Art. 16 
 
                   Disposizioni urgenti in materia 
                     di Commissari straordinari 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, all'ultimo periodo, le parole «per non oltre un  triennio  dalla
prima nomina» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data  del
31 dicembre 2024». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 375.000 euro per l'anno
2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024,  si
provvede: 
    a) quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
    b)  quanto  a  1.500.000   euro   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili. 
  2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
nonche', ai soli fini delle semplificazioni di cui al comma  2,  agli
ulteriori siti retroportuali individuati con le modalita' di  cui  al
comma 1-bis»; 
  b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, da adottare su proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione  territoriale,  di  concerto  con   il   Ministro   per   le
infrastrutture e la mobilita' sostenibili, su proposta delle  regioni
interessate, possono essere individuati ulteriori siti retroportuali.
La proposta e' corredata da  un  piano  di  sviluppo  strategico  che
specifica la delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le
zone portuali». 
  3. All'articolo  10  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  il
comma 8 e' abrogato. 
  3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro  il
31  dicembre  2024,  degli  interventi  di  adeguamento  della  pista
olimpica di bob e slittino  «Eugenio  Monti»  di  Cortina  d'Ampezzo,
l'amministratore delegato della societa' di cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  8  maggio  2020,  n.  31,   e'   nominato   commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 4
del  citato  articolo  4  del  decreto-legge  n.  32  del  2019,   al
commissario straordinario sono altresi'  attribuiti  i  poteri  e  le
facolta'  di  cui  all'articolo  3,   comma   2-bis,   del   predetto
decreto-legge n. 16 del 2020. Per lo svolgimento delle  attivita'  di
cui al presente comma, al commissario straordinario non spetta  alcun
compenso, gettone  di  presenza,  indennita'  comunque  denominata  o
rimborso di spese. 
  3-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto, sono
stabilite la quota percentuale del quadro economico degli  interventi
di cui al comma  3-bis  eventualmente  da  destinare  alle  spese  di
supporto tecnico e la  tipologia  delle  spese  ammissibili.  Per  il
supporto tecnico, il commissario straordinario di cui al comma  3-bis
si puo' avvalere,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale  o  territoriale
interessata,  nonche'  di   societa'   controllate   direttamente   o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196;  i
relativi oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai
sensi del primo periodo. Il commissario straordinario  puo'  nominare
un sub-commissario.  L'eventuale  compenso  del  sub-commissario,  da
determinare in misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a  carico
del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della
quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo del presente
comma. Il quadro economico, nonche' le ulteriori informazioni di tipo
anagrafico,  finanziario,  fisico  e   procedurale,   devono   essere
desumibili dal sistema di cui  al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. Gli interventi devono essere  identificati  dal  codice
unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della  legge  16  gennaio
2003, n. 3. 
  3-quater.   Alle   controversie   relative   alle   procedure    di
progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi  di  cui
al comma 3-bis si applicano  le  previsioni  dell'articolo  3,  comma
12-ter, del decreto-legge 11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. 
  3-quinquies. Per  l'avvio  dell'attivita'  di  progettazione  e  di
realizzazione degli interventi di cui al  comma  3-bis  del  presente
articolo e' concesso un contributo pari a complessivi 24,5 milioni di
euro, di cui euro 500.000 per l'anno 2021  ed  euro  12  milioni  per
ciascuno degli anni 2022  e  2023.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n.  178.  Il
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
pone in essere le iniziative necessarie a garantire il  completamento
del finanziamento degli interventi di cui al comma 3-bis entro il  30
giugno 2022. 
  3-sexies. Nelle more del recupero della piena funzionalita' tecnica
della  Funivia  Savona-San  Giuseppe  di  Cairo  per   garantire   il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali,  ai  lavoratori  di
cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
puo'  essere  concessa  dall'Istituto  nazionale   della   previdenza
sociale, dal  16  novembre  2021  al  31  agosto  2022,  un'ulteriore
indennita'  pari  al  trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, comprensiva della relativa  contribuzione  figurativa,  in
continuita' con l'indennita' di  cui  al  medesimo  articolo  94-bis,
comma 1. Entro il limite di durata massima di cui al  primo  periodo,
l'indennita' di cui al presente  comma  continua  ad  essere  erogata
anche in caso di sopravvenuta  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro
dovuta alla cessazione dell'attuale concessione. La misura di cui  al
presente comma e' incompatibile con  i  trattamenti  di  integrazione
salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta' di  cui
al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e con
l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
ed e' riconosciuta nel limite massimo di spesa di  187.500  euro  per
l'anno 2021 e di 1 milione  di  euro  per  l'anno  2022.  Agli  oneri
derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a  187.500  euro
per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno  2022,  si  provvede
mediante   corrispondente   utilizzo   delle   risorse    finanziarie
disponibili a legislazione vigente  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
destinate alle  sovvenzioni  per  l'esercizio  di  ferrovie,  tramvie
extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico  ed  autolinee
non di competenza delle regioni. 
  3-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Non  si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  2397,  primo  comma,
secondo periodo, del codice civile»; 
  b) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme
previste nei quadri economici destinate ai servizi  di  ingegneria  e
architettura restano nella disponibilita'  della  societa'  che  puo'
svolgere direttamente i  suddetti  servizi  o  affidarli  a  soggetti
terzi,  secondo  le  procedure  previste  dal  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; 
  c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  l'autorita'  di   Governo
competente in  materia  di  sport,  possono  essere  individuati  gli
interventi,  tra  quelli  ricompresi  nel  piano  predisposto   dalla
Societa' ai sensi del comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale  o  procedurale,  sottoposti  alla   procedura   di   cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108». 
  3-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 7, le parole: «definitivo  e  del  progetto  esecutivo»
sono sostituite dalle seguenti: «da porre a base della  procedura  di
affidamento» e le parole: «definitivo ovvero del progetto  esecutivo»
sono sostituite dalle seguenti: «posto  a  base  della  procedura  di
affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali»; 
  b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Le previsioni dell'articolo 48, comma  5,  primo,  terzo  e
quarto periodo, si applicano anche ai fini della realizzazione  degli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo». 
