Art. 2 
 
Disposizioni urgenti in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  nel
  settore delle infrastrutture autostradali e idriche 
  1. In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione
della circolazione stradale  adottati  nel  periodo  emergenziale  da
COVID-19 e della conseguente incidenza di detti  provvedimenti  sulla
dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'articolo 13,  comma
3, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  le  parole:
«relative all'anno  2020  e  all'anno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «relative agli anni 2020 e 2021  e  di  quelle  relative  a
tutte le annualita' comprese nel  nuovo  periodo  regolatorio»  e  le
parole: «non oltre il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«non oltre il 31 dicembre 2021». 
  1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle  infrastrutture
autostradali  e  l'effettuazione  degli  interventi  di  manutenzione
straordinaria, nonche' di promuovere l'innovazione tecnologica  e  la
sostenibilita' delle  medesime  infrastrutture,  l'affidamento  delle
concessioni relative alla tratta  autostradale  di  cui  all'articolo
13-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
puo' avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1  del  medesimo
articolo  13-bis,  anche  facendo  ricorso  alle  procedure  previste
dall'articolo 183 del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro il  31
dicembre 2022. In caso di avvio della procedura di affidamento  della
concessione secondo le modalita' di cui al primo periodo e nelle more
del suo svolgimento, la societa'  Autobrennero  Spa,  fermo  restando
quanto  previsto  dal  citato   articolo   13-bis,   comma   2,   del
decreto-legge n. 148 del  2017,  provvede,  altresi',  al  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi
3 e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma corrispondente  agli
importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione  agli  anni  2018,
2019, 2020 e 2021, a titolo  di  acconto  delle  somme  dovute  dalla
medesima   societa'   in   forza   della   delibera   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  1°  agosto
2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019.
In caso di affidamento della concessione  a  un  operatore  economico
diverso  dalla  societa'  Autobrennero  Spa  e   qualora   le   somme
effettivamente dovute da tale societa' in forza della citata delibera
del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle  corrisposte  ai
sensi del secondo  periodo  del  presente  comma,  il  concessionario
subentrante provvede a versare l'importo  differenziale  direttamente
alla societa' Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme  dovute
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  in
qualita' di concedente, a titolo di prezzo della concessione. 
  1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis del presente
articolo, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, il primo e il secondo periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «La societa' Autobrennero  Spa  provvede  al  trasferimento
all'entrata del bilancio dello Stato  delle  risorse  accantonate  in
regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della
presente disposizione nel fondo di cui  all'articolo  55,  comma  13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti  rateizzati
di pari  importo,  da  effettuare  entro  l'anno  2028.  La  societa'
Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il  15
dicembre 2021 e  delle  successive  rate  entro  il  15  dicembre  di
ciascuno degli anni successivi»; 
  b) al comma 4, le parole: «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2021» e le parole: «entro il 30
giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  21  dicembre
2021». 
  2.  In  considerazione  del  calo  di  traffico  registrato   sulle
autostrade  italiane  derivante  dall'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate
dallo Stato e dalle regioni,  al  fine  di  contenere  i  conseguenti
effetti economici e di  salvaguardare  i  livelli  occupazionali,  e'
prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso alla  data
di entrata in vigore del presente decreto,  relative  ai  servizi  di
distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete
autostradale. La proroga non si applica in presenza di  procedure  di
evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle  concessioni
di cui al primo periodo e gia'  definite  con  l'aggiudicazione  alla
data di entrata in vigore del presente decreto 
  2-bis. All'articolo 9-tricies semel, comma 1, del decreto-legge  24
ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre  2019,  n.  156,  le  parole:  «31  ottobre  2021»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
  2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione  dell'intervento
viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui all'articolo 35, comma
1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
nelle more della definizione  del  procedimento  di  revisione  della
concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo  35,  comma
1-ter, e' autorizzato l'acquisto da parte della societa' ANAS Spa dei
progetti elaborati dalla societa' Autostrada tirrenica  Spa  relativi
al predetto intervento viario, previo pagamento di  un  corrispettivo
determinato avendo riguardo ai  soli  costi  di  progettazione  e  ai
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del  codice
civile. Per le finalita' di cui al primo periodo,  la  societa'  ANAS
Spa provvede ad acquisire preventivamente  il  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia entro  trenta  giorni
dalla data di ricezione della richiesta, in relazione alle  eventuali
integrazioni o modifiche da apportare ai predetti  progetti,  nonche'
all'entita' del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui
al primo periodo. 
  2-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  2-ter,
pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede,  quanto  a
35,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, e,  quanto  a  700.000  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2-quinquies. Al fine di favorire il superamento della  grave  crisi
derivante  dalle  complesse  problematiche  del  traffico   e   della
mobilita'  lungo  la  rete  stradale  e  autostradale  della  regione
Liguria, nelle more della definizione del contratto di programma  tra
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  la
societa' ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025,  e'  assegnato  alla
societa' ANAS Spa un contributo di 3 milioni di euro per l'anno  2022
e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da  destinare  alla  redazione
della  progettazione  di  fattibilita'   tecnico-economica   relativa
all'adeguamento e alla messa in sicurezza della strada statale 1  via
Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo e il  comune  di
Ventimiglia. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2-sexies.  Per  l'esercizio  dell'attivita'   di   gestione   delle
autostrade statali in regime di concessione mediante  affidamenti  in
house ai sensi dell'articolo 5 del codice dei contratti pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e'  autorizzata  la
costituzione di  una  nuova  societa',  interamente  controllata  dal
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  soggetta  al  controllo
analogo  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili. 
  2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  con  riferimento
alla  societa'  di  cui  al  comma  2-sexies,  sono  definiti  l'atto
costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati  gli  organi  sociali
per il primo periodo di  durata  in  carica,  anche  in  deroga  alle
disposizioni del testo unico in materia di societa' a  partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  sono
stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo
2389, primo comma, del codice civile e sono definiti  i  criteri,  in
riferimento al mercato, per  la  remunerazione  degli  amministratori
investiti  di  particolari  cariche  da  parte   del   consiglio   di
amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del  codice
civile, in deroga all'articolo 23-bis del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. Le successive modifiche allo statuto  e  le  successive
nomine dei componenti degli organi sociali sono  deliberate  a  norma
del codice civile. 
  2-octies. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalita' di  esercizio
del controllo analogo del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili sulla societa' di cui al comma 2-sexies. 
  2-novies. La societa' di cui al comma  2-sexies  puo',  nei  limiti
delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016,  n.  50,  a  eccezione  delle  norme  che  costituiscono
attuazione  delle  disposizioni  delle   direttive   2014/24/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,   e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, apposite convenzioni, anche  a  titolo  oneroso,  con  societa'
direttamente  o  indirettamente  controllate  dallo  Stato  ai   fini
dell'assistenza tecnica, operativa e  gestionale  nonche'  costituire
societa'  di  gestione  di  autostrade   statali   ovvero   acquisire
partecipazioni nelle medesime societa', secondo  le  modalita'  e  le
procedure definite dallo statuto di cui  al  comma  2-septies  e  dal
decreto di cui al comma 2-octies. 
  2-decies. A decorrere dalla data  di  acquisto  dell'efficacia  del
decreto di cui  al  comma  2-septies,  con  esclusivo  riguardo  alle
autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attivita'  attribuite
dalle vigenti disposizioni alla societa'  ANAS  Spa  sono  trasferite
alla societa' di cui al comma 2-sexies. 
  2-undecies. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, e' inserito il seguente: «6-bis. La societa' ANAS
S.p.A. adotta sistemi  di  contabilita'  separata  per  le  attivita'
oggetto di diritti speciali o esclusivi, compresi le concessioni,  le
autorizzazioni,  le  licenze,  i  nulla  osta  e  tutti   gli   altri
provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti  dal  comma
4, e  per  ciascuna  attivita'».  Le  attivita'  di  cui  al  periodo
precedente  sono  svolte sulla  base   del contratto   di   programma
sottoscritto tra ANAS S.p.A. e il Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili. 
  2-duodecies. All'articolo 1,  comma  870,  secondo  periodo,  della
legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   le   parole:   «definisce   il
corrispettivo annuale a  fronte  delle  opere  da  realizzare  e  dei
servizi da rendere» sono sostituite  dalle  seguenti:  «individua  le
opere da realizzare e i servizi da rendere». Il comma 5 dell'articolo
13 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' abrogato. 
  2-terdecies. Le societa' di cui all'articolo 36, comma  2,  lettera
b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che non  hanno
provveduto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  ad  avviare  ovvero  a  concludere  con   un
provvedimento  di   aggiudicazione   le   procedure   di   gara   per
l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e
poste in  liquidazione  a  decorrere  dalla  medesima  data.  Per  lo
svolgimento delle attivita' liquidatorie, con decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  adottato  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  e'  nominato   un   commissario
liquidatore. Con il decreto di  nomina  e'  determinato  il  compenso
spettante al commissario liquidatore sulla base del  decreto  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,  n.  14.  Gli
oneri relativi al pagamento di tale  compenso  sono  a  carico  delle
societa' di cui al  primo  periodo.  Resta  ferma  l'assegnazione  al
Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  delle
risorse gia' destinate alla  realizzazione  delle  infrastrutture  di
rilevanza regionale di cui al primo periodo e ancora disponibili alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, da impiegare per le medesime finalita'. 
  2-quaterdecies. All'articolo 36, comma 3-bis, del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
i quadri economici approvati a decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  la
quota di cui al precedente periodo non puo' superare il 9  per  cento
dello  stanziamento  destinato  alla  realizzazione  dell'intervento.
Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilita'
analitica sulle spese  effettivamente  sostenute  da  parte  di  ANAS
s.p.a.,  stabilisce  la  quota  da  riconoscere  alla  societa'   con
obiettivo di efficientamento dei costi». 
  2-quinquiesdecies. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato a partecipare al  capitale  sociale  e  a  rafforzare  la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al comma 2-sexies con un
apporto complessivo di 52 milioni di euro, da sottoscrivere e versare
anche in piu'  fasi  e  per  successivi  aumenti  di  capitale  della
dotazione patrimoniale nel limite di spesa di 2 milioni di  euro  per
l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024.  Ai  relativi  oneri  si
provvede: 
  a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante versamento,
nel medesimo anno,  all'entrata  del  ilancio  dello  Stato,  di  una
corrispondente  somma  iscritta  in  conto  residui  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2023  e  2024,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili. 
