Art. 12 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  progettazione  territoriale  e
                            investimenti 
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 6-ter, e' inserito il seguente: 
      «Art.   6-quater   (Disposizioni   per   il   rilancio    della
progettazione territoriale). - 1.  Per  rilanciare  e  accelerare  il
processo di progettazione nei comuni delle  regioni  Umbria,  Marche,
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna,
Sicilia nonche' in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in
vista dell'avvio del ciclo  di  programmazione  2021/2027  dei  fondi
strutturali e del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  e  della
partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza  (PNRR),  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   il   successivo
trasferimento all'Agenzia per la  coesione  territoriale,  il  "Fondo
concorsi progettazione e  idee  per  la  coesione  territoriale",  di
seguito denominato Fondo, con la dotazione complessiva di 161.515.175
euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657  euro  per  il
2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
      2. Al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva
inferiore a 30.000 abitanti, le Citta' metropolitane e  le  Province,
ricompresi nelle aree indicate al comma 1, sulla  base  delle  classi
demografiche e secondo l'assegnazione di cui alla Tabella A, allegata
al presente decreto. 
      3. Le risorse del Fondo  sono  ripartite  tra  i  singoli  enti
beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su
proposta dell'Autorita' politica delegata per il sud  e  la  coesione
territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021  assicurando  una
premialita' ai comuni aggregati nelle Unioni di cui  all'articolo  32
del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nei  limiti  delle
risorse specificate nella Tabella A allegata al presente decreto.  Le
risorse sono impegnate dagli enti beneficiari  mediante  la  messa  a
bando, entro sei mesi dalla  pubblicazione  del  decreto  di  riparto
delle risorse, anche per il tramite di societa' in  house,  di  premi
per l'acquisizione di proposte progettuali, secondo le  procedure  di
evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo VI della parte II  del
codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  Il
trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del  bando.
Decorso il predetto termine di sei mesi,  le  risorse  non  impegnate
sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo
le modalita' e le garanzie stabilite nel  decreto  di  cui  al  primo
periodo. Con il medesimo decreto e' definita ogni altra misura  utile
ad ottenere il miglior impiego delle risorse. 
      4.  L'Autorita'  responsabile  della  gestione  del  Fondo   e'
l'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia, nell'ambito  delle
proprie competenze, senza oneri ulteriori,  assicura,  inoltre,  ogni
utile supporto agli  enti  beneficiari  per  il  celere  ed  efficace
accesso al Fondo e provvede al monitoraggio ai fini di cui  al  comma
3, nonche' ai fini della verifica di coerenza delle proposte rispetto
a quanto previsto dal comma 6. 
      5. Il monitoraggio delle risorse di  cui  al  comma  3  avviene
attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229. Ogni proposta progettuale  acquisita  dall'ente  beneficiario
che si traduce  in  impegno  di  spesa  ai  sensi  del  comma  3,  e'
identificata dal codice unico di  progetto  di  cui  all'articolo  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.  L'alimentazione  del  sistema  di
monitoraggio e' assicurata dall'ente beneficiario titolare del codice
unico di progetto. L'Agenzia per la coesione  territoriale  ha  pieno
accesso alle informazioni  raccolte  attraverso  il  sistema  citato,
anche ai fini di quanto disciplinato dal comma 3. 
      6. Nella valutazione delle proposte progettuali di cui al comma
3,  gli  enti  beneficiari  verificano  che  esse  siano  coerenti  o
complementari rispetto  agli  obiettivi  posti  dall'articolo  3  del
regolamento (UE)  2021/241  che  istituisce  il  dispositivo  per  la
ripresa  e  la  resilienza,   nonche'   con   gli   obiettivi   della
programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione  2021/2027,  e
siano state predisposte secondo apposite linee guida, in  materia  di
progettazione infrastrutturale, adottate entro il  15  novembre  2021
dall'Autorita'  politica  delegata  per  il   sud   e   la   coesione
territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili. Le proposte devono essere utili  a  realizzare
almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia
locale,  la  trasformazione  digitale  dei   servizi,   la   crescita
intelligente, sostenibile  e  inclusiva,  che  assicuri  lo  sviluppo
armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la
coesione   economica,    l'occupazione,    la    produttivita',    la
competitivita', lo sviluppo turistico  del  territorio,  la  ricerca,
l'innovazione  sociale,  la  cura  della  salute  e   la   resilienza
economica, sociale e  istituzionale  a  livello  locale,  nonche'  il
miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi  a  fornire
occasione di crescita professionale ai giovani  e  ad  accrescere  la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Le proposte devono,
altresi',  privilegiare  la  vocazione  dei  territori,   individuare
soluzioni  compatibili  con  gli  strumenti  urbanistici   regolatori
generali  o  devono  comunque   essere   agevolmente   e   celermente
realizzabili, anche con modeste varianti, e  comportare  soluzioni  a
basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio
esistente, di contrasto dell'abusivismo, in ogni  caso  limitando  il
consumo  di  suolo.  Le  proposte,  ove  afferenti  a  interventi  di
carattere  sociale,  devono  possedere  un   livello   di   dettaglio
sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del  servizio  o
di co-progettazione, secondo quanto previsto  dall'articolo  140  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  e  dall'articolo  55  del
decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117.  Nel  caso  di  lavori
pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai
sensi dell'articolo 152, comma 4, del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50  e'  quello  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo. 
      7.  Le  proposte  progettuali  selezionate  sono  acquisite  in
proprieta' dagli enti beneficiari e possono essere poste  a  base  di
successive procedure strumentali alla loro concreta  realizzazione  o
utilizzate per la partecipazione degli enti beneficiari ad  avvisi  o
altre   procedure   di   evidenza   pubblica   attivate   da    altre
amministrazioni nazionali o dell'Unione europea. 
      8. Per lo sviluppo delle progettazioni che hanno  a  oggetto  i
lavori, l'ente beneficiario, ove  non  si  avvalga  di  procedure  di
appalto  integrato,  affida  al  vincitore   la   realizzazione   dei
successivi livelli di progettazione, con  procedura  negoziata  senza
bando, sempre che il soggetto sia in possesso, in proprio o  mediante
avvalimento, dei  requisiti  di  capacita'  tecnico-professionale  ed
economica previsti nel bando in rapporto ai  livelli  progettuali  da
sviluppare. 
  8-bis. Ove gli enti  beneficiari,  con  popolazione  fino  a  5.000
abitanti,  abbiano  elaborato  un  documento   di   indirizzo   della
progettazione, le risorse di cui al comma 1  possono  essere  in  via
alternativa impegnate a mezzo dell'affidamento di incarichi tesi alla
redazione di studi di  fattibilita'  tecnica  economica,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, purche' coerenti con  gli  obiettivi  di  cui  al  comma  6  del
presente articolo. 
      9. In attuazione dei commi 7  e  8,  l'ente  beneficiario,  per
garantire  la  qualita'  della  progettazione  e  della   conseguente
realizzazione  dell'intervento,  puo'  avvalersi  della  Agenzia  del
demanio - Struttura per la progettazione di beni ed edifici  pubblici
di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, la quale opera senza oneri diretti per  le  prestazioni
professionali  rese  agli  enti  territoriali  richiedenti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del 2018. 
      10. L'Agenzia per la coesione territoriale,  in  collaborazione
con l'ANAC, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un bando tipo
da utilizzare per i concorsi di cui al presente articolo. 