  3-novies. Al comma 3 dell'articolo 1-septies del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «e contabilizzate dal  direttore
dei lavori» sono inserite le seguenti: «, ovvero  annotate  sotto  la
responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle misure,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge
          28 settembre 2018, n.  109  (Disposizioni  urgenti  per  la
          citta' di Genova, la sicurezza della rete  nazionale  delle
          infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
          e 2017, il lavoro e le altre  emergenze),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   1   (Commissario   straordinario    per    la
          ricostruzione). - In vigore dal 11  settembre  2021  1.  In
          conseguenza del crollo di un tratto del viadotto  Polcevera
          dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come  ponte
          Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di  seguito  «evento»,
          al fine di garantire, in via d'urgenza, le attivita' per la
          demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento
          in discarica dei  materiali  di  risulta,  nonche'  per  la
          progettazione,    l'affidamento    e    la    ricostruzione
          dell'infrastruttura e il ripristino  del  connesso  sistema
          viario,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottarsi entro dieci  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  sentito  il
          Presidente  della   Regione   Liguria,   e'   nominato   un
          Commissario straordinario per la ricostruzione, di  seguito
          nel presente capo: «Commissario straordinario».  La  durata
          dell'incarico del Commissario straordinario  e'  di  dodici
          mesi e puo' essere prorogata o rinnovata non oltre la  data
          del 31 dicembre 2024. 
                (Omissis).». 
               Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi).  -  In  vigore  dal  21  aprile  2018
          (Omissis) 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Si  riporta  l'articolo  7,  commi  1  e  1-bis,  del
          decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109  (Disposizioni
          urgenti per la citta' di Genova, la  sicurezza  della  rete
          nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli  eventi
          sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le  altre  emergenze),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2018, n. 130, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  7  (Zona  logistica  semplificata  -  Porto  e
          Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento). -
          In vigore dal 20 novembre 2018 1. Ai fini  del  superamento
          dell'emergenza conseguente all'evento  e  per  favorire  la
          ripresa delle attivita' economiche colpite, direttamente  o
          indirettamente,  dall'evento,  e'   istituita,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto  e  Retroporto
          di   Genova»   comprendente   i   territori   portuali    e
          retroportuali del Comune di  Genova,  fino  a  includere  i
          retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata  Scrivia,  Novi  San
          Bovo, Alessandria,  Piacenza,  Castellazzo  Bormida,  Ovada
          Belforte,  Dinazzano,  Milano  Smistamento,  Melzo  e  Vado
          Ligure, nonche', ai soli fini delle semplificazioni di  cui
          al comma 2, agli ulteriori siti  retroportuali  individuati
          con le modalita' di cui al comma 1-bis. 
                1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta  del  Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione
          territoriale,  di  concerto  con   il   Ministro   per   le
          infrastrutture e  la  mobilita'  sostenibili,  su  proposta
          delle  regioni  interessate,  possono  essere   individuati
          ulteriori siti retroportuali. La proposta e'  corredata  di
          un  piano  di  sviluppo   strategico   che   specifica   la
          delimitazione delle zone interessate, in  coerenza  con  le
          zone portuali. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 18  aprile
          2019, n. 32  (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del
          settore dei contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli
          interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana  e  di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  10  (Criteri  e  modalita'  generali  per   la
          concessione dei contributi per la ricostruzione privata). -
          In vigore dal 11 settembre 2021 1. Per  gli  interventi  di
          ricostruzione o di recupero degli immobili privati  situati
          nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, distrutti o
          danneggiati dagli eventi,  da  attuarsi  nel  rispetto  dei
          limiti, dei  parametri,  delle  soglie  e  delle  modalita'
          stabiliti  con  atti  adottati  dal  Commissario  ai  sensi
          dell'articolo 7, comma  2,  possono  essere  concessi,  nel
          limite  delle  risorse   disponibili   sulla   contabilita'
          speciale, di cui all'articolo  8,  dei  contributi  per  le
          seguenti tipologie di immobili: 
                  a) per gli immobili distrutti, un  contributo  fino
          al 100 per cento del costo delle strutture, degli  elementi
          architettonici esterni, comprese  le  finiture  interne  ed
          esterne e gli impianti, e delle  parti  comuni  dell'intero
          edificio per la  ricostruzione  da  realizzare  nell'ambito
          dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
          tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e  nel  limite
          delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
          fini dell'adeguamento  igienico-sanitario,  antincendio  ed
          energetico,  nonche'   dell'eliminazione   delle   barriere
          architettoniche; 
                  b) per gli  immobili  gravemente  danneggiati,  con
          livelli di danneggiamento e vulnerabilita'  superiori  alla
          soglia appositamente stabilita, un contributo fino  al  100
          per cento del costo degli interventi sulle  strutture,  con
          miglioramento  sismico  o  demolizione   e   ricostruzione,
          compresi l'adeguamento  igienico-sanitario,  energetico  ed
          antincendio,   nonche'   l'eliminazione   delle    barriere
          architettoniche,   e   del   ripristino   degli    elementi
          architettonici esterni, comprese le rifiniture  interne  ed
          esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; 
                  c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
          vulnerabilita'   inferiori   alla   soglia    appositamente
          stabilita, un contributo fino al 100 per  cento  del  costo
          della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
          con miglioramento sismico delle strutture e degli  elementi
          architettonici esterni, comprese le rifiniture  interne  ed
          esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio. 
                2. I contributi di cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: 
                  a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario  n.