  2-sexiesdecies. L'apporto di cui al  comma  2-quinquiesdecies  puo'
essere incrementato fino a  528  milioni  di  euro  per  l'anno  2021
mediante versamento, nel  medesimo  anno,  all'entrata  del  bilancio
dello Stato, e successiva riassegnazione al  pertinente  capitolo  di
spesa, di una corrispondente somma iscritta in  conto  residui  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  2-septiesdecies. Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  degli
interventi urgenti per  la  messa  in  sicurezza  e  la  manutenzione
straordinaria delle strade comunali  di  Roma  capitale,  nonche'  di
rimuovere le situazioni di emergenza  connesse  al  traffico  e  alla
mobilita' nel territorio comunale derivanti  dalle  condizioni  della
piattaforma  stradale  delle  strade  comunali,  Roma   capitale   e'
autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di  entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
nell'ambito dei rapporti  di  collaborazione  con  lo  Stato  di  cui
all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42,  apposita
convenzione con la societa' ANAS Spa,  in  qualita'  di  centrale  di
committenza, per l'affidamento  di  tali  interventi,  da  realizzare
entro novanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione.  Per  le
finalita' di cui al primo periodo e limitatamente agli affidamenti di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, la selezione degli operatori economici da  parte  della  societa'
ANAS Spa puo' avvenire, nel  rispetto  del  principio  di  rotazione,
anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54  del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  da  essa
conclusi, ancora efficaci alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto e in relazione ai  quali  non  e'
intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti  basati
su tali  accordi  quadro  ovvero  non  si  e'  provveduto  alla  loro
esecuzione nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo
54. Per le finalita' di cui al presente comma, la societa'  ANAS  Spa
e' altresi' autorizzata a utilizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma
873,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  le  risorse   gia'
disponibili per interventi di manutenzione straordinaria  nell'ambito
del contratto di programma tra la societa' ANAS Spa  e  il  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nel limite  di  5
milioni di euro. 
  3. All'articolo 2, comma 171, primo periodo,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, le parole «I compiti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilita'  degli
enti concessionari e dei soggetti gestori in  materia  di  sicurezza,
nonche' le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti,  i
compiti». 
  4.  All'articolo  114,  comma  4,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le  parole  «Il  progetto»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli invasi realizzati da  sbarramenti
aventi le  caratteristiche  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto» ed e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Per gli invasi di cui all'articolo 89 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita'
ai  propri  ordinamenti,  adeguano  la  disciplina   regionale   agli
obiettivi di cui ai  commi  2,  3  e  9,  anche  tenuto  conto  delle
specifiche caratteristiche  degli  sbarramenti  e  dei  corpi  idrici
interessati.». 
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 516 e' sostituito dal seguente: 
  «516. Per la programmazione e  la  realizzazione  degli  interventi
necessari alla mitigazione  dei  danni  connessi  al  fenomeno  della
siccita' e per promuovere  il  potenziamento  e  l'adeguamento  delle
infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza  dei
sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le  dispersioni  di
risorse  idriche,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri  della  transizione
ecologica, delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  della
cultura e dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  di
regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,  previa   acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30  giugno  2022
e' adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali  e  per
la sicurezza nel settore idrico. Il  Piano  nazionale  e'  aggiornato
ogni tre anni, con le modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto
dello stato di avanzamento  degli  interventi,  come  risultante  dal
monitoraggio di cui al comma  524.  Il  Piano  nazionale  e'  attuato
attraverso successivi  stralci  che  tengono  conto  dello  stato  di
avanzamento degli interventi e  della  disponibilita'  delle  risorse
economiche nonche' di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso
dell'attuazione degli stralci medesimi,  approvati  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  sentiti
i Ministri della  transizione  ecologica,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze
e l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata»; 
  b) dopo il comma 516 sono inseriti i seguenti: 
  «516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di
concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  della  cultura  e  dell'economia  e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, previa  acquisizione  dell'intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri per la redazione
e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui  al  comma  516  del
presente articolo e  della  sua  attuazione  per  successivi  stralci
secondo quanto previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di
gestione  delle  acque  dei  bacini  idrografici  predisposti   dalle
Autorita' di bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e in particolare: 
  a) ai fini della definizione del Piano nazionale di  cui  al  comma
516, le modalita' con cui le Autorita' di  bacino  distrettuali,  gli
Enti di governo dell'ambito e gli altri enti  territoriali  coinvolti
trasferiscono al Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla  definizione
del Piano medesimo e i relativi criteri di  priorita',  tenuto  anche
conto della valutazione della qualita' tecnica e della sostenibilita'
economico-finanziaria effettuata dall'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente per gli interventi proposti da  soggetti  da
essa regolati; 
  b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci,  sulla
base di  indicatori  di  valutazione  degli  interventi,  nonche'  le
modalita' di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza  o  di
dichiarazioni mendaci; 
  c) le modalita' di attuazione e di rendicontazione degli interventi
ammessi al finanziamento negli stralci. 
  516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 17  aprile  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, e  1°  agosto  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019, sono  inseriti
nel Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e  sono
attuati e monitorati  secondo  le  modalita'  previste  nei  medesimi
decreti. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza  di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma  516,  le
risorse economiche gia' disponibili alla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione per  la  realizzazione  degli  interventi
previsti dal medesimo comma 516 sono  utilizzate,  tenuto  conto  dei
procedimenti gia' avviati dal Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili e dall'Autorita' di  regolazione  per  energia,
reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci attuativi
approvati con le modalita' stabilite dal  terzo  periodo  del  citato
comma 516»; 
  c) i commi 517 e 518 sono abrogati; 
  d) al comma 519, le parole: «di cui  alle  sezioni  "acquedotti"  e
"invasi" del Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al Piano nazionale di cui al comma 516»; 
  e) il comma 520 e' sostituito dal seguente: 
  «520.  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e  12
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.   108,   monitora
l'andamento dell'attuazione degli interventi del Piano  nazionale  di
cui al comma 516 del presente articolo e assicura il  sostegno  e  le
misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di
eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli
interventi»; 
  f) al comma 524, le parole: «"Piano invasi"  o  "Piano  acquedotti"
sulla base della  sezione  di  appartenenza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Piano nazionale di cui al comma 516»; 
  g) il comma 525 e' sostituito dal seguente: 
  «525. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli  interventi
finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale  di
ripresa  e  resilienza  di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero  del
Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, e dal  titolo  II  del  medesimo  decreto-legge,
nonche' dal comma 520  del  presente  articolo,  il  Ministero  delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  segnala  i  casi  di
inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti
di gestione e degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza
del  soggetto  legittimato,  propone  gli  interventi  correttivi  da
adottare  per  il  ripristino,  comunicandoli  alla  Presidenza   del
Consiglio dei ministri. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
previa diffida ad adempiere entro il termine  di  trenta  giorni,  su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili, nomina, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55,  un  Commissario  straordinario  che  esercita  i
necessari poteri sostitutivi di  programmazione  e  di  realizzazione
degli interventi, e  definisce  le  modalita',  anche  contabili,  di
intervento. Il Commissario straordinario  opera  in  via  sostitutiva
anche per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  nel  Piano
nazionale di cui al comma 516 del presente articolo in  mancanza  del
gestore  legittimato  a  operare.  Gli  oneri  per  i  compensi   dei
Commissari straordinari sono definiti dal decreto di  nomina  e  sono
posti a carico delle risorse destinate agli  interventi.  I  compensi
dei Commissari straordinari sono stabiliti in misura non superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111». 
  4-ter. Al comma 155 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, le parole: «, di cui 60 milioni di euro annui per la  sezione
"invasi"» sono soppresse. 
  4-quater. Il comma 4-bis dell'articolo  6  della  legge  1°  agosto
2002, n. 166, e' sostituito dai seguenti: 
  «4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del  decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  provvede  alla
vigilanza  tecnica  sulle  operazioni  di  controllo   eseguite   dai
concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere  di
derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di  cui
all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n.  507  del  1994,
aventi le seguenti caratteristiche: 
  a) in caso di utilizzo della risorsa  idrica  con  restituzione  in
alveo: l'opera di presa e  le  opere  comprese  tra  la  presa  e  la
restituzione in alveo naturale, escluse le centrali idroelettriche  e
di pompaggio e gli altri impianti industriali; 
  b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza  restituzione  in
alveo: l'opera di presa e le opere  successive  alla  presa,  sino  e
compresa la prima opera idraulica in grado di regolare,  dissipare  o
disconnettere il carico idraulico di monte  rispetto  alle  opere  di
valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della  portata
derivata. 
  4-ter.  All'approvazione  tecnica  dei  progetti  delle  opere   di
derivazione e di adduzione non individuate ai sensi del comma 4-bis e
alla vigilanza tecnica sulle operazioni  di  controllo  eseguite  dai
concessionari  sulle  medesime  opere  provvedono  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di cui ai
commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e  le  funzioni
di cui ai commi  4-bis  e  4-ter  sono  svolti  dal  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dalle  regioni  e
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sulla  base  di  accordi
sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,  n.
241». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 13, comma 3, del  decreto-legge
          30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Disposizioni urgenti in
          materia   di   proroga   di   termini    legislativi,    di
          organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche'  di
          innovazione tecnologica), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  13  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). - (Omissis) 
                3. Per i concessionari  il  cui  periodo  regolatorio
          quinquennale  e'  pervenuto  a  scadenza,  il  termine  per
          l'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni
          2020 e 2021 e di quelle  relative  a  tutte  le  annualita'
          comprese nel nuovo periodo regolatorio  e'  differito  sino
          alla definizione  del  procedimento  di  aggiornamento  dei
          piani economici finanziari predisposti in conformita'  alle
          delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma  1,  del
          decreto-legge  n.   109   del   2018,   dall'Autorita'   di
          regolazione dei trasporti di cui all'articolo  articolo  37
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Entro
          il 30 marzo 2020 i concessionari presentano  al  Concedente
          le  proposte   di   aggiornamento   dei   piani   economico
          finanziari, riformulate ai sensi della predetta  normativa,
          che annullano e sostituiscono ogni precedente  proposta  di
          aggiornamento.   L'aggiornamento   dei   piani    economici
          finanziari presentati nel termine  del  30  marzo  2020  e'
          perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 13-bis,  del  decreto-legge  16
          ottobre 2017,  n.  148  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          finanziaria e per esigenze indifferibili): 
                «Art. 13-bis (Disposizioni in materia di  concessioni
          autostradali). - 1. Per il perseguimento delle finalita' di
          cui ai protocolli di intesa stipulati in  data  14  gennaio
          2016,   rispettivamente,    tra    il    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti e la  regione  Trentino-Alto
          Adige/Südtirol  unitamente  a  tutte   le   amministrazioni
          pubbliche   interessate   allo   sviluppo   del   Corridoio
          scandinavo  mediterraneo  e  sottoscrittrici  del  predetto
          protocollo e tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Veneto
          interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo,  tesi
          a promuovere la cooperazione istituzionale per lo  sviluppo
          dei   medesimi    Corridoi,    il    coordinamento    delle
          infrastrutture  autostradali  A22  Brennero-Modena   e   A4
          Venezia-Trieste,  A28  Portogruaro-Pordenone   e   raccordo
          Villesse-Gorizia e' assicurato come segue: 
                  a)  le  funzioni  di  concedente  sono  svolte  dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                  b)   le   convenzioni   di   concessione   per   la
          realizzazione  delle  opere  e  la  gestione  delle  tratte
          autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate  dal
          Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con  le
          regioni e  gli  enti  locali  che  hanno  sottoscritto  gli
          appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016,  che
          potranno anche avvalersi nel  ruolo  di  concessionario  di
          societa' in house, esistenti  o  appositamente  costituite,
          nel cui capitale non figurino privati; 
                  c) le convenzioni di cui  alla  lettera  b)  devono
          prevedere   che    eventuali    debiti    delle    societa'
          concessionarie  uscenti  e  il  valore  di  subentro  delle
          concessioni scadute  restino  a  carico  dei  concessionari
          subentranti. 
                2. A seguito dell'affidamento di cui al comma  4  del
          presente articolo, la societa' Autobrennero Spa provvede al
          trasferimento all'entrata del bilancio  dello  Stato  delle
          risorse accantonate in regime  di  esenzione  fiscale  fino
          alla  data  del  predetto  affidamento  nel  fondo  di  cui
          all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449, mediante versamenti rateizzati  di  pari  importo,  da
          effettuare entro l'anno 2028. La societa' Autobrennero  Spa
          provvede al versamento delle rate entro il 15  dicembre  di
          ciascuno degli anni successivi a  quello  di  effettuazione
          dell'affidamento di cui al comma 4 del  presente  articolo.
          Le risorse versate dalla  societa'  Autobrennero  Spa  sono
          riassegnate  allo  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e  trasferite  alla  societa'
          Rete ferroviaria italiana Spa. Le ulteriori  quote  annuali
          da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13,
          della legge n. 449 del 1997 sono versate dal concessionario
          dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di
          cui   al   periodo   precedente   entro    trenta    giorni
          dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le
          risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate
          per le finalita' di cui al citato articolo  55,  comma  13,
          della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del  contratto  di
          programma -  parte  investimenti  tra  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa. 
                3. A partire dalla data dell'affidamento  di  cui  al
          comma 4, il concessionario subentrante  dell'infrastruttura
          autostradale  A22  Brennero-Modena  versa  all'entrata  del
          bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno,
          l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018  e  di  70
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2019  al
          2024  e  comunque  fino  a  concorrenza   del   valore   di
          concessione,  che  non   potra'   essere   complessivamente
          inferiore a 580 milioni di euro. Nella  determinazione  del
          valore di concessione, di cui al periodo  precedente,  sono
          in ogni caso considerate le somme gia' erogate dallo  Stato
          per la realizzazione dell'infrastruttura. 
                4.  Gli  atti  convenzionali  di   concessione   sono
          stipulati  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti   con   i   concessionari   autostradali    delle
          infrastrutture di cui al comma 1, dopo  l'approvazione  del
          CIPE,  previo  parere  dell'Autorita'  di  regolazione  dei
          trasporti sullo  schema  di  convenzione  e  comunque,  con
          riferimento     all'infrastruttura     autostradale     A22
          Brennero-Modena, entro il 31 luglio 2021  e  il  versamento
          degli importi  dovuti  per  l'anno  2020  e  per  gli  anni
          precedenti dal concessionario  subentrante  della  predetta
          infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato per il 50
          per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50  per
          cento entro il 30 aprile  2022.  I  medesimi  concessionari
          mantengono  tutti  gli  obblighi  previsti  a  legislazione
          vigente. 
                5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449,  il  terzo  e  il   quarto   periodo   sono
          soppressi.». 
              - Si riporta l'articolo 183, del decreto legislativo 18
          aprile, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art.  183  (Finanza  di  progetto).  -  1.  Per   la
          realizzazione di lavori pubblici o di  lavori  di  pubblica
          utilita',  ivi  inclusi  quelli  relativi  alle   strutture
          dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli  strumenti
          di       programmazione        formalmente        approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa  vigente,  ivi  inclusi  i   Piani   dei   porti,
          finanziabili in tutto o in parte con capitali  privati,  le
          amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in   alternativa
          all'affidamento mediante concessione ai sensi  della  parte
          III, affidare una concessione ponendo a  base  di  gara  il
          progetto di  fattibilita',  mediante  pubblicazione  di  un
          bando  finalizzato  alla  presentazione  di   offerte   che
          contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
          a carico dei soggetti  proponenti.  In  ogni  caso  per  le
          infrastrutture afferenti le opere in linea,  e'  necessario
          che le relative proposte siano ricomprese  negli  strumenti
          di   programmazione   approvati   dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
          cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
          secondo l'importo dei lavori, ponendo a  base  di  gara  il
          progetto di fattibilita'  predisposto  dall'amministrazione
          aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
          di gara e'  redatto  dal  personale  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici  in  possesso   dei   requisiti   soggettivi
          necessari per la  sua  predisposizione  in  funzione  delle
          diverse    professionalita'    coinvolte     nell'approccio
          multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'.  In
          caso  di  carenza  in  organico  di  personale  idoneamente
          qualificato,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono
          affidare  la  redazione  del  progetto  di  fattibilita'  a
          soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
          presente codice.  Gli  oneri  connessi  all'affidamento  di
          attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi  nel
          quadro economico dell'opera. 
                3.   Il   bando,   oltre   al   contenuto    previsto
          dall'allegato XXI specifica: 
                  a)  che  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha   la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          definitivo,   da   questi    presentato,    le    modifiche
          eventualmente  intervenute  in  fase  di  approvazione  del
          progetto, anche al  fine  del  rilascio  delle  concessioni
          demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
          concessione    e'    aggiudicata    al    promotore    solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
                  b) che, in caso di mancata  accettazione  da  parte
          del  promotore   di   apportare   modifiche   al   progetto
          definitivo,  l'amministrazione  ha  facolta'  di   chiedere
          progressivamente ai concorrenti successivi  in  graduatoria
          l'accettazione delle modifiche  da  apportare  al  progetto
          definitivo presentato dal promotore alle stesse  condizioni
          proposte al promotore e non accettate dallo stesso. 
                4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  valutano  le
          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior rapporto qualita'/prezzo. 
                5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95,  l'esame
          delle  proposte  e'  esteso  agli  aspetti  relativi   alla
          qualita' del  progetto  definitivo  presentato,  al  valore
          economico e finanziario del  piano  e  al  contenuto  della
          bozza di convenzione.  Per  quanto  concerne  le  strutture
          dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la  valutazione
          delle proposte  sono  svolti  anche  con  riferimento  alla
          maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta  a  soddisfare
          in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
          turistica ed economica dell'area interessata,  alla  tutela
          del  paesaggio  e  dell'ambiente  e  alla  sicurezza  della
          navigazione. 
                6. Il bando indica i  criteri,  secondo  l'ordine  di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le  diverse  proposte.  La
          pubblicazione del bando, nel caso  di  strutture  destinate
          alla,  nautica  da  diporto,   esaurisce   gli   oneri   di
          pubblicita' previsti  per  il  rilascio  della  concessione
          demaniale marittima. 
                7. Il disciplinare di gara, richiamato  espressamente
          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
                8. Alla procedura sono ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso  dei  requisiti   per   i   concessionari,   anche
          associando o consorziando altri  soggetti,  ferma  restando
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
                9.  Le   offerte   devono   contenere   un   progetto
          definitivo,   una   bozza   di   convenzione,   un    piano
          economico-finanziario asseverato da un istituto di  credito
          o  da  societa'  di  servizi  costituite  dall'istituto  di
          credito  stesso  ed  iscritte  nell'elenco  generale  degli
          intermediari finanziari, ai  sensi  dell'articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  o  da  una
          societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della  legge
          23 novembre 1939, n. 1966, nonche' la specificazione  delle
          caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
          del preliminare  coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
          finanziatori nel progetto. Il piano  economico-finanziario,
          oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per  la
          predisposizione del progetto di fattibilita' posto  a  base
          di gara, comprende l'importo delle spese sostenute  per  la
          predisposizione  delle  offerte,  comprensivo   anche   dei
          diritti sulle opere dell'ingegno di cui  all'articolo  2578
          del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui
          al periodo precedente non puo' superare il  2,5  per  cento
          del valore dell'investimento, come desumibile dal  progetto
          di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
          destinate alla nautica da diporto, il  progetto  definitivo
          deve definire le caratteristiche qualitative  e  funzionali
          dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e
          delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
          studio con la descrizione del progetto ed i dati  necessari
          per individuare e valutare  i  principali  effetti  che  il
          progetto puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato
          con   le   specifiche   richieste   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. 
                10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
                  a) prende in esame le offerte  che  sono  pervenute
          nei termini indicati nel bando; 
                  b) redige una graduatoria  e  nomina  promotore  il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta; 
                  c) pone  in  approvazione  il  progetto  definitivo
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'articolo 27, anche  al  fine  del  successivo  rilascio
          della concessione demaniale marittima, ove  necessaria.  In
          tale fase e' onere del promotore procedere  alle  modifiche
          progettuali  necessarie  ai  fini   dell'approvazione   del
          progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
          fini della valutazione di  impatto  ambientale,  senza  che
          cio' comporti alcun  compenso  aggiuntivo,  ne'  incremento
          delle spese sostenute per la predisposizione delle  offerte
          indicate nel piano finanziario; 
                  d) quando il progetto non  necessita  di  modifiche
          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della
          concessione; 
                  e) qualora il promotore non accetti  di  modificare
          il progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente  ai
          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle
          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse
          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo
          stesso. 
