Art. 11 
 
Rifinanziamento della componente  prestiti  e  contributi  del  Fondo
                               394/81 
 
  1. Per l'attuazione  della  linea  progettuale  «Rifinanziamento  e
Ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest», M1C2  investimento
5.1, nell'ambito delle risorse a tal fine attribuite dal  PNRR,  sono
istituite nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  29  luglio  1981,  n.  394,  le  seguenti
sezioni: 
    a) «Sezione Prestiti», per  la  concessione  di  finanziamenti  a
tasso agevolato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, con dotazione finanziaria pari a euro 800  milioni  per
l'anno 2021; 
    b) «Sezione Contributi» per le finalita' di cui all'articolo  72,
comma 1,  lettera  d),  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  con
dotazione finanziaria pari a euro 400 milioni  per  l'anno  2021,  da
utilizzare per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50  per  cento
dei  finanziamenti  a  tasso  agevolato  concessi  a   valere   sullo
stanziamento di cui alla lettera a) del presente comma. 
  2. I finanziamenti agevolati a valere sulla sezione di cui al comma
1, lettera a),  sono  esentati,  a  domanda  del  richiedente,  dalla
prestazione  della  garanzia,  in  deroga  alla  vigente   disciplina
relativa  al  fondo  di  cui  all'articolo  2,   primo   comma,   del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. 
  3. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della
legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  definisce  con  proprie  delibere
termini, modalita' e condizioni  per  la  realizzazione  della  linea
progettuale di cui al comma 1 in conformita'  ai  requisiti  previsti
per tale intervento e al punto M1C2-26 dell'allegato della  decisione
di  esecuzione  del   Consiglio   relativa   all'approvazione   della
valutazione del PNRR dell'Italia e in particolare: 
    a) la natura e la  portata  dei  progetti  sostenuti  che  devono
essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e garantire
la  conformita'  agli  orientamenti  tecnici  sull'applicazione   del
principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»   dei   progetti
sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso  di  una  prova  di
sostenibilita',  ai  sensi  dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; 
    b) un elenco di esclusione e il  requisito  di  conformita'  alla
pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea; 
    c) il tipo di interventi sostenuti; 
    d) i beneficiari interessati, con prevalenza di piccole  e  medie
imprese (PMI), e i relativi criteri di ammissibilita'. 
  4. Il Comitato agevolazioni e' autorizzato a disporre, con  proprie
delibere, trasferimenti di risorse dalla sezione del Fondo di cui  al
comma 1, lettera b), alla sezione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1,
lettera a), al fine del pieno utilizzo delle risorse. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2  miliardi  di  euro
per l'anno 2021 si provvede a  valere  sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di  cui  all'articolo  1,
comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo all'articolo 2,  comma  1,  del
          decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per  il
          sostegno  delle  esportazioni  italiane),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. 
                «Art.  2.  -  E'  istituito  presso  il  Mediocredito
          centrale un  fondo  a  carattere  rotativo  destinato  alla
          concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
          esportatrici  a  fronte  di   programmi   di   penetrazione
          commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge
          24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi  da  quelli  delle
          Comunita' europee nonche' a fronte  di  attivita'  relative
          alla  promozione   commerciale   all'estero   del   settore
          turistico al fine di acquisire  i  flussi  turistici  verso
          l'Italia. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 6 del decreto-legge  25  giugno
          2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
                «Art. 6  (Sostegno  all'internazionalizzazione  delle
          imprese). - 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette
          alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati
          anche diversi da quelli dell'Unione europea possono  fruire
          di agevolazioni finanziarie nei limiti  e  alle  condizioni
          previsti dalla vigente  normativa  europea  in  materia  di
          aiuti di importanza  minore  (de  minimis)  e  comunque  in
          conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di
          Stato. 