          123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,  che
          alla data degli eventi, con riferimento ai  comuni  di  cui
          all'allegato   1,   risultavano   adibite   ad   abitazione
          principale ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,  terzo,
          quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214; 
                  b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai  proprietari  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  o
          distrutte dal sisma e classificate con esito B, C  o  E  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          del 5  maggio  2011,  che,  alla  data  degli  eventi,  con
          riferimento ai comuni di cui  all'allegato  1,  risultavano
          concesse  in  locazione  sulla   base   di   un   contratto
          regolarmente registrato ai  sensi  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, ovvero concesse in comodato  o  assegnate  a  soci  di
          cooperative a proprieta' indivisa, e  adibite  a  residenza
          anagrafica    del    conduttore,    del    comodatario    o
          dell'assegnatario; 
                  c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei
          titolari di diritti reali di godimento o dei familiari  che
          si sostituiscano ai proprietari  delle  unita'  immobiliari
          danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con  esito
          B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da  quelle  di  cui
          alle lettere a) e b); 
                  d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o  dei
          titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
          ai proprietari, e per essi  al  soggetto  mandatario  dagli
          stessi incaricato, delle strutture  e  delle  parti  comuni
          degli  edifici  danneggiati  o  distrutti   dal   sisma   e
          classificati con esito B, C o E, ai sensi del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del  5  maggio  2011,
          nei quali, alla  data  degli  eventi,  con  riferimento  ai
          comuni  di  cui  all'allegato  1  era  presente   un'unita'
          immobiliare di cui alle lettere a), b) e c); 
                  e)  dei  titolari   di   attivita'   produttive   o
          commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla
          base di altro  titolo  giuridico  valido  alla  data  della
          domanda sia tenuto a sostenere le spese per la  riparazione
          o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti  e
          beni  mobili  strumentali  all'attivita'  danneggiati   dal
          sisma, e che alla data degli relativi eventi  sismici,  con
          riferimento ai comuni di cui  all'allegato  1,  risultavano
          adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o  ad  essa
          strumentali. 
                2-bis.  Rientrano  tra   le   spese   ammissibili   a
          finanziamento le spese relative alla ricostruzione  o  alla
          realizzazione di muri di sostegno  e  di  contenimento  per
          immobili privati e per strutture agricole e produttive. 
                3. Nessun contributo puo'  essere  concesso  per  gli
          immobili danneggiati oggetto di  ordine  di  demolizione  o
          ripristino impartito dal giudice  penale  o  dall'autorita'
          amministrativa ai sensi di quanto  stabilito  dall'articolo
          181 del codice di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e dall'articolo 31 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  se  non  previa
          revoca  dello  stesso  da  parte  del  giudice   competente
          dell'esecuzione  penale  o  dell'autorita'   amministrativa
          competente. 
                4. Il  contributo  concesso  e'  al  netto  di  altri
          contributi  pubblici  percepiti  dall'interessato  per   le
          medesime finalita' di quelli di cui al presente Capo. 
                5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento
          le   spese   relative   alle   prestazioni    tecniche    e
          amministrative,   nei   limiti   di   quanto    determinato
          all'articolo 17, comma 3. 
                6.  Le  spese  sostenute  per  tributi  o  canoni  di
          qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo  pubblico
          determinata  dagli  interventi   di   ricostruzione,   sono
          inserite nel quadro economico relativo  alla  richiesta  di
          contributo. 
                7.  Le  domande   di   concessione   dei   contributi
          contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli  46  e
          47  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei  requisiti
          necessari per la concessione dei contributi di cui al comma
          1  e  all'eventuale  spettanza  di   ulteriori   contributi
          pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura  dei
          medesimi danni. 
                8. (Abrogato). 
                9. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136,  quarto
          e quinto  comma,  del  codice  civile,  gli  interventi  di
          recupero relativi ad un unico  immobile  composto  da  piu'
          unita'   immobiliari   possono   essere   disposti    dalla
          maggioranza dei condomini che comunque  rappresenti  almeno
          la meta' del valore  dell'edificio  e  gli  interventi  ivi
          previsti devono essere approvati con un numero di voti  che
          rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un
          terzo del valore dell'edificio. 
                10.  Ferma  restando  l'esigenza  di  assicurare   il
          controllo, l'economicita' e  la  trasparenza  nell'utilizzo
          delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai  privati
          beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e  per
          l'acquisizione di beni e servizi connessi  agli  interventi
          di cui al presente articolo non sono ricompresi tra  quelli
          previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
          50. 
                11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del
          beneficiario dei contributi e' compiuta tra le imprese  che
          risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 16.». 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto-legge  11  marzo
          2020, n. 16 (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo
          svolgimento dei Giochi  olimpici  e  paralimpici  invernali
          Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -  2025,
          nonche' in materia di divieto di  attivita'  parassitarie),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  maggio  2020,
          n. 31: 
                «Art. 3  («Infrastrutture  Milano  Cortina  2020-2026
          S.p.A.»). - In vigore dal 8 agosto 2021 1.  E'  autorizzata
          la  costituzione  della  Societa'  «Infrastrutture   Milano
          Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto
          sociale e' lo svolgimento delle attivita' indicate al comma
          2. La Societa' e' partecipata dai Ministeri dell'economia e
          delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti  nella
          misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e
          dalla  Regione  Veneto  nella  misura  del  10  per   cento
          ciascuna, dalle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          nella misura del 5  per  cento  ciascuna.  La  Societa'  e'
          sottoposta   alla    vigilanza    del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni
          Lombardia e Veneto e le Province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50. La Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco
          di cui all'articolo 192, comma 1, del  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
          predisposti nel rispetto  della  normativa  in  materia  di
          societa' per azioni e del  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa'  a
          partecipazione pubblica. 
                2. Lo scopo statutario la  progettazione  nonche'  la
          realizzazione, quale centrale  di  committenza  e  stazione
          appaltante,  anche   stipulando   convenzioni   con   altre
          amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con
          decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20,  della
          legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per  il  triennio  2020-2022,  nonche'
          delle opere, anche connesse e di  contesto,  relative  agli
          impianti sportivi olimpici,  finanziate  interamente  sulla
          base  di  un  piano  degli  interventi  predisposto   dalla
          societa', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili e con le regioni interessate, e
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o dell'autorita' di Governo competente in  materia
          di sport adottato entro il 31 ottobre 2021. A tale fine, la
          Societa' opera in coerenza con le indicazioni del  Comitato
          Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di  cui  al
          primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano
          degli interventi,  al  rispetto  del  cronoprogramma,  alla
          localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali  e
          sociali delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi  di
          ultimazione  delle  stesse,  nonche'  alla  quantificazione
          dell'onere economico di  ciascuna  opera  e  alla  relativa
          copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne  ricorrano
          le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
          nominare uno o  piu'  commissari  straordinari  dotati  dei
          poteri  e  delle  funzioni  di  cui  all'articolo   4   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.  Con  il
          medesimo decreto sono stabiliti i compensi  dei  Commissari
          in misura non superiore a quella indicata all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri
          economici degli interventi da realizzare o completare. 
