Art. 14 
 
                 Cabina di regia edilizia scolastica 
 
  1. All'articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
al  quinto  periodo,  dopo  le  parole  «Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»,  sono  inserite  le  seguenti:  «,
dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  61,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - (Omissis) 
                61. Per la realizzazione degli interventi di  cui  ai
          commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di  costruzione,
          ristrutturazione  e  riqualificazione.  Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'interno,  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con il Ministro per le pari  opportunita'  e
          la   famiglia   e   con   il   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, sono individuate
          le modalita' e le procedure di trasmissione dei progetti di
          cui  al  primo  periodo  da  parte  dei   comuni   e   sono
          disciplinati  i  criteri  di  riparto  e  le  modalita'  di
          utilizzo  delle  risorse,  ivi  incluse  le  modalita'   di
          utilizzo dei ribassi  d'asta,  di  monitoraggio,  anche  in
          termini di effettivo utilizzo  delle  risorse  assegnate  e
          comunque tramite il sistema di cui al  decreto  legislativo
          29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica,
          nonche'   le   modalita'   di   recupero    ed    eventuale
          riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto  del
          Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le  pari
          opportunita'   e   la   famiglia   e   con   il   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
          adottare entro novanta giorni dalla data  di  pubblicazione
          del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli
          enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e
          il relativo importo. Entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della  presente  legge  e'  istituita  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina  di  regia
          per  il  monitoraggio  dello  stato  di  realizzazione  dei
          singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta  dal  capo
          del  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia,  e'
          composta  da  un   rappresentante,   rispettivamente,   del
          Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie,  del
          Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle
          finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca,  dell'Autorita'  politica  delegata  per  le
          politiche di coesione e del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti, nonche' da un componente  designato  dalla
          Conferenza unificata con le modalita' di  cui  all'articolo
          9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, ai  quali  non  spettano  compensi,  rimborsi
          spese,  gettoni   di   presenza   e   indennita'   comunque
          denominate. Al  funzionamento  della  Cabina  di  regia  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          della Presidenza del Consiglio dei ministri  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                (Omissis)».