                2. Le iniziative ammesse ai benefici sono: 
                  a)   la   realizzazione   di    programmi    aventi
          caratteristiche di investimento finalizzati  al  lancio  ed
          alla  diffusione  di  nuovi  prodotti  e   servizi   ovvero
          all'acquisizione di nuovi mercati per  prodotti  e  servizi
          gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
          assicurare in prospettiva la presenza stabile  nei  mercati
          di riferimento; 
                  b)  studi  di  prefattibilita'  e  di  fattibilita'
          collegati  ad  investimenti  italiani  all'estero,  nonche'
          programmi  di  assistenza  tecnica  collegati  ai  suddetti
          investimenti; 
                  c) altri interventi prioritari. 
                3.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, di concerto con il Ministro dello  sviluppo
          economico e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono determinati i termini, le modalita'  e  le  condizioni
          degli interventi, le attivita' e gli obblighi del  gestore,
          le funzioni  di  controllo  nonche'  la  composizione  e  i
          compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui
          al comma 4. Sino alla emanazione  del  decreto  restano  in
          vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. 
                4.  Per  le  finalita'  dei  commi  precedenti   sono
          utilizzate le disponibilita'  del  Fondo  rotativo  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio  1981,
          n. 251,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          luglio 1981, n. 394 con le  stesse  modalita'  di  utilizzo
          delle  risorse  del  Fondo   rotativo,   con   riserva   di
          destinazione alle piccole  e  medie  imprese  pari  al  70%
          annuo. 
                5. E' abrogato il decreto-legge 28  maggio  1981,  n.
          251, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio
          1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo  2
          e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre,  abrogata
          la legge  20  ottobre  1990,  n.  304  ad  eccezione  degli
          articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi', i  commi  5,  6,
          6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 143. 
                6. I riferimenti alle norme  abrogate  ai  sensi  del
          presente articolo contenuti nel comma 1,  dell'articolo  25
          del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  devono
          intendersi   sostituiti   dal   riferimento   al   presente
          articolo.». 
              - Si riporta l'articolo 72, comma 1, del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del  Servizio
          sanitario nazionale e di sostegno economico  per  famiglie,
          lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19), convertito, con modificazioni dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 72  (Misure  per  l'internazionalizzazione  del
          sistema   Paese   e   potenziamento   dell'assistenza    ai
          connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
          Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
          e della cooperazione internazionale e' istituito  il  fondo
          da  ripartire   denominato   "Fondo   per   la   promozione
          integrata", con una dotazione iniziale di  400  milioni  di
          euro  per  l'anno  2020,  volto  alla  realizzazione  delle
          seguenti iniziative: 
                  a) realizzazione di una campagna  straordinaria  di
          comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane  e
          l'internazionalizzazione del  sistema  economico  nazionale
          nel settore agroalimentare e negli  altri  settori  colpiti
          dall'emergenza derivante  dalla  diffusione  del  Covid-19,
          anche  avvalendosi  di  ICE-Agenzia   per   la   promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane; 
                  b) potenziamento delle attivita' di promozione  del
          sistema  Paese   realizzate,   anche   mediante   la   rete
          all'estero, dal  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e  da  ICE-Agenzia   per   la
          promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle
          imprese italiane; 
                  c)  cofinanziamento  di  iniziative  di  promozione
          dirette   a   mercati   esteri    realizzate    da    altre
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante  la
          stipula di apposite convenzioni; 
                  d) concessione di cofinanziamenti a  fondo  perduto
          fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
          dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio 1981, n.  394,  quale  incentivo  da  riconoscere  a
          fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
          o  in  settori  o  aree  geografiche  ritenuti  prioritari,
          secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con  una  o
          piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
          1, comma 270, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205.  I
          cofinanziamenti sono concessi tenuto  conto  delle  risorse
          disponibili e nei limiti e alle condizioni  previsti  dalla
          vigente normativa europea in materia  di  aiuti  di  Stato.
          Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo  perduto
          sono concessi fino al limite del venticinque per cento  dei
          finanziamenti concessi  ai  sensi  dell'articolo  2,  primo
          comma,  del  decreto-legge  28   maggio   1981,   n.   251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n.  394,  tenuto  conto   delle   risorse   disponibili   e
          dell'ammontare complessivo delle domande  di  finanziamento
          presentate nei termini e secondo  le  condizioni  stabilite
          con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni. 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 270,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020): 
                «Art. 1. - (Omissis) 
                270. L'organo competente ad amministrare il Fondo  di
          cui all'articolo 3 della legge  28  maggio  1973,  n.  295,
          nonche'  il  fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge 28  maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.  394,  e'  il
          Comitato agevolazioni, composto da due  rappresentanti  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, di cui uno con funzioni di  presidente,  da
          un  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da un rappresentante del Ministero dello  sviluppo
          economico e da un rappresentante designato  dalle  regioni,
          nominati con decreto del Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, senza nuovi  o  maggiori
          oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Con  decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
          della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  disciplinati
          competenze e funzionamento del predetto Comitato. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi da 1037 a 1050,  della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023). 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). 
                Art. 1 
                1037. Per l'attuazione del programma Next  Generation
          EU e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto
          ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo  di
          rotazione per l'attuazione del Next  Generation  EU-Italia,
          con una dotazione di 32.766,6 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 40.307,4 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  di
          44.573 milioni di euro per l'anno 2023. 
                1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040,  le
          risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su  due
          appositi  conti  correnti  infruttiferi  aperti  presso  la
          Tesoreria     centrale     dello     Stato,     denominati,
          rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
          Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
          fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
          Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
          titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono  versate
          le  risorse  relative  ai  progetti   finanziati   mediante
          contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
          versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
          prestiti. I predetti conti correnti  hanno  amministrazione
          autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai  sensi
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
                1039.  Le  risorse  giacenti   nei   conti   correnti
          infruttiferi di cui  al  comma  1038  sono  attribuite,  in
          relazione   al   fabbisogno   finanziario,    a    ciascuna
          amministrazione od organismo  titolare  e/o  attuatore  dei
          progetti,  sulla  base  delle  procedure  definite  con  il
          decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del  sistema  di
          gestione e controllo delle componenti del  Next  Generation
          EU. 
                1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al
          comma 1037 siano utilizzate  per  progetti  finanziati  dal
          dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che
          comportino minori entrate per il bilancio dello  Stato,  un
          importo corrispondente  alle  predette  minori  entrate  e'
          versato sulla contabilita' speciale n.  1778,  intestata  «
          Agenzia delle  entrate  -  Fondi  di  bilancio  »,  per  la
          conseguente regolazione contabile mediante  versamento  nei
          pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata.
          Il  versamento  nella  predetta  contabilita'  speciale  e'
          effettuato mediante utilizzo  delle  risorse  del  medesimo
          Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in
          un periodo temporale piu' esteso rispetto  a  quello  della
          dotazione   del   Fondo,   utilizzando   direttamente    le
          disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma  1038
          previamente incrementate dal Fondo. 
                1041. Le  risorse  erogate  all'Italia  dal  bilancio
          dell'Unione europea per  l'attuazione  del  dispositivo  di
          ripresa  e  resilienza  dell'Unione   europea   affluiscono
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in  due  distinti
          capitoli, rispettivamente relativi ai  contributi  a  fondo
          perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le
          risorse  del  programma  Next  Generation  EU  oggetto   di
          anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al  comma
          1037. 
                1042.  Con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il primo da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente    legge,    sono    stabilite    le     procedure
          amministrativo-contabili per la gestione delle  risorse  di
          cui ai commi da  1037  a  1050,  nonche'  le  modalita'  di
          rendicontazione della gestione del Fondo di  cui  al  comma
          1037. 
                1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
          progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050  sono
          responsabili della  relativa  attuazione  conformemente  al
          principio della sana gestione finanziaria e alla  normativa
          nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
          prevenzione, l'individuazione e la correzione delle  frodi,
          la corruzione e i conflitti di interessi,  e  realizzano  i
          progetti   nel   rispetto   dei   cronoprogrammi   per   il
          conseguimento dei relativi target intermedi  e  finali.  Al
          fine  di  supportare   le   attivita'   di   gestione,   di
          monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
          componenti   del   Next   Generation   EU,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale   dello   Stato   sviluppa   e   rende
          disponibile un apposito sistema informatico. 
