Art. 13 bis 
 
Proroga   dell'utilizzo   delle   risorse   straordinarie    connesse
              all'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli
enti locali connesse alle certificazioni di cui all'articolo 1, comma
827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo  39,  comma
2,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  possono  essere
deliberate sino al 31 dicembre  2021  con  deliberazione  dell'organo
esecutivo, fatte salve in ogni  caso  le  specifiche  limitazioni  di
utilizzo previste dalle norme di riferimento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 827,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2021-2023). 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          (Omissis) 
                827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui
          al  comma  822   sono   tenuti   a   inviare,   utilizzando
          l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro
          il termine perentorio del  31  maggio  2022,  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, una  certificazione  della
          perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
          COVID-19, al netto  delle  minori  spese  e  delle  risorse
          assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
          entrate e  delle  maggiori  spese  connesse  alla  predetta
          emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo  24
          del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e
          con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021.  La
          certificazione di cui al periodo precedente non include  le
          riduzioni di gettito derivanti da interventi  autonomamente
          assunti dalla regione o provincia  autonoma  per  gli  enti
          locali  del  proprio  territorio,   con   eccezione   degli
          interventi di  adeguamento  alla  normativa  nazionale.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
          Gli obblighi di certificazione di cui  al  presente  comma,
          per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia  Giulia  e
          Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano che  esercitano  funzioni  in  materia  di  finanza
          locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite  delle
          medesime regioni e province autonome. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 39, comma 2, del  decreto-legge
          14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il
          rilancio  dell'economia),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
                «Art. 39  (Incremento  Fondo  per  l'esercizio  delle
          funzioni degli enti locali). - (Omissis) 
                2. Gli enti locali beneficiari delle risorse  di  cui
          al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo  106
          del decreto-legge n. 34 del 2020, sono  tenuti  a  inviare,
          utilizzando                l'applicativo                web
          http://pareggiobilancio.mef.gov.it,   entro   il    termine
          perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, una certificazione della  perdita  di  gettito
          connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
          delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
          dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
          spese   connesse   alla   predetta    emergenza,    firmata
          digitalmente,  ai  sensi  dell'articolo   24   del   codice
          dell'amministrazione  digitale  (CAD)  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e
          con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020.  La
          certificazione di cui al periodo precedente non include  le
          riduzioni di gettito derivanti da interventi  autonomamente
          assunti dalla regione o provincia  autonoma  per  gli  enti
          locali  del  proprio  territorio,   con   eccezione   degli
          interventi di  adeguamento  alla  normativa  nazionale.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          CAD di cui al citato decreto legislativo n.  82  del  2005.
          Gli obblighi di certificazione di cui  al  presente  comma,
          per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia  Giulia  e
          Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano che  esercitano  funzioni  in  materia  di  finanza
          locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite  delle
          medesime regioni e province autonome. 
                (Omissis).».