Art. 13 ter 
 
            Disposizioni in materia di protezione civile 
                         nelle isole minori 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dal  codice  della  protezione
civile, di cui al decreto legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  per
l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualita' di autorita'
territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato
codice, i sindaci dei comuni delle isole minori  sul  cui  territorio
hanno sede uno o piu' comuni possono, anche congiuntamente  in  forma
intercomunale,  istituire  un  apposito  organismo   consultivo   per
l'esercizio delle  attribuzioni  di  cui  al  citato  articolo  6.  I
sindaci, nell'ambito dell'organismo consultivo, possono  designare  i
rappresentanti delle  rispettive  amministrazioni  e  possono  essere
supportati nelle attivita' di  cui  al  presente  comma  da  soggetti
dotati di competenze scientifiche tecniche e  amministrative  dirette
alla  identificazione  degli  scenari  di  rischio  connessi  con   i
rispettivi territori. Ai componenti dei predetti organismi non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese  o
altro emolumento comunque denominato. 
  2. Per favorire il tempestivo intervento in vista  o  in  occasione
degli eventi emergenziali di cui  all'articolo  7  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, i comuni delle isole minori possono prevedere la  costituzione  di
un fondo per le attivita' di protezione civile di competenza comunale
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo. 
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  i  comuni  delle  isole
minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di
protezione civile, con il supporto della regione competente. 
  4. I comuni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo e
all'eventuale costituzione del fondo di cui al  comma  2  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente nei rispettivi bilanci. 
  5. I sindaci dei comuni  delle  isole  minori,  il  cui  territorio
ricade in  ambiti  interessati  dal  rischio  vulcanico,  sentite  le
autorita' di protezione civile nazionale  e  regionale  e  le  locali
autorita'  marittime,   in   caso   di   crisi   vulcaniche   possono
regolamentare ovvero contingentare l'accesso alle stesse, al fine  di
assicurare  le  condizioni  di  sicurezza  dei  cittadini,  anche  in
riferimento  alle  capacita'  di  accoglienza  delle  isole   e   dei
rispettivi ambiti portuali. 
  6. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nei  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli  articoli  2,  6  e  7  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
                «Art. 2 (Attivita' di protezione civile (Articoli  3,
          3-bis, commi 1 e 2, e  5,  commi  2  e  4-quinquies,  legge
          225/1992;  Articolo  93,  comma  1,  lettera  g),   decreto
          legislativo   112/1998;   Articolo    5,    comma    4-ter,
          decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)). -  1.  Sono
          attivita'  di   protezione   civile   quelle   volte   alla
          previsione, prevenzione  e  mitigazione  dei  rischi,  alla
          gestione delle emergenze e al loro superamento. 
                2.  La   previsione   consiste   nell'insieme   delle
          attivita', svolte anche con il concorso di soggetti  dotati
          di  competenza  scientifica,  tecnica   e   amministrativa,
          dirette all'identificazione e allo studio, anche  dinamico,
          degli scenari di rischio  possibili,  per  le  esigenze  di
          allertamento del Servizio nazionale, ove  possibile,  e  di
          pianificazione di protezione civile. 
                3.  La  prevenzione   consiste   nell'insieme   delle
          attivita' di natura strutturale e non  strutturale,  svolte
          anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre  la
          possibilita' che si verifichino danni conseguenti a  eventi
          calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite  per
          effetto delle attivita' di previsione. 
                4. Sono attivita' di prevenzione non  strutturale  di
          protezione civilequelle concernenti: 
                  a)   l'allertamento   del    Servizio    nazionale,
          articolato  in  attivita'   di   preannuncio   in   termini
          probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze
          disponibili, di monitoraggio e  di  sorveglianza  in  tempo
          reale degli eventi e  della  conseguente  evoluzione  degli
          scenari di rischio; 
                  b) la pianificazione  di  protezione  civile,  come
          disciplinata dall'articolo 18; 
                  c) la  formazione  e  l'acquisizione  di  ulteriori
          competenze  professionali  degli  operatori  del   Servizio
          nazionale; 
                  d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa
          tecnica di interesse; 
                  e) la diffusione della conoscenza e  della  cultura
          della protezione civile, anche con il coinvolgimento  delle
          istituzioni  scolastiche,  allo  scopo  di  promuovere   la
          resilienza delle comunita' e  l'adozione  di  comportamenti
          consapevoli  e  misure  di  autoprotezione  da  parte   dei
          cittadini; 
                  f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di
          rischio e le relative norme di comportamento nonche'  sulla
          pianificazione di protezione civile; 
                  g)   la   promozione    e    l'organizzazione    di
          esercitazioni ed altre attivita' addestrative e  formative,
          anche con il coinvolgimento delle comunita', sul territorio
          nazionale al fine di  promuovere  l'esercizio  integrato  e
          partecipato  della  funzione  di  protezione  civile,   che
          possono prevedere  scambi  di  personale  delle  componenti
          territoriali  e  centrali  per   fini   di   aggiornamento,
          formazione  e  qualificazione  del  personale  addetto   ai
          servizi di protezione civile; 
                  h) le attivita' di cui  al  presente  comma  svolte
          all'estero,  in  via  bilaterale,  o   nel   quadro   della
          partecipazione  dell'Italia   all'Unione   europea   e   ad
          organizzazioni  internazionali,  al  fine   di   promuovere
          l'esercizio  integrato  e  partecipato  della  funzione  di
          protezione civile; 
                  i) le attivita' volte ad assicurare il raccordo tra
          la pianificazione di protezione civile e la  pianificazione
          territoriale e le procedure amministrative di gestione  del
          territorio per gli  aspetti  di  competenza  delle  diverse
          componenti. 