                11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
          da parte del  promotore,  ovvero  del  diverso  concorrente
          aggiudicatario. Il  rilascio  della  concessione  demaniale
          marittima, ove necessaria, avviene sulla base del  progetto
          definitivo,  redatto  in   conformita'   al   progetto   di
          fattibilita' approvato. 
                12. Nel caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
                13. Le offerte sono corredate dalla garanzia  di  cui
          all'articolo 93 e  da  un'ulteriore  cauzione  fissata  dal
          bando  in  misura  pari  al  2,5  per  cento   del   valore
          dell'investimento,  come   desumibile   dal   progetto   di
          fattibilita'  posto   a   base   di   gara.   Il   soggetto
          aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione  definitiva
          di   cui   all'articolo   103.   Dalla   data   di   inizio
          dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
          dovuta una cauzione a garanzia  delle  penali  relative  al
          mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
          contrattuali  relativi   alla   gestione   dell'opera,   da
          prestarsi nella misura del 10 per  cento  del  costo  annuo
          operativo  di  esercizio  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
                14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327, e successive modificazioni. 
                15. Gli operatori economici possono  presentare  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla
          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
          di pubblica utilita', incluse le  strutture  dedicate  alla
          nautica da diporto, anche se presenti  negli  strumenti  di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La
          proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione. Nel caso di strutture destinate alla  nautica  da
          diporto, il  progetto  di  fattibilita'  deve  definire  le
          caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori  e  del
          quadro delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche
          prestazioni da fornire, deve contenere uno  studio  con  la
          descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
          e valutare i principali effetti che il progetto puo'  avere
          sull'ambiente e deve essere  integrato  con  le  specifiche
          richieste  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti     con     propri     decreti.     Il      piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute   per   la   predisposizione   della    proposta,
          comprensivo anche dei diritti sulle opere  dell'ingegno  di
          cui all'articolo 2578 del codice  civile.  La  proposta  e'
          corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  17,  dalla  cauzione  di  cui
          all'articolo 93, e dall'impegno  a  prestare  una  cauzione
          nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
          nel  caso   di   indizione   di   gara.   L'amministrazione
          aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio  di  tre
          mesi,  la  fattibilita'  della   proposta.   A   tal   fine
          l'amministrazione   aggiudicatrice   puo'    invitare    il
          proponente ad apportare  al  progetto  di  fattibilita'  le
          modifiche  necessarie  per  la  sua  approvazione.  Se   il
          proponente non apporta le modifiche richieste, la  proposta
          non puo' essere  valutata  positivamente.  Il  progetto  di
          fattibilita' eventualmente modificato, qualora non sia gia'
          presente  negli  strumenti  di   programmazione   approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa  vigente,  e'  inserito  in  tali  strumenti   di
          programmazione ed e' posto in approvazione con le modalita'
          previste per l'approvazione di progetti; il  proponente  e'
          tenuto  ad  apportare  le  eventuali  ulteriori   modifiche
          chieste in sede di approvazione del progetto;  in  difetto,
          il progetto  si  intende  non  approvato.  Il  progetto  di
          fattibilita' approvato e' posto a base di gara, alla  quale
          e' invitato  il  proponente.  Nel  bando  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' chiedere ai  concorrenti,  compreso  il
          proponente,  la  presentazione  di  eventuali  varianti  al
          progetto. Nel bando e' specificato che  il  promotore  puo'
          esercitare  il  diritto  di  prelazione.   I   concorrenti,
          compreso  il  promotore,  devono  essere  in  possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  8,  e  presentare  un'offerta
          contenente   una   bozza   di   convenzione,    il    piano
          economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
          al  comma  9,  primo  periodo,  la   specificazione   delle
          caratteristiche del servizio e della gestione,  nonche'  le
          eventuali  varianti  al  progetto   di   fattibilita';   si
          applicano i commi 4, 5, 6, 7 e  13.  Se  il  promotore  non
          risulta aggiudicatario,  puo'  esercitare,  entro  quindici
          giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il  diritto
          di prelazione e  divenire  aggiudicatario  se  dichiara  di
          impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
          medesime  condizioni  offerte  dall'aggiudicatario.  Se  il
          promotore non risulta  aggiudicatario  e  non  esercita  la
          prelazione   ha   diritto   al    pagamento,    a    carico
          dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese   per   la
          predisposizione della proposta  nei  limiti  indicati;  nel
          comma  9.  Se  il   promotore   esercita   la   prelazione,
          l'originario aggiudicatario  ha  diritto  al  pagamento,  a
          carico del  promotore,  dell'importo  delle  spese  per  la
          predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 
                16. La proposta di cui al comma  15,  primo  periodo,
          puo' riguardare, in alternativa alla concessione,  tutti  i
          contratti di partenariato pubblico privato. 
                17. Possono presentare le proposte di  cui  al  comma
          15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di
          cui al comma 8, nonche' i  soggetti  con  i  requisiti  per
          partecipare  a  procedure  di  affidamento   di   contratti
          pubblici anche per servizi di  progettazione  eventualmente
          associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
          di servizi.  La  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di
          pubblica utilita' rientra tra  i  settori  ammessi  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c-bis),  del  decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli
          scopi di utilita' sociale e di  promozione  dello  sviluppo
          economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi  alla
          presentazione  di  proposte  di  realizzazione  di   lavori
          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro
          autonomia decisionale. 
                17-bis.  Gli   investitori   istituzionali   indicati
          nell'elenco  riportato  all'articolo  32,  comma   3,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,   numero   3),   del
          regolamento (UE) 2015/1017 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25  giugno  2015,  secondo  quanto  previsto
          nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione
          del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte  di  cui
          al  comma  15,  primo  periodo,  associati  o  consorziati,
          qualora  privi  dei  requisiti  tecnici,  con  soggetti  in
          possesso dei  requisiti  per  partecipare  a  procedure  di
          affidamento  di   contratti   pubblici   per   servizi   di
          progettazione. 
                18.  Al  fine  di  assicurare  adeguati  livelli   di
          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario
          nell'operazione, si  applicano  in  quanto  compatibili  le
          disposizioni contenute all'articolo 185. 
                19. Limitatamente alle ipotesi di cui i  commi  15  e
          17, i soggetti che hanno  presentato  le  proposte  possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione. 
                20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per
          quanto attiene alle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
          diporto, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano adeguano la propria normativa ai principi  previsti
          dal presente articolo.». 
                - Si riporta l'articolo 13-bis,  commi  2  e  4,  del
          decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti
          in materia finanziaria e per esigenze indifferibili),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 13-bis (Disposizioni in materia di  concessioni
          autostradali). - (Omissis) 
                2.  La  societa'   Autobrennero   Spa   provvede   al
          trasferimento all'entrata del bilancio  dello  Stato  delle
          risorse accantonate in regime  di  esenzione  fiscale  fino
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge  27
          dicembre 1997, n. 449, mediante  versamenti  rateizzati  di
          pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La  societa'
          Autobrennero Spa provvede al versamento  della  prima  rata
          entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro  il
          15 dicembre di ciascuno degli anni successivi.  Le  risorse
          versate dalla societa' Autobrennero  Spa  sono  riassegnate
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e trasferite alla societa'  Rete  ferroviaria
          italiana Spa. Le ulteriori quote annuali da accantonare  ai
          sensi del medesimo articolo 55, comma 13,  della  legge  n.
          449   del   1997   sono    versate    dal    concessionario
          dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di
          cui   al   periodo   precedente   entro    trenta    giorni
          dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le
          risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate
          per le finalita' di cui al citato articolo  55,  comma  13,
          della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del  contratto  di
          programma -  parte  investimenti  tra  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa. 
                (Omissis) 
                4.  Gli  atti  convenzionali  di   concessione   sono
          stipulati  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti   con   i   concessionari   autostradali    delle
          infrastrutture di cui al comma 1, dopo  l'approvazione  del
          CIPE,  previo  parere  dell'Autorita'  di  regolazione  dei
          trasporti sullo  schema  di  convenzione  e  comunque,  con
          riferimento     all'infrastruttura     autostradale     A22
          Brennero-Modena, entro il 15 dicembre 2021 e il  versamento
          degli importi  dovuti  per  l'anno  2020  e  per  gli  anni
          precedenti dal concessionario  subentrante  della  predetta
          infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato per il 50
          per cento entro il 21 dicembre 2021 e per  il  restante  50
          per cento entro il 30 aprile 2022. I medesimi concessionari
          mantengono  tutti  gli  obblighi  previsti  a  legislazione
          vigente. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 9-tricies semel, comma  1,  del
          decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.  123,   (Disposizioni
          urgenti  per  l'accelerazione  e  il  completamento   delle
          ricostruzioni in corso  nei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
          dicembre 2019,  n.  156,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 9-tricies  semel  (Sospensione  dell'incremento
          delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25). - 1.
          Nelle more della procedura di  cui  all'articolo  1,  comma
          183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal  1°  gennaio
          2019 al 31 dicembre 2021  e  comunque  non  successivamente
          alla conclusione della  verifica  della  sussistenza  delle
          condizioni per  la  prosecuzione  dell'attuale  concessione
          delle autostrade  A24  e  A25,  ove  tale  conclusione  sia
          anteriore alla  data  del  31  dicembre  2021,  e'  sospeso
          l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24
          e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli  utenti.
