Art. 15 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                  di perequazione infrastrutturale 
 
  1. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a
1-sexies sono sostituiti dai seguenti: 
    «1.   Al   fine   di   assicurare   il   recupero   del   divario
infrastrutturale tra  le  diverse  aree  geografiche  del  territorio
nazionale,  anche  infra-regionali,  nonche'  di  garantire  analoghi
livelli essenziali  di  infrastrutturazione  e  dei  servizi  a  essi
connessi, entro il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, sentite le amministrazioni  competenti
e le strutture tecniche  del  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali, la
ricognizione del numero  e  della  classificazione  funzionale  delle
strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonche' del  numero
e dell'estensione, con  indicazione  della  relativa  classificazione
funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie,
portuali, aeroportuali e idriche. Le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano, nonche' gli enti locali e gli altri  soggetti
pubblici  e  privati  competenti,  anche  avvalendosi  del   supporto
tecnico-amministrativo dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,
provvedono alla ricognizione delle infrastrutture  di  cui  al  primo
periodo non di competenza statale. La ricognizione  effettuata  dagli
enti locali e dagli altri soggetti pubblici e  privati  e'  trasmessa
entro il 30 novembre 2021 alle regioni e alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, che  la  trasmettono,  unitamente  a  quella  di
propria competenza, nei successivi  cinque  giorni,  alla  Conferenza
delle regioni e delle province autonome e all'Agenzia per la coesione
territoriale.  Questa  predispone  il   documento   di   ricognizione
conclusivo da comunicare, entro il 31 dicembre 2021, al  Dipartimento
per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
    1-bis. All'esito della  ricognizione  di  cui  al  comma  1,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  per  gli  affari
regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per il Sud
e la coesione territoriale,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, sono  stabiliti  i
criteri di priorita' e le azioni da perseguire per  il  recupero  del
divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla  ricognizione
predetta, avuto riguardo alle  carenze  infrastrutturali,  anche  con
riferimento agli aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti  in
ciascun  territorio,  con  particolare  attenzione  alle   aree   che
risentono di maggiori criticita'  nei  collegamenti  infrastrutturali
con le reti su gomma e su ferro  di  carattere  e  valenza  nazionale
della   dotazione    infrastrutturale    di    ciascun    territorio,
all'estensione  delle  superfici  territoriali  e  alla  specificita'
insulare e delle zone di montagna e delle aree interne,  nonche'  dei
territori del Mezzogiorno, alla densita' della  popolazione  e  delle
unita' produttive, e sono individuati i  Ministeri  competenti  e  la
quota di finanziamento con  ripartizione  annuale,  tenuto  conto  di
quanto gia' previsto dal PNRR e dal Piano  complementare  di  cui  al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, a valere sulle risorse del  fondo
cui al comma 1-ter.  I  criteri  di  priorita'  per  la  specificita'
insulare devono tener conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma
690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti  del  tavolo
tecnico-politico sui  costi  dell'insularita'  di  cui  al  punto  10
dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione
Sardegna del 7 novembre 2019,  purche'  sia  comunque  assicurato  il
rispetto dei termini previsti dal presente articolo. 
    1-ter. Per il finanziamento degli  interventi  di  cui  al  comma
1-quater, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito il  "Fondo  perequativo  infrastrutturale"
con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per  gli  anni
dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  300
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al  2027,  500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028  al  2033.  Al
predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali  e  le
autonomie  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  per  il
supporto  tecnico-operativo  alle  attivita'  di   competenza,   puo'
stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5  e  192  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  nel  limite  massimo  di
spesa di 200.000 euro per l'anno 2021. 
