Art. 10 
 
Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
  modalita' di accesso ai servizi erogati  in  rete  dalle  pubbliche
  amministrazioni 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
1039 e' sostituito dal seguente: «1039. Le risorse giacenti nei conti
correnti infruttiferi di  cui  al  comma  1038  sono  attribuite,  in
relazione al fabbisogno finanziario, a  ciascuna  amministrazione  od
organismo titolare e/o  attuatore  dei  progetti,  sulla  base  delle
procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel  rispetto
del sistema  di  gestione  e  controllo  delle  componenti  del  Next
Generation EU.». 
  2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  con  cui
sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella
decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN recante «Approvazione
della  Valutazione  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza
dell'Italia»,   viene   aggiornato   sulla    base    di    eventuali
riprogrammazioni del PNRR  adottate  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione  necessarie  all'attuazione   del   Piano   sono   assegnate
annualmente  sulla  base   del   cronoprogramma   finanziario   degli
interventi cui esse sono destinate. 
  3. La notifica della citata decisione di esecuzione  del  consiglio
UE-ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale
di Ripresa e  Resilienza  dell'Italia»,  unitamente  al  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui   al   comma   2,
costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione,  da
parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2. 
  4. Laddove non  diversamente  previsto  nel  PNRR,  ai  fini  della
contabilizzazione e rendicontazione delle spese,  le  amministrazioni
ed i soggetti  responsabili  dell'attuazione  possono  utilizzare  le
«opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti
del  regolamento  (UE)  2021/1060  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio,  del  24  giugno  2021.  Ove   possibile,   la   modalita'
semplificata  di  cui  al  primo  periodo  e'  altresi'  estesa  alla
contabilizzazione  e  alla  rendicontazione  delle  spese   sostenute
nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione di cui  all'articolo  44
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
  5. In sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, ivi incluse quelle  relative
ai progetti in essere, le amministrazioni responsabili,  in  aggiunta
agli  ordinari  criteri  previsti   dalla   normativa   di   settore,
stabiliscono ulteriori e  specifici  criteri  di  assegnazione  delle
risorse idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalita', degli
obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi  previsti
dal   PNRR,   nonche'   i   relativi   obblighi   di    monitoraggio,
rendicontazione e controllo previsti dal  regolamento  (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio  2021,  anche
sulla base di apposite  linee  guida  da  emanarsi  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. Nel caso in cui si renda necessario  procedere  al  recupero  di
somme nei confronti delle regioni, delle province autonome di  Trento
e di Bolzano e degli enti locali, si applicano le procedure di cui al
comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
  7. All'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine,  il
seguente  comma:  «3-bis.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma
2-nonies, i soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e  la  carta  di
identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini  che
accedono ai propri servizi in  rete.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri o  del  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'  stabilita  la
data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2,  comma
2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali  SPID,
la carta di identita' elettronica e la Carta  Nazionale  dei  servizi
per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri
servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale  i  soggetti
di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettere  b)  e  c)   utilizzano
esclusivamente le identita' digitali  SPID,  la  carta  di  identita'
elettronica   e   la   carta   Nazionale   dei   servizi   ai    fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line». 
  7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
inserito il seguente: 
  «Art. 48-bis (Interventi sulle infrastrutture energetiche lineari).
- 1. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari rientranti  nelle
disposizioni di cui agli articoli 44 e 48, che  ai  fini  della  loro
funzionalita' necessitano di connessione alle infrastrutture  lineari
energetiche, le procedure autorizzatorie di cui ai predetti  articoli
possono applicarsi  anche  alla  progettazione  degli  interventi  di
modifica,  potenziamento,  rifacimento  totale  o  parziale  o  nuova
realizzazione di tali infrastrutture, ove queste  siano  strettamente
connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria. In  tali  casi,
il procedimento si svolge mediante unica conferenza di  servizi  alla
quale partecipano tutte le amministrazioni competenti all'adozione di
provvedimenti,  pareri,  visti,  nulla   osta   e   intese   relativi
all'infrastruttura  ferroviaria  e  alle  opere  di  connessione.  La
determinazione conclusiva della conferenza dispone l'approvazione del
progetto  ferroviario   e   l'autorizzazione   alla   costruzione   e
all'esercizio delle opere di connessione  elettriche  in  favore  del
soggetto gestore dell'infrastruttura  lineare  energetica,  ai  sensi
degli articoli 52-bis e seguenti del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n. 327. Con tale determinazione, le connessioni elettriche alle
infrastrutture di cui al primo periodo sono  dichiarate  di  pubblica
utilita' e inamovibili ai sensi dell'articolo 52-quater, commi 1 e 5,
del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327 del 2001 e  la  loro  localizzazione,  in  caso  di
difformita'  dallo  strumento  urbanistico  vigente,  ha  effetto  di
variante  con  contestuale  imposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo  al
soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica». 
  7-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, dopo le  parole:  «finalizzati  a  garantire»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  limitatamente  alle  sole   infrastrutture   gia'   in
esercizio». 
  7-quater. Al primo periodo del comma 17-bis  dell'articolo  13  del
decreto-legge   31   dicembre   2020,   n.   183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo  le  parole:
«da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie» sono  aggiunte  le
seguenti: «, nonche' a  definire  i  tempi  di  adeguamento  a  dette
prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie». 
  7-quinquies.  Al  fine  di  assicurare  l'efficace   e   tempestiva
attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale  di
ripresa e  resilienza,  di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al  31
dicembre 2026 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono   avvalersi
direttamente  della  societa'  Cassa  depositi  e  prestiti   Spa   e
di societa' da essa direttamente  o  indirettamente  controllate  per
attivita' di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione
di fondi e per attivita' ad esse connesse, strumentali o  accessorie.
I rapporti  tra  le  parti  sono  regolati  sulla  base  di  apposite
convenzioni, anche in  relazione  alla  remunerazione  dell'attivita'
svolta, concluse sulla  base  e  in  conformita'  all'accordo  quadro
stipulato tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  la
societa' Cassa depositi e prestiti Spa.  Le  amministrazioni  possono
sottoscrivere  le  suddette  convenzioni  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  nell'ambito   dei
rispettivi  bilanci,  anche  a  valere  sui  quadri  economici  degli
investimenti che concorrono a realizzare. 
  7-sexies. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  7-quinquies
nonche' al fine di rafforzare il  settore  del  venture  capital,  il
Ministero dello sviluppo economico,  nel  rispetto  delle  condizioni
previste dalla sezione  2.1  della  comunicazione  della  Commissione
europea 2014/C 19/04, concernente gli  orientamenti  sugli  aiuti  di
Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il  finanziamento
del rischio, e' autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari
a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi  regolamenti
di gestione, quote o azioni di  uno  o  piu'  fondi  per  il  venture
capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in fondi per
il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per  il  venture
debt o di uno o piu' fondi che investono  in  fondi  per  il  venture
debt, istituiti dalla societa' che gestisce anche le risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  a
condizione che altri investitori professionali, compresa la  societa'
Cassa depositi e prestiti Spa in qualita' di  istituto  nazionale  di
promozione ai sensi  dell'articolo  1,  comma  826,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il
30  per  cento  dell'ammontare  della  sottoscrizione  del  Ministero
medesimo e fermo restando il rispetto della richiamata sezione  della
comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04. A tal  fine  e'
autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro
il 31 dicembre 2021, dell'importo di 2 miliardi di euro  delle  somme
iscritte in conto residui nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, per la successiva riassegnazione al pertinente  capitolo
di spesa dello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico relativo all'articolo 1, comma 209, della citata  legge  n.