      11. Le proposte progettuali acquisite dagli enti beneficiari ai
sensi del comma 7, sono  considerate  direttamente  candidabili  alla
selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali
e nazionali di gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo
e  coesione  finanziati   dal   FSC,   nell'ambito   del   ciclo   di
programmazione 2021/2027, sempre che  siano  coerenti  con  gli  assi
prioritari, le priorita' d'investimento e gli obiettivi specifici  di
riferimento fissati dai  programmi  e  dai  piani  predetti,  secondo
condizioni e modalita' individuate con il decreto di cui al comma  3,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
      12. Nel portale istituzionale Opencoesione sono raccolte e rese
immediatamente accessibili  tutte  le  informazioni  dell'iniziativa,
anche ai fini del controllo e del monitoraggio sociale  dei  processi
di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi.»; 
  12-bis. Al fine di consentire a  tutti  gli  enti  territoriali  di
condividere  la  programmazione  delle  politiche  per  la   coesione
territoriale,  all'articolo  10,  comma   4,   sesto   periodo,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "attraverso la designazione di quattro componenti da
parte della Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  due  in  rappresentanza  delle
regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali". 
  12-ter. Al fine di garantire il rispetto dei  tempi  di  attuazione
del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, nonche' di  favorire
una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte,  all'articolo  32
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) alla lettera b), dopo le  parole:  "straordinaria  e  temporanea
gestione dell'impresa" e' inserita la seguente: "anche"; 
  2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  "b-bis) di  ordinare  alla  stazione  appaltante  che  i  pagamenti
all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano
disposti  al  netto  dell'utile  derivante  dalla   conclusione   del
contratto, quantificato  nel  10  per  cento  del  corrispettivo,  da
accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo"; 
  b)  al  comma  7,  dopo  le  parole:  "in  via   presuntiva   dagli
amministratori,"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  dalle   stazioni
appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis),"; 
  c) al comma 8, dopo le parole: "medesimo comma"  sono  inserite  le
seguenti: ", anche laddove sia stato concluso e interamente  eseguito
il contratto di appalto" e dopo le parole:  "gli  esperti  forniscono
all'impresa" sono inserite le seguenti: ", ovvero anche alle  imprese
che sulla medesima esercitano un  controllo  ai  sensi  dell'articolo
2359 del codice civile, ove coinvolte nelle  indagini,  nonche'  alle
imprese dalle stesse controllate,"»; 
          b) e' allegata la seguente tabella: 
«Tabella A 
(Articolo 6-quater) 
 
     ===========================================================
     |                           |   Importo complessivo da    |
     |                           |   ripartire tra gli enti    |
     |    Classi demografiche    |         beneficiari         |
     +===========================+=============================+
     |   Fino a 1.000 abitanti   |       € 21.431.924,65       |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Tra 1.001 e 5.000 abitanti |       € 47.598.642,81       |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Tra 5.001 e 10.000 abitanti|       € 27.019.124,25       |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |    Tra 10.001 e 20.000    |                             |
     |         abitanti          |       € 23.952.225,54       |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |    Tra 20.001 e 30.000    |                             |
     |         abitanti          |       € 9.631.582,75        |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |         Province          |       € 19.000.000,00       |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |   Citta' metropolitane    |       € 7.000.000,00        |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Premialita' di cui al comma|                             |
     |             3             |       € 5.881.675,00        |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |          Totale           |      € 161.515.175,00       |
     +---------------------------+-----------------------------+
 
  »; 
  1-bis. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV  annesso
al  decreto-legge  31   maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed  economica  e'  stato
gia' trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'effettuazione
della valutazione d'impatto ambientale di cui alla parte seconda  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  le   procedure   di
valutazione d'impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i
progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo  8  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006 dalla  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del
medesimo  decreto.  Nella  trattazione  dei   procedimenti   di   sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al
presente  comma  da'  precedenza,  su  ogni  altro   progetto,   agli
interventi di cui al citato Allegato IV annesso al  decreto-legge  n.
77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  108  del
2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (Disposizioni
          urgenti  per  la  crescita  economica   nel   Mezzogiorno),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2017,  n.
          141, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 2017, n. 123, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 13 agosto 2017, n. 188. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 177,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2021-2023): 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis) 
                177. In attuazione dell'articolo 119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 32 del decreto  legislativo  18
          agosto   2000,   n.   267   (Testo   unico   delle    leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Articolo 32 (Unione di comuni).  -  1.  L'unione  di
          comuni e' l'ente locale costituito da due o piu' comuni, di
          norma contermini, finalizzato  all'esercizio  associato  di
          funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da  comuni
          montani, essa assume la denominazione di unione  di  comuni
          montani e puo' esercitare anche le specifiche competenze di
          tutela  e  di  promozione  della  montagna  attribuite   in
          attuazione   dell'articolo   44,   secondo   comma,   della
          Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani. 
                2. Ogni comune puo' far parte di una sola  unione  di
          comuni. Le unioni  di  comuni  possono  stipulare  apposite
          convenzioni tra loro o con singoli comuni. 
                3.  Gli  organi  dell'unione,  presidente,  giunta  e
          consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni
          associati  e  a  essi   non   possono   essere   attribuite
          retribuzioni,  gettoni  e  indennita'   o   emolumenti   in
          qualsiasi forma percepiti. Il presidente e'  scelto  tra  i
          sindaci dei comuni associati e la giunta tra  i  componenti
          dell'esecutivo  dei  comuni  associati.  Il  consiglio   e'
          composto  da  un  numero  di  consiglieri  definito   nello
          statuto, eletti dai singoli consigli dei  comuni  associati
          tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle
          minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. 
                4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare  e
          ad essa si applicano, in quanto compatibili e non  derogati
          con le disposizioni della legge recante disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni, i principi  previsti  per  l'ordinamento
          dei comuni, con  particolare  riguardo  allo  status  degli
          amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al
          personale  e  all'organizzazione.  Lo  statuto  dell'unione
          stabilisce le modalita' di funzionamento degli organi e  ne
          disciplina i rapporti. In  fase  di  prima  istituzione  lo
          statuto dell'unione e' approvato dai  consigli  dei  comuni
          partecipanti e le successive modifiche sono  approvate  dal
          consiglio dell'unione. 
                5. All'unione sono conferite dai comuni  partecipanti
          le risorse umane  e  strumentali  necessarie  all'esercizio
          delle funzioni loro attribuite. Fermi  restando  i  vincoli
          previsti dalla normativa vigente in materia  di  personale,
          la spesa sostenuta per il personale  dell'Unione  non  puo'
          comportare, in sede di prima applicazione,  il  superamento
          della   somma   delle   spese   di   personale    sostenute
          precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A  regime,
          attraverso   specifiche   misure    di    razionalizzazione
          organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni,
          devono essere assicurati progressivi risparmi di  spesa  in
          materia  di  personale.  I  comuni  possono  cedere,  anche
          parzialmente, le proprie capacita' assunzionali  all'unione
          di comuni di cui fanno parte. 
                5-bis. Previa apposita  convenzione,  i  sindaci  dei
          comuni  facenti  parte  dell'Unione  possono  delegare   le
          funzioni di ufficiale dello stato civile e  di  anagrafe  a
          personale idoneo dell'Unione stessa, o dei  singoli  comuni
          associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 3, e  dall'articolo  4,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,
          recante regolamento per la revisione e  la  semplificazione
          dell'ordinamento dello stato civile, a norma  dell'articolo
          2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
                5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si  avvale
          del segretario di  un  comune  facente  parte  dell'unione,
          senza  che  cio'   comporti   l'erogazione   di   ulteriori
          indennita' e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. Sono fatti salvi  gli  incarichi  per  le
          funzioni di segretario gia' affidati  ai  dipendenti  delle
          unioni  o  dei  comuni  anche  ai  sensi  del   comma   557
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311.  Ai
          segretari  delle  unioni  di   comuni   si   applicano   le
          disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981,  n.
          93, e successive modificazioni. 
                6. L'atto costitutivo e lo statuto  dell'unione  sono
          approvati dai  consigli  dei  comuni  partecipanti  con  le
          procedure e con la maggioranza richieste per  le  modifiche
          statutarie.  Lo  statuto  individua  le   funzioni   svolte
          dall'unione e le corrispondenti risorse. 
                7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle
          tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi  ad  esse
          affidati. 
                8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero
          dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 6,  commi
          5 e 6.». 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo  progetti),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. 