          Per la durata del periodo di sospensione, si  applicano  le
          tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  35,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          proroga di termini  legislativi,  di  organizzazione  delle
          pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di    innovazione
          tecnologica): 
                «Art. 35  (Disposizioni  in  materia  di  concessioni
          autostradali). - 1. In caso di revoca, di  decadenza  o  di
          risoluzione di concessioni di strade o di  autostrade,  ivi
          incluse quelle sottoposte  a  pedaggio,  nelle  more  dello
          svolgimento delle procedure di  gara  per  l'affidamento  a
          nuovo concessionario, per il tempo strettamente  necessario
          alla  sua  individuazione,  ANAS  S.p.a.,   in   attuazione
          dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, puo' assumere  la  gestione  delle  medesime,
          nonche' svolgere le attivita' di manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria e quelle  di  investimento  finalizzate  alla
          loro riqualificazione o adeguamento. Sono  fatte  salve  le
          eventuali  disposizioni  convenzionali  che  escludano   il
          riconoscimento  di  indennizzi  in   caso   di   estinzione
          anticipata del rapporto concessorio, ed e' fatta  salva  la
          possibilita' per ANAS S.p.a.,  ai  fini  dello  svolgimento
          delle attivita' di cui al primo periodo, di acquistare  gli
          eventuali  progetti  elaborati  dal  concessionario  previo
          pagamento di un corrispettivo determinato  avendo  riguardo
          ai soli costi di progettazione e  ai  diritti  sulle  opere
          dell'ingegno di cui all'articolo 2578  del  codice  civile.
          Con decreto adottato dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e  le  modalita'
          di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS
          S.p.a. Qualora l'estinzione  della  concessione  derivi  da
          inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176,
          comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
          n. 50,  anche  in  sostituzione  delle  eventuali  clausole
          convenzionali, sostanziali e procedurali,  difformi,  anche
          se approvate per legge, da intendersi come nulle  ai  sensi
          dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza
          che possa operare, per effetto della presente disposizione,
          alcuna   risoluzione   di    diritto.    L'efficacia    del
          provvedimento di  revoca,  decadenza  o  risoluzione  della
          concessione non e' sottoposta alla condizione del pagamento
          da  parte  dell'amministrazione  concedente   delle   somme
          previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a). 
                1-bis. All'articolo 1, comma  1078,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente:  «Le   province   e   le   citta'   metropolitane
          certificano l'avvenuta realizzazione  degli  interventi  di
          cui al comma 1076  entro  il  31  dicembre  2020,  per  gli
          interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro  il  31
          dicembre  successivo  all'anno  di  riferimento,  per   gli
          interventi realizzati dal 2020 al 2023,  mediante  apposita
          comunicazione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti». 
                1-ter. L'articolo 9 della legge 12  agosto  1982,  n.
          531, e' abrogato.  Conseguentemente,  fino  al  31  ottobre
          2028, la Societa' Autostrada tirrenica Spa, in forza  della
          convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede
          esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali
          relative     al     collegamento      autostradale      A12
          Livorno-Grosseto-Civitavecchia,  aperte  al  traffico  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e la Societa' Autostrada tirrenica Spa  procedono
          alla revisione della  predetta  convenzione  unica  tenendo
          conto delle vigenti disposizioni in  materia  di  contratti
          pubblici nonche' di quanto disposto dal primo  periodo  del
          presente  comma,  in  conformita'  alle  delibere  adottate
          dall'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti   di   cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Le tratte  diverse  da  quelle  previste  dal
          secondo periodo sono assegnate, all'esito del  procedimento
          di revisione della concessione di  cui  al  terzo  periodo,
          alla  societa'  ANAS  Spa  che   provvede   altresi'   alla
          realizzazione dell'intervento viario  Tarquinia-San  Pietro
          in Palazzi, anche  attraverso  l'adeguamento  della  strada
          statale n. 1 - Aurelia, nei limiti  delle  risorse  che  si
          renderanno  disponibili  a  tale   fine   nell'ambito   del
          contratto   di   programma   tra   il    Ministero    delle
          infrastrutture e delle mobilita' sostenibili e la  societa'
          ANAS  Spa   relativo   al   periodo   2021-2025.   Per   la
          progettazione ed esecuzione dell'intervento viario  di  cui
          al  precedente  periodo,  a   decorrere   dalla   data   di
          sottoscrizione  del  contratto  di  programma  relativo  al
          periodo 2021-2025  e  fino  al  completamento  dei  lavori,
          l'amministratore delegato pro tempore della  societa'  ANAS
          Spa e' nominato commissario straordinario, con i  poteri  e
          le funzioni di cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55. Al  commissario  straordinario
          non spettano compensi, gettoni  di  presenza  e  indennita'
          comunque denominate.». 
              - Si riporta l'articolo 2578 del regio decreto 16 marzo
          1942, n. 262 (Approvazione del testo del codice civile): 
                «Art. 2578 (Progetti  di  lavori).  -  All'autore  di
          progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi
          che costituiscono soluzioni originali di problemi  tecnici,
          compete, oltre il diritto  esclusivo  di  riproduzione  dei
          piani e  disegni  dei  progetti  medesimi,  il  diritto  di
          ottenere  un  equo  compenso  [c.c.  2579]  da  coloro  che
          eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il  suo
          consenso.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 1016, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2007): 
                «Art. 1. -  1016.  I  fondi  di  cui  alla  legge  26
          febbraio  1992,  n.  211,   e   successive   modificazioni,
          destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla  legge
          21 dicembre  2001,  n.  443,  e  successive  modificazioni,
          possono essere utilizzati  per  il  finanziamento  parziale
          dell'opera intera, con le stesse modalita' contabili  e  di
          rendicontazione previste per i  fondi  stanziati  ai  sensi
          della citata legge n. 443 del 2001.  Per  il  completamento
          del programma degli interventi di cui all'articolo 9  della
          legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzata una spesa di
          10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2007,  2008  e
          2009, destinata alla realizzazione di  completamenti  delle
          opere in corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti
          provvede, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano,  ad  un  piano  di  riparto  di  tali  risorse,
          valutando le esigenze piu' valide ed  urgenti  in  tema  di
          trasporto".» 
              - Si riporta l'articolo 5 del  decreto  legislativo  19
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per
          concessioni,  appalti  pubblici  e  accordi  tra   enti   e
          amministrazioni  aggiudicatrici  nell'ambito  del   settore
          pubblico). - 1. Una concessione o un appalto pubblico,  nei
          settori    ordinari    o    speciali,    aggiudicati     da
          un'amministrazione   aggiudicatrice   o    da    un    ente
          aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o
          di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione
          del  presente  codice  quando  sono  soddisfatte  tutte  le
          seguenti condizioni: 
                  a)  l'amministrazione   aggiudicatrice   o   l'ente
          aggiudicatore  esercita  sulla  persona  giuridica  di  cui
          trattasi un  controllo  analogo  a  quello  esercitato  sui
          propri servizi; 
                  b) oltre  l'80  per  cento  delle  attivita'  della
          persona   giuridica   controllata   e'   effettuata   nello
          svolgimento    dei     compiti     ad     essa     affidati
          dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre
          persone   giuridiche    controllate    dall'amministrazione
          aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; 
                  c) nella persona giuridica controllata  non  vi  e'
          alcuna  partecipazione  diretta  di  capitali  privati,  ad
          eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le
          quali non comportano controllo o potere  di  veto  previste
          dalla legislazione nazionale, in conformita' dei  trattati,
          che non esercitano un'influenza determinante sulla  persona
          giuridica controllata. 
                2.  Un'amministrazione  aggiudicatrice  o   un   ente
          aggiudicatore  esercita  su  una   persona   giuridica   un
          controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai
          sensi del  comma  1,  lettera  a),  qualora  essa  eserciti
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che sulle decisioni significative della  persona  giuridica
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
          aggiudicatore. 
                3. Il presente codice non si applica anche quando una
          persona giuridica  controllata  che  e'  un'amministrazione
          aggiudicatrice  o  un  ente  aggiudicatore,  aggiudica   un
          appalto o  una  concessione  alla  propria  amministrazione
          aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante  o  ad
          un  altro  soggetto  giuridico  controllato  dalla   stessa
          amministrazione  aggiudicatrice  o  ente  aggiudicatore,  a
          condizione che nella persona  giuridica  alla  quale  viene
          aggiudicato  l'appalto   pubblico   non   vi   sia   alcuna
          partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
          forme  di  partecipazione  di  capitali  privati  che   non
          comportano controllo o  potere  di  veto  prescritte  dalla
          legislazione nazionale, in conformita'  dei  trattati,  che
          non  esercitano  un'influenza  determinante  sulla  persona
          giuridica controllata. 
                4.  Un'amministrazione  aggiudicatrice  o   un   ente
          aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto  pubblico  o  una
          concessione senza  applicare  il  presente  codice  qualora
          ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di
          controllo congiunto. 
                5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori  esercitano  su  una  persona  giuridica   un
          controllo  congiunto  quando  sono  soddisfatte  tutte   le
          seguenti condizioni: 
                  a) gli organi decisionali della  persona  giuridica
          controllata sono composti da  rappresentanti  di  tutte  le
          amministrazioni   aggiudicatrici   o   enti   aggiudicatori
          partecipanti. Singoli rappresentanti possono  rappresentare
          varie o tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti
          aggiudicatori partecipanti; 
                  b)  tali  amministrazioni  aggiudicatrici  o   enti
          aggiudicatori sono in grado  di  esercitare  congiuntamente
          un'influenza  determinante  sugli  obiettivi  strategici  e
          sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 
                  c) la persona giuridica  controllata  non  persegue
          interessi   contrari   a   quelli   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti. 
                6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o  piu'
          amministrazioni aggiudicatrici non rientra  nell'ambito  di
          applicazione del presente codice, quando  sono  soddisfatte
          tutte le seguenti condizioni: 
                  a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione
          tra  le   amministrazioni   aggiudicatrici   o   gli   enti
          aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire  che  i
          servizi pubblici che essi  sono  tenuti  a  svolgere  siano
          prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi  che  essi
          hanno in comune; 
                  b)  l'attuazione  di  tale  cooperazione  e'  retta
          esclusivamente  da  considerazioni  inerenti  all'interesse
          pubblico; 
                  c) le amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
          aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
          del  20  per  cento  delle  attivita'   interessate   dalla
          cooperazione. 
                7. Per determinare la percentuale delle attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), e al comma 6,  lettera  c),  si
          prende in considerazione il fatturato totale medio,  o  una
          idonea misura alternativa basata  sull'attivita',  quale  i
          costi sostenuti dalla persona giuridica  o  amministrazione
          aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  nei  settori  dei
          servizi, delle forniture  e  dei  lavori  per  i  tre  anni
          precedenti   l'aggiudicazione    dell'appalto    o    della
          concessione. 
                8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio
          dell'attivita' della persona  giuridica  o  amministrazione
          aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a  causa  della
          riorganizzazione delle sue attivita',  il  fatturato  o  la
          misura alternativa basata sull'attivita',  quali  i  costi,
          non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e'  piu'
          pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base
          a proiezioni dell'attivita', che la  misura  dell'attivita'
          e' credibile. 