145 del 2018. La normativa di  attuazione  recante  le  modalita'  di
investimento del Ministero dello  sviluppo  economico  attraverso  il
fondo di sostegno al venture capital disciplina anche le  conseguenze
del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del
fondo entro cinque anni dalla chiusura,  anche  parziale,  del  primo
periodo di sottoscrizione. 
  7-septies. Per le medesime finalita' di cui al  comma  7-quinquies,
limitatamente agli  strumenti  e  agli  interventi  in  favore  delle
piccole e medie imprese, le amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono
avvalersi anche della societa' Mediocredito centrale Spa. 
  7-octies. All'articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo,  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti   parole:   «,   anche   per   evitare   qualsiasi   effetto
decadenziale». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 1039, della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2021-2023), come modificato dalla presente legge. 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi  speciali.).
          - (Omissis) 
                1039.  Le  risorse  giacenti   nei   conti   correnti
          infruttiferi di cui  al  comma  1038  sono  attribuite,  in
          relazione   al   fabbisogno   finanziario,    a    ciascuna
          amministrazione od organismo  titolare  e/o  attuatore  dei
          progetti,  sulla  base  delle  procedure  definite  con  il
          decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del  sistema  di
          gestione e controllo delle componenti del  Next  Generation
          EU. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 44 del decreto-legge 30  aprile
          2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per  la
          risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
                «Art.  44  (Semplificazione  ed  efficientamento  dei
          processi di programmazione, vigilanza ed  attuazione  degli
          interventi finanziati  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione). - 1. Al  fine  di  migliorare  il  coordinamento
          unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le
          risorse nazionali destinate alle politiche di coesione  dei
          cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013  e  2014/2020,
          nonche'   di   accelerarne   la   spesa,    per    ciascuna
          Amministrazione centrale, Regione  o  Citta'  metropolitana
          titolare di risorse a valere sul Fondo per  lo  sviluppo  e
          coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita'  degli
          attuali documenti  programmatori  variamente  denominati  e
          tenendo conto degli interventi ivi inclusi,  l'Agenzia  per
          la    coesione    territoriale    procede,    sentite    le
          amministrazioni interessate, ad  una  riclassificazione  di
          tali strumenti al fine di sottoporre  all'approvazione  del
          CIPE, su proposta del Ministro per il  Sud  e  la  coesione
          territoriale, entro quattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, un unico Piano  operativo  per
          ogni   amministrazione   denominato   «Piano   sviluppo   e
          coesione»,   con   modalita'   unitarie   di   gestione   e
          monitoraggio. 
                2. Al fine di rafforzare il carattere unitario  delle
          politiche di coesione e della relativa programmazione e  di
          valorizzarne  la  simmetria  con  i   Programmi   Operativi
          Europei, ciascun Piano e' articolato per aree tematiche, in
          analogia   agli   obiettivi   tematici   dell'Accordo    di
          Partenariato, con conseguente trasferimento delle  funzioni
          attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti
          con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti  di
          programmazione oggetto di  riclassificazione,  ad  appositi
          Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle  Amministrazioni
          titolari  dei  Piani  operativi,   ai   quali   partecipano
          rappresentanti  del  Dipartimento  per  le   politiche   di
          coesione, dell'Agenzia per la  coesione  territoriale,  del
          Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
          politica  economica  e  rappresentanti,  per  i  Piani   di
          competenza regionale, dei  Ministeri  competenti  per  area
          tematica, ovvero, per i Piani di  competenza  ministeriale,
          rappresentanti  delle  regioni,  nonche'  del  partenariato
          economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui  alle
          lettere d) ed e) del comma  3.  Per  la  partecipazione  ai
          Comitati  di  sorveglianza  non  sono  dovuti  gettoni   di
          presenza,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti
          comunque denominati. 
                2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di
          sviluppo e coesione di cui al  comma  1,  sono  improntati,
          sulla base di linee  guida  definite  dall'Agenzia  per  la
          coesione territoriale,  a  criteri  di  proporzionalita'  e
          semplificazione, fermi restando i controlli di  regolarita'
          amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla
          legislazione vigente. 
                3. I Comitati di sorveglianza  di  cui  al  comma  2,
          ferme  restando  le  competenze  specifiche  normativamente
          attribuite alle amministrazioni centrali, regionali e  alle
          Agenzie nazionali: 
                  a) approvano la metodologia e i criteri  usati  per
          la selezione delle operazioni; 
                  b) approvano le relazioni di attuazione e finali; 
                  c) esaminano eventuali  proposte  di  modifiche  al
          Piano operativo, ovvero esprimono il parere ai  fini  della
          sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE; 
                  d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati,
          comprese le verifiche sull'attuazione; 
                  e) esaminano i risultati delle valutazioni. 
                4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi
          regionali FSC 2007-2013 gia' istituiti integrano la propria
          composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi
          2 e 3. 
                5. Le Amministrazioni titolari dei Piani  sviluppo  e
          coesione monitorano  gli  interventi  sul  proprio  sistema
          gestionale  e   rendono   disponibili,   con   periodicita'
          bimestrale, i dati di  avanzamento  finanziario,  fisico  e
          procedurale  alla  Banca  dati   Unitaria   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          ragioneria generale dello  Stato  secondo  le  disposizioni
          dell'articolo 1, comma 703,  lettera  l),  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione  dal
          finanziamento, sono identificati con  il  Codice  Unico  di
          Progetto (CUP). 
                6. Fatto salvo quanto previsto dal comma  7,  restano
          in ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti
          di  programmazione  oggetto  di   riclassificazione,   come
          determinate alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  interventi   individuati   e   il   relativo
          finanziamento,  la  titolarita'  dei  programmi   o   delle
          assegnazioni deliberate dal CIPE e  i  soggetti  attuatori,
          ove individuati anche nei documenti attuativi. 
                7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e
          coesione di cui al comma 1 puo' contenere: 
                  a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva
          o con  procedura  di  aggiudicazione  avviata,  individuati
          sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del
          31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio  unitario  di
          cui all'articolo 1, comma  245,  della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147; 
                  b) gli interventi che,  pur  non  rientrando  nella
          casistica  di  cui  alla   lettera   a),   siano   valutati
          favorevolmente da parte del Dipartimento per  le  politiche
          di coesione della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
          dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  sentite  le
          amministrazioni titolari delle risorse di cui al  comma  1,
          in ragione della coerenza con le "missioni" della  politica
          di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento
          di economia e finanza 2019 e con gli  obiettivi  strategici
          del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei,  fermo
          restando l'obbligo di generare obbligazioni  giuridicamente
          vincolanti entro il 31 dicembre 2022. 
                8. L'Amministrazione  titolare  del  Piano  operativo
          oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta
          responsabile   della   selezione   degli   interventi,   in
          sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  della
          vigilanza  sulla   attuazione   dei   singoli   interventi,
          dell'utilizzo delle risorse  per  fare  fronte  a  varianti
          dell'intervento,  della  presentazione   degli   stati   di
          avanzamento nonche' delle  richieste  di  erogazione  delle
          risorse ai beneficiari. 
                9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera  b),
          il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano
          sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne  la
          realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla
          progettazione e all'attuazione da  parte  del  Dipartimento
          per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la  coesione
          territoriale e della Struttura per la progettazione di beni
          ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
                10. Le risorse di cui al comma 1,  eventualmente  non
          rientranti   nel   Piano   sviluppo   e   coesione,    sono
          riprogrammate  con  delibera  del  CIPE  su  proposta   del
          Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine  di
          contribuire  al  finanziamento  di  un  Piano  sviluppo   e
          coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al  comma  7,
          lettera b). 