              - Si riporta l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
          n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia  di  pubblica
          amministrazione): 
                «Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,  della  legge
          17  maggio  1999,  n.  144,  e  in   particolare   per   la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un «Codice unico di  progetto»,  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
                2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
                2-bis.  Gli  atti  amministrativi  anche  di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
                2-ter.   Le   Amministrazioni   che   emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
                2-quater.   I   soggetti   titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
                2-quinquies.  Entro  il  30  giugno  di  ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati  di  pagamento  del  Sistema  SIOPE   PLUS,   di   cui
          all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
          sistema della fatturazione elettronica, di cui  alla  legge
          24 dicembre 2007, n. 244. 
                2-sexies. All'attuazione  del  presente  articolo  le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione vigente.». 
              - Si riportano gli articoli  23,  52,  140  e  152  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti): 
                «Art.  23  (Livelli  della  progettazione   per   gli
          appalti,  per  le  concessioni  di  lavori  nonche'  per  i
          servizi). -  1.  La  progettazione  in  materia  di  lavori
          pubblici si articola, secondo  tre  livelli  di  successivi
          approfondimenti  tecnici,  in  progetto   di   fattibilita'
          tecnica  ed  economica,  progetto  definitivo  e   progetto
          esecutivo ed e' intesa ad assicurare: 
                  a)  il   soddisfacimento   dei   fabbisogni   della
          collettivita'; 
                  b) la qualita' architettonica e tecnico  funzionale
          e di relazione nel contesto dell'opera; 
                  c)   la   conformita'   alle   norme    ambientali,
          urbanistiche   e   di   tutela   dei   beni   culturali   e
          paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
          normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza; 
                  d) un limitato consumo del suolo; 
                  e) il rispetto dei vincoli idro-geologici,  sismici
          e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; 
                  f) il risparmio e l'efficientamento ed il  recupero
          energetico nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
          dell'opera, nonche' la valutazione  del  ciclo  di  vita  e
          della manutenibilita' delle opere; 
                  g)   la   compatibilita'   con   le    preesistenze
          archeologiche; 
                  h)  la   razionalizzazione   delle   attivita'   di
          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il
          progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture; 
                  i)  la  compatibilita'  geologica,  geomorfologica,
          idrogeologica dell'opera; 
                  l) accessibilita' e  adattabilita'  secondo  quanto
          previsto dalle disposizioni vigenti in materia di  barriere
          architettoniche. 
                2. Per la  progettazione  di  lavori  di  particolare
          rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,
          paesaggistico, agronomico e  forestale,  storico-artistico,
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          ricorrono  alle  professionalita'   interne,   purche'   in
          possesso di idonea competenza  nelle  materie  oggetto  del
          progetto  o  utilizzano  la  procedura  del   concorso   di
          progettazione o del concorso di idee di cui  agli  articoli
          152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
          si applica quanto previsto dall'articolo 24. 
                3. Con il regolamento di cui all'articolo 216,  comma
          27-octies, sono definiti i  contenuti  della  progettazione
          nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di  cui  al
          primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
          del quadro esigenziale che devono predisporre  le  stazioni
          appaltanti. Fino alla data di entrata in  vigore  di  detto
          regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4. 
                3-bis.  Con  ulteriore  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  sentita  la   Conferenza
          Unificata, e' disciplinata una  progettazione  semplificata
          degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  fino  a  un
          importo  di  2.500.000  euro.  Tale  decreto  individua  le
          modalita' e i criteri di semplificazione in relazione  agli
          interventi previsti. 
                4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
          tipologia e  alla  dimensione  dell'intervento,  indica  le
          caratteristiche, i requisiti e  gli  elaborati  progettuali
          necessari  per  la   definizione   di   ogni   fase   della
          progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di  uno
          o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
          il livello successivo contenga tutti gli elementi  previsti
          per il livello omesso,  salvaguardando  la  qualita'  della
          progettazione. 
                5. Il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Per i lavori  pubblici  di  importo
          pari o superiore alla soglia di cui all'articolo  35  anche
          ai fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma
          3, nonche' per l'espletamento delle procedure di  dibattito
          pubblico di  cui  all'articolo  22  e  per  i  concorsi  di
          progettazione  e  di  idee  di  cui  all'articolo  152,  il
          progetto di fattibilita'  e'  preceduto  dal  documento  di
          fattibilita'   delle   alternative   progettuali   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto
          dei contenuti di cui al regolamento previsto  dal  comma  3
          del  presente  articolo.  Resta  ferma  la  facolta'  della
          stazione  appaltante  di  richiedere   la   redazione   del
          documento di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali
          anche per lavori pubblici di importo inferiore alla  soglia
          di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
          del quadro esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi
          necessari per la definizione degli aspetti di cui al  comma
          1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
          caratteristiche  dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,
          funzionali e tecnologiche dei lavori  da  realizzare  e  le
          relative stime economiche, secondo  le  modalita'  previste
          nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa  la  scelta
          in merito alla possibile suddivisione in lotti  funzionali.
          Il progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  deve
          consentire,  ove  necessario,   l'avvio   della   procedura
          espropriativa. 
                5-bis. Per le opere proposte in variante  urbanistica
          ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica sostituisce  il  progetto
          preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed  e'
          redatto ai sensi del comma 5. 
                6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla  base
          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,
          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,  di
          verifiche  relative  alla  possibilita'   del   riuso   del
          patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
          delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
          archeologico,  di  studi  di  fattibilita'   ambientale   e
          paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve, altresi',  ricomprendere  le  valutazioni  ovvero  le
          eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto,  con
          riferimento al contenimento dei consumi energetici  e  alle
          eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
          anche    con    riferimento    all'impatto    sul     piano
          economico-finanziario  dell'opera;  indica,   inoltre,   le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
          descrizione delle misure di compensazioni e di  mitigazione
          dell'impatto  ambientale,  nonche'  i  limiti   di   spesa,
          calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di  cui
          al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
          tale da  consentire,  gia'  in  sede  di  approvazione  del
          progetto   medesimo,   salvo   circostanze   imprevedibili,
          l'individuazione  della  localizzazione  o  del   tracciato
          dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative  o  di
          mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. 
                7. Il progetto definitivo individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti dalla stazione appaltante e,  ove  presente,  dal
          progetto di fattibilita'; il progetto definitivo  contiene,
          altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
          delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche'  la
          quantificazione definitiva  del  limite  di  spesa  per  la
          realizzazione e  del  relativo  cronoprogramma,  attraverso
          l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari  predisposti  dalle
          regioni  e   dalle   province   autonome   territorialmente
          competenti, di concerto con le  articolazioni  territoriali
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
          quanto previsto al comma 16. 
                8. Il progetto esecutivo, redatto in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da   realizzare,   il   relativo   costo    previsto,    il
          cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
          e deve essere sviluppato ad un livello di definizione  tale
          che ogni elemento sia  identificato  in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. Il progetto  esecutivo  deve
          essere,  altresi',   corredato   da   apposito   piano   di
          manutenzione dell'opera e delle sue parti in  relazione  al
          ciclo di vita. 
                9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
          dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
          quanto  previsto  dall'articolo  26,  stabilisce   criteri,
          contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
          progettazione. 
                10. L'accesso  ad  aree  interessate  ad  indagini  e
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          soggetto all'autorizzazione  di  cui  all'articolo  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327. La medesima autorizzazione si  estende  alle  ricerche
          archeologiche, alla bonifica  di  ordigni  bellici  e  alla
          bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
          compiute    sotto    la    vigilanza    delle    competenti
          soprintendenze. 
                11.  Gli  oneri  inerenti  alla  progettazione,   ivi
          compresi  quelli  relativi  al  dibattito  pubblico,   alla
          direzione dei lavori, alla  vigilanza,  ai  collaudi,  agli
          studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
          sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle  prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'
          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la
          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
          affidamento allo stesso progettista esterno. 