                2-bis.  Al   fine   di   assicurare   la   tempestiva
          realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo  di
          amministrazione della Societa',  di  cui  al  comma  5  del
          presente articolo, sono attribuiti i poteri e  le  facolta'
          previsti  dall'articolo  61,  commi  4,  5,  7  e  8,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
                2-ter.  Per   la   realizzazione   degli   interventi
          ricompresi  nei  piani  approvati  ai  sensi  del  presente
          articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale  e
          sui siti di importanza comunitaria, si applicano i  criteri
          e la disciplina  previsti  dalla  direttiva  92/43/CEE  del
          Consiglio, del 21 maggio 1992. 
                3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026.  I
          rapporti attivi e  passivi  in  essere  alla  data  del  31
          dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
          codice civile. 
                4. Il capitale sociale e' fissato  in  1  milione  di
          euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede,  nell'anno
          2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
          finanze, pari ad euro 350.000,00,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          allo  scopo  utilizzando   l'accantonamento   relativo   al
          medesimo ministero, e,  quanto  alla  quota  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  pari   ad   euro
          350.000,00,     mediante      corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  145,
          comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                5. L'organo  di  amministrazione  della  Societa'  e'
          composto da cinque  membri,  dei  quali  tre  nominati  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
          l'Autorita' di Governo competente in materia di  sport,  di
          cui uno con funzioni di Presidente e uno  con  funzioni  di
          amministratore  delegato,  e  due  nominati  congiuntamente
          dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province  autonome
          di Trento  e  di  Bolzano.  Alle  riunioni  dell'organo  di
          amministrazione, puo' partecipare, senza diritto  di  voto,
          l'amministratore   delegato   della   Fondazione   di   cui
          all'articolo 2. 
                6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
          cinque membri, dei quali tre nominati  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di  Governo
          competente in materia di sport, di cui uno con funzioni  di
          Presidente, e due  nominati  congiuntamente  dalle  Regioni
          Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
          Bolzano. 
                7. I componenti dell'organo di amministrazione e  del
          collegio sindacale possono  essere  revocati  soltanto  dai
          soggetti che li hanno nominati. 
                8. La Societa' cura il  monitoraggio  costante  dello
          stato di avanzamento delle attivita' di  cui  al  comma  2,
          informandone periodicamente il Comitato Organizzatore. 
                9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
          di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
          a tempo determinato negli  anni  2020  e  2021  si  applica
          l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
          87, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
          cui all'articolo 23-bis del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
                10. Alla Societa' si applicano  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  del  decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto  legislativo
          19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
          1. 
                11. Per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni,  sono
          attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
          di investimento» compresa nel quadro economico  di  ciascun
          progetto delle opere di cui al comma 2. Tale  ammontare  e'
          commisurato  sino  al  limite  massimo  del  3  per   cento
          dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
          ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo  inserito  nel
          sistema di monitoraggio di cui al comma 12. 
                12.  Il  monitoraggio  degli  interventi  di  cui  al
          presente  articolo  e'  realizzato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229  e  le  opere  sono
          classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026». 
                12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,
          n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  18,  primo   periodo,   la   parola:
          "riservato" e' sostituita dalla seguente:  "autorizzato"  e
          le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
          "con corrispondente riduzione delle"; 
                  b) al comma 20: 
                    1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
          di Bolzano" sono inserite  le  seguenti:  ",  che  e'  resa
          sentiti gli enti locali territorialmente interessati"; 
                    2)  dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto   il
          seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
          alle  Camere   per   essere   deferiti   alle   Commissioni
          parlamentari competenti per materia. 
                12-ter. Alle controversie  relative  all'approvazione
          dei piani approvati ai sensi del  presente  articolo,  alle
          procedure  di  espropriazione,  con  esclusione  di  quelle
          relative    alla    determinazione     delle     indennita'
          espropriative,   e   alle   procedure   di   progettazione,
          approvazione e realizzazione degli  interventi  individuati
          negli stessi piani, si applica l'articolo  125  del  codice
          del processo amministrativo, di  cui  all'  allegato  1  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  in  ogni  caso
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge  18  aprile
          2019, n. 32  (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del
          settore dei contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli
          interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana  e  di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55: 
                «Art.   4   (Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). - In vigore dal 19
          settembre 2021 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del
          Consiglio dei ministri, da adottare entro  il  31  dicembre
          2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,    sono    individuati     gli     interventi
          infrastrutturali caratterizzati  da  un  elevato  grado  di
          complessita' progettuale, da  una  particolare  difficolta'
          esecutiva o  attuativa,  da  complessita'  delle  procedure
          tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante
          impatto sul tessuto socio - economico a livello  nazionale,
          regionale o locale, per  la  cui  realizzazione  o  il  cui
          completamento si rende necessaria la nomina di uno  o  piu'
          Commissari straordinari che  e'  disposta  con  i  medesimi
          decreti. Il parere  delle  Commissioni  parlamentari  viene
          reso  entro   venti   giorni   dalla   richiesta;   decorso
          inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
          parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare  con
          le modalita' di cui al primo periodo entro il  31  dicembre
          2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
          individuare, sulla base dei  medesimi  criteri  di  cui  al
          primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
          nomina  di  Commissari  straordinari.  In  relazione   agli
          interventi  infrastrutturali  di  rilevanza  esclusivamente
          regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
          adottati,  ai  soli  fini   dell'individuazione   di   tali
          interventi, previa intesa con il Presidente  della  Regione
          interessata. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          sono identificati con  i  corrispondenti  codici  unici  di
          progetto  (CUP)  relativi  all'opera  principale   e   agli
          interventi ad essa collegati. Il Commissario  straordinario
          nominato, prima dell'avvio  degli  interventi,  convoca  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello nazionale. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo  scopo
          di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali si procede  comunque  all'  iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
                3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
          cui agli articoli 30, 34 e 42 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e  dei
          vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
          subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  primo
          periodo, il  Commissario  straordinario  provvede  anche  a
          mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per  le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
          provvedono alla redazione dello stato di consistenza e  del
          verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la
          sola presenza di due rappresentanti della regione  o  degli
          enti territoriali interessati, prescindendo da  ogni  altro
          adempimento. 