                10-bis.  Le  risorse  di  cui  al  comma  10  possono
          finanziare: 
                  a) i contratti istituzionali di  sviluppo,  di  cui
          all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2017,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2017, n. 123; 
                  b)    la    progettazione    degli     investimenti
          infrastrutturali. 
                11.  Resta  in  ogni  caso  fermo   il   vincolo   di
          destinazione territoriale di cui all'articolo 1,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 2013, n.  147.  Restano,  altresi',
          ferme le norme di legge relative alle  risorse  di  cui  al
          comma 1, in quanto compatibili. 
                11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione  degli
          interventi finanziati con  le  risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e  la  coesione,  anche  sulla  base  di  atti  di
          indirizzo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la
          coesione territoriale  promuove,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  azioni  di  accompagnamento
          alle amministrazioni responsabili della  spesa,  attraverso
          appositi  accordi   di   cooperazione   con   le   medesime
          amministrazioni. 
                12.  In  relazione  alle  nuove  risorse  del   Fondo
          sviluppo e coesione attribuite con  la  legge  30  dicembre
          2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, le proposte di assegnazione
          di risorse da sottoporre al CIPE per  il  finanziamento  di
          interventi infrastrutturali devono essere  corredate  della
          positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento  per
          le  politiche  di  coesione.  Salvo  diversa   e   motivata
          previsione nella delibera di assegnazione  del  CIPE,  tali
          assegnazioni decadono ove non diano  luogo  a  obbligazioni
          giuridicamente   vincolanti   entro    tre    anni    dalla
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana della medesima delibera. Le relative  risorse  non
          possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione. 
                13. Al fine di supportare le Amministrazioni  di  cui
          al  comma  2  nella  progettazione   e   realizzazione   di
          interventi  infrastrutturali  le  risorse  destinate   alla
          progettazione  di  cui  al  comma   10-bis,   lettera   b),
          finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti
          infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione  positiva
          da parte delle  strutture  tecniche  della  Presidenza  del
          Consiglio   dei   ministri,   sulla   base   dell'effettiva
          rispondenza alle priorita' di sviluppo e ai fabbisogni  del
          territorio,  dell'eventuale  necessita'   di   fronteggiare
          situazioni  emergenziali,  da  sostenere  da  parte   delle
          Amministrazioni titolari dei  Piani  operativi  di  cui  al
          comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per  la
          progettazione  di  beni  ed   edifici   pubblici   di   cui
          all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145. I progetti per i quali sia completata positivamente la
          progettazione  esecutiva   accedono   prioritariamente   ai
          finanziamenti  che  si  renderanno   disponibili   per   la
          realizzazione. Alle risorse del Fondo sviluppo  e  coesione
          assegnate alle finalita'  specifiche  di  cui  al  presente
          comma  non  si   applica   il   vincolo   di   destinazione
          territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
          dicembre 2013, n. 147. 
                14.  Ai  Piani  operativi  redatti  a  seguito  della
          riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi
          gia' vigenti per la programmazione 2014-2020. Il  CIPE,  su
          proposta  del  Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione
          territoriale, d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali e le autonomie, previa intesa con  la  Conferenza
          Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per  assicurare
          la  fase  transitoria  della  disciplina   dei   cicli   di
          programmazione 2000-2006 e 2007-2013  e  per  coordinare  e
          armonizzare le regole vigenti in  un  quadro  ordinamentale
          unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di
          sviluppo  e   coesione,   si   applicano   le   regole   di
          programmazione vigenti. 
                15. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
          presenta al CIPE: 
                  a)  entro  il   31   marzo   2020   una   relazione
          sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo; 
                  b) entro il  31  marzo  di  ogni  anno,  a  partire
          dall'anno 2020, una relazione  annuale  sull'andamento  dei
          Piani  operativi  di  cui  al  comma  1  riferita  all'anno
          precedente.». 
              -  Si  riporta   l'articolo   1,   comma   7-bis,   del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  (Misure   urgenti
          relative al  Fondo  complementare  al  Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza  e  altre  misure  urgenti  per  gli
          investimenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          luglio 2021, n. 101: 
                «Art.  1  (Piano  nazionale  per   gli   investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa e  resilienza).
          - (Omissis) 
                7-bis.  Fatte  salve  le  procedure  applicabili   ai
          programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
          ripresa e resilienza ai sensi dell' articolo 14,  comma  1,
          ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  e
          fermo restando anche quanto previsto dal medesimo  articolo
          14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
          previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
          la  mancata  alimentazione  dei  sistemi  di   monitoraggio
          comportano  la  revoca  del  finanziamento  ai  sensi   del
          presente comma, qualora non risultino assunte  obbligazioni
          giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di  revoca  sono
          adottati dal  Ministro  a  cui  risponde  l'amministrazione
          centrale titolare  dell'intervento.  Nel  caso  in  cui  il
          soggetto attuatore sia la stessa amministrazione  centrale,
          nonche' per gli interventi di cui al comma 2,  lettera  b),
          punto 1, la revoca e' disposta con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le risorse  disponibili  per
          effetto delle revoche, anche  iscritte  in  conto  residui,
          sono riprogrammate con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  secondo  criteri  premianti
          nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
          migliori dati di impiego  delle  risorse.  Per  le  risorse
          oggetto di revoca, i termini di conservazione  dei  residui
          di cui all' articolo 34-bis, commi 3 e 4,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  decorrono  nuovamente  dal  momento
          dell'iscrizione nello stato di previsione di  destinazione.
          Qualora  le  somme  oggetto  di  revoca  siano  state  gia'
          trasferite dal  bilancio  dello  Stato,  le  stesse  devono
          essere tempestivamente  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per la successiva riassegnazione,  al  fine  di
          consentirne l'utilizzo  previsto  con  la  riprogrammazione
          disposta con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio  anche  in  conto  residui.  In  caso  di  mancato
          versamento delle predette somme da parte degli enti  locali
          delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana
          e della regione Sardegna, il recupero  e'  operato  con  le
          procedure di cui all' articolo 1, commi 128  e  129,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti  locali  delle
          regioni Friuli Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  caso  di
          mancato versamento, le predette regioni e province autonome
          assoggettano  i   propri   enti   ad   una   riduzione   in
          corrispondente misura dei  trasferimenti  correnti  erogati
          dalle medesime regioni o province autonome che  provvedono,
          conseguentemente,  a  riversare  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  le  somme  recuperate.  In  caso  di  mancato
          versamento da parte delle regioni e delle province autonome
          si procede al recupero delle somme dovute  a  valere  sulle
          giacenze depositate a qualsiasi  titolo  nei  conti  aperti
          presso la tesoreria statale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 64 del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice  dell'amministrazione  digitale),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti, nonche' la facolta' di  avvalersi  della  carta  di
          identita' elettronica. L'adesione al  sistema  SPID  ovvero
          l'utilizzo della carta  di  identita'  elettronica  per  la
          verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
          i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente  esonera
          i predetti soggetti da un obbligo generale di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. - 2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                2-undecies.   I   gestori   dell'identita'   digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
                2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  europeo  del  23
          luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per
          l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento  di
          riconoscimento equipollente, di  cui  all'articolo  35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita'  digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,   secondo   le
          modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
                3. 
              3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma  2-nonies,
          i soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
          utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID  e  la
          carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione
          dei cittadini che accedono ai propri servizi in  rete.  Con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro   delegato   per   l'innovazione
          tecnologica e la digitalizzazione e' stabilita  la  data  a
          decorrere dalla quale i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita'
          digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta
          Nazionale  dei  servizi  per  consentire  l'accesso   delle
          imprese e dei professionisti ai  propri  servizi  in  rete,
          nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti  di  cui
          all'articolo  2,  comma  2,  lettere  b)  e  c)  utilizzano
          esclusivamente le identita'  digitali  SPID,  la  carta  di
          identita' elettronica e la carta Nazionale dei  servizi  ai
          fini dell'identificazione degli utenti dei  propri  servizi
          on-line.». 