                11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
          economico di ciascun intervento sono comprese le  spese  di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento. 
                11-ter. Le  spese  strumentali,  incluse  quelle  per
          sopralluoghi, riguardanti  le  attivita'  finalizzate  alla
          stesura del piano generale  degli  interventi  del  sistema
          accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo  12  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  sono  a
          carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze trasferite all'Agenzia del demanio. 
                12. Le progettazioni definitiva  ed  esecutiva  sono,
          preferibilmente,  svolte  dal   medesimo   soggetto,   onde
          garantire omogeneita' e coerenza al procedimento.  In  caso
          di motivate ragioni  di  affidamento  disgiunto,  il  nuovo
          progettista deve accettare l'attivita'  progettuale  svolta
          in  precedenza.  In  caso  di  affidamento  esterno   della
          progettazione  che  ricomprenda,  entrambi  i  livelli   di
          progettazione, l'avvio  della  progettazione  esecutiva  e'
          condizionato alla determinazione delle stazioni  appaltanti
          sulla progettazione definitiva. In sede di  verifica  della
          coerenza tra le varie fasi della progettazione, si  applica
          quanto previsto dall'articolo 26, comma 3. 
                13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per  le
          nuove   opere   nonche'   per   interventi   di   recupero,
          riqualificazione o varianti, prioritariamente per i  lavori
          complessi,  l'uso  dei  metodi  e   strumenti   elettronici
          specifici di cui al  comma  1,  lettera  h).Tali  strumenti
          utilizzano piattaforme interoperabili a  mezzo  di  formati
          aperti  non  proprietari,  al  fine  di  non  limitare   la
          concorrenza  tra   i   fornitori   di   tecnologie   e   il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
          essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti  dotate
          di  personale  adeguatamente  formato.  Con   decreto   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
          entro  il  31  luglio  2016,  anche  avvalendosi   di   una
          Commissione  appositamente  istituita  presso  il  medesimo
          Ministero, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica  sono  definiti  le  modalita'  e   i   tempi   di
          progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei  suddetti
          metodi presso le stazioni  appaltanti,  le  amministrazioni
          concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
          alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
          digitalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  del
          settore delle costruzioni. L'utilizzo di  tali  metodologie
          costituisce  parametro   di   valutazione   dei   requisiti
          premianti di cui all'articolo 38. 
                14.  La  progettazione  di  servizi  e  forniture  e'
          articolata,  di  regola,  in  un  unico   livello   ed   e'
          predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,  mediante
          propri dipendenti in  servizio.  In  caso  di  concorso  di
          progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
          puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno  o
          piu' livelli di approfondimento di cui la  stessa  stazione
          appaltante individua requisiti e caratteristiche. 
                15. Per quanto attiene agli appalti  di  servizi,  il
          progetto   deve   contenere:   la   relazione   tecnico   -
          illustrativa del contesto in cui e' inserito  il  servizio;
          le indicazioni e disposizioni per la stesura dei  documenti
          inerenti alla sicurezza di cui all'articolo  26,  comma  3,
          del decreto legislativo n. 81 del 2008;  il  calcolo  degli
          importi per l'acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione
          degli oneri della sicurezza  non  soggetti  a  ribasso;  il
          prospetto economico degli oneri complessivi  necessari  per
          l'acquisizione  dei   servizi;   il   capitolato   speciale
          descrittivo e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
          tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
          devono comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono
          essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
          i criteri premiali  da  applicare  alla  valutazione  delle
          offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
          che potrebbero determinare  la  modifica  delle  condizioni
          negoziali durante il periodo di validita',  fermo  restando
          il divieto  di  modifica  sostanziale.  Per  i  servizi  di
          gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi  quelli  di
          gestione  della   manutenzione   e   della   sostenibilita'
          energetica, i progetti  devono  riferirsi  anche  a  quanto
          previsto dalle pertinenti norme tecniche. 
                16. Per i contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, il costo del lavoro e' determinato  annualmente,
          in apposite tabelle,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali sulla base dei valori economici  definiti
          dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra    le
          organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentativi,  delle  norme
          in materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi
          settori merceologici e delle differenti aree  territoriali.
          In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il  costo
          del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al   contratto
          collettivo del settore merceologico piu'  vicino  a  quello
          preso in considerazione. Per i contratti relativi a  lavori
          il  costo  dei  prodotti,  delle   attrezzature   e   delle
          lavorazioni  e'  determinato  sulla   base   dei   prezzari
          regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano  di
          avere validita' il 31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono
          essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30   giugno
          dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la  cui
          approvazione sia intervenuta entro tale data.  In  caso  di
          inadempienza  da  parte  delle  Regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  trenta   giorni,   dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   sentite   le   Regioni
          interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al
          presente comma, si applica l'articolo  216,  comma  4.  Nei
          contratti di lavori e servizi la  stazione  appaltante,  al
          fine  di  determinare  l'importo  posto  a  base  di  gara,
          individua nei documenti posti a base di gara i costi  della
          manodopera sulla  base  di  quanto  previsto  nel  presente
          comma. I costi della sicurezza sono  scorporati  dal  costo
          dell'importo assoggettato al ribasso." 
                «Art. 140 (Norme applicabili ai servizi sociali e  ad
          altri servizi specifici dei settori  speciali).  -  1.  Gli
          appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici  di
          cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione  degli
          articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel  presente
          articolo e fermo restando quanto previsto  dal  titolo  VII
          del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.   117.   Le
          disposizioni di cui all'articolo 142,  comma  5-octies,  si
          applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma  5-bis,
          nei settori speciali di importo inferiore  alla  soglia  di
          cui all'articolo  35,  comma  2,  lettera  c).  Per  quanto
          riguarda la disciplina della pubblicazione degli  avvisi  e
          dei bandi, gli enti aggiudicatori che  intendono  procedere
          all'aggiudicazione di un appalto per i servizi  di  cui  al
          presente comma rendono nota tale intenzione con  una  delle
          seguenti modalita': 
                  a) mediante un avviso di gara; 
                b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene
          pubblicato  in  maniera  continuativa.  L'avviso  periodico
          indicativo si riferisce specificamente ai tipi  di  servizi
          che saranno oggetto  degli  appalti  da  aggiudicare.  Esso
          indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva
          pubblicazione e invita gli operatori economici  interessati
          a manifestare il proprio interesse per iscritto; 
                c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di
          qualificazione   che   viene    pubblicato    in    maniera
          continuativa. 
                2. Il comma 1 non si applica allorche' una  procedura
          negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata,
          conformemente  all'articolo  63,  per  l'aggiudicazione  di
          appalti pubblici di servizi. 
                3. Gli enti aggiudicatori che  hanno  aggiudicato  un
          appalto per i  servizi  di  cui  al  presente  articolo  ne
          rendono  noto  il   risultato   mediante   un   avviso   di
          aggiudicazione. Essi  possono  tuttavia  raggruppare  detti
          avvisi su base trimestrale. In tal caso  essi  inviano  gli
          avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni dopo la fine
          di ogni trimestre. 
                4. I bandi e gli avvisi di gara di  cui  al  presente
          articolo contengono le  informazioni  di  cui  all'allegato
          XIV, parte  III,  conformemente  ai  modelli  di  formulari
          stabiliti  dalla  Commissione  europea  mediante  atti   di
          esecuzione. Gli avvisi di cui  al  presente  articolo  sono
          pubblicati conformemente all'articolo 130.» 
                «Art. 152 (Ambito di applicazione). - 1. Il  presente
          capo si applica: 
                  a) ai concorsi  di  progettazione  organizzati  nel
          contesto di una  procedura  di  aggiudicazione  di  appalti
          pubblici di servizi; 
                  b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi
          di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. 
