Art. 14 Cabina di regia edilizia scolastica 1. All'articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al quinto periodo, dopo le parole «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», sono inserite le seguenti: «, dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione».
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - (Omissis) 61. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalita' e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, e' composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente. (Omissis)».