              - Si riportano gli articoli 44 e 48  del  decreto-legge
          31 maggio 2021, n. 77 (Governance del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento  delle
          strutture amministrative e di accelerazione  e  snellimento
          delle  procedure),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108: 
                «Art. 44 (Semplificazioni procedurali in  materia  di
          opere pubbliche di particolare complessita' o di  rilevante
          impatto). - 1. Ai fini della realizzazione degli interventi
          indicati  nell'Allegato  IV  al  presente  decreto,   prima
          dell'approvazione  di  cui  all'articolo  27  del   decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica di cui  all'articolo  23,
          commi 5 e 6, del medesimo  decreto  e'  trasmesso,  a  cura
          della  stazione  appaltante,  al  Consiglio  superiore  dei
          lavori  pubblici  per  l'espressione  del  parere  di   cui
          all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato
          speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui
          all'articolo  45  verifica,  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione  del  progetto   di   fattibilita'   tecnica   ed
          economica,  l'esistenza  di  evidenti  carenze,  di  natura
          formale o sostanziale, ivi comprese  quelle  afferenti  gli
          aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da  non
          consentire  l'espressione  del  parere  e,  in  tal   caso,
          provvede  a  restituirlo   immediatamente   alla   stazione
          appaltante    richiedente,    con    l'indicazione    delle
          integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai
          fini dell'espressione del parere in  senso  favorevole.  La
          stazione  appaltante  procede   alle   modifiche   e   alle
          integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro  e  non
          oltre  il  termine  di  quindici  giorni  dalla   data   di
          restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime  il
          parere entro il termine massimo  di  quarantacinque  giorni
          dalla ricezione del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica ovvero entro il termine massimo di  venti  giorni
          dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo
          quanto previsto dal presente comma. Decorsi  tali  termini,
          il parere si intende reso in senso favorevole. 
                1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1
          del presente articolo per i quali, alla data di entrata  in
          vigore del presente  decreto,  e'  stato  richiesto  ovvero
          acquisito il parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici  ai  sensi  dell'  articolo  215  del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal
          medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5
          e 6 del presente articolo,  in  caso  di  approvazione  del
          progetto da parte della conferenza di  servizi  sulla  base
          delle  posizioni  prevalenti  ovvero  qualora  siano  stati
          espressi  dissensi  qualificati  ai  sensi  dell'  articolo
          14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,  n.
          241, nonche'  dei  commi  7  e  8  del  presente  articolo,
          relativamente agli  effetti  della  verifica  del  progetto
          effettuata ai sensi dell' articolo 26, comma 6, del  citato
          codice di cui al decreto legislativo n. 50 del  2016,  agli
          obblighi di comunicazione in capo alla stazione  appaltante
          e   ai   termini   di   indizione   delle   procedure    di
          aggiudicazione,    anche     ai     fini     dell'esercizio
          dell'intervento sostitutivo  di  cui  all'articolo  12  del
          presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo
          del  presente  comma  sia  stato  espresso   sul   progetto
          definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano
          in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
          dell'applicazione delle disposizioni  del  secondo  periodo
          del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi  di
          cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto  periodo,  del  medesimo
          articolo, la stazione appaltante comunica  alla  Cabina  di
          regia  di  cui  all'articolo  2,  per  il   tramite   della
          Segreteria tecnica di cui all'articolo 4,  e  al  Ministero
          delle  infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili
          l'avvenuta approvazione del livello progettuale da  mettere
          a gara e il termine di novanta giorni comincia a  decorrere
          dalla data di tale approvazione. 
                1-ter. Al fine di accelerare la  realizzazione  degli
          interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale
          a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in
          tutto o in parte con le risorse del PNRR,  in  deroga  all'
          articolo 215,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del  Consiglio
          superiore   dei    lavori    pubblici    e'    obbligatorio
          esclusivamente con riguardo agli interventi il cui  valore,
          limitatamente alla componente "opere  civili",  e'  pari  o
          superiore  a  100  milioni  di  euro.  In  relazione   agli
          investimenti di cui al primo periodo del presente comma  di
          importo  pari  o  inferiore  a  100  milioni  di  euro,  si
          prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal  citato
          articolo 215,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i  tempi  di
          espressione  del  parere  di  cui  al  presente  comma,  la
          Direzione generale del  Ministero  delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'  sostenibili  competente  in  materia   di
          trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          allo  svolgimento   dell'attivita'   istruttoria   e   alla
          formulazione  di  una  proposta  di  parere  al   Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  che  si  pronuncia   nei
          successivi trenta giorni. Decorso tale termine,  il  parere
          si intende reso in senso favorevole. 
                2. Ai fini della verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
          n. 50 del 2016, il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica relativo agli interventi di cui all' Allegato  IV
          al presente decreto e' trasmesso dalla stazione  appaltante
          alla  competente  soprintendenza  decorsi  quindici  giorni
          dalla  trasmissione  al  Consiglio  superiore  dei   lavori
          pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
          ove questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo
          periodo  del   comma   1,   ovvero   contestualmente   alla
          trasmissione al citato Consiglio  del  progetto  modificato
          nei termini dallo stesso richiesti. Il termine  di  cui  al
          comma 3, secondo  periodo,  dell'articolo  25  del  decreto
          legislativo n. 50 del  2016  e'  ridotto  a  quarantacinque
          giorni.  Le  risultanze  della  verifica  preventiva   sono
          acquisite nel corso della conferenza di servizi di  cui  al
          comma 4. 
                3. In relazione agli interventi di  cui  all'Allegato
          IV  del  presente  decreto,  il  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica e' trasmesso all'autorita'  competente
          ai  fini  dell'espressione  della  valutazione  di  impatto
          ambientale  di  cui  alla   Parte   seconda   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   unitamente   alla
          documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a  cura  della  stazione
          appaltante decorsi quindici giorni  dalla  trasmissione  al
          Consiglio superiore dei lavori  pubblici  del  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica ove questo non sia  stato
          restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero
          contestualmente alla trasmissione al citato  Consiglio  del
          progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli
          esiti  della  valutazione  di   impatto   ambientale   sono
          trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
          amministrazioni che partecipano alla conferenza di  servizi
          di cui al comma 4.  Qualora  si  sia  svolto  il  dibattito
          pubblico di cui all'articolo  46,  e'  escluso  il  ricorso
          all'inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del
          predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le  procedure
          di valutazione di impatto ambientale  degli  interventi  di
          cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le
          modalita' e nei tempi previsti per i  progetti  di  cui  al
          comma 2-bis dell' articolo 8 del citato decreto legislativo
          n. 152 del 2006. 
