Art. 16 bis 
 
                 Misure urgenti per il completamento 
          della strada statale 291 della Nurra in Sardegna 
 
  1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di
opere  indifferibili,  urgenti  e  cantierabili   per   il   rilancio
dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni  del  precedente   periodo   si   applicano   anche   al
completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   l'articolo   3,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Ulteriori  disposizioni  urgenti  per   lo
          sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili  per
          il rilancio dell'economia). - (Omissis) 
                3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di  cui
          ai commi 5 e  6,  le  condizioni  di  appaltabilita'  e  di
          cantierabilita'   si   realizzano   quando    i    relativi
          adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma  2,  sono
          compiuti entro il 31  dicembre  2021.  Per  gli  interventi
          relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada
          per Fiumicino  e  l'EUR  e  agli  aeroporti  di  Firenze  e
          Salerno, di cui alla lettera c) del comma  2  del  presente
          articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto  di
          finanziamento possono essere compiuti entro il 31  dicembre
          2022, a condizione che gli enti titolari dei  codici  unici
          di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente disposizione, trasmettano al  sistema
          di monitoraggio di cui al decreto legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229, le informazioni necessarie  per  la  verifica
          dell'avanzamento  dei   progetti.   Le   disposizioni   del
          precedente periodo  si  applicano  anche  al  completamento
          della strada statale 291 della Nurra in Sardegna. 
                (Omissis).».