    1-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto  di  cui  al  comma  1-bis,  ciascun  Ministero   competente,
assegnatario delle risorse di cui al  comma  1-bis  individua,  anche
sulla base di una proposta  non  vincolante  della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome, in un apposito Piano  da  adottare
con decreto del Ministro competente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa, ai sensi  dell'articolo
3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  gli  interventi   da
realizzare,  che  non  devono  essere  gia'  oggetto   di   integrale
finanziamento  a  valere  su  altri  fondi  nazionali  o  dell'Unione
europea, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti  attuatori,
in relazione  al  tipo  e  alla  localizzazione  dell'intervento,  il
cronoprogramma della spesa, con  indicazione  delle  risorse  annuali
necessarie per la loro realizzazione, nonche' le modalita' di  revoca
e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato  avvio
nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi  devono
essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano di  cui
al primo periodo e'  comunicato  alla  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
    1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi
finanziati di cui al  comma  1-quater  e'  effettuato  attraverso  il
sistema di cui al decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  "Interventi  per  il
recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.". 
    1-sexies. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del comma 1-ter,
pari  a  200.000  euro  per  l'anno  2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 22 della legge 5  maggio  2009,
          n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
          in attuazione dell'articolo 119 della  Costituzione),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 22 (Perequazione  infrastrutturale).  -  1.  Al
          fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale
          tra le diverse aree geografiche del  territorio  nazionale,
          anche  infra-regionali,  nonche'  di   garantire   analoghi
          livelli essenziali di infrastrutturazione e dei  servizi  a
          essi connessi, entro il 30 novembre 2021 il Ministero delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sentite  le
          amministrazioni  competenti,  le  strutture  tecniche   del
          Ministro per il sud e la coesione  territoriale,  effettua,
          limitatamente alle infrastrutture statali, la  ricognizione
          del  numero  e  della  classificazione   funzionale   delle
          strutture sanitarie, assistenziali e  scolastiche,  nonche'
          del  numero  e  dell'estensione,  con   indicazione   della
          relativa classificazione funzionale,  delle  infrastrutture
          stradali,     autostradali,     ferroviarie,      portuali,
          aeroportuali, idriche. Le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche' gli enti locali  e  gli  altri
          soggetti pubblici e privati competenti,  anche  avvalendosi
          del supporto  tecnico-amministrativo  dell'Agenzia  per  la
          coesione territoriale, provvedono alla  ricognizione  delle
          infrastrutture di cui al primo periodo  non  di  competenza
          statale. La ricognizione effettuata  dagli  enti  locali  e
          dagli altri soggetti pubblici e privati e'  trasmessa  alle
          regioni e alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
          entro il 30 novembre 2021 che la trasmettono, unitamente  a
          quella di propria competenza, nei successivi cinque giorni,
          alla Conferenza delle regioni e delle province  autonome  e
          all'Agenzia per la coesione territoriale. Questa predispone
          il documento  di  ricognizione  conclusivo  da  comunicare,
          entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per  gli  affari
          regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei
          ministri. 
                1-bis. All'esito della ricognizione di cui  al  comma
          1, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          sentiti i Ministri delle infrastrutture e  della  mobilita'
          sostenibili, per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
          dell'economia e delle finanze, e per il  Sude  la  coesione
          territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, da adottarsi entro il  31  marzo  2022,  sono
          stabiliti i criteri di priorita' e le azioni da  perseguire
          per il recupero del divario infrastrutturale e di  sviluppo
          risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle
          carenze  infrastrutturali,  anche  con   riferimento   agli
          aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti in ciascun
          territorio,  con  particolare  attenzione  alle  aree   che
          risentono   di   maggiori   criticita'   nei   collegamenti
          infrastrutturali con  le  reti  su  gomma  e  su  ferro  di
          carattere   e    valenza    nazionale    della    dotazione
          infrastrutturale  di  ciascun  territorio,   all'estensione
          delle superfici territoriali e alla specificita' insulare e
          delle zone di montagna e delle aree  interne,  nonche'  dei
          territori del Mezzogiorno, alla densita' della  popolazione
          e delle unita' produttive, e sono individuati  i  Ministeri
          competenti e la quota  di  finanziamento  con  ripartizione
          annuale, tenuto conto di quanto gia' previsto  dal  PNRR  e
          dal Piano complementare di cui al  decreto-legge  6  maggio
          2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          luglio 2021, n. 101, a valere sulle risorse del  fondo  cui
          al comma 1-ter. I criteri di priorita' per la  specificita'
          insulare   devono   tener   conto   di   quanto    previsto
          dall'articolo 1, comma 690, della legge 30  dicembre  2020,
          n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi
          dell'insularita' di cui al punto 10 dell'accordo in materia
          di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna  del
          7  novembre  2019,  purche'  sia  comunque  assicurato   il
          rispetto dei termini previsti dal presente articolo. 