                4. In relazione agli interventi di  cui  all'Allegato
          IV del presente  decreto,  decorsi  quindici  giorni  dalla
          trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove non  sia
          stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma  1,
          ovvero  contestualmente   alla   trasmissione   al   citato
          Consiglio del progetto modificato nei termini dallo  stesso
          richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza  di
          servizi  per   l'approvazione   del   progetto   ai   sensi
          dell'articolo 27, comma 3, del decreto  legislativo  n.  50
          del 2016. La conferenza  di  servizi  e'  svolta  in  forma
          semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando  le
          prerogative dell'autorita' competente in  materia  di  VIA,
          sono acquisite  e  valutate  le  eventuali  prescrizioni  e
          direttive  adottate  dal  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1,  nonche'
          gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte
          secondo le modalita' di cui all'articolo  46  del  presente
          decreto,   della   verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico e della valutazione di impatto ambientale.  La
          determinazione  conclusiva  della  conferenza  approva   il
          progetto  e  tiene  luogo  dei   pareri,   nulla   osta   e
          autorizzazioni  necessari  ai  fini  della   localizzazione
          dell'opera, della conformita' urbanistica  e  paesaggistica
          dell'intervento, della  risoluzione  delle  interferenze  e
          delle  relative  opere  mitigatrici  e   compensative.   La
          determinazione conclusiva della conferenza  perfeziona,  ad
          ogni fine urbanistico ed edilizio,  l'intesa  tra  Stato  e
          regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione
          dell'opera,  ha  effetto  di   variante   degli   strumenti
          urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
          titoli  abilitativi  rilasciati  per  la  realizzazione   e
          l'esercizio   del   progetto,    recandone    l'indicazione
          esplicita.  La  variante  urbanistica,   conseguente   alla
          determinazione  conclusiva   della   conferenza,   comporta
          l'assoggettamento   dell'area   a    vincolo    preordinato
          all'esproprio ai sensi dell'articolo  10  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  e  le
          comunicazioni agli  interessati  di  cui  all'articolo  14,
          comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo  della
          fase partecipativa di  cui  all'articolo  11  del  predetto
          decreto del Presidente della Repubblica n.  327  del  2001.
          Gli  enti  locali  provvedono  alle  necessarie  misure  di
          salvaguardia delle aree interessate e delle relative  fasce
          di rispetto e non possono  autorizzare  interventi  edilizi
          incompatibili con la localizzazione dell'opera. 
                5. In caso di  approvazione  del  progetto  da  parte
          della conferenza di  servizi  sulla  base  delle  posizioni
          prevalenti ovvero qualora  siano  stati  espressi  dissensi
          qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1  e
          2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta
          all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei
          lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni
          di  cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,  secondo  le
          modalita' di cui al comma 6. 
                6.  Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione   della
          conferenza di servizi di cui al comma  4,  il  progetto  e'
          trasmesso unitamente alla determinazione  conclusiva  della
          conferenza  e  alla  relativa  documentazione  al  Comitato
          speciale  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,
          integrato,  nei  casi  previsti  dal  comma   5,   con   la
          partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che
          hanno espresso il dissenso e  delle  altre  amministrazioni
          che hanno partecipato alla conferenza. Fatto  salvo  quanto
          previsto dal quarto periodo, entro e non oltre  i  quindici
          giorni  successivi,  il  Comitato   speciale   adotta   una
          determinazione  motivata,  comunicata  senza  indugio  alla
          stazione appaltante, con la quale  individua  le  eventuali
          integrazioni  e  modifiche  al  progetto  di   fattibilita'
          tecnica ed economica rese necessarie dalle  prescrizioni  e
          dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi.  Nei
          casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal
          quinto  periodo  del  presente  comma,  la   determinazione
          motivata  del  Comitato  speciale  individua  altresi'   le
          integrazioni  e  modifiche  occorrenti  per  pervenire,  in
          attuazione del principio di leale  collaborazione,  ad  una
          soluzione condivisa e sostituisce, con i  medesimi  effetti
          di cui al comma 4, quella della conferenza di  servizi.  In
          relazione  alle  eventuali  integrazioni  ovvero  modifiche
          richieste  dal  Comitato   speciale   e'   acquisito,   ove
          necessario, il parere dell'autorita' che ha  rilasciato  il
          provvedimento di VIA, che si  esprime  entro  venti  giorni
          dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta
          la determinazione motivata entro  i  successivi  dieci.  In
          presenza di dissensi  qualificati  ai  sensi  dell'articolo
          14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241  del
          1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione
          condivisa  ai  fini  dell'adozione   della   determinazione
          motivata, il Comitato  speciale,  entro  tre  giorni  dalla
          scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto
          periodo,  trasmette  alla   Segreteria   tecnica   di   cui
          all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione  degli
          esiti  della  conferenza  di  servizi,  delle  ragioni  del
          dissenso e delle proposte dallo  stesso  formulate  per  il
          superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti
          esigenze  di  appaltabilita'   dell'opera   e   della   sua
          realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero,  in
          relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC
          dal decreto  di  cui  al  comma  7  dell'  articolo  1  del
          decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La  Segreteria  tecnica
          propone al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  entro
          quindici giorni dalla ricezione della relazione di  cui  al
          quinto periodo, di sottoporre la  questione  all'esame  del
          Consiglio dei ministri per le  conseguenti  determinazioni.
          Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i  successivi
          dieci   giorni,   se   del   caso   adottando   una   nuova
          determinazione conclusiva ai sensi del  primo  periodo  del
          comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della  legge  n.
          241 del 1990 con i medesimi effetti  di  cui  al  comma  4,
          terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo.  Alle
          riunioni del Consiglio  dei  ministri  possono  partecipare
          senza diritto di voto i Presidenti delle  regioni  o  delle
          province   autonome   interessate.   Restano    ferme    le
          attribuzioni e le prerogative riconosciute alle  regioni  a
          statuto speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  dagli  statuti  speciali  di  autonomia  e   dalle
          relative norme di attuazione. Le  decisioni  del  Consiglio
          dei  ministri  sono  immediatamente  efficaci,   non   sono
          sottoposte al controllo preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti  di  cui  all'articolo  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro
          cinque  giorni  dalla  data  di  adozione,  nella  Gazzetta
          ufficiale della Repubblica italiana. 
                7. In deroga all'articolo 27 del decreto  legislativo
          n. 50 del 2016, la verifica del progetto definitivo  e  del
          progetto esecutivo  condotta  ai  sensi  dell'articolo  26,
          comma   6,   del   predetto   decreto   accerta    altresi'
          l'ottemperanza  alle  prescrizioni  impartite  in  sede  di
          conferenza di servizi e di VIA, nonche' di quelle impartite
          ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la  stazione
          appaltante  procede   direttamente   all'approvazione   del
          progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo. 
                8. La  stazione  appaltante  provvede  ad  indire  la
          procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni  dalla
          data di comunicazione  della  determinazione  motivata  del
          Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione  del
          Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6,  dandone
          contestuale comunicazione  alla  Cabina  di  regia  di  cui
          all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica  di
          cui all'articolo 4, e al Ministero delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili. In caso  di  inosservanza  del
          termine di cui al primo periodo,  l'intervento  sostitutivo
          e' attuato nelle  forme  e  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 12. 
                8-bis. Il quinto periodo del comma 290  dell'articolo
          2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'  sostituito  dal
          seguente:  "Alla  societa'  possono  essere   affidate   le
          attivita' di realizzazione e di gestione,  comprese  quelle
          di manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  di  ulteriori
          tratte autostradali situate prevalentemente nel  territorio
          della regione Veneto nonche', previa intesa tra le  regioni
          interessate, nel territorio delle  regioni  limitrofe,  nei
          limiti e secondo le  modalita'  previsti  dal  comma  8-ter
          dell' articolo 178 del codice dei  contratti  pubblici,  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". 
                8-ter.  Al  comma   7-bis   dell'articolo   206   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  le
          parole: "30 giugno 2021" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "31 dicembre 2021". 