                2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la  soglia
          di cui all'articolo 35 e' pari al valore stimato  al  netto
          dell'IVA dell'appalto pubblico  di  servizi,  compresi  gli
          eventuali  premi  di   partecipazione   o   versamenti   ai
          partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di
          cui all'articolo 35 e' pari al valore complessivo dei premi
          e pagamenti, compreso il valore stimato al  netto  delI'IVA
          dell'appalto  pubblico  di  servizi  che  potrebbe   essere
          successivamente  aggiudicato  ai  sensi  dell'articolo  63,
          comma 4, qualora la stazione appaltante  non  escluda  tale
          aggiudicazione nel bando di concorso. 
                3. Il presente capo non si applica: 
                  a) ai concorsi di progettazione affidati  ai  sensi
          degli articoli 14, 15, 16 e 161; 
                  b) ai concorsi indetti per esercitare  un'attivita'
          in merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo  8  sia
          stata stabilita da una decisione della  Commissione,  o  il
          suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente
          alle disposizioni di  cui  al  comma  7,  lettera  b),  del
          medesimo articolo. 
                4. Nel concorso di progettazione relativo al  settore
          dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente  progetti
          o piani con livello di approfondimento pari a quello di  un
          progetto di fattibilita' tecnica ed  economica,  salvo  nei
          casi di concorsi in due fasi  di  cui  agli  articoli  154,
          comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto  il
          raggiungimento del livello  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica in  fasi  successive,  il  concorrente
          sviluppa il documento  di  fattibilita'  delle  alternative
          progettuali,   di   cui   all'articolo   23,    comma    5;
          l'amministrazione  sceglie  la  proposta  migliore,  previo
          giudizio della commissione  di  cui  all'articolo  155;  il
          vincitore del concorso, entro i successivi sessanta  giorni
          dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la
          proposta  presentata,  dotandola  di  tutti  gli  elaborati
          previsti per la seconda fase del progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica. Qualora il concorso di  progettazione
          riguardi un  intervento  da  affidare  in  concessione,  la
          proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
          economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 
                5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti
          acquistano  la  proprieta'  del  progetto  vincitore.   Ove
          l'amministrazione  aggiudicatrice  non  affidi  al  proprio
          interno i successivi livelli di progettazione, questi  sono
          affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63,
          comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma
          1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso  di
          progettazione, se in possesso dei  requisiti  previsti  dal
          bando  e  qualora  l'amministrazione  aggiudicatrice  abbia
          previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali  casi,
          ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, e'
          calcolato il valore  complessivo  dei  premi  e  pagamenti,
          compreso il valore stimato al netto  dell'IVA  dell'appalto
          pubblico di servizi  che  potrebbe  essere  successivamente
          aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4,  o,  per  i
          settori speciali, ai  sensi  dell'articolo  125,  comma  1,
          lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti  per
          l'affidamento della progettazione esecutiva,  il  vincitore
          del concorso puo' costituire un  raggruppamento  temporaneo
          tra  i  soggetti  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  46,
          indicando le parti del servizio che  saranno  eseguite  dai
          singoli soggetti riuniti.». 
              - Si riporta l'articolo 55 del  decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117 (Codice  del  Terzo  settore,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno
          2016, n. 106): 
                «Art.  55  (Coinvolgimento  degli  enti   del   Terzo
          settore).   -   1.   In   attuazione   dei   principi    di
          sussidiarieta',  cooperazione,  efficacia,  efficienza   ed
          economicita',   omogeneita',   copertura   finanziaria    e
          patrimoniale,       responsabilita'       ed       unicita'
          dell'amministrazione,     autonomia     organizzativa     e
          regolamentare,  le   amministrazioni   pubbliche   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165,  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  di
          programmazione  e  organizzazione  a  livello  territoriale
          degli interventi e dei servizi nei settori di attivita'  di
          cui all'articolo 5,  assicurano  il  coinvolgimento  attivo
          degli  enti  del  Terzo  settore,   attraverso   forme   di
          co-programmazione  e  co-progettazione  e   accreditamento,
          poste in essere nel rispetto dei  principi  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme  che  disciplinano
          specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
          alla programmazione sociale di zona. 
                2.    La     co-programmazione     e'     finalizzata
          all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
          procedente, dei bisogni da soddisfare, degli  interventi  a
          tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione  degli
          stessi e delle risorse disponibili. 
                3.   La   co-progettazione   e'   finalizzata    alla
          definizione  ed   eventualmente   alla   realizzazione   di
          specifici progetti di servizio o di intervento  finalizzati
          a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
          programmazione di cui comma 2. 
                4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione  degli
          enti del Terzo settore con  cui  attivare  il  partenariato
          avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
          dei principi di trasparenza, imparzialita',  partecipazione
          e parita' di  trattamento,  previa  definizione,  da  parte
          della pubblica amministrazione procedente, degli  obiettivi
          generali e specifici dell'intervento, della durata e  delle
          caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
          e  delle  modalita'   per   l'individuazione   degli   enti
          partner.». 
              - Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge  16  luglio
          2020, n.  76  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
          l'innovazione  digitale),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: 
                «Art.  1  (Procedure   per   l'incentivazione   degli
          investimenti pubblici durante il  periodo  emergenziale  in
          relazione all'aggiudicazione dei contratti  pubblici  sotto
          soglia). - 1.  Al  fine  di  incentivare  gli  investimenti
          pubblici nel settore delle  infrastrutture  e  dei  servizi
          pubblici, nonche' al  fine  di  far  fronte  alle  ricadute
          economiche negative a seguito delle misure di  contenimento
          e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in  deroga
          agli articoli 36, comma 2, e  157,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  Codice  dei
          contratti  pubblici,   si   applicano   le   procedure   di
          affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la  determina
          a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del   procedimento
          equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.  In  tali
          casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa  per
          effetto  di   provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria,
          l'aggiudicazione   o   l'individuazione   definitiva    del
          contraente avviene entro il termine di due mesi dalla  data
          di adozione dell'atto di avvio del procedimento,  aumentati
          a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera  b).  Il
          mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo,  la
          mancata tempestiva stipulazione del contratto e il  tardivo
          avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere  valutati
          ai fini della responsabilita' del  responsabile  unico  del
          procedimento  per  danno  erariale  e,  qualora  imputabili
          all'operatore economico, costituiscono causa di  esclusione
          dell'operatore  dalla  procedura  o  di   risoluzione   del
          contratto  per  inadempimento  che  viene   senza   indugio
          dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
                2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e  38  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni  appaltanti
          procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  nonche'  dei  servizi   di
          ingegneria   e   architettura,   inclusa   l'attivita'   di
          progettazione, di importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
          all'articolo 35 del decreto  legislativo  n.  50  del  2016
          secondo le seguenti modalita': 
                  a)  affidamento  diretto  per  lavori  di   importo
          inferiore a 150.000 euro e per  servizi  e  forniture,  ivi
          compresi  i  servizi  di  ingegneria   e   architettura   e
          l'attivita'  di  progettazione,  di  importo  inferiore   a
          139.000 euro. In tali casi la stazione  appaltante  procede
          all'affidamento diretto, anche senza consultazione di  piu'
          operatori  economici,  fermi  restando  il   rispetto   dei
          principi di cui all'articolo 30 del  codice  dei  contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
          50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in  possesso  di
          pregresse  e  documentate  esperienze  analoghe  a   quelle
          oggetto di affidamento, anche individuati  tra  coloro  che
          risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla
          stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
          rotazione; 
                  a-bis) nelle aree del cratere sismico di  cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016,  n.  229,  affidamento  diretto  delle  attivita'  di
          esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture  nonche'  dei
          servizi di ingegneria e architettura, compresa  l'attivita'
          di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
          al  termine  delle  attivita'  di  ricostruzione   pubblica
          previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge  n.  189
          del 2016; 
                  b)  procedura  negoziata,  senza  bando,   di   cui
          all'articolo 63 del decreto legislativo  n.  50  del  2016,
          previa consultazione di almeno cinque operatori  economici,
          ove esistenti, nel rispetto di  un  criterio  di  rotazione
          degli  inviti,  che  tenga  conto  anche  di  una   diversa
          dislocazione   territoriale   delle    imprese    invitate,
          individuati in  base  ad  indagini  di  mercato  o  tramite
          elenchi  di  operatori  economici,  per  l'affidamento   di
          servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
          architettura e l'attivita'  di  progettazione,  di  importo
          pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie  di  cui
          all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
          lavori di  importo  pari  o  superiore  a  150.000  euro  e
          inferiore a un milione di  euro,  ovvero  di  almeno  dieci
          operatori per lavori di  importo  pari  o  superiore  a  un
          milione di euro e fino alle soglie di cui  all'articolo  35
          del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016.  Le  stazioni
          appaltanti  danno  evidenza  dell'avvio   delle   procedure
          negoziate   di   cui   alla   presente   lettera    tramite
          pubblicazione di un avviso  nei  rispettivi  siti  internet
          istituzionali. L'avviso sui risultati  della  procedura  di
          affidamento, la cui pubblicazione  nel  caso  di  cui  alla
          lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad
          euro 40.000,  contiene  anche  l'indicazione  dei  soggetti
          invitati. 