                3-bis.  E'   autorizzata   l'apertura   di   apposite
          contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
          nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese  di
          funzionamento e di realizzazione degli interventi nel  caso
          svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
          predispone  e  aggiorna,  mediante  apposito  sistema  reso
          disponibile  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
          interventi in base al quale le amministrazioni  competenti,
          ciascuna per la parte di propria competenza,  assumono  gli
          impegni pluriennali di spesa a  valere  sugli  stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  riguardanti  il  trasferimento   di
          risorse alle contabilita'  speciali.  Conseguentemente,  il
          Commissario,  nei  limiti  delle   risorse   impegnate   in
          bilancio, puo' avviare  le  procedure  di  affidamento  dei
          contratti anche nelle more del trasferimento delle  risorse
          sulla  contabilita'  speciale.  Gli   impegni   pluriennali
          possono essere  annualmente  rimodulati  con  la  legge  di
          bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
          dei pagamenti nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.
          Le risorse destinate alla  realizzazione  degli  interventi
          sono   trasferite,   previa   tempestiva   richiesta    del
          Commissario   alle   amministrazioni   competenti,    sulla
          contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
          dell'intervento comunicati al Commissario. I  provvedimenti
          di natura regolatoria, ad esclusione di  quelli  di  natura
          gestionale,  adottati  dai  Commissari  straordinari   sono
          sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti  e
          pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
          italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui  all'articolo  27,
          comma 1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  sono
          dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della  fase
          del controllo,  l'organo  emanante  puo',  con  motivazione
          espressa,    dichiarare    i     predetti     provvedimenti
          provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a  norma
          degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater,  della  legge  7
          agosto 1990,  n.  241.  Il  monitoraggio  degli  interventi
          effettuati dai Commissari straordinari avviene  sulla  base
          di quanto disposto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229. 
                4. I Commissari straordinari trasmettono al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica,  per  il
          tramite del Ministero competente, i progetti approvati,  il
          relativo quadro economico, il cronoprogramma dei  lavori  e
          il relativo stato di avanzamento,  rilevati  attraverso  il
          sistema di cui al decreto  legislativo  n.  229  del  2011,
          segnalando altresi'  semestralmente  eventuali  anomalie  e
          significativi scostamenti rispetto ai termini  fissati  nel
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai  fini
          della valutazione di definanziamento degli  interventi.  Le
          modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad  eccezione  di
          quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
          di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai  commi  3  e
          3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
          tecnica nell'ambito del  quadro  economico  dell'opera,  si
          applicano anche agli interventi dei commissari  di  Governo
          per  il  contrasto  del  dissesto   idrogeologico   e   dei
          Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di  cui
          all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
          cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre
          2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
          febbraio 2017,  n.  18  e  all'articolo  5,  comma  6,  del
          decreto-legge 14  ottobre  2019  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n.  141  e  dei
          Commissari per la bonifica dei siti di interesse  nazionale
          di cui all'articolo 252, del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152. 
                5. Con i medesimi decreti di cui  al  comma  1  sono,
          altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse  alla
          realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale  del
          quadro   economico   degli   interventi    da    realizzare
          eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
          al compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei
          Commissari, ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  Per  il
          supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
          dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
          dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui  all'articolo  5,
          comma 1,  del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n.  6,  nonche'  di  societa'  controllate  direttamente  o
          indirettamente  dallo  Stato,  dalle  Regioni  o  da  altri
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico  dei
          quadri  economici  degli   interventi   da   realizzare   o
          completare nell'ambito della percentuale di  cui  al  primo
          periodo. I  Commissari  straordinari  possono  nominare  un
          sub-commissario. L'eventuale compenso del  sub  commissario
          da determinarsi in misura non superiore a  quella  indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'intervento  da  realizzare,  nell'ambito  della  quota
          percentuale di cui al primo periodo. 
                6. Al fine di fronteggiare  la  situazione  di  grave
          degrado in cui  versa  la  rete  viaria  provinciale  della
          Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in  conseguenza  dei
          recenti eventi meteorologici che  hanno  interessato  vaste
          aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
          interventi    di    riqualificazione,    miglioramento    e
          rifunzionalizzazione della stessa rete  viaria  provinciale
          al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
          e  adeguata  mobilita',  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il  28
          febbraio   2020,   e'   nominato    apposito    Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi  poteri  di  cui  i
          commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la  progettazione,
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  interventi  sulla  rete
          viaria provinciale della Regione Siciliana, anche  mediante
          apposite convenzioni da stipulare  con  le  amministrazioni
          competenti.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  sono  stabiliti  i  termini,  le  modalita',   le
          tempistiche, il supporto  tecnico,  le  attivita'  connesse
          alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
          i cui oneri sono posti a carico del quadro economico  degli
          interventi  da  realizzare  o  completare.  Il  Commissario
          straordinario per la realizzazione  degli  interventi  puo'
          avvalersi, sulla base  di  apposite  convenzioni,  di  ANAS
          S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche  dello
          Stato e degli enti pubblici dotati di specifica  competenza
          tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli  oneri
          di cui alle predette convenzioni sono posti  a  carico  dei
          quadri  economici  degli  interventi  da   realizzare.   Il
          compenso  del  Commissario  e'  stabilito  in  misura   non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, di strutture  dell'amministrazione
          interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima. 
                6-bis.   Per   la   prosecuzione   dei   lavori    di
          realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico  per
          la tutela e la salvaguardia della Laguna di  Venezia,  noto
          come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti  i
          Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e delle politiche agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
          e il comune di Venezia, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   Commissario
          straordinario incaricato di  sovraintendere  alle  fasi  di
          prosecuzione dei lavori volti al completamento  dell'opera.