                8-quater.  All'  articolo  35,   comma   1-ter,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  sono
          aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le  tratte  diverse
          da quelle previste  dal  secondo  periodo  sono  assegnate,
          all'esito del procedimento di revisione  della  concessione
          di cui  al  terzo  periodo,  alla  societa'  ANAS  Spa  che
          provvede altresi' alla realizzazione dell'intervento viario
          Tarquinia-San   Pietro   in   Palazzi,   anche   attraverso
          l'adeguamento della strada statale  n.  1  -  Aurelia,  nei
          limiti delle risorse che si renderanno disponibili  a  tale
          fine  nell'ambito  del  contratto  di  programma   tra   il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   delle    mobilita'
          sostenibili e la societa'  ANAS  Spa  relativo  al  periodo
          2021-2025.   Per    la    progettazione    ed    esecuzione
          dell'intervento viario di  cui  al  precedente  periodo,  a
          decorrere dalla data di  sottoscrizione  del  contratto  di
          programma  relativo  al  periodo  2021-2025   e   fino   al
          completamento dei  lavori,  l'amministratore  delegato  pro
          tempore della societa' ANAS  Spa  e'  nominato  commissario
          straordinario, con i poteri  e  le  funzioni  di  cui  all'
          articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55. Al commissario straordinario non spettano  compensi,
          gettoni di presenza e indennita' comunque denominate". 
                8-quinquies.  Al  fine  di  consentire  l'ultimazione
          delle procedure espropriative e  dei  contenziosi  pendenti
          nonche' dei collaudi tecnico-amministrativi  relativi  alle
          opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi  olimpici
          invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi  a
          Torino nel 2006 e delle opere previste e  finanziate  dalla
          legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all' articolo
          3, comma 7, della  legge  9  ottobre  2000,  n.  285,  come
          prorogato   dall'   articolo   2,   comma   5-octies,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10,  e'
          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.» 
                «Art. 48 (Semplificazioni in materia  di  affidamento
          dei contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione  alle
          procedure afferenti agli investimenti pubblici  finanziati,
          in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal
          PNC e dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
          dell'Unione  europea,  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui
          al presente articolo. 
                2. E' nominato, per ogni procedura,  un  responsabile
          unico del  procedimento  che,  con  propria  determinazione
          adeguatamente motivata,  valida  e  approva  ciascuna  fase
          progettuale o di esecuzione del contratto, anche  in  corso
          d'opera, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  26,
          comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                3. Le stazioni appaltanti possono altresi'  ricorrere
          alla  procedura  di  cui  all'articolo   63   del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari,  e  di
          cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella  misura
          strettamente necessaria, quando,  per  ragioni  di  estrema
          urgenza  derivanti  da   circostanze   imprevedibili,   non
          imputabili alla  stazione  appaltante,  l'applicazione  dei
          termini,  anche  abbreviati,   previsti   dalle   procedure
          ordinarie  puo'  compromettere   la   realizzazione   degli
          obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di  cui  al
          PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
          strutturali dell'Unione Europea. 
                4. In caso di impugnazione degli atti  relativi  alle
          procedure di affidamento di cui  al  comma  1,  si  applica
          l'articolo 125 del codice del  processo  amministrativo  di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
                5. Per le finalita' di cui al comma 1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis  e  1-ter,
          del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e'   ammesso
          l'affidamento di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
          lavori  anche  sulla  base  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma  5,  del
          decreto  legislativo  n.  50  del  2016.  Sul  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara,  e'
          sempre  convocata  la  conferenza   di   servizi   di   cui
          all'articolo 14, comma 3, della legge  7  agosto  1990,  n.
          241.  L'affidamento  avviene  mediante   acquisizione   del
          progetto  definitivo  in  sede  di   offerta   ovvero,   in
          alternativa,  mediante  offerte   aventi   a   oggetto   la
          realizzazione  del  progetto   definitivo,   del   progetto
          esecutivo e  il  prezzo.  In  entrambi  i  casi,  l'offerta
          relativa al prezzo indica  distintamente  il  corrispettivo
          richiesto  per  la   progettazione   definitiva,   per   la
          progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei  lavori.  In
          ogni caso, alla  conferenza  di  servizi  indetta  ai  fini
          dell'approvazione del progetto definitivo  partecipa  anche
          l'affidatario dell'appalto, che provvede,  ove  necessario,
          ad  adeguare  il  progetto  alle   eventuali   prescrizioni
          susseguenti  ai  pareri  resi  in  sede  di  conferenza  di
          servizi.    A    tal    fine,    entro    cinque     giorni
          dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto
          definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non
          sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile  unico
          del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione  dei
          pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione
          del progetto. 
                6.  Le  stazioni  appaltanti   che   procedono   agli
          affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
          di gara o nella lettera di  invito,  l'assegnazione  di  un
          punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
          e strumenti elettronici specifici di cui  all'articolo  23,
          comma 1, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  50  del
          2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme  interoperabili
          a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine  di  non
          limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e  il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   con   provvedimento   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
          per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
          primo  periodo,  assicurandone  il  coordinamento  con   le
          previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato  ai
          sensi del comma 13 del citato articolo 23. 
                7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 215 del  decreto  legislativo
          n. 50 del 2016,  il  parere  del  Consiglio  Superiore  dei
          lavori pubblici e'  reso  esclusivamente  sui  progetti  di
          fattibilita' tecnica ed economica  di  lavori  pubblici  di
          competenza statale, o comunque finanziati per almeno il  50
          per cento dallo Stato, di importo pari o superiore  ai  100
          milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
          Superiore, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  9,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita'  del
          costo. In relazione  agli  investimenti  di  cui  al  primo
          periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro,  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
          dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
          cui all'articolo 215, comma 3, del decreto  legislativo  n.
          50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
          Superiore dei  lavori  pubblici,  adottato  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono individuate  le  modalita'  di  presentazione
          delle richieste di parere di  cui  al  presente  comma,  e'
          indicato il contenuto  essenziale  dei  documenti  e  degli
          elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  occorrenti  per  l'espressione
          del parere, e  sono  altresi'  disciplinate,  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 44 del presente  decreto,  procedure
          semplificate  per  la  verifica  della  completezza   della
          documentazione  prodotta  e,  in  caso  positivo,  per   la
          conseguente definizione accelerata del procedimento.». 
              - Si riportano gli  articoli  52-bis  e  52-quater  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilita' (Testo A): 
                «Art.  52-bis  (L'espropriazione  per  infrastrutture
          lineari energetiche). - 1. Ai fini del presente decreto  si
          intendono  per   infrastrutture   lineari   energetiche   i
          gasdotti, gli elettrodotti, gli  oleodotti  e  le  reti  di
          trasporto di fluidi termici,  ivi  incluse  le  opere,  gli
          impianti  e  i  servizi  accessori  connessi  o  funzionali
          all'esercizio  degli  stessi,  nonche'  i  gasdotti  e  gli
          oleodotti necessari per la  coltivazione  e  lo  stoccaggio
          degli idrocarburi. 
                2.  I  procedimenti  amministrativi   relativi   alle
          infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai principi di
          economicita', di efficacia, di efficienza, di  pubblicita',
          di razionalizzazione, unificazione e semplificazione. 
                3. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo  19
          del  regio  decreto-legge  2  novembre   1933,   n.   1741,
          convertito  dalla  legge   8   febbraio   1934,   n.   367,
          dell'articolo 31, quarto comma, della legge 21 luglio 1967,
          n. 613, dell'articolo 31 del decreto legislativo 23  maggio
          2000, n. 164, dell'articolo 1, commi 77 e 82,  della  legge
          23  agosto  2004,  n.  239.  Alle  infrastrutture   lineari
          energetiche strategiche di preminente  interesse  nazionale
          si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre  2001,
          n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002,  n.  190,
          nonche' le disposizioni di cui al presente Capo, in  quanto
          compatibili. 
                4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  Capo  si
          applicano, in quanto compatibili, alla realizzazione  delle
          infrastrutture  lineari  energetiche,  alle  opere  e  agli
          impianti  oggetto  dell'autorizzazione  unica  di  cui   al
          decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. 