                3. Gli affidamenti diretti possono essere  realizzati
          tramite determina a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che
          contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma  2,
          del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti
          di cui al comma 2,  lettera  b),  le  stazioni  appaltanti,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 95,  comma  3,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto
          dei principi di trasparenza, di non  discriminazione  e  di
          parita'  di  trattamento,   procedono,   a   loro   scelta,
          all'aggiudicazione dei relativi  appalti,  sulla  base  del
          criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa
          ovvero del prezzo piu' basso. Nel  caso  di  aggiudicazione
          con  il  criterio  del  prezzo  piu'  basso,  le   stazioni
          appaltanti procedono all'esclusione automatica  dalla  gara
          delle offerte che presentano  una  percentuale  di  ribasso
          pari o superiore alla soglia  di  anomalia  individuata  ai
          sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto
          legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il  numero  delle
          offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
                4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente
          articolo la stazione appaltante non  richiede  le  garanzie
          provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto  legislativo
          n.  50  del  2016,  salvo  che,  in  considerazione   della
          tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano
          particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che
          la stazione  appaltante  indica  nell'avviso  di  indizione
          della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia
          richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e'
          dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo  articolo
          93. 
                5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle  procedure  per  l'affidamento  dei  servizi  di
          organizzazione, gestione  e  svolgimento  delle  prove  dei
          concorsi pubblici di  cui  agli  articoli  247  e  249  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  di
          seguito citato anche come " decreto-legge 19  maggio  2020,
          n. 34", fino all'importo di cui alla lettera d),  comma  1,
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50. 
                5-bis. All'articolo 36,  comma  2,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  sono  aggiunte,
          in  fine,  le  seguenti   parole:   ".   La   pubblicazione
          dell'avviso sui risultati della  procedura  di  affidamento
          non e' obbligatoria". 
                5-ter.  Al  fine  di   incentivare   e   semplificare
          l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come
          definite   nella    raccomandazione    2003/361/CE    della
          Commissione, del 6 maggio 2003,  alla  liquidita'  per  far
          fronte alle ricadute economiche negative  a  seguito  delle
          misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale  da
          COVID-19,  le  disposizioni  del   presente   articolo   si
          applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai  sensi
          dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della
          gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali  e
          camerali diretti a sostenere  l'accesso  al  credito  delle
          imprese, fino agli importi di cui al comma 1  dell'articolo
          35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.". 
              - Si riporta l'articolo 1, commi da 162  a  170,  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021). 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis) 
                162. Al fine di favorire gli  investimenti  pubblici,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge,  e'  individuata  un'apposita
          Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
          di seguito denominata Struttura. Il decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a  indicarne
          la   denominazione,   l'allocazione,   le   modalita'    di
          organizzazione e le funzioni. 
                163.  Ferme  restando  le  competenze   delle   altre
          amministrazioni,   la   Struttura,   su   richiesta   delle
          amministrazioni  centrali   e   degli   enti   territoriali
          interessati,  che  ad  essa  possono  rivolgersi  ai  sensi
          dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,   previa
          convenzione  e   senza   oneri   diretti   di   prestazioni
          professionali rese per gli enti  territoriali  richiedenti,
          svolge  le  proprie  funzioni,  nei  termini  indicati  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 162, al fine di favorire lo sviluppo  e  l'efficienza
          della  progettazione  e  degli  investimenti  pubblici,  di
          contribuire    alla     valorizzazione,     all'innovazione
          tecnologica, all'efficientamento  energetico  e  ambientale
          nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni
          pubblici,   alla   progettazione   degli   interventi    di
          realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di
          edifici e beni pubblici, anche  in  relazione  all'edilizia
          statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
          nonche'  alla   predisposizione   di   modelli   innovativi
          progettuali ed  esecutivi  per  edifici  pubblici  e  opere
          similari e connesse o con elevato grado  di  uniformita'  e
          ripetitivita'. 
                164. Il personale tecnico della Struttura  svolge  le
          attivita' di propria competenza in piena  autonomia  e  con
          indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche,  anche
          attivando opportune collaborazioni  con  gli  altri  organi
          dello Stato aventi  competenze  per  le  attivita'  di  cui
          trattasi. La  Struttura  puo'  operare  in  supporto  e  in
          raccordo  con  altre  amministrazioni,  nelle  materie   di
          propria competenza. 
                165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti
          previsti  dai  commi  da  162   a   170,   e'   autorizzata
          l'assunzione a tempo indeterminato, con  destinazione  alla
          Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo  di  300
          unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo
          tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento,  a
          livello impiegatizio e di  quadro,  nonche'  con  qualifica
          dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale  e'
          assunto, anche in momenti diversi, con procedura  selettiva
          pubblica, le cui modalita' di svolgimento e i  cui  criteri
          per la selezione sono improntati a principi di trasparenza,
          pubblicita',   imparzialita'   e    valorizzazione    della
          professionalita'. 
                166. A valere sul contingente di personale di cui  al
          comma 165, 120 unita' sono assegnate  temporaneamente  alle
          province  delle  regioni  a  statuto   ordinario   per   lo
          svolgimento esclusivo delle attivita' di cui al  comma  164
          nell'ambito delle stazioni uniche  appaltanti  provinciali,
          previa intesa in sede di Conferenza unificata. 
                167. Per  garantire  l'immediata  operativita'  della
          Struttura negli ambiti di intervento di cui al  comma  163,
          in sede di prima applicazione dei commi  da  162  a  170  e
          limitatamente alle prime 50 unita' di  personale,  si  puo'
          procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita',
          attingendo  dal  personale   di   ruolo,   anche   mediante
          assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e
          sulla  base  di  appositi  protocolli   d'intesa   con   le
          amministrazioni  pubbliche  e  per  singoli   progetti   di
          interesse specifico per le predette amministrazioni. 
                168. Con decreto del Presidente della  Repubblica  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono
          introdotte, in relazione alle funzioni  e  attivita'  della
          Struttura,  norme  di  coordinamento  con  la  legislazione
          vigente e, in particolare, con il codice di cui al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione  della
          Struttura sono esenti da imposte e tasse. 