                1-ter. Per il finanziamento degli interventi  di  cui
          al comma 1-quater, nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  il  "Fondo
          perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva
          di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033,  di
          cui 100 milioni di euro per l'anno  2022,  300  milioni  di
          euro annui per ciascuno degli anni dal 2023  al  2027,  500
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2028  al
          2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,  n.  18.  Il
          Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  della
          Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  per  il  supporto
          tecnico - operativo  alle  attivita'  di  competenza,  puo'
          stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5  e
          192 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  nel
          limite massimo di spesa di 200.000 euro per l'anno 2021. 
                1-quater. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del  decreto  di  cui  al  comma  1-bis,  ciascun
          Ministero competente, assegnatario delle risorse di cui  al
          comma 1-bis individua, anche sulla base di una proposta non
          vincolante della Conferenza delle regioni e delle  province
          autonome, in un apposito Piano da adottare con decreto  del
          Ministro  competente,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  intesa,  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, gli  interventi  da  realizzare,  che  non  devono
          essere gia' oggetto di integrale finanziamento a valere  su
          altri fondi nazionali o dell'Unione europea, l'importo  del
          relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in  relazione
          al  tipo  e   alla   localizzazione   dell'intervento,   il
          cronoprogramma della spesa, con indicazione  delle  risorse
          annuali necessarie per la loro  realizzazione,  nonche'  le
          modalita' di revoca e  di  eventuale  riassegnazione  delle
          risorse in caso  di  mancato  avvio  nei  termini  previsti
          dell'opera da  finanziare.  Gli  interventi  devono  essere
          corredati, ai sensi dell'articolo 11,  comma  2-bis,  della
          legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di  progetto.
          Il Piano  di  cui  al  primo  periodo  e'  comunicato  alla
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
                1-quinquies.  Il  monitoraggio  della   realizzazione
          degli interventi finanziati di cui  al  comma  1-quater  e'
          effettuato  attraverso  il  sistema  di  cui   al   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  classificando  gli
          interventi sotto la voce "Interventi per  il  recupero  del
          divario infrastrutturale legge di bilancio 2021. 
                1-sexies. Agli oneri derivanti dal terzo periodo  del
          comma 1-ter, pari  a  200.000  euro  per  l'anno  2021,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 690,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2021-2023): 
                «Art. 1. - (Omissis) 
                In vigore dal 1 gennaio 2021690. Entro il  30  giugno
          2021, in attuazione del principio di leale  collaborazione,
          la Commissione paritetica per  l'attuazione  dello  statuto
          della Regione siciliana, avvalendosi degli  studi  e  delle
          analisi di amministrazioni ed  enti  statali  e  di  quelli
          elaborati dalla medesima Regione, elabora stime  economiche
          e  finanziarie  sulla  condizione  di   insularita'   della
          medesima Regione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  l'articolo  7-bis  del  decreto-legge  29
          dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti per  la  coesione
          sociale  e  territoriale,  con  particolare  riferimento  a
          situazioni  critiche  in  alcune  aree  del   Mezzogiorno),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2017, n. 18: 
                «Art.   7-bis   (Principi   per    il    riequilibrio
          territoriale). - In vigore dal  15  settembre  2020  1.  Il
          Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale  cura
          l'applicazione del principio di assegnazione  differenziale
          di  risorse  aggiuntive  a  favore  degli  interventi   nei
          territori  delle   regioni   Abruzzo,   Molise,   Campania,
          Basilicata, Calabria,  Puglia,  Sicilia  e  Sardegna,  come
          definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo
          e la coesione e dagli accordi con l'Unione  europea  per  i
          Fondi strutturali e di investimento europei (SIE). 