                5.  Entro   il   perimetro   della   concessione   di
          coltivazione, le opere necessarie per  il  trasporto  e  la
          trasmissione  dell'energia  sono  considerate  di  pubblica
          utilita'. 
                6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla
          realizzazione  di  infrastrutture  lineari  energetiche  si
          applicano, per quanto non previsto dal  presente  Capo,  le
          disposizioni   del   presente   testo   unico   in   quanto
          compatibili. 
                7.  Le  disposizioni  del   presente   Capo   operano
          direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando  esse
          non esercitano la propria potesta' legislativa in materia. 
                8. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa
          vigente in materia di tutela  ambientale  e  di  rischi  di
          incidenti rilevanti.» 
                «Art. 52-quater (Disposizioni generali in materia  di
          conformita'   urbanistica,    apposizione    del    vincolo
          preordinato all'esproprio e pubblica utilita'). - 1. Per le
          infrastrutture lineari  energetiche,  l'accertamento  della
          conformita'  urbanistica  delle  opere,  l'apposizione  del
          vincolo preordinato all'esproprio  e  la  dichiarazione  di
          pubblica utilita', di cui ai capi II e III del  titolo  II,
          sono  effettuate  nell'ambito  di  un  procedimento  unico,
          mediante convocazione di  una  conferenza  dei  servizi  ai
          sensi della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. 
                2. Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  12,
          comma 1, il procedimento di cui  al  comma  1  puo'  essere
          avviato  anche  sulla  base  di  un  progetto  preliminare,
          comunque denominato, integrato  da  un  adeguato  elaborato
          cartografico   che   individui   le   aree   potenzialmente
          interessate  dal  vincolo  preordinato  all'esproprio,   le
          eventuali fasce di  rispetto  e  le  necessarie  misure  di
          salvaguardia, nonche'  da  una  relazione  che  indichi  le
          motivazioni per le quali si  rende  necessario  avviare  il
          procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale progetto. 
                3.  Il  provvedimento,  emanato  a  conclusione   del
          procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche
          i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali
          interferenze con altre infrastrutture esistenti,  comprende
          la valutazione di impatto ambientale,  ove  prevista  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  la  valutazione  di  incidenza
          naturalistico-ambientale di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,  e  sostituisce,
          anche ai fini  urbanistici  ed  edilizi,  fatti  salvi  gli
          adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni
          altra autorizzazione, concessione, approvazione,  parere  e
          nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione
          e  all'esercizio   delle   infrastrutture   energetiche   e
          costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti.
          Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione  del
          progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'articolo
          16, comma 2,  e  determina  l'inizio  del  procedimento  di
          esproprio di cui al Capo IV del titolo II. 
                4. Qualora  la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'
          consegua ad un procedimento specificatamente instaurato per
          tale fine con atto propulsivo del beneficiario o  promotore
          dell'espropriazione,  il  termine  entro  il   quale   deve
          concludersi il relativo procedimento e'  di  sei  mesi  dal
          ricevimento dell'istanza. 
                5. Sono escluse dalla procedura  di  apposizione  del
          vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla
          realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore
          dell'espropriazione  non  richieda  la   dichiarazione   di
          inamovibilita'. 
                6. Le varianti  derivanti  dalle  prescrizioni  della
          conferenza dei servizi  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
          successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime
          non comportino variazioni di tracciato al  di  fuori  delle
          zone   di   rispetto   previste   per   ciascun   tipo   di
          infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono
          approvate  dall'autorita'  espropriante  e  non  richiedono
          nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 
                7. Della conclusione del procedimento di cui al comma
          1 e' data notizia agli interessati secondo le  disposizioni
          di cui all'articolo 17, comma 2.». 
              - Si riporta l'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio
          2012, n. 1 (Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo
          sviluppo  delle  infrastrutture   e   la   competitivita'),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  53  (Allineamento  alle  norme  europee  della
          regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie  e
          stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali). -
          1. La progettazione delle nuove infrastrutture  ferroviarie
          ad alta velocita' avviene secondo  le  relative  specifiche
          tecniche;  le  specifiche  tecniche  previste  per   l'alta
          capacita'  sono  utilizzate  esclusivamente  laddove   cio'
          risulti   necessario   sulla   base   delle   stime   delle
          caratteristiche della domanda. 
                2. Non possono essere applicati alla progettazione  e
          costruzione   delle   nuove   infrastrutture    ferroviarie
          nazionali nonche' agli  adeguamenti  di  quelle  esistenti,
          parametri e standard tecnici e funzionali  piu'  stringenti
          rispetto a quelli previsti  dagli  accordi  e  dalle  norme
          dell'Unione  Europea,  fatti  salvi  quelli  finalizzati  a
          garantire, limitatamente alle sole infrastrutture  gia'  in
          esercizio piu' elevati livelli  di  sicurezza  del  sistema
          ferroviario   e    che    non    determinino    limitazioni
          all'interoperabilita' o discriminazioni nella  circolazione
          ferroviaria. 
                3. 
                4. Non possono essere applicati alla progettazione  e
          costruzione delle nuove gallerie  stradali  e  autostradali
          nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti,  parametri  e
          standard tecnici e funzionali piu'  stringenti  rispetto  a
          quelli previsti dagli accordi  e  dalle  norme  dell'Unione
          Europea. 
                5. Al decreto legislativo 5  ottobre  2006,  n.  264,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo  4,  comma  5,  le  parole:  "ed  i
          collaudi" sono sostituite dalle seguenti: "e  le  verifiche
          funzionali"; 
                  b)  all'articolo  11,  comma  1,  le  parole:  "dei
          collaudi" sono sostituite dalle seguenti: "delle  verifiche
          funzionali". 
                5-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il  secondo  periodo
          e'  sostituito  dal  seguente:  "Al  fine  della  ulteriore
          semplificazione delle procedure relative alla realizzazione
          di  opere   infrastrutturali,   l'ente   destinatario   del
          finanziamento per le opere di cui al precedente periodo  e'
          tenuto  a  rendicontare  le  modalita'  di  utilizzo  delle
          risorse a richiesta dell'ente erogante  e  non  si  applica
          l'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del
          2000".». 
              -  Si  riporta  l'articolo  13,   comma   17-bis,   del
          decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.  183   (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione
          di collegamenti digitali,  di  esecuzione  della  decisione
          (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,  del  14  dicembre
          2020,  nonche'  in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
          dall'Unione europea), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 26  febbraio  2021,  n.  21,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  13  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). - (Omissis) 
                17-bis. Al fine  di  assicurare  l'omogeneita'  della
          normativa  nazionale  con  quella  dell'Unione  europea  in
          materia  di  requisiti  e  di  sicurezza   delle   gallerie
          ferroviarie  del   sistema   ferroviario,   come   definito
          dall'articolo  3,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di  concerto
          con  il  Ministro  dell'interno,   sentiti   il   Consiglio
          superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per  la
          sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali  e
          autostradali,   sono   approvate   apposite   linee   guida
          finalizzate a garantire un livello  adeguato  di  sicurezza
          ferroviaria mediante specifiche  prescrizioni  tecniche  di
          prevenzione   e   di   protezione   da    applicare    alle
          infrastrutture  ferroviarie  e  ai  veicoli  da  parte  dei
          gestori e delle imprese ferroviarie, nonche' a  definire  i
          tempi di adeguamento a  dette  prescrizioni  da  parte  dei
          gestori e delle imprese ferroviarie. 