                170.  Agli  oneri  connessi  all'istituzione   e   al
          funzionamento della Struttura, nonche'  all'assunzione  del
          personale di cui ai commi 165 e  167,  compresi  gli  oneri
          relativi al personale di cui al comma 166,  si  provvede  a
          valere sulle risorse di cui al comma 106. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta l'articolo 10, comma 4, del  decreto-legge
          31  agosto  2013,  n.  101  (Disposizioni  urgenti  per  il
          perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione   nelle
          pubbliche amministrazioni), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 10 (Misure urgenti per il  potenziamento  delle
          politiche di coesione). - (Omissis) 
                4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
          Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          adottare entro il 1° marzo 2014, e'  approvato  lo  statuto
          dell'Agenzia.   Lo   statuto   disciplina   l'articolazione
          dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita'
          di nomina degli organi di  direzione  e  del  collegio  dei
          revisori, stabilisce i principi e le modalita' di  adozione
          dei  regolamenti  e   degli   altri   atti   generali   che
          disciplinano   l'organizzazione    e    il    funzionamento
          dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una  dotazione  organica
          di  200  unita'  di   personale   e   gode   di   autonomia
          organizzativa,  contabile  e  di  bilancio.   Sono   organi
          dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo;
          il collegio dei revisori dei conti.  La  partecipazione  al
          Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta  alcuna  forma
          di   compenso.   All'interno   del    Comitato    direttivo
          dell'Agenzia  e'  assicurata  una  adeguata  rappresentanza
          delle   amministrazioni    territoriali    attraverso    la
          designazione  di  quattro   componenti   da   parte   della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  di  cui  due   in
          rappresentanza delle regioni e due in rappresentanza  delle
          autonomie locali. L'Agenzia assicura lo  svolgimento  delle
          attivita' strumentali e di  controllo  interno  nell'ambito
          delle risorse disponibili o per il tramite della  struttura
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  senza  oneri
          aggiuntivi. Il  rapporto  di  lavoro  presso  l'Agenzia  e'
          regolato dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  per
          il  comparto  Ministeri.  Con   contestuale   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delegato, e' nominato il direttore generale scelto
          tra personalita' di  comprovata  esperienza  nella  materia
          delle politiche di coesione, con trattamento economico  non
          superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento
          del segretariato generale della  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle
          disposizioni  del  presente  articolo,  si   applicano   le
          previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 300. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 32 del decreto-legge 24  giugno
          2014, n. 90 (Misure urgenti per  la  semplificazione  e  la
          trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli  uffici
          giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 32 (Misure straordinarie di gestione,  sostegno
          e monitoraggio di  imprese  nell'ambito  della  prevenzione
          della corruzione). - 1.  Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'
          giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli  317
          c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis  c.p.,  319-ter  c.p.,
          319-quater  c.p.,  320  c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,  c.p.,
          346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza
          di rilevate situazioni anomale e comunque  sintomatiche  di
          condotte  illecite  o  eventi  criminali  attribuibili   ad
          un'impresa   aggiudicataria   di   un   appalto   per    la
          realizzazione di  opere  pubbliche,  servizi  o  forniture,
          nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per
          conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
          contrattuali di cui all'articolo  8-quinquies  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  ovvero  ad   un
          concessionario  di  lavori  pubblici  o  ad  un  contraente
          generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore
          della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e  accertati
          anche ai sensi dell'articolo 19,  comma  5,  lett.  a)  del
          presente  decreto,  propone  al  Prefetto   competente   in
          relazione al luogo in cui ha sede la  stazione  appaltante,
          alternativamente: 
                  a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
          mediante la sostituzione  del  soggetto  coinvolto  e,  ove
          l'impresa  non  si  adegui  nei   termini   stabiliti,   di
          provvedere  alla  straordinaria   e   temporanea   gestione
          dell'impresa limitatamente  alla  completa  esecuzione  del
          contratto  d'appalto  ovvero  dell'accordo  contrattuale  o
          della concessione; 
                  b) di provvedere direttamente alla straordinaria  e
          temporanea gestione dell'impresa anche  limitatamente  alla
          completa  esecuzione  del  contratto  di   appalto   ovvero
          dell'accordo contrattuale o della concessione. 
                  b-bis) di ordinare alla stazione appaltante  che  i
          pagamenti all'operatore economico, anche nei  casi  di  cui
          alla  lettera  a),  siano  disposti  al  netto   dell'utile
          derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel
          10 per cento del corrispettivo, da  accantonare,  ai  sensi
          del comma 7, in un apposito fondo. 
                2. Il Prefetto, previo accertamento  dei  presupposti
          indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita'  dei
          fatti  oggetto   dell'indagine,   intima   all'impresa   di
          provvedere al rinnovo degli organi sociali  sostituendo  il
          soggetto coinvolto  e  ove  l'impresa  non  si  adegui  nel
          termine di  trenta  giorni  ovvero  nei  casi  piu'  gravi,
          provvede nei  dieci  giorni  successivi  con  decreto  alla
          nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
          superiore   a   tre,   in   possesso   dei   requisiti   di
          professionalita'  e  onorabilita'  di  cui  al  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 39, comma  1,  del  decreto
          legislativo 8 luglio 1999,  n.  270.  Il  predetto  decreto
          stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
          funzionali  alla  realizzazione  dell'opera  pubblica,   al
          servizio o alla  fornitura  oggetto  del  contratto  ovvero
          dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo. 
                2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'
          sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in
          base  agli  accordi  contrattuali   di   cui   all'articolo
          8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 e'  adottato
          d'intesa con il  Ministro  della  salute  e  la  nomina  e'
          conferita  a  soggetti  in  possesso   di   curricula   che
          evidenzino qualificate  e  comprovate  professionalita'  ed
          esperienza di gestione sanitaria. 
                3. Per la durata  della  straordinaria  e  temporanea
          gestione dell'impresa, sono attribuiti agli  amministratori
          tutti  i   poteri   e   le   funzioni   degli   organi   di
          amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio  dei
          poteri   di   disposizione   e   gestione   dei    titolari
          dell'impresa. Nel  caso  di  impresa  costituita  in  forma
          societaria,  i  poteri  dell'assemblea  sono  sospesi   per
          l'intera durata della misura. 
                4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione
          dell'impresa e' considerata di pubblica  utilita'  ad  ogni
          effetto e gli  amministratori  rispondono  delle  eventuali
          diseconomie dei risultati solo nei casi  di  dolo  o  colpa
          grave. 
                5. Le misure di  cui  al  comma  2  sono  revocate  e
          cessano  comunque  di   produrre   effetti   in   caso   di
          provvedimento che  dispone  la  confisca,  il  sequestro  o
          l'amministrazione giudiziaria dell'impresa  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione    ovvero    dispone    l'archiviazione     del
          procedimento.   L'autorita'   giudiziaria   conferma,   ove
          possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto. 
                6. Agli amministratori di cui al comma  2  spetta  un
          compenso quantificato con il decreto di nomina  sulla  base
          delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico
          dell'impresa. 
                7.  Nel  periodo  di  applicazione  della  misura  di
          straordinaria e temporanea gestione di cui al  comma  2,  i
          pagamenti  all'impresa  sono  corrisposti  al   netto   del
          compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
          e  l'utile  d'impresa  derivante  dalla   conclusione   dei
          contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
          via  presuntiva  dagli  amministratori  o  dalle   stazioni
          appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera  b-bis),  e'
          accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito
          ne' essere soggetto  a  pignoramento,  sino  all'esito  dei
          giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10,
          dei  giudizi  di  impugnazione  o   cautelari   riguardanti
          l'informazione antimafia interdittiva. 
                8. Nel caso in cui le indagini  di  cui  al  comma  1
          riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
          di cui al medesimo comma, anche laddove sia stato  concluso
          e interamente eseguito il contratto di appalto e'  disposta
          la misura  di  sostegno  e  monitoraggio  dell'impresa.  Il
          Prefetto  provvede,  con  decreto,  adottato   secondo   le
          modalita' di cui al comma 2, alla  nomina  di  uno  o  piu'
          esperti,  in  numero  comunque  non  superiore  a  tre,  in
          possesso dei requisiti di professionalita'  e  onorabilita'
          di cui al regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  39,
          comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con
          il compito di svolgere funzioni di sostegno e  monitoraggio
          dell'impresa.  A   tal   fine,   gli   esperti   forniscono
          all'impresa, ovvero anche alle imprese che  sulla  medesima
          esercitano un controllo ai  sensi  dell'articolo  2359  del
          codice civile, ove coinvolte nelle indagini,  nonche'  alle
          imprese dalle stesse controllate,  prescrizioni  operative,
          elaborate secondo  riconosciuti  indicatori  e  modelli  di
          trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema
          di controllo interno e  agli  organi  amministrativi  e  di
          controllo. 