                9. Nei casi in cui le  norme  vigenti  consentono  la
          costituzione di  societa'  miste  per  la  realizzazione  e
          gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione  e  la
          gestione di un servizio di interesse  generale,  la  scelta
          del  socio  privato  avviene  con  procedure  di   evidenza
          pubblica.». 
              - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175  (Testo
          unico in materia di societa' a partecipazione pubblica)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre  2016,
          n. 210. 
              - Si riporta l'articolo 2389 del regio decreto 16 marzo
          1942, n. 262 (Approvazione del testo del codice civile): 
                «Art.  2389  (Compensi  degli  amministratori).  -  I
          compensi   spettanti   ai   membri   del    consiglio    di
          amministrazione e del  comitato  esecutivo  sono  stabiliti
          all'atto della nomina o dall'assemblea [c.c. 2364, n. 3]. 
                Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da
          partecipazioni agli utili [c.c. 2431]  o  dall'attribuzione
          del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni
          di futura emissione. 
                La rimunerazione degli  amministratori  investiti  di
          particolari  cariche  in  conformita'  dello   statuto   e'
          stabilita dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il
          parere del collegio sindacale. Se lo  statuto  lo  prevede,
          l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per  la
          remunerazione di tutti gli amministratori,  inclusi  quelli
          investiti di particolari cariche.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   23-bis   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
                «Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni).  -  1.  Fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 19, comma  6,  del  decreto-legge  1º  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze,  da  emanare  entro  il  30  aprile  2016,
          sentita  la  Conferenza  unificata   per   i   profili   di
          competenza, previo parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti, per le societa' direttamente  o  indirettamente
          controllate da amministrazioni dello Stato  e  dalle  altre
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'   emittenti
          strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e
          loro controllate,  sono  definiti  indicatori  dimensionali
          quantitativi e qualitativi al fine di  individuare  fino  a
          cinque  fasce  per  la   classificazione   delle   suddette
          societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato,   in
          proporzione, il limite dei  compensi  massimi  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
          il limite massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
          societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
          limite   massimo   del    trattamento    economico    annuo
          onnicomprensivo  dei  propri  amministratori  e  dipendenti
          fissato con il decreto di cui al presente  comma.  Sono  in
          ogni  caso  fatte  salve  le  disposizioni  legislative   e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. 
                2. In considerazione di mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 
                3. Gli emolumenti determinati ai sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          Consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione. 
                4.   Nella   determinazione   degli   emolumenti   da
          corrispondere, ai sensi dell'articolo  2389,  terzo  comma,
          del codice civile,  i  consigli  di  amministrazione  delle
          societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui  al
          comma 1 del presente  articolo,  non  possono  superare  il
          limite  massimo   indicato   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al  predetto  comma  1
          per la societa' controllante e, comunque, quello di cui  al
          comma 5-bis e devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi
          principi di oggettivita' e trasparenza. 
                5. Il decreto di cui al comma 1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti. 
                5-bis. - 5-sexies.». 
              - Il decreto legislativo 18 aprile, n. 50  (Codice  dei
          contratti   pubblici)   e'   pubblicato   nella    Gazzetta
          Ufficiale19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 49 del decreto-legge 24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno  2017,  n.  96  (Disposizioni  urgenti  in   materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo sviluppo), come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 49 (Disposizioni urgenti in materia di riordino
          di societa').  -  1.  Con  l'obiettivo  di  rilanciare  gli
          investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la
          programmazione, la progettazione,  la  realizzazione  e  la
          gestione integrata delle reti  ferroviarie  e  stradali  di
          interesse nazionale,  ANAS  S.p.A.  sviluppa  le  opportune
          sinergie  con  il  gruppo  Ferrovie  dello   Stato,   anche
          attraverso appositi contratti  e  convenzioni  al  fine  di
          realizzare, tra l'altro, un incremento  degli  investimenti
          nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016  ed  un
          ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018. 
                2. Al fine di  realizzare  una  proficua  allocazione
          delle partecipazioni pubbliche facenti  capo  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  in   ambiti   industriali
          omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze,  entro
          trenta giorni dal verificarsi delle condizioni  di  cui  al
          comma  3,  trasferisce,  nel  rispetto   della   disciplina
          dell'Unione europea, alla  societa'  Ferrovie  dello  Stato
          Italiane  S.p.A.  le  azioni  della  societa'  ANAS  S.p.A.
          mediante aumento di capitale della societa' Ferrovie  dello
          Stato  Italiane  S.p.A.  tramite  conferimento  in  natura.
          L'aumento  di  capitale  e'  realizzato  per   un   importo
          corrispondente  al  patrimonio   netto   di   ANAS   S.p.A.
          risultante da una  situazione  patrimoniale  approvata  dal
          Consiglio di amministrazione della societa' e  riferita  ad
          una data non anteriore a  quattro  mesi  dal  conferimento.
          Pertanto, all'operazione di trasferimento non si  applicano
          gli   articoli   2343,   2343-ter,   2343-quater,   nonche'
          l'articolo 2441 del codice civile.  Tutti  gli  atti  e  le
          operazioni posti in essere per  il  trasferimento  di  ANAS
          S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono  esenti
          da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse. 
                3. Il trasferimento di cui al comma 2 e'  subordinato
          alle seguenti condizioni: 
                  a)  perfezionamento  del  Contratto  di   Programma
          2016/2020  tra  lo  Stato  e  ANAS  S.p.A.  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  870,  della  legge   28
          dicembre 2015, n. 208; 
                  b) acquisizione di una perizia giurata di stima  da
          cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel  bilancio
          ANAS, anche considerato quanto disposto dai commi  7  e  8,
          rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il
          perito incaricato viene nominato da  Ferrovie  dello  Stato
          Italiane  S.p.a.  nell'ambito  di  una  terna  di   esperti
          proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  b-bis) l'assenza di effetti negativi sui  saldi  di
          finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in
          sede europea,  verificata  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
                4. Ad esito del trasferimento  di  cui  al  comma  2,
          restano  in  capo  ad  ANAS  S.p.A.  le   concessioni,   le
          autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli  altri
          provvedimenti amministrativi comunque denominati. 
                5. Intervenuto il trasferimento della  partecipazione
          detenuta   dallo   Stato   in   ANAS   S.p.A.,    qualsiasi
          deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento  di
          ANAS  S.p.A.  o  operazioni  societarie  straordinarie  sul
          capitale  della   societa'   e'   oggetto   di   preventiva
          autorizzazione del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          d'intesa  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
                6. Alla data di  trasferimento  della  partecipazione
          detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7,  comma
          4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al  terzo
          periodo dopo le parole: "successive modifiche"  le  parole:
          "dello statuto o" sono soppresse e il comma 6 del  medesimo
          articolo 7 e' abrogato. 
                6-bis. La societa'  ANAS  S.p.A.  adotta  sistemi  di
          contabilita' separata per le attivita' oggetto  di  diritti
          speciali  o  esclusivi,   compresi   le   concessioni,   le
          autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli  altri
          provvedimenti amministrativi comunque  denominati  previsti
          dal comma 4, e per ciascuna attivita'. Le attivita' di  cui
          al periodo precedente sono svolte sulla base del  contratto
          di programma sottoscritto tra la societa' ANAS S.p.A. e  il
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili. 
                7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni  dal  2017
          al 2022, nei limiti delle risorse di  cui  al  comma  8,  a
          definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari  e/o
          transazioni giudiziali e  stragiudiziali,  le  controversie
          con le imprese appaltatrici  derivanti  dall'iscrizione  di
          riserve o da richieste di risarcimento, laddove  sussistano
          i presupposti e le condizioni di cui agli  articoli  205  e
          208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con  le
          modalita'   ivi   previste,   previa   valutazione    della
          convenienza economica di ciascuna operazione da parte della
          Societa' stessa. 
                7-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione  verifica
          in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  la  correttezza
          della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli
          accordi bonari e delle transazioni di  cui  ai  commi  7  e
          7-ter.  Le  modalita'   di   svolgimento   della   verifica
          preventiva sono definite in apposita convenzione  stipulata
          tra l'Anas S.p.A. e  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione
          nella quale e' individuata anche la documentazione  oggetto
          di verifica. 
                7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti previsti
          ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e
          stragiudiziali le controversie con  i  contraenti  generali
          derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i
          presupposti e le condizioni di  cui  all'articolo  208  del
          decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,   previa
          valutazione  della  convenienza   economica   di   ciascuna
          operazione da parte della societa' stessa. 
                8. La quota dei  contributi  quindicennali  assegnati
          con  le  delibere  CIPE  nn.  96/2002,  14/2004  e  95/2004
          pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 30
          del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e  n.  147
          del  27  giugno  2005,  non  utilizzati  ed  eccedenti   il
          fabbisogno risultante dalla realizzazione degli  interventi
          di cui alle predette delibere, nel  limite  complessivo  di
          700 milioni di euro, e'  destinata,  con  esclusione  delle
          somme cadute in perenzione, alle finalita' di cui ai  commi
          7  e  7-ter.  Il  CIPE   individua   le   risorse   annuali
          effettivamente   disponibili   in   relazione   al   quadro
          aggiornato delle opere concluse da destinare alle  predette
          finalita',  nel  rispetto  degli   equilibri   di   finanza
          pubblica. 
                9. All'articolo 3 della legge 23  dicembre  1996,  n.
          662, i commi 115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati. 
                10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449, il comma 5 e' abrogato. 
