Art. 13 
 
                 Misure di agevolazioni per i comuni 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
e' aggiunto, infine, il seguente  periodo:  «La  misura  e'  altresi'
estesa  ai  territori  insulari  dei  comuni  di   Campo   nell'Elba,
Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza,  Porto
Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle
isole minori del Centro-Nord, nonche' alle isole  minori  lagunari  e
lacustri.». 
  1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno  2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017,  n.
123, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «ivi  compresi  i  servizi
turistici» sono aggiunte le seguenti: «,  nonche'  le  attivita'  del
commercio, ivi compresa la vendita dei beni  prodotti  nell'attivita'
di impresa»; 
  b) il secondo periodo e' soppresso. 
  2. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 32, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per
l'anno 2021, il termine di cui al primo  periodo  e'  fissato  al  31
dicembre 2021.»; 
    b) al comma 34, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per
l'anno 2021, il termine di cui al primo  periodo  e'  fissato  al  31
gennaio 2022.»; 
  b-bis) al comma 54 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per  cento  delle  risorse  e'
assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno». 
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 140, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
«Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo
periodo e' fissato al 15 febbraio 2022»; 
  b) al comma 141 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  il
contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo
e' prorogato al 28 febbraio 2022». 
  2-ter. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «a decorrere dall'anno 2022»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  1,  commi  1  e   10,   del
          decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91  (Disposizioni  urgenti
          per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Misura a favore dei giovani imprenditori nel
          Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»). - 1.  Al  fine  di
          promuovere la costituzione di nuove imprese  nelle  regioni
          Abruzzo, Basilicata, Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
          Sardegna e Sicilia, da parte di giovani  imprenditori,  con
          la delibera CIPE di cui al comma 17 e' attivata una  misura
          denominata: «Resto al Sud». L'applicazione  della  predetta
          misura  e'  estesa,  a  valere  sulle  risorse  disponibili
          assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo,
          anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e
          Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis  al  decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni  di  cui
          ai  medesimi  allegati  che  presentino   una   percentuale
          superiore al 50 per cento di edifici  dichiarati  inagibili
          con esito 'E', essa si applica anche in deroga ai limiti di
          eta'  previsti  dall'alinea  del  comma  2   del   presente
          articolo.  La  misura  e'  altresi'  estesa  ai   territori
          insulari  dei  comuni  di  Campo   nell'Elba,   Capoliveri,
          Capraia, Giglio, Marciana, Marciana  Marina,  Ponza,  Porto
          Azzurro,   Portoferraio,   Portovenere,   Rio,   Ventotene,
          localizzati nelle isole  minori  del  Centro-Nord,  nonche'
          alle isole minori lagunari e lacustri. 
                (Omissis) 
                10.  Sono  finanziate  le  attivita'  imprenditoriali
          relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato,
          dell'industria, della  pesca  e  dell'acquacoltura,  ovvero
          relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i  servizi
          turistici, nonche' le attivita' del commercio, ivi compresa
          la vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 32,  34  e  54,  della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1. - (Omissis) 
                32. Il comune beneficiario del contributo di  cui  al
          comma 29 e' tenuto  ad  iniziare  l'esecuzione  dei  lavori
          entro il 15 settembre di ciascun anno  di  riferimento  del
          contributo. Per l'anno 2021, il termine  di  cui  al  primo
          periodo e' fissato al 31 dicembre 2021. 
                (Omissis) 
                34. Nel caso  di  mancato  rispetto  del  termine  di
          inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32  o  di
          parziale utilizzo del contributo di cui  al  comma  29,  il
          medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro
          il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo
          stesso, con decreto del Ministero  dell'interno.  Le  somme
          derivanti dalla revoca dei contributi  di  cui  al  periodo
          precedente sono assegnate,  con  il  medesimo  decreto,  ai
          comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori  in  data
          antecedente  alla  scadenza  di  cui  al  comma  32,  dando
          priorita' ai comuni con data di inizio dell'esecuzione  dei
          lavori meno recente e non oggetto  di  recupero.  I  comuni
          beneficiari dei contributi di  cui  al  periodo  precedente
          sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
          marzo dell'anno successivo  a  quello  di  riferimento  del
          contributo. Per l'anno 2021, il termine  di  cui  al  primo
          periodo e' fissato al 31 gennaio 2021. 
