografia al termine di  ogni  noleggio,  dalla  quale  si
          desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica
          via. 
                75-septiesdecies.  Gli  operatori  di   noleggio   di
          monopattini  elettrici  sono  tenuti  ad  organizzare,   in
          accordo con i comuni nei quali operano,  adeguate  campagne
          informative sull'uso corretto del monopattino  elettrico  e
          ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio  le
          regole  fondamentali,  impiegando   tutti   gli   strumenti
          tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole. 
                75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui
          ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          50 a euro 250. 
                75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino  a
          motore avente requisiti diversi da quelli di cui  al  comma
          75 e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
          di una somma da euro 100 a euro 400. 
                75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di  cui
          al comma  75-quater  consegue  la  sanzione  amministrativa
          accessoria della confisca del monopattino, ai  sensi  delle
          disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285, quando il monopattino ha un  motore  termico  o  un
          motore elettrico avente potenza nominale continua superiore
          a 1 kW. 
                75-vicies  semel.  Nei  casi  di   violazione   della
          disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si  applica
          la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del codice di
          cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista
          per i ciclomotori e i motoveicoli. 
                75-vicies bis. Ai fini delle  sanzioni  di  cui  alle
          disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel si applicano
          le disposizioni del titolo VI del codice di cui al  decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.  Si  considerano  in
          circolazione  i  veicoli  o  i  dispositivi  di   mobilita'
          personale che  sono  condotti  nelle  aree  e  negli  spazi
          individuati  dal  medesimo  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo n. 285 del 1992. 
              75-vicies ter.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'  sostenibili,  in  collaborazione  con  il
          Ministero dell'interno e con il  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  avvia  apposita  istruttoria  finalizzata  alla
          verifica della necessita' dell'introduzione dell'obbligo di
          assicurazione sulla responsabilita' civile per  i  danni  a
          terzi  derivanti   dalla   circolazione   dei   monopattini
          elettrici.  Il  Ministro  delle  infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili trasmette alle competenti Commissioni
          parlamentari  una  relazione  sugli  esiti   dell'attivita'
          istruttoria di  cui  al  primo  periodo  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione.».