                11. Al fine di  favorire  l'attuazione  del  presente
          articolo, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere  dal
          trasferimento di cui al comma 2, le norme  di  contenimento
          della spesa previste dalla legislazione  vigente  a  carico
          dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di
          statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche  di  cui
          all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  fermo
          restando, finche'  l'ANAS  risulti  compresa  nel  suddetto
          elenco dell'ISTAT, l'obbligo di versamento all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato  di  un  importo  corrispondente  ai
          risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme,
          da effettuare ai sensi dell'articolo 1,  comma  506,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
                12. Nelle more del perfezionamento del  contratto  di
          programma ANAS 2016-2020, ai sensi dell'articolo  1,  comma
          870, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti  puo'  autorizzare  la
          societa' ANAS S.p.A.,  nel  limite  del  5%  delle  risorse
          complessivamente finalizzate al  contratto  dalla  medesima
          legge n. 208 del 2015, ad effettuare  la  progettazione  di
          interventi nonche', nel limite di un  ulteriore  15%  delle
          medesime risorse,  a  svolgere  attivita'  di  manutenzione
          straordinaria della rete stradale nazionale.  Le  attivita'
          svolte  ai  sensi  del  presente  articolo  devono   essere
          distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020
          e le relative spese sostenute  devono  essere  rendicontate
          secondo le modalita' previste per il  "Fondo  Unico  ANAS",
          come definite dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti,   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 869, della legge 28  dicembre  2015,
          n.  208.  Nell'ambito  delle  attivita'   di   manutenzione
          straordinaria della rete stradale  nazionale,  la  societa'
          ANAS  S.p.A.  ha   particolare   riguardo   alla   verifica
          dell'idoneita' statica e all'esecuzione  di  opere  per  la
          messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e
          strutture similari. 
                12-bis. All'articolo 1, comma 1025,  quarto  periodo,
          della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  le  parole:  "ad
          integrazione delle risorse gia' stanziate a tale scopo, per
          gli    interventi    di    completamento    dell'autostrada
          Salerno-Reggio  Calabria  attuativi   delle   deliberazioni
          adottate dal CIPE, ai  sensi  della  legislazione  vigente"
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "ad  integrazione  delle
          risorse gia' stanziate e comprese nell'ambito del contratto
          di programma ANAS Spa 2016-2020".». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 870,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2016), come modificato dalla presente legge: 
                «870. Il contratto di programma tra l'ANAS Spa  e  il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ha  durata
          quinquennale  e  riguarda  le  attivita'  di   costruzione,
          manutenzione e gestione della rete stradale e  autostradale
          non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa nonche'
          di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia
          e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto
          il  territorio  nazionale.  Il   contratto   di   programma
          individua le opere da realizzare e  i  servizi  da  rendere
          sulla base di  un  piano  pluriennale  di  opere  e  di  un
          programma di servizi sulla rete stradale. Il  contratto  di
          programma stabilisce, altresi', gli standard qualitativi  e
          le priorita',  il  cronoprogramma  di  realizzazione  delle
          opere, le sanzioni e le modalita' di verifica da parte  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  Lo  schema
          di  contratto  di  programma  e'  approvato  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          per quanto attiene agli aspetti finanziari.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  13  del  decreto-legge   30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio  2020,  n.  8  (Disposizioni  urgenti  in
          materia   di   proroga   di   termini    legislativi,    di
          organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche'  di
          innovazione tecnologica), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  13  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). - 1.  All'articolo  47,  comma
          11-quinquies, del decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:  «La
          dotazione del Fondo e' incrementata  di  100.000  euro  per
          l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni
          2021 e 2022, destinati alla formazione delle  altre  figure
          professionali addette alla circolazione ferroviaria». 
                2. All'onere derivante dal comma 1,  pari  a  100.000
          euro per l'anno 2020 e a 1 milione  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                3. Per i concessionari  il  cui  periodo  regolatorio
          quinquennale  e'  pervenuto  a  scadenza,  il  termine  per
          l'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni
          2020 e 2021 e di quelle  relative  a  tutte  le  annualita'
          comprese nel nuovo periodo regolatorio  e'  differito  sino
          alla definizione  del  procedimento  di  aggiornamento  dei
          piani economici finanziari predisposti in conformita'  alle
          delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma  1,  del
          decreto-legge  n.   109   del   2018,   dall'Autorita'   di
          regolazione dei trasporti di cui all'articolo  articolo  37
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Entro
          il 30 marzo 2020 i concessionari presentano  al  Concedente
          le  proposte   di   aggiornamento   dei   piani   economico
          finanziari, riformulate ai sensi della predetta  normativa,
          che annullano e sostituiscono ogni precedente  proposta  di
          aggiornamento.   L'aggiornamento   dei   piani    economici
          finanziari presentati nel termine  del  30  marzo  2020  e'
          perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 
                4. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile  2017,
          n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno
          2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017,  2018
          e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli  anni  dal
          2017 al 2022»; 
                  b) al comma 7-bis, primo periodo,  le  parole:  «al
          comma 7», sono sostituite dalle seguenti:  «ai  commi  7  e
          7-ter»; 
                  c) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: 
                    «7-ter. ANAS S.p.a.  e'  autorizzata  nei  limiti
          previsti ai commi 7 e 8  a  definire  mediante  transazioni
          giudiziali  e  stragiudiziali   le   controversie   con   i
          contraenti generali derivanti da richieste di  risarcimento
          laddove sussistano i presupposti e  le  condizioni  di  cui
          all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
          50,  previa  valutazione  della  convenienza  economica  di
          ciascuna operazione da parte della societa' stessa.»; 
                    d) al comma 8, primo periodo,  le  parole:  «alle
          finalita'  di  cui  al  comma  7»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «alle finalita' di cui ai commi 7 e 7-ter». 
                5. (Abrogato). 
                5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo,  del
          decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: «31
          dicembre 2020» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  marzo
          2021». 
                5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge  30
          dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017,  n.  19,  le  parole:  «31  ottobre
          2020». ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:
          «31 dicembre 2021». 
                5-quater.  Il  termine   per   l'applicazione   delle
          disposizioni dell'articolo 39, comma  1,  lettera  b),  del
          codice  della  nautica  da  diporto,  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n.  171,  relative  all'obbligo
          della patente nautica per la conduzione  di  unita'  aventi
          motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione  a  due
          tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1,
          della legge 24 luglio 2019,  n.  73,  e'  differito  al  1°
          gennaio 2021.  A  tale  fine,  all'articolo  39,  comma  1,
          lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo
          n. 171 del 2005, le parole: «a 750 cc se a  carburazione  o
          iniezione a due tempi» sono sostituite dalle  seguenti:  «a
          750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc  se  a
          iniezione a due tempi». 
                5-quinquies. All'articolo 1, comma 460,  della  legge
          11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: «A decorrere dal 1° aprile  2020  le  risorse  non
          utilizzate  ai  sensi  del  primo  periodo  possono  essere
          altresi' utilizzate per promuovere  la  predisposizione  di
          programmi diretti al completamento delle  infrastrutture  e
          delle opere di urbanizzazione  primaria  e  secondaria  dei
          piani di  zona  esistenti,  fermo  restando  l'obbligo  dei
          comuni di porre in essere tutte  le  iniziative  necessarie
          per ottenere l'adempimento, anche  per  equivalente,  delle
          obbligazioni assunte  nelle  apposite  convenzioni  o  atti
          d'obbligo da parte degli operatori». 
                5-sexies.  In  relazione  agli   immobili   costruiti
          secondo la normativa prevista per l'edilizia  agevolata,  a
          partire dall'avvio  del  procedimento  di  decadenza  dalla
          convenzione da parte  del  comune,  ovvero  dall'avvio  del
          procedimento di revoca del finanziamento pubblico da  parte
          della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a  giudizio
          in  un  procedimento  penale,  puo'  essere   disposta   la
          sospensione   del   procedimento   di   sfratto    mediante
          provvedimento assunto da parte  dell'autorita'  giudiziaria
          competente. 
                5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo
          12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  le
          parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle  seguenti:
          «31 dicembre 2022». 
                5-octies. Le  nuove  linee  ferroviarie  regionali  a
          scartamento ordinario interconnesse con la rete  nazionale,
          che  assicurano  un  diretto  collegamento  con  le  citta'
          metropolitane e per le  quali,  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, non
          sia stata ancora autorizzata la messa in  servizio,  previa
          intesa  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti   e   la   regione   interessata,   assumono   la
          qualificazione di infrastruttura  ferroviaria  nazionale  e
          sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in
          natura,   al   gestore   dell'infrastruttura    ferroviaria
          nazionale che ne assume la gestione  ai  sensi  e  per  gli
          effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000.
          Agli interventi  per  la  manutenzione  e  per  l'eventuale
          potenziamento della linea si provvede secondo le  modalita'
          e con le risorse previste nei contratti di programma di cui
          all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015,  n.
          112.». 
              - Si riporta l'articolo 36, comma 2, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la
          stabilizzazione   finanziaria),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art.  36  (Disposizioni  in  materia   di   riordino
          dell'ANAS S.p.A.). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012  e'
          istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  presso
          il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con
          sede in Roma, l'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali. Il potere di indirizzo,  di  vigilanza  e  di
          controllo sull'Agenzia e'  esercitato  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
          cui al comma 2, il potere di indirizzo e  di  controllo  e'
          esercitato, quanto ai profili finanziari, di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze.  L'incarico  di
          direttore  generale,  nonche'  quello  di  componente   del
          comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
          ha la durata di tre anni. 
                2. L'Agenzia svolge i seguenti  compiti  e  attivita'
          ferme restando le competenze  e  le  procedure  previste  a
          legislazione vigente per  l'approvazione  di  contratti  di
          programma nonche' di atti convenzionali  e  di  regolazione
          tariffaria nel settore  autostradale  e  nei  limiti  delle
          risorse disponibili agli specifici scopi: 
                  a) proposta di programmazione della costruzione  di
          nuove  strade   statali,   della   costruzione   di   nuove
          autostrade, in concessione; 
                  b) quale amministrazione concedente: 
                    1) selezione  dei  concessionari  autostradali  e
          relativa aggiudicazione; 
                    2)  vigilanza  e  controllo   sui   concessionari
          autostradali,  inclusa  la  vigilanza  sull'esecuzione  dei
          lavori di costruzione delle opere date in concessione e  il
          controllo della gestione delle autostrade il cui  esercizio
          e' dato in concessione; 
                    3); 
                    4) si  avvale,  nell'espletamento  delle  proprie
          funzioni, delle societa'  miste  regionali  Autostrade  del
          Lazio S.p.A., Autostrade  del  Molise  s.p.a.,  Concessioni
          Autostradali Lombarde  S.p.A.  e  Concessioni  Autostradali
          Piemontesi  S.p.A.,   relativamente   alle   infrastrutture
          autostradali, assentite o da assentire in  concessione,  di
          rilevanza regionale; 
                  c) approvazione dei  progetti  relativi  ai  lavori
          inerenti la rete autostradale di interesse  nazionale,  che
          equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai
          fini  dell'applicazione   delle   leggi   in   materia   di
          espropriazione per pubblica utilita'; 
                  d)  proposta  di  programmazione  del   progressivo
          miglioramento ed adeguamento  della  rete  delle  strade  e
          delle autostrade statali e della relativa segnaletica; 
                  e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni
          tariffarie  per  le  concessioni  autostradali  secondo   i
          criteri  e  le  metodologie  stabiliti   dalla   competente
          Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata  la  loro
          successiva approvazione; 
                  f)  vigilanza   sull'attuazione,   da   parte   dei
          concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
          tutela del  patrimonio  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali,  nonche'  la   tutela   del   traffico   e   della
          segnaletica;  vigilanza   sull'adozione,   da   parte   dei
          concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
          della sicurezza del traffico  sulle  strade  ed  autostrade
          medesime; 
                  g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche
          e sperimentazioni in  materia  di  viabilita',  traffico  e
          circolazione; 
                  h) effettuazione,  a  pagamento,  di  consulenze  e
          progettazioni per conto di altre  amministrazioni  od  enti
          italiani e stranieri. 