          A tal fine il Commissario  puo'  assumere  le  funzioni  di
          stazione appaltante e opera in raccordo  con  la  struttura
          del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche  per
          il Veneto, il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli  Venezia
          Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita'  assegnate
          al Commissario straordinario, con il medesimo decreto  sono
          altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
          l'eventuale supporto tecnico, il compenso del  Commissario,
          il cui  onere  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'opera. Il  compenso  del  Commissario  e'  fissato  in
          misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Il Commissario straordinario opera in  deroga  alle
          disposizioni di legge in  materia  di  contratti  pubblici,
          fatto salvo il rispetto dei  principi  generali  posti  dai
          Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
          direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento
          interno. Il Commissario puo' avvalersi di  strutture  delle
          amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
          di societa' controllate dallo Stato o  dalle  regioni,  nel
          limite delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              6-ter. Al fine della piu'  celere  realizzazione  degli
          interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia,  le
          risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852,  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2019 al 2024, e destinate ai  comuni  della  Laguna  di
          Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
          legge 29 novembre 1984, n.  798,  sono  ripartite,  per  le
          annualita' 2018 e 2019,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
          Al fine della piu' celere  realizzazione  degli  interventi
          per la salvaguardia della  Laguna  di  Venezia  nell'intero
          territorio comunale, per gli anni  dal  2020  al  2024,  le
          risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
          anno, nel modo  seguente:  euro  28.225.000  al  comune  di
          Venezia, euro 5.666.666,66  al  comune  di  Chioggia,  euro
          1.775.000   al   comune   di    Cavallino-Treporti,    euro
          1.166.666,67 a  ciascuno  dei  comuni  di  Mira  e  Jesolo,
          nonche' euro 500.000 a ciascuno dei  comuni  di  Musile  di
          Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino. 
                6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'
          degli spazi  costruiti  sull'infrastruttura  del  Ponte  di
          Parma   denominato   "Nuovo   Ponte   Nord",   la   regione
          Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
          verificata la presenza sul corso d'acqua principale su  cui
          insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
          di altre opere idrauliche a monte del  manufatto  idonee  a
          garantire un  franco  di  sicurezza  adeguato  rispetto  al
          livello  delle  piene,   possono   adottare   i   necessari
          provvedimenti   finalizzati   a   consentirne    l'utilizzo
          permanente  attraverso  l'insediamento  di   attivita'   di
          interesse collettivo sia a scala  urbana  che  extraurbana,
          anche in deroga alla pianificazione vigente,  nel  rispetto
          della pianificazione di bacino e delle  relative  norme  di
          attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie  unica  e
          straordinaria. I costi per l'utilizzo di  cui  al  presente
          comma gravano sull'ente incaricato  della  gestione  e  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                6-quinquies. Al fine  di  procedere  celermente  alla
          realizzazione delle  opere  di  infrastrutturazione  viaria
          nella regione Sardegna,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale della regione Sardegna, da  adottare
          entro il 30 giugno 2020, e' nominato  apposito  Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi poteri  di  cui  ai
          commi  2  e  3,  e'  incaricato  di   sovraintendere   alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione degli interventi  sulla  rete  viaria  della
          regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui  al  primo
          periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
          supporto tecnico, le attivita' connesse alla  realizzazione
          dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri  sono
          posti a carico del quadro  economico  degli  interventi  da
          realizzare o da completare. Il compenso del Commissario  e'
          stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione  interessata   nonche'   di   societa'
          controllate dalla medesima. 
                6-sexies. Anche per le  finalita'  di  cui  al  comma
          6-quinquies  del  presente  articolo,  il  comma   4-novies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 141, e' sostituito dal seguente: 
                  "4-novies. A decorrere dal 1° gennaio  2020,  nelle
          aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
          grado elevato o molto elevato, come  definite  dalle  norme
          tecniche di attuazione dei relativi Piani  di  bacino,  non
          sono  consentiti  incrementi   delle   attuali   quote   di
          impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque  fatte  salve
          le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei  piani
          di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
          cui al periodo precedente". 
                7. Alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   da   intendersi
          conclusi i programmi infrastrutturali  "6000  Campanili"  e
          "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge  21
          giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
          e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito  con
          modificazioni in  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottarsi entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  provvedimento,  si   provvede   alla
          ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
          anche in conto residui,  e  non  piu'  dovute  relative  ai
          predetti programmi, con esclusione delle somme perenti.  Le
          somme accertate a seguito della predetta ricognizione  sono
          mantenute  nel  conto  del  bilancio  per  essere   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno   2019,
          qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
          e riassegnate ad apposito capitolo di  spesa  da  istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento  di  un
          nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per  Piccoli
          Comuni fino a 3.500 abitanti. Con  il  decreto  di  cui  al
          precedente  periodo  sono  individuate  le  modalita'  e  i
          termini  di  accesso  al  finanziamento  del  programma  di
          interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
          abitanti per lavori di  immediata  cantierabilita'  per  la
          manutenzione di strade, illuminazione  pubblica,  strutture
          pubbliche comunali  e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche. 
                7-bis. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  individuati  gli   interventi   per   realizzare   la
          Piattaforma unica nazionale (PUN) di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
          per  la  ricarica  dei  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
          di progetti di realizzazione di reti di  infrastrutture  di
          ricarica  dedicate  ai  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica,   immediatamente   realizzabili,   valutati    e
          selezionati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
                7-ter.  All'onere  derivante  dal  comma  7-bis,  nel
          limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno  2019,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 1091, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205. 
                8.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  e  il
          completamento delle opere  di  cui  all'articolo  86  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche  sulla
          base della ricognizione delle pendenze di cui  all'articolo
          49, comma 2, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, a individuare: 
                  a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
          rapporti  attivi   e   passivi   della   cessata   gestione
          commissariale, rispetto all'avvio ovvero  al  completamento
          degli interventi di cui  all'articolo  86  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle
          modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio  o  il
          completamento degli interventi stessi; 
                  b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
          interventi   completati    da    parte    della    gestione
          commissariale; 
                  c)  i  centri  di   costo   delle   amministrazioni
          competenti  cui  trasferire  le  risorse   presenti   sulla
          contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario  ad
          acta, provenienti dalla contabilita' speciale n.  1728,  di
          cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289. 