                9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,
          quantificato con il decreto di  nomina,  non  superiore  al
          cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base  delle
          tabelle allegate al  decreto  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo  4  febbraio  2010  n.  14.  Gli  oneri
          relativi al  pagamento  di  tale  compenso  sono  a  carico
          dell'impresa. 
                10. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si
          applicano anche nei  casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal
          Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e  sussista
          l'urgente  necessita'  di   assicurare   il   completamento
          dell'esecuzione   del   contratto    ovvero    dell'accordo
          contrattuale,  ovvero  la  sua  prosecuzione  al  fine   di
          garantire   la   continuita'   di   funzioni   e    servizi
          indifferibili  per  la  tutela  di  diritti   fondamentali,
          nonche' per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  o
          dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
          presupposti di cui all'articolo 94, comma  3,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  In  tal  caso,  le
          misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
          ne informa il Presidente dell'ANAC.  Nei  casi  di  cui  al
          comma 2-bis,  le  misure  sono  disposte  con  decreto  del
          Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
          misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
          in  caso  di  passaggio  in  giudicato   di   sentenza   di
          annullamento dell'informazione antimafia  interdittiva,  di
          ordinanza che dispone, in  via  definitiva,  l'accoglimento
          dell'istanza cautelare  eventualmente  proposta  ovvero  di
          aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai
          sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
          seguito  dell'adeguamento  dell'impresa  alle   indicazioni
          degli esperti. 
                10-bis. Le misure di cui al  presente  articolo,  nel
          caso di accordi  contrattuali  con  il  Servizio  sanitario
          nazionale  di  cui  all'articolo  8-quinquies  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad  ogni
          soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei  casi  di
          soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte
          illecite o eventi criminosi posti in essere  ai  danni  del
          Servizio sanitario nazionale.». 
              - Si riporta l'allegato IV al decreto-legge  31  maggio
          2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e
          resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
          luglio 2021, n. 108: 
                «Allegato IV 
                (articolo 44) 
                  1)       Realizzazione       asse       ferroviario
          Palermo-Catania-Messina; 
                  2) Potenziamento linea ferroviaria  Verona-Brennero
          (opere di adduzione); 
                  3)   Realizzazione    della    linea    ferroviaria
          Salerno-Reggio Calabria; 
                  4)   Realizzazione    della    linea    ferroviaria
          Battipaglia-Potenza-Taranto; 
                  5)   Realizzazione    della    linea    ferroviaria
          Roma-Pescara; 
                  6)   Potenziamento    della    linea    ferroviaria
          Orte-Falconara; 
                  7) Realizzazione delle opere di  derivazione  della
          Diga di Campolattaro (Campania); 
                  8) Messa in sicurezza e ammodernamento del  sistema
          idrico del Peschiera (Lazio); 
                  9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture
          del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); 
                  10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.». 
              - Si riporta l'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale). 
                «Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
          ambientale   -   VIA   e   VAS).   -   1.    Il    supporto
          tecnico-scientifico    all'autorita'     competente     per
          l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II  e  III  della
          presente parte nel caso di piani, programmi e progetti  per
          i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS  spettano  allo
          Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta  da  un  numero
          massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e  il
          Segretario, posta alle dipendenze funzionali del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
          lo svolgimento delle istruttorie  tecniche  la  Commissione
          puo' avvalersi, tramite appositi protocolli  d'intesa,  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
          norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
          enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali
          sia  riconosciuto  un  concorrente   interesse   regionale,
          all'attivita' istruttoria partecipa  un  esperto  designato
          dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome   interessate,
          individuato  tra  i  soggetti  in  possesso   di   adeguata
          professionalita'   ed   esperienza   nel   settore    della
          valutazione   dell'impatto   ambientale   e   del   diritto
          ambientale.  Nella  trattazione  dei  procedimenti  di  sua
          competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
          di cui al presente comma nonche' la Commissione di  cui  al
          comma  2-bis  danno  precedenza  ai  progetti   aventi   un
          comprovato valore economico superiore a 5 milioni  di  euro
          ovvero una ricaduta  in  termini  di  maggiore  occupazione
          attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
          progetti cui si correlano scadenze non superiori  a  dodici
          mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
          da enti terzi, e ai  progetti  relativi  ad  impianti  gia'
          autorizzati la cui autorizzazione scade entro  dodici  mesi
          dalla presentazione dell'istanza. 
                (Omissis) 
                2-bis.  Per  lo  svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          compresi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  di  quelli   finanziati   a   valere   sul   fondo
          complementare nonche'  dei  progetti  attuativi  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il  clima,  individuati
          nell'allegato I-bis al presente decreto,  e'  istituita  la
          Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,  posta  alle   dipendenze
          funzionali del Ministero  della  transizione  ecologica,  e
          formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
          presidente e il  segretario,  in  possesso  di  diploma  di
          laurea o laurea  magistrale,  con  almeno  cinque  anni  di
          esperienza professionale e  con  competenze  adeguate  alla
          valutazione  tecnica,  ambientale   e   paesaggistica   dei
          predetti progetti, individuate tra il  personale  di  ruolo
          delle   amministrazioni   statali   e   regionali,    delle
          istituzioni universitarie, del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  (CNR),  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n. 132, dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  e
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),  secondo   le
          modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
          del personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico
          ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.  Il  personale
          delle pubbliche amministrazioni e' collocato  d'ufficio  in
          posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa  o
          altra analoga posizione, secondo i rispettivi  ordinamenti,
          alla data di adozione del decreto di nomina di cui al sesto
          periodo del presente comma. Nel caso in cui  al  presidente
          della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la
          presidenza della Commissione di  cui  al  comma  2-bis,  si
          applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto  legislativo
          30  luglio  1999,  n.  303.  I  componenti  nominati  nella
          Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono  tale  attivita'  a
          tempo pieno e non possono far parte  della  Commissione  di
          cui al comma 1 del  presente  articolo.  Nella  nomina  dei
          membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di  genere.
          I componenti  della  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC  sono
          nominati  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
          ecologica entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,   anche   attingendo
          dall'elenco utilizzato per la nomina dei  componenti  della
          Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
          articolo in possesso  dei  medesimi  requisiti  di  cui  al
          presente comma.  I  componenti  della  Commissione  Tecnica
          PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
          per  una  sola  volta.  Alle  riunioni  della   commissione
          partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del
          Ministero  della  cultura.   Per   lo   svolgimento   delle
          istruttorie tecniche  la  Commissione  si  avvale,  tramite
          appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a  rete
          per la protezione dell'ambiente  a  norma  della  legge  28
          giugno 2016,  n.  132,  e  degli  altri  enti  pubblici  di
          ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
          specifiche disposizioni o intese un  concorrente  interesse
          regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con  diritto
          di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
          autonome  interessate,  individuato  tra  i   soggetti   in
          possesso di adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel
          settore della valutazione  dell'impatto  ambientale  e  del
          diritto ambientale. La Commissione opera con  le  modalita'
          previste dall'articolo 20, dall'articolo 21,  dall'articolo
          23, dall'articolo 24, dall'articolo  25,  commi  1,  2-bis,
          2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e  dall'articolo  27,  del  presente
          decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza  nel
          corso dello svolgimento dell'incarico,  restano  in  carica
          fino  al  termine  dello  stesso  e  non   possono   essere
          rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari  percepiscono
          soltanto, oltre al trattamento di quiescenza,  il  compenso
          di cui al comma 5. 
                (Omissis).».