                2. Al fine  di  ridurre  i  divari  territoriali,  il
          riparto delle risorse  dei  programmi  di  spesa  in  conto
          capitale finalizzati alla  crescita  o  al  sostegno  degli
          investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale,
          che non abbia criteri o  indicatori  di  attribuzione  gia'
          individuati alla data di entrata in vigore  della  presente
          disposizione, deve essere  disposto  anche  in  conformita'
          all'obiettivo di destinare agli interventi  nel  territorio
          delle  regioni  Abruzzo,  Molise,   Campania,   Basilicata,
          Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume  complessivo
          di  stanziamenti  ordinari   in   conto   capitale   almeno
          proporzionale alla popolazione residente. 
                2-bis.  Entro  il  30  giugno   di   ogni   anno   le
          amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud
          e la coesione territoriale e al  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con  apposita  comunicazione,  l'elenco  dei
          programmi di spesa ordinaria in conto capitale  di  cui  al
          comma 2. La comunicazione di  cui  al  periodo  precedente,
          entro trenta  giorni  dalla  ricezione,  e'  trasmessa  dal
          Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione   territoriale
          all'autorita' politica delegata per il coordinamento  della
          politica economica e la programmazione  degli  investimenti
          pubblici di interesse nazionale. Entro il  30  aprile  2020
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione
          territoriale, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con l'autorita' politica  delegata  per  il
          coordinamento della politica economica e la  programmazione
          degli investimenti pubblici di  interesse  nazionale,  sono
          stabilite le modalita' per verificare che il riparto  delle
          risorse  dei  programmi  di   spesa   in   conto   capitale
          finalizzati alla crescita o al sostegno degli  investimenti
          da assegnare  sull'intero  territorio  nazionale,  che  non
          abbia   criteri   o   indicatori   di   attribuzione   gia'
          individuati,   sia   effettuato   in    conformita'    alle
          disposizioni di cui al  comma  2,  nonche'  per  monitorare
          l'andamento della spesa erogata. 
                2-ter. I contratti  di  programma  tra  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei  trasporti  e  l'ANAS  Spa  e  i
          contratti   di   programma   tra   il    Ministero    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la  Rete  ferroviaria
          italiana Spa sono predisposti in conformita'  all'obiettivo
          di cui al comma 2 del presente articolo. 
                3. Il Ministro per il Sud e la coesione  territoriale
          presenta   annualmente   alle    Camere    una    relazione
          sull'attuazione di quanto previsto dal  presente  articolo,
          con   l'indicazione   delle   idonee   misure    correttive
          eventualmente necessarie. 
                4. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          amministrazioni  interessate   provvedono   alle   relative
          attivita' nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.». 
              - Si  riportano  gli  articoli  5  e  192  del  decreto
          legislativo  18  aprile,  n.  50  (Codice   dei   contratti
          pubblici): 
                «Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per
          concessioni,  appalti  pubblici  e  accordi  tra   enti   e
          amministrazioni  aggiudicatrici  nell'ambito  del   settore
          pubblico).  -  In  vigore  dal  20  maggio  2017   1.   Una
          concessione o un appalto pubblico, nei settori  ordinari  o
          speciali, aggiudicati da un'amministrazione  aggiudicatrice
          o da un ente  aggiudicatore  a  una  persona  giuridica  di
          diritto  pubblico  o  di  diritto  privato,   non   rientra
          nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono
          soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
                  a)  l'amministrazione   aggiudicatrice   o   l'ente
          aggiudicatore  esercita  sulla  persona  giuridica  di  cui
          trattasi un  controllo  analogo  a  quello  esercitato  sui
          propri servizi; 
                  b) oltre  l'80  per  cento  delle  attivita'  della
          persona   giuridica   controllata   e'   effettuata   nello
          svolgimento    dei     compiti     ad     essa     affidati
          dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre
          persone   giuridiche    controllate    dall'amministrazione
          aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; 
                  c) nella persona giuridica controllata  non  vi  e'
          alcuna  partecipazione  diretta  di  capitali  privati,  ad
          eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le
          quali non comportano controllo o potere  di  veto  previste
          dalla legislazione nazionale, in conformita' dei  trattati,
          che non esercitano un'influenza determinante sulla  persona
          giuridica controllata. 
