Art. 16 ter 
 
Modifica all'articolo 48 del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 
  1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Al  solo  scopo  di
assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza
dell'avvio  delle  procedure  negoziate  di  cui  al  presente  comma
mediante i rispettivi siti internet istituzionali.  La  pubblicazione
di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso
o bando di gara a seguito del  quale  qualsiasi  operatore  economico
puo' presentare un'offerta». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 48, comma 3, del  decreto-legge
          31 maggio 2021, n. 77 (Governance del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento  delle
          strutture amministrative e di accelerazione  e  snellimento
          delle  procedure),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge29 luglio 2021, n. 108, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 48 (Semplificazioni in materia  di  affidamento
          dei contratti pubblici PNRR e PNC). - (Omissis) 
                3. Le stazioni appaltanti possono altresi'  ricorrere
          alla  procedura  di  cui  all'articolo   63   del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari,  e  di
          cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella  misura
          strettamente necessaria, quando,  per  ragioni  di  estrema
          urgenza  derivanti  da   circostanze   imprevedibili,   non
          imputabili alla  stazione  appaltante,  l'applicazione  dei
          termini,  anche  abbreviati,   previsti   dalle   procedure
          ordinarie  puo'  compromettere   la   realizzazione   degli
          obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di  cui  al
          PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
          strutturali  dell'Unione  Europea.   Al   solo   scopo   di
          assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno
          evidenza dell'avvio delle procedure  negoziate  di  cui  al
          presente  comma  mediante  i   rispettivi   siti   internet
          istituzionali.  La  pubblicazione   di   cui   al   periodo
          precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
          di gara a seguito del quale qualsiasi  operatore  economico
          puo' presentare un'offerta. 
                (Omissis).».