                5.  Sono  attivita'  di  prevenzione  strutturale  di
          protezione civile quelle concernenti: 
                  a) la partecipazione all'elaborazione  delle  linee
          di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle
          politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali  o
          derivanti  dalle  attivita'  dell'uomo  e   per   la   loro
          attuazione; 
                  b)  la  partecipazione  alla  programmazione  degli
          interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali
          o  derivanti  dall'attivita'  dell'uomo  e  alla   relativa
          attuazione; 
                  c)  l'esecuzione  di  interventi   strutturali   di
          mitigazione del rischio in occasione di eventi  calamitosi,
          in  coerenza  con  gli  strumenti   di   programmazione   e
          pianificazione esistenti; 
                  d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e
          non strutturale per finalita' di protezione civile  di  cui
          all'articolo 22. 
                6. La gestione dell'emergenza consiste  nell'insieme,
          integrato e coordinato, delle  misure  e  degli  interventi
          diretti ad  assicurare  il  soccorso  e  l'assistenza  alle
          popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli  animali
          e la riduzione del  relativo  impatto,  anche  mediante  la
          realizzazione di interventi indifferibili e urgenti  ed  il
          ricorso a procedure semplificate, e la  relativa  attivita'
          di informazione alla popolazione. 
                7.    Il    superamento    dell'emergenza    consiste
          nell'attuazione coordinata delle misure volte  a  rimuovere
          gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di  vita
          e di lavoro, per ripristinare i servizi  essenziali  e  per
          ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli  eventi
          calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni  per
          il  ripristino  delle  strutture  e  delle   infrastrutture
          pubbliche e private danneggiate, nonche' dei  danni  subiti
          dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
          e paesaggistici, dalle  strutture  e  dalle  infrastrutture
          pubbliche e private e dal patrimonio edilizio  e  all'avvio
          dell'attuazione  delle   conseguenti   prime   misure   per
          fronteggiarli.» 
                «Art. 6 (Attribuzioni delle autorita' territoriali di
          protezione civile (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992;
          Articolo 5, comma 5, decreto-legge  343/2001,  conv.  legge
          401/2001)). - 1. Nel rispetto delle direttive  adottate  ai
          sensi  dell'articolo  15  e  di   quanto   previsto   dalla
          legislazione regionale, i Sindaci, in conformita' di quanto
          previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  i
          Sindaci metropolitani e  i  Presidenti  delle  Regioni,  in
          qualita' di autorita' territoriali  di  protezione  civile,
          esercitano  le  funzioni  di  vigilanza  sullo  svolgimento
          integrato e coordinato delle medesime  attivita'  da  parte
          delle strutture afferenti alle rispettive  amministrazioni.
          Le  autorita'  territoriali  di  protezione   civile   sono
          responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle
          funzioni  di  competenza  e  nel  rispetto  delle   vigenti
          normative in materia: 
                  a) del recepimento  degli  indirizzi  nazionali  in
          materia di protezione civile; 
                  b)  della   promozione,   dell'attuazione   e   del
          coordinamento  delle  attivita'  di  cui   all'articolo   2
          esercitate  dalle  strutture   organizzative   di   propria
          competenza; 
                  c) della  destinazione  delle  risorse  finanziarie
          finalizzate allo svolgimento delle attivita' di  protezione
          civile, in coerenza con le esigenze di  effettivita'  delle
          funzioni   da   esercitare,   come    disciplinate    nella
          pianificazione di cui all'articolo 18; 
                  d) dell'articolazione delle strutture organizzative
          preposte all'esercizio delle funzioni di protezione  civile
          di propria competenza e  dell'attribuzione,  alle  medesime
          strutture, di personale adeguato  e  munito  di  specifiche
          professionalita', anche con riferimento alle  attivita'  di
          presidio  delle  sale  operative,  della  rete  dei  centri
          funzionali nonche' allo  svolgimento  delle  attivita'  dei
          presidi territoriali; 
                  e) della disciplina di  procedure  e  modalita'  di
          organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e
          degli  enti  afferenti  alle  rispettive   amministrazioni,
          peculiari  e  semplificate  al  fine  di   assicurarne   la
          prontezza operativa e di risposta in occasione o  in  vista
          degli eventi di cui all'articolo 7.» 
                «Art.  7  (Tipologia  degli  eventi  emergenziali  di
          protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)).  -  1.  Ai
          fini dello svolgimento delle attivita' di cui  all'articolo
          2,  gli  eventi  emergenziali  di  protezione   civile   si
          distinguono in: 
                  a) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di
          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che
          possono essere fronteggiati mediante interventi  attuabili,
          dai  singoli  enti  e  amministrazioni  competenti  in  via
          ordinaria; 
                  b) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di
          origine naturale o derivanti dall'attivita'  dell'uomo  che
          per  loro  natura  o  estensione  comportano   l'intervento
          coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere
          fronteggiati con mezzi e poteri straordinari  da  impiegare
          durante  limitati   e   predefiniti   periodi   di   tempo,
          disciplinati dalle Regioni e  dalle  Province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  nell'esercizio   della   rispettiva
          potesta' legislativa; 
                  c) emergenze  di  rilievo  nazionale  connesse  con
          eventi  calamitosi  di   origine   naturale   o   derivanti
          dall'attivita'  dell'uomo  che  in   ragione   della   loro
          intensita'   o   estensione   debbono,   con   immediatezza
          d'intervento,  essere  fronteggiate  con  mezzi  e   poteri
          straordinari da impiegare durante  limitati  e  predefiniti
          periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.».