                9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
          Regione Campania provvede al completamento delle  attivita'
          relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
          A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana  Strada
          a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda"  subentrando  nei
          rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
          autorizzata alla liquidazione delle  somme  spettanti  alle
          imprese esecutrici utilizzando  risorse  finanziarie  nella
          propria disponibilita', comunque destinate al completamento
          del  citato  collegamento  e   provvede   alle   occorrenti
          attivita'  di  esproprio  funzionali   alla   realizzazione
          dell'intervento.  La   Regione   Campania   puo'   affidare
          eventuali contenziosi all'Avvocatura  dello  Stato,  previa
          stipula di apposita  convenzione,  ai  sensi  dell'articolo
          107,  terzo  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
                10. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
          di  vigilanza  per   l'attuazione   degli   interventi   di
          completamento   della   strada   a    scorrimento    veloce
          "Lioni-Grottaminarda", anche  ai  fini  dell'individuazione
          dei lotti  funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La
          costituzione e il funzionamento del Comitato,  composto  da
          cinque  componenti  di  qualificata   professionalita'   ed
          esperienza cui non spettano compensi, gettoni di  presenza,
          rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati,  non
          comporta nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                11.  Ai   fini   degli   effetti   finanziari   delle
          disposizioni di cui ai commi 8 e 9,  le  risorse  esistenti
          sulla contabilita' speciale 3250, intestata al  commissario
          ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale  n.  1728,
          di cui all'articolo 86, comma 3  della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289, sono riassegnate,  ove  necessario,  mediante
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  alle
          Amministrazioni titolari degli interventi. 
                12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
          8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
          comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
          territori della Campania,  Basilicata,  Puglia  e  Calabria
          colpiti  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980,   del
          febbraio  1981  e  del  marzo  1982,  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
                12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente: 
                  " 148-bis. Le disposizioni dei commi da 140  a  148
          si applicano anche ai contributi da attribuire  per  l'anno
          2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853,  della  legge  27
          dicembre  2017,  n.   205.   Per   tali   contributi   sono
          conseguentemente disapplicate le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          205 del 2017". 
                12-ter. All'articolo  1,  comma  1,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
          seguente: "La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su richiesta dell'amministrazione procedente". 
                12-quater. All'articolo 16 della  legge  27  febbraio
          1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
                  "In caso di assenza o  impedimento  temporaneo  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Comitato  e'
          presieduto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in
          qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
          assenza o di impedimento temporaneo anche di  quest'ultimo,
          le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
          anziano per eta'". 
                12-quinquies. All'articolo 61  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 6, le parole: "31 dicembre  2019"  sono
          sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021"; 
                  b) al comma 9, le parole: "con  la  consegna  delle
          opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
          dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021". 
                12-sexies.   Al   primo   periodo   del   comma    13
          dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
          le parole: "Nodo stazione  di  Verona"  sono  aggiunte,  in
          fine,  le  seguenti:  "nonche'  delle  iniziative  relative
          all'interporto di  Trento,  all'interporto  ferroviario  di
          Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di  Valdaro
          (Mantova)". 
                12-septies. Al fine di consentire il  celere  riavvio
          dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e  assicurare  il
          collegamento dell'ultimo miglio tra  il  Terzo  Valico  dei
          Giovi  e  il  Porto   storico   di   Genova,   i   progetti
          "Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole",  "Linea
          AV/AC   Milano-Genova:   Terzo   Valico   dei   Giovi"    e
          "Potenziamento  Genova-Campasso"  sono  unificati   in   un
          Progetto unico, il cui  limite  di  spesa  e'  definito  in
          6.853,23 milioni  di  euro  ed  e'  interamente  finanziato
          nell'ambito delle risorse del contratto di  programma  RFI.
          Tale  finalizzazione  e'  recepita  nell'aggiornamento  del
          contratto  di  programma  -  parte  investimenti   tra   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
          per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
          unitario del  Progetto  unico  e  il  cronoprogramma  degli
          interventi. Le  risorse  che  si  rendono  disponibili  sui
          singoli  interventi  del  Progetto  unico  possono   essere
          destinate agli altri interventi  nell'ambito  dello  stesso
          Progetto  unico.   Le   opere   civili   degli   interventi
          "Potenziamento    infrastrutturale    Voltri-Brignole"    e
          "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
          costituiscono lavori  supplementari  all'intervento  "Linea
          AV/AC Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi"  ai  sensi
          dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014.   E'
          autorizzato l'avvio della  realizzazione  del  sesto  lotto
          costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo  Valico
          dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia'  assegnate
          alla RFI per il finanziamento del contratto di programma  -
          parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni  di  euro
          anche  nell'ambito  del   riparto   del   Fondo   per   gli
          investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,  di
          cui all'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205. 
                12-octies. Entro trenta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il
          Presidente della Giunta regionale  della  Liguria,  nomina,
          con proprio decreto e senza oneri per la finanza  pubblica,
          il  Commissario  straordinario  per  il  completamento  dei
          lavori del Nodo ferroviario di Genova  e  del  collegamento
          dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
          storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.». 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). - In vigore dal 29 aprile 2012 (Omissis) 
                2. Ai fini della applicazione delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la
          stabilizzazione     finanziaria),      convertito,      con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - In vigore dal 31 luglio 2021 (Omissis) 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
          n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia  di  pubblica
          amministrazione): 
                «Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,  della  legge
          17  maggio  1999,  n.  144,  e  in   particolare   per   la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un «Codice unico di  progetto»,  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
                2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
                2-bis.  Gli  atti  amministrativi  anche  di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
                2-ter.   Le   Amministrazioni   che   emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
                2-quater.   I   soggetti   titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
                2-quinquies.  Entro  il  30  giugno  di  ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati  di  pagamento  del  Sistema  SIOPE   PLUS,   di   cui
          all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
          sistema della fatturazione elettronica, di cui  alla  legge
          24 dicembre 2007, n. 244. 