                Il decreto di cui al primo periodo e' notificato alla
          Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione  europea  per
          le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del  citato
          decreto legislativo n. 50 del 2019, ed  e'  adottato  entro
          trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole
          espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata
          in vigore del decreto di cui  al  primo  periodo  e  tenuto
          conto   delle    conseguenze    derivanti    dall'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, sono differiti al  31  dicembre
          2023 i termini previsti dagli  articoli  3,  comma  8,  10,
          comma 2, e 11, comma 4,  del  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005,  pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale  n.
          83 dell'8 aprile 2006. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art.  1
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          D.Lgs n. 80 del 1998)). - (Omissis) 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 31, comma 2, del  decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la
          stabilizzazione     finanziaria),      convertito,      con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
                «Art.  31  (Interventi  per  favorire  l'afflusso  di
          capitale di rischio verso le nuove imprese). - (Omissis) 
                2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC)
          gli organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio
          chiusi e le societa'  di  investimento  a  capitale  fisso,
          residenti in Italia, ai sensi dell'articolo  73,  comma  3,
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  ovvero  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio
          economico europeo che sono compresi nell'elenco di  cui  al
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  4  settembre  1996,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
          1996, che investono almeno l'85 per cento del valore  degli
          attivi in piccole e medie  imprese  (PMI)  non  quotate  in
          mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo  1,
          lettera f), punto i), del regolamento  (UE)  2017/1129  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  14  giugno  2017,
          nella  fase  di  sperimentazione   (seed   financing),   di
          costituzione (start-up financing), di avvio  dell'attivita'
          (early-stage  financing)  o  di   sviluppo   del   prodotto
          (expansion o scale up financing) e il residuo in PMI di cui
          all'articolo 1, comma 1,  lettera  w-quater.1),  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 116 e 209, della legge
          30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2019  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2019-2021): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis) 
                116. Al fine di semplificare e rafforzare il  settore
          del venture capital e il tessuto  economico-produttivo  del
          Paese,  il  Ministero   dello   sviluppo   economico   puo'
          autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da  parte
          dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di  una  quota  di
          partecipazione, anche di controllo, detenuta nella societa'
          di gestione del risparmio  Invitalia  Ventures  SGR  Spa  -
          Invitalia SGR, nonche' di una quota  di  partecipazione  in
          fondi da essa gestiti, per favorire la  gestione  sinergica
          delle risorse di cui all'articolo 23 del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134,  all'articolo  1,  comma  897,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al  comma  121  del
          presente articolo, gia'  affidate  a  Invitalia  SGR,  e  a
          condizione che dalla cessione derivi l'apporto  di  risorse
          aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con  direttiva
          del Ministro dello  sviluppo  economico  a  Invitalia  sono
          stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche  ai
          fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al  comma
          117, unitamente ai criteri di  governance  per  l'esercizio
          dei diritti di azionista sull'eventuale quota di  minoranza
          e di titolare di quote dei fondi di investimento. 
                (Omissis) 
                209. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  206,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital
          con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2025. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 826,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016): 
                «Art. 1. - (Omissis) 
                826. La  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.  ha  la
          qualifica  di  istituto  nazionale  di   promozione,   come
          definito dall'articolo 2, numero 3), del citato regolamento
          (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo  quanto  previsto
          nella  comunicazione   (COM   (2015)   361   final)   della
          Commissione, del 22 luglio 2015. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 27, comma 17, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
          sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
          sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77: 
                «Art. 27 (Patrimonio Destinato). - (Omissis) 
                17. Ai fini degli apporti  di  cui  al  comma  2,  e'
          autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di  titoli
          di Stato, nel  limite  massimo  di  44  miliardi  di  euro,
          appositamente  emessi  ovvero,  nell'ambito  del   predetto
          limite,  l'apporto  di   liquidita'.   Detti   titoli   non
          concorrono a formare il limite delle  emissioni  nette  per
          l'anno 2020 stabilito  dalla  legge  di  bilancio  e  dalle
          successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
          dell'operazione, a fronte del controvalore  dei  titoli  di
          Stato assegnati, il corrispondente importo e'  iscritto  su
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  ed  e'  regolato  mediante
          pagamento  commutabile  in   quietanza   di   entrata   sul
          pertinente capitolo dello stato di previsione  dell'entrata
          relativo all'accensione di prestiti. Il  medesimo  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' utilizzato per gli apporti di  liquidita'.
          Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo  265.  I  titoli  di  Stato
          eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
          esserlo, in alternativa all'apporto  di  liquidita',  negli
          anni successivi e non concorrono al limite delle  emissioni
          nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 8,  comma  2-bis,  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
          ambientale - VIA e VAS). - (Omissis) 
                2-bis.  Per  lo  svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          compresi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  di  quelli   finanziati   a   valere   sul   fondo
          complementare nonche'  dei  progetti  attuativi  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il  clima,  individuati
          nell'allegato I-bis al presente decreto,  e'  istituita  la
          Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,  posta  alle   dipendenze
          funzionali del Ministero  della  transizione  ecologica,  e
          formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
          presidente e il  segretario,  in  possesso  di  diploma  di
          laurea o laurea  magistrale,  con  almeno  cinque  anni  di
          esperienza professionale e  con  competenze  adeguate  alla
          valutazione  tecnica,  ambientale   e   paesaggistica   dei
          predetti progetti, individuate tra il  personale  di  ruolo
          delle   amministrazioni   statali   e   regionali,    delle
          istituzioni universitarie, del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  (CNR),  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n. 132, dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  e
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),  secondo   le
          modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
          del personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico
          ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.  Il  personale
          delle pubbliche amministrazioni e' collocato  d'ufficio  in
          posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa  o
          altra analoga posizione, secondo i rispettivi  ordinamenti,
          alla data di adozione del decreto di nomina di cui al sesto
          periodo del presente comma. Nel caso in cui  al  presidente
          della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la
          presidenza della Commissione di  cui  al  comma  2-bis,  si
          applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare qualsiasi effetto
          decadenziale.  I  componenti  nominati  nella   Commissione
          Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno  e
          non possono far parte della Commissione di cui al  comma  1
          del presente articolo. Nella nomina dei membri e' garantito
          il rispetto dell'equilibrio di genere. I  componenti  della
          Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono  nominati  con  decreto
          del Ministro della  transizione  ecologica  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, anche attingendo dall'elenco  utilizzato  per
          la nomina  dei  componenti  della  Commissione  tecnica  di
          verifica di cui comma 1 del presente articolo  in  possesso
          dei  medesimi  requisiti  di  cui  al  presente  comma.   I
          componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano  in
          carica cinque anni e sono rinnovabili per una  sola  volta.
          Alle riunioni della commissione partecipa, con  diritto  di
          voto, anche un rappresentante del Ministero della  cultura.
          Per  lo   svolgimento   delle   istruttorie   tecniche   la
          Commissione  si   avvale,   tramite   appositi   protocolli
          d'intesa, del Sistema nazionale a rete  per  la  protezione
          dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e
          degli altri enti pubblici di ricerca.  Per  i  procedimenti
          per i quali sia riconosciuto da specifiche  disposizioni  o
          intese un concorrente  interesse  regionale,  all'attivita'
          istruttoria  partecipa  con  diritto  di  voto  un  esperto
          designato  dalle  Regioni   e   dalle   Province   autonome
          interessate, individuato tra  i  soggetti  in  possesso  di
          adeguata professionalita' ed esperienza nel  settore  della
          valutazione   dell'impatto   ambientale   e   del   diritto
          ambientale. La Commissione opera con le modalita'  previste
          dall'articolo  20,  dall'articolo  21,  dall'articolo   23,
          dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis,  2-ter,
          3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto. I
          commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello
          svolgimento  dell'incarico,  restano  in  carica  fino   al
          termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal
          caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
          trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5. 
                (Omissis).».