                1044. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  definite  le
          modalita'   di   rilevazione   dei   dati   di   attuazione
          finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a   ciascun
          progetto, da rendere disponibili  in  formato  elaborabile,
          con particolare  riferimento  ai  costi  programmati,  agli
          obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta,  alle  ricadute
          sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
          tempi  di  realizzazione  previsti   ed   effettivi,   agli
          indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a  ogni
          altro elemento utile per l'analisi e la  valutazione  degli
          interventi. 
                1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021  al
          2027, anche sulla base dei dati di cui al  comma  1044,  il
          Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere  una
          relazione predisposta dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  sulla  base  dei  dati  forniti   dal   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
          i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma  Next
          Generation EU  e  sui  risultati  raggiunti.  La  relazione
          indica,  altresi',  le  eventuali  misure  necessarie   per
          accelerare l'avanzamento dei progetti e  per  una  migliore
          efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. 
                1046.  Al   fine   di   garantire,   nella   gestione
          finanziaria,  il   rispetto   dei   principi   europei   di
          tracciabilita' delle operazioni  contabili  afferenti  alla
          realizzazione  del  programma  Next  Generation  EU  e  dei
          progetti  finanziati,  anche  per  i  successivi  eventuali
          controlli  di  competenza  delle  istituzioni   dell'Unione
          europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo  di  cui
          al comma  1037  sono  utilizzate  dopo  l'approvazione  del
          programma Next Generation  EU  per  finanziare  i  progetti
          previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo
          di destinazione,  la  realizzazione  degli  interventi  del
          programma fino a tutta la durata del medesimo programma.  I
          progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito
          dalla normativa europea in materia e comunque corredati  di
          indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali  da
          raggiungere,  verificabili  tramite   appositi   indicatori
          quantitativi. 
                1047. Le  anticipazioni  sono  destinate  ai  singoli
          progetti tenendo conto,  tra  l'altro,  dei  cronoprogrammi
          della spesa e degli  altri  elementi  relativi  allo  stato
          delle attivita' desumibili dal sistema di  monitoraggio  di
          cui al comma 1043. 
                1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino
          alla concorrenza dell'importo totale  del  progetto,  sulla
          base  di  rendicontazioni  bimestrali,   secondo   i   dati
          finanziari, fisici e procedurali registrati e validati  sul
          sistema informatico di cui al  comma  1043  e  in  base  al
          conseguimento  dei  relativi  target  intermedi  e   finali
          previsti. 
                1049. Ogni difformita' rilevata  nell'attuazione  dei
          singoli progetti rispetto alle disposizioni  dei  commi  da
          1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei  relativi  target
          intermedi  e  finali  con  impatto  diretto  sugli  importi
          richiesti  a  rimborso  alla  Commissione  europea  per  il
          programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del
          contributo   pubblico   in   favore    dell'amministrazione
          titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso  di
          revoca  dei  finanziamenti,   gli   importi   eventualmente
          corrisposti   sono   recuperati   e    riassegnati    nelle
          disponibilita' finanziarie del medesimo programma. 
                1050.  Con  decorrenza  dal  1°  gennaio   2021,   e'
          istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          un'apposita   unita'   di   missione   con    compiti    di
          coordinamento, raccordo  e  sostegno  delle  strutture  del
          medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo
          di attuazione del programma Next Generation  EU.  Per  tale
          finalita', e' istituito un posto  di  funzione  di  livello
          dirigenziale generale  di  consulenza,  studio  e  ricerca.
          L'unita' di missione, oltre che di personale di  ruolo  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  puo'  avvalersi,
          nei limiti degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  del
          medesimo Ministero, di non piu' di 10 unita'  di  personale
          non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di
          comando, distacco o altro analogo istituto  previsto  dagli
          ordinamenti    delle    amministrazioni    di    rispettiva
          appartenenza ai sensi dell'articolo  17,  comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del  personale
          docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'articolo 26,
          comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la
          parola:   "Ministro"   e'   sostituita   dalla    seguente:
          "Ministero".».