                2-sexies. All'attuazione  del  presente  articolo  le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione vigente.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 773,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2021-2023): 
                «Art. 1. - (Omissis) 
                In  vigore  dal  1  gennaio  2021  773.  Al  fine  di
          accelerare e di  garantire  sotto  il  profilo  ambientale,
          economico e sociale la realizzazione delle  opere  connesse
          agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali  2026  nei
          territori della regione Lombardia, della regione  Veneto  e
          delle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  di
          incrementare   l'attrattivita'   turistica    dei    citati
          territori, e' autorizzata, con riferimento a tutte le  aree
          olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e
          di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo   94-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 94-bis (Disposizioni urgenti per il  territorio
          di Savona a seguito degli  eccezionali  eventi  atmosferici
          del mese di novembre 2019). - In vigore dal 25 luglio  2021
          1. Al fine di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti
          dalla diffusione del contagio da COVID-19 e  di  consentire
          la ripresa economica dell'area della Provincia  di  Savona,
          la Regione Liguria, nel limite  delle  risorse  disponibili
          destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo  44,
          comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
          148, puo' erogare negli anni 2020 e  2021,  nel  limite  di
          spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
          2021, un'indennita' pari al  trattamento  straordinario  di
          integrazione   salariale,   comprensiva   della    relativa
          contribuzione figurativa, per la durata massima  di  dodici
          mesi, in favore dei lavoratori dipendenti  da  imprese  del
          territorio di Savona impossibilitati a  prestare  attivita'
          lavorativa in tutto  o  in  parte  a  seguito  della  frana
          verificatasi  lungo  l'impianto  funiviario  di  Savona  in
          concessione alla societa'  Funivie  S.p.a.  in  conseguenza
          degli eccezionali eventi atmosferici del mese  di  novembre
          2019. La misura  di  cui  al  primo  periodo  e'  residuale
          rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi
          quelli a carico dei fondi di solidarieta' di cui al  titolo
          II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto-legge  11  marzo
          2020, n. 16 (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo
          svolgimento dei Giochi  olimpici  e  paralimpici  invernali
          Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -  2025,
          nonche' in materia di divieto di  attivita'  parassitarie),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  maggio  2020,
          n. 31, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Infrastrutture  Milano  Cortina  2020-2026
          S.p.A.). - In vigore dal 8 agosto 2021 1. E' autorizzata la
          costituzione della Societa' «Infrastrutture Milano  Cortina
          2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale
          e' lo svolgimento delle attivita' indicate al comma  2.  La
          Societa' e' partecipata dai Ministeri dell'economia e delle
          finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura
          del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e  dalla
          Regione Veneto nella misura  del  10  per  cento  ciascuna,
          dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura
          del 5 per cento ciascuna. La Societa'  e'  sottoposta  alla
          vigilanza  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
          le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  esercita  il
          controllo analogo  congiunto,  ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  La
          Societa'  e'  iscritta  di  diritto  nell'elenco   di   cui
          all'articolo 192,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e  lo  statuto  sono
          predisposti nel rispetto  della  normativa  in  materia  di
          societa' per azioni e del  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa'  a
          partecipazione pubblica. 
                (Omissis) 
                11. Per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni,  sono
          attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
          di investimento» compresa nel quadro economico  di  ciascun
          progetto delle opere di cui al comma 2. Tale  ammontare  e'
          commisurato  sino  al  limite  massimo  del  3  per   cento
          dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
          ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo  inserito  nel
          sistema di monitoraggio  di  cui  al  comma  12.  Le  somme
          previste nei  quadri  economici  destinate  ai  servizi  di
          ingegneria  e  architettura  restano  nella  disponibilita'
          della Societa', che puo' svolgere direttamente  i  suddetti
          servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le  procedure
          previste dal codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              11-bis. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con l'autorita' di Governo competente in materia di  sport,
          possono  essere  individuati  gli  interventi,  tra  quelli
          ricompresi nel piano predisposto dalla  Societa'  ai  sensi
          del  comma  2,  caratterizzati  da   elevata   complessita'
          progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
          all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  l'articolo  44,  commi  7  e  7-bis,  del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento delle  procedure),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44 (Semplificazioni procedurali in  materia  di
          opere pubbliche di particolare complessita' o di  rilevante
          impatto). - In vigore dal 31 luglio 2021 (Omissis) 
                7. In deroga all'articolo 27 del decreto  legislativo
          n. 50 del 2016, la verifica del progetto da  porre  a  base
          della  procedura   di   affidamento   condotta   ai   sensi
          dell'articolo 26, comma 6,  del  predetto  decreto  accerta
          altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede
          di conferenza di  servizi  e  di  VIA,  nonche'  di  quelle
          impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la
          stazione appaltante procede  direttamente  all'approvazione
          del progetto posto a base della  procedura  di  affidamento
          nonche' dei successivi livelli progettuali. 
              7-bis.  Le  disposizioni  dell'articolo  48,  comma  5,
          primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche  ai  fini
          della realizzazione degli interventi di cui al comma 1  del
          presente articolo. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1-septies del decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti  connesse  all'emergenza
          da COVID-19, per le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la
          salute  e  i   servizi   territoriali),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in  materia  di
          revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
          - In vigore dal 25 luglio  2021  1.  Per  fronteggiare  gli
          aumenti eccezionali  dei  prezzi  di  alcuni  materiali  da
          costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021,
          per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021,  con  proprio
          decreto,  le  variazioni  percentuali,  in  aumento  o   in
          diminuzione, superiori all'8 per  cento,  verificatesi  nel
          primo semestre  dell'anno  2021,  dei  singoli  prezzi  dei
          materiali da costruzione piu' significativi. 
                2. Per i materiali da costruzione di cui al  comma  1
          si procede a compensazioni, in aumento  o  in  diminuzione,
          nei limiti di cui ai  commi  3,  4,  5  e  6  del  presente
          articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'  articolo
          133, commi 4, 5,  6  e  6-bis,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e,  per  i
          contratti regolati dal codice dei  contratti  pubblici,  di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga
          alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1,  lettera  a),
          del   medesimo   codice,   determinate   al   netto   delle
          compensazioni eventualmente gia' riconosciute  o  liquidate
          in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del
          medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a). 
                3. La compensazione e'  determinata  applicando  alle
          quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
          eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori,  ovvero
          annotate sotto la responsabilita' del direttore dei  lavori
          nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino  al  30
          giugno 2021 le variazioni in aumento o in  diminuzione  dei
          relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1  con
          riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento
          se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10
          per cento complessivo se riferite a piu' anni. 
                (Omissis).».