                (Omissis) 
                54. Ferme restando le priorita' di cui  alle  lettere
          a), b) e c) del comma 53, qualora l'entita' delle richieste
          pervenute superi  l'ammontare  delle  risorse  disponibili,
          l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti locali che
          presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa  al  31
          dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di
          amministrazione risultante dal  rendiconto  della  gestione
          del medesimo esercizio. A decorrere dall'anno 2022,  almeno
          il 40 per cento  delle  risorse  e'  assicurato  agli  enti
          locali delle regioni del Mezzogiorno. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 140 e 141, della legge
          30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2019  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2019-2021), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis) 
                140. Gli enti di  cui  al  comma  139  comunicano  le
          richieste di contributo al Ministero dell'interno entro  il
          termine  perentorio   del   15   settembre   dell'esercizio
          precedente all'anno di riferimento del contributo.  Per  il
          contributo riferito all'anno 2022, il  termine  di  cui  al
          primo periodo e' fissato al 15 febbraio 2022. La  richiesta
          deve  contenere  il   quadro   economico   dell'opera,   il
          cronoprogramma dei lavori, nonche' le informazioni riferite
          alla tipologia dell'opera e al  codice  unico  di  progetto
          (CUP) e ad eventuali forme  di  finanziamento  concesse  da
          altri   soggetti   sulla   stessa   opera.   La    mancanza
          dell'indicazione  di  un   CUP   valido   ovvero   l'errata
          indicazione in  relazione  all'opera  per  la  quale  viene
          chiesto   il   contributo   comporta   l'esclusione   dalla
          procedura. Per ciascun anno: 
                  a) la richiesta  di  contributo  deve  riferirsi  a
          opere inserite in uno strumento programmatorio; 
                  b) ciascun comune puo' inviare una  richiesta,  nel
          limite massimo di 1.000.000 di euro per i  comuni  con  una
          popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per  i
          comuni con popolazione da 5.001  a  25.000  abitanti  e  di
          5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore  a
          25.000 abitanti; 
                  c)  il  contributo  puo'   essere   richiesto   per
          tipologie  di  investimenti   che   sono   specificatamente
          individuate nel decreto del Ministero dell'interno con  cui
          sono stabilite  le  modalita'  per  la  trasmissione  delle
          domande; 
                  c-bis)  non  possono  presentare  la  richiesta  di
          contributo i comuni che risultano beneficiari in uno  degli
          anni del biennio precedente. 
                141. L'ammontare del contributo attribuito a  ciascun
          ente e' determinato, entro il  15  novembre  dell'esercizio
          precedente all'anno  di  riferimento  del  contributo,  con
          decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   secondo   il
          seguente ordine di priorita': a) investimenti di  messa  in
          sicurezza  del  territorio  a  rischio  idrogeologico;   b)
          investimenti di messa  in  sicurezza  di  strade,  ponti  e
          viadotti;  c)  investimenti  di  messa  in   sicurezza   ed
          efficientamento energetico degli  edifici,  con  precedenza
          per  gli  edifici  scolastici,  e  di  altre  strutture  di
          proprieta' dell'ente. Ferme restando le  priorita'  di  cui
          alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste
          pervenute superi  l'ammontare  delle  risorse  disponibili,
          l'attribuzione  e'  effettuata  a  favore  degli  enti  che
          presentano   la   minore   incidenza   del   risultato   di
          amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto
          alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,
          2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto  dal  decreto
          legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,   risultanti   dai
          rendiconti   della   gestione   del   penultimo   esercizio
          precedente a quello di riferimento, assicurando,  comunque,
          ai comuni con risultato di amministrazione, al netto  della
          quota accantonata, negativo,  un  ammontare  non  superiore
          alla meta' delle risorse disponibili. Nel caso  di  mancata
          approvazione del piano urbanistico attuativo  (PUA)  e  del
          piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)
          entro il 31 dicembre  dell'anno  precedente,  i  contributi
          attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il  contributo
          riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo  periodo
          e' prorogato al 28 febbraio 2022. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 39, comma 3, del  decreto-legge
          14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il
          rilancio  dell'economia),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 39  (Incremento  Fondo  per  l'esercizio  delle
          funzioni degli enti locali). - (Omissis) 
                3. Gli enti locali che trasmettono la  certificazione
          di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio
          2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono  assoggettati  a  una
          riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
          risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2,
          da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno  2023.
          Nel caso in cui la certificazione di  cui  al  comma  2  e'
          trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,
          la riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale di cui al primo periodo  e'  comminata  in  misura
          pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
          da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno  2023.
          La riduzione del fondo sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale di cui al primo periodo  e'  applicata  in  misura
          pari  al  100  per   cento   dell'importo   delle   risorse
          attribuite, da applicare  in  tre  annualita'  a  decorrere
          dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano  la
          certificazione di cui al comma  2  entro  la  data  del  31
          luglio   2021.   A   seguito   dell'invio   tardivo   della
          certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a
          restituzione. In  caso  di  incapienza  delle  risorse,  si
          applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi  128  e
          129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
                (Omissis).».