                2.  Un'amministrazione  aggiudicatrice  o   un   ente
          aggiudicatore  esercita  su  una   persona   giuridica   un
          controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai
          sensi del  comma  1,  lettera  a),  qualora  essa  eserciti
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che sulle decisioni significative della  persona  giuridica
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
          aggiudicatore. 
                3. Il presente codice non si applica anche quando una
          persona giuridica  controllata  che  e'  un'amministrazione
          aggiudicatrice  o  un  ente  aggiudicatore,  aggiudica   un
          appalto o  una  concessione  alla  propria  amministrazione
          aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante  o  ad
          un  altro  soggetto  giuridico  controllato  dalla   stessa
          amministrazione  aggiudicatrice  o  ente  aggiudicatore,  a
          condizione che nella persona  giuridica  alla  quale  viene
          aggiudicato  l'appalto   pubblico   non   vi   sia   alcuna
          partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
          forme  di  partecipazione  di  capitali  privati  che   non
          comportano controllo o  potere  di  veto  prescritte  dalla
          legislazione nazionale, in conformita'  dei  trattati,  che
          non  esercitano  un'influenza  determinante  sulla  persona
          giuridica controllata. 
                4.  Un'amministrazione  aggiudicatrice  o   un   ente
          aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto  pubblico  o  una
          concessione senza  applicare  il  presente  codice  qualora
          ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di
          controllo congiunto. 
                5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori  esercitano  su  una  persona  giuridica   un
          controllo  congiunto  quando  sono  soddisfatte  tutte   le
          seguenti condizioni: 
                  a) gli organi decisionali della  persona  giuridica
          controllata sono composti da  rappresentanti  di  tutte  le
          amministrazioni   aggiudicatrici   o   enti   aggiudicatori
          partecipanti. Singoli rappresentanti possono  rappresentare
          varie o tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti
          aggiudicatori partecipanti; 
                  b)  tali  amministrazioni  aggiudicatrici  o   enti
          aggiudicatori sono in grado  di  esercitare  congiuntamente
          un'influenza  determinante  sugli  obiettivi  strategici  e
          sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 
                  c) la persona giuridica  controllata  non  persegue
          interessi   contrari   a   quelli   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. 
                6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o  piu'
          amministrazioni aggiudicatrici non rientra  nell'ambito  di
          applicazione del presente codice, quando  sono  soddisfatte
          tutte le seguenti condizioni: 
                  a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione
          tra  le   amministrazioni   aggiudicatrici   o   gli   enti
          aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire  che  i
          servizi pubblici che essi  sono  tenuti  a  svolgere  siano
          prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi  che  essi
          hanno in comune; 
                  b)  l'attuazione  di  tale  cooperazione  e'  retta
          esclusivamente  da  considerazioni  inerenti  all'interesse
          pubblico; 
                  c) le amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
          del  20  per  cento  delle  attivita'   interessate   dalla
          cooperazione. 
                7. Per determinare la percentuale delle attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), e al comma 6,  lettera  c),  si
          prende in considerazione il fatturato totale medio,  o  una
          idonea misura alternativa basata  sull'attivita',  quale  i
          costi sostenuti dalla persona giuridica  o  amministrazione
          aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  nei  settori  dei
          servizi, delle forniture  e  dei  lavori  per  i  tre  anni
          precedenti   l'aggiudicazione    dell'appalto    o    della
          concessione. 
                8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio
          dell'attivita' della persona  giuridica  o  amministrazione
          aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a  causa  della
          riorganizzazione delle sue attivita',  il  fatturato  o  la
          misura alternativa basata sull'attivita',  quali  i  costi,
          non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e'  piu'
          pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base
          a proiezioni dell'attivita', che la  misura  dell'attivita'
          e' credibile. 
                9. Nei casi in cui le  norme  vigenti  consentono  la
          costituzione di  societa'  miste  per  la  realizzazione  e
          gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione  e  la
          gestione di un servizio di interesse  generale,  la  scelta
          del  socio  privato  avviene  con  procedure  di   evidenza
          pubblica.» 
                «Art.  192  (Regime  speciale  degli  affidamenti  in
          house). - In vigore dal 20  maggio  2017  1.  E'  istituito
          presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati  livelli
          di  pubblicita'  e  trasparenza  nei  contratti   pubblici,
          l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli  enti
          aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti  nei
          confronti di proprie societa' in house di cui  all'articolo
          5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia
          stata riscontrata l'esistenza  dei  requisiti,  secondo  le
          modalita' e i criteri che l'Autorita' definisce con proprio
          atto. L'Autorita' per la raccolta delle informazioni  e  la
          verifica dei predetti requisiti  opera  mediante  procedure
          informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla  base
          di apposite convenzioni, con  i  relativi  sistemi  in  uso
          presso altre Amministrazioni pubbliche  ed  altri  soggetti
          operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda  di
          iscrizione consente alle amministrazioni  aggiudicatrici  e
          agli enti aggiudicatori sotto la  propria  responsabilita',
          di effettuare affidamenti diretti  dei  contratti  all'ente
          strumentale. Resta fermo l'obbligo di  pubblicazione  degli
          atti  connessi  all'affidamento  diretto  medesimo  secondo
          quanto previsto al comma 3. 
                2. Ai fini dell'affidamento in house di un  contratto
          avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime
          di   concorrenza,   le   stazioni   appaltanti   effettuano
          preventivamente la valutazione sulla  congruita'  economica
          dell'offerta  dei  soggetti  in   house,   avuto   riguardo
          all'oggetto e al  valore  della  prestazione,  dando  conto
          nella motivazione del provvedimento  di  affidamento  delle
          ragioni  del  mancato  ricorso  al  mercato,  nonche'   dei
          benefici per  la  collettivita'  della  forma  di  gestione
          prescelta,  anche  con  riferimento   agli   obiettivi   di
          universalita' e socialita', di efficienza, di  economicita'
          e di qualita' del servizio,  nonche'  di  ottimale  impiego
          delle risorse pubbliche. 
                3.  Sul  profilo  del   committente   nella   sezione
          Amministrazione trasparente sono pubblicati  e  aggiornati,
          in  conformita',  alle,  disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  in  formato  open-data,
          tutti  gli  atti  connessi  all'affidamento  degli  appalti
          pubblici  e  dei  contratti   di   concessione   tra   enti
          nell'ambito del settore  pubblico,  ove  non  secretati  ai
          sensi dell'articolo 162.». 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              - Si riporta l'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16
          gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia
          di pubblica amministrazione): 
                «Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
          pubblici). - (Omissis) 
                2-bis.  Gli  atti  amministrativi  anche  di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
                (Omissis)». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 200,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015)): 
                «Art. 1. - (Omissis) 
                In vigore dal  27  giugno  2015200.  Nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
          che  si  manifestano  nel  corso  della  gestione,  con  la
          dotazione di 27 milioni di euro per l'anno  2015  e  di  25
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il  Fondo
          e'  ripartito  annualmente  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          le occorrenti variazioni di bilancio. 
                (Omissis).».