                3. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  Anas  S.p.A.
          provvede,  nel  limite  delle  risorse  disponibili  e  nel
          rispetto   degli    obiettivi    di    finanza    pubblica,
          esclusivamente a: 
                  a) costruire  e  gestire  le  strade,  ivi  incluse
          quelle sottoposte a  pedaggio,  e  le  autostrade  statali,
          incassandone tutte le entrate relative  al  loro  utilizzo,
          nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; 
                  b)  realizzare  il  progressivo  miglioramento   ed
          adeguamento della rete  delle  strade  e  delle  autostrade
          statali e della relativa segnaletica; 
                  c)   curare   l'acquisto,   la   costruzione,    la
          conservazione, il miglioramento  e  l'incremento  dei  beni
          mobili ed immobili destinati al  servizio  delle  strade  e
          delle autostrade statali; 
                  d) espletare,  mediante  il  proprio  personale,  i
          compiti di cui al comma  3  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo  23  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
          n. 495, nonche' svolgere le attivita' di  cui  all'articolo
          2,  comma  1,  lettere  f),  g),  h)  ed  i),  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1994, n. 143; 
                  d-bis) approvare  i  progetti  relativi  ai  lavori
          inerenti la  rete  stradale  e  autostradale  di  interesse
          nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta,
          che  equivale  a  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ed
          urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di
          espropriazione per pubblica utilita'. 
                3-bis. Per le attivita' di  investimento  di  cui  al
          comma 3, lettere a), b)  e  c),  e'  riconosciuta  ad  ANAS
          s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale
          dello    stanziamento    destinato    alla    realizzazione
          dell'intervento   per   spese   non   previste   da   altre
          disposizioni di legge o regolamentari e  non  inserite  nel
          quadro economico di progetto approvato a decorrere  dal  1°
          gennaio 2015. Per i quadri economici approvati a  decorrere
          dal 1° gennaio 2022, la quota di cui al precedente  periodo
          non  puo'  superare  il  9  per  cento  dello  stanziamento
          destinato  alla  realizzazione  dell'intervento.  Entro  il
          predetto limite, il Ministero delle infrastrutture e  della
          mobilita' sostenibili, sulla base  delle  risultanze  della
          contabilita' analitica sulle spese effettivamente sostenute
          da  parte  dell'ANAS  s.p.a.,  stabilisce   la   quota   da
          riconoscere alla societa' con obiettivo di  efficientamento
          dei costi. 
                4. Entro la data del  30  settembre  2012,  l'Agenzia
          subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
          convenzioni in essere alla stessa data. A  decorrere  dalla
          medesima data  in  tutti  gli  atti  convenzionali  con  le
          societa' regionali, nonche' con i concessionari di  cui  al
          comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad  Anas  s.p.a.,
          quale ente concedente, deve intendersi sostituito,  ovunque
          ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1. 
                5. Relativamente alle attivita' e ai compiti  di  cui
          al  comma  2,  l'Agenzia  esercita  ogni  competenza   gia'
          attribuita in materia all'Ispettorato  di  vigilanza  sulle
          concessionarie autostradali  e  ad  altri  uffici  di  Anas
          s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello  Stato,  i
          quali sono conseguentemente soppressi a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2012.  Il  personale  degli  uffici  soppressi  con
          rapporto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  in
          servizio alla  data  del  31  maggio  2012,  e'  trasferito
          all'Agenzia,  per  formarne  il  relativo  ruolo  organico.
          All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie
          previste per detto personale a legislazione  vigente  nello
          stato di previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture,
          nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della
          legge  n.  296  del  2006,   gia'   finalizzate,   in   via
          prioritaria,   alla    vigilanza    sulle    concessionarie
          autostradali nei limiti delle esigenze di  copertura  delle
          spese   di   funzionamento   dell'Agenzia.   Al   personale
          trasferito  si  applica   la   disciplina   dei   contratti
          collettivi  nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e
          dell'Area  I  della  dirigenza.  Il  personale   trasferito
          mantiene   il   trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto   al   momento   del   trasferimento,   nonche'
          l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il  predetto
          trattamento  economico  risulti  piu'  elevato  rispetto  a
          quello previsto e' attribuito per la differenza un  assegno
          ad personam riassorbibile con  i  successivi  miglioramenti
          economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
          procede alla individuazione delle unita'  di  personale  da
          trasferire all'Agenzia e  alla  riduzione  delle  dotazioni
          organiche   e   delle   strutture   delle   amministrazioni
          interessate  al  trasferimento  delle  funzioni  in  misura
          corrispondente al personale effettivamente trasferito.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato all'Agenzia. 
                6.  Entro  il  30  giugno  2013  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a.  sottoscrivono
          la convenzione in funzione delle modificazioni  conseguenti
          alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5,  da  approvarsi
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
                7. - 7-bis. 
                8. Entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, in deroga  a  quanto  previsto
          dallo statuto di Anas S.p.A., nonche' dalle disposizioni in
          materia  contenute  nel  codice  civile,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si  provvede
          alla nomina  di  un  amministratore  unico  della  suddetta
          societa', al quale sono conferiti i  piu'  ampi  poteri  di
          amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
          le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
          umane,  finanziarie  e  strumentali  di  Anas  s.p.a.   che
          confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
          di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di  Anas
          S.p.A. in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto decade con effetto dalla data di  adozione
          del citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. La revoca disposta ai  sensi  del  presente  comma
          integra gli estremi della giusta causa di cui  all'articolo
          2383, terzo  comma,  del  codice  civile  e  non  comporta,
          pertanto,   il   diritto   dei   componenti   revocati   al
          risarcimento di cui alla medesima disposizione. 
                9. L'organo  amministrativo  provvede  altresi'  alla
          riorganizzazione  delle  residue  risorse  di  Anas  s.p.a.
          nonche'  alla  predisposizione  del  nuovo  statuto   della
          societa' che, entro il 30 novembre 2013, e'  approvato  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. Entro 30 giorni dalla data  di  approvazione  da
          parte dell'assemblea del  bilancio  per  l'esercizio  2012,
          viene  convocata  l'assemblea  di  Anas   s.p.a.   per   la
          ricostituzione del consiglio di amministrazione. 
                10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, e' abrogato. 
                10-bis. Il comma  12  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «12. Chiunque non osserva le prescrizioni  indicate
          nelle autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
          il soggetto pubblicizzato».". 
              - Si riporta l'articolo 8  del  decreto  legislativo  4
          febbraio  2010,  n.   14   (Istituzione   dell'Albo   degli
          amministratori giudiziari, a norma dell'articolo  2,  comma
          13, della legge 15 luglio 2009, n. 94): 
                «Art. 8 (Compensi degli amministratori giudiziari). -
          1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da  emanare
          su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo
          economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera  b),
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabilite  le  modalita'  di  calcolo  e  liquidazione  dei
          compensi degli amministratori giudiziari. 
                2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base
          delle seguenti norme di principio: 
                  a) previsione di tabelle differenziate per  singoli
          beni o complessi di  beni,  e  per  i  beni  costituiti  in
          azienda; 
                  b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di
          sequestro o confisca patrimoni misti, che  comprendano  sia
          singoli beni o complessi di beni  sia  beni  costituiti  in
          azienda, si applichi  il  criterio  della  prevalenza,  con
          riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato  di  una
          percentuale  da  definirsi  per  ogni  altra  tipologia  di
          gestione meno onerosa; 
                  c)  previsione  che  il   compenso   sia   comunque
          stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei
          beni o dei beni costituiti  in  azienda,  quale  risultante
          dalla  relazione  di  stima   redatta   dall'amministratore
          giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni; 
                  d)  previsione  che  il   compenso   possa   essere
          aumentato o diminuito, su proposta  del  giudice  delegato,
          nell'ambito di percentuali  da  definirsi  e  comunque  non
          eccedenti  il  50  per  cento,  sulla  base  dei   seguenti
          elementi: 
                    1)   complessita'   dell'incarico   o    concrete
          difficolta' di gestione; 
                    2) possibilita' di usufruire di coadiutori; 
                    3)   necessita'   e   frequenza   dei   controlli
          esercitati; 
                    4) qualita' dell'opera prestata e  dei  risultati
          ottenuti; 
                    5) sollecitudine con cui sono state  condotte  le
          attivita' di amministrazione; 
                  e)  previsione  della  possibilita'  di   ulteriore
          maggiorazione  a  fronte  di  amministrazioni  estremamente
          complesse, ovvero di eccezionale valore  del  patrimonio  o
          dei beni costituiti  in  azienda  oggetto  di  sequestro  o
          confisca, ovvero ancora di  risultati  dell'amministrazione
          particolarmente positivi; 
                  f)  previsione  delle  modalita'   di   calcolo   e
          liquidazione del compenso nel caso in  cui  siano  nominati
          piu' amministratori per un'unica procedura.». 
              - Si riporta l'articolo 27, comma 17, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
          sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
          sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77: 
                «Art. 27 (Patrimonio Destinato). - (Omissis) 
                17. Ai fini degli apporti  di  cui  al  comma  2,  e'
          autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di  titoli
          di Stato, nel  limite  massimo  di  44  miliardi  di  euro,
          appositamente  emessi  ovvero,  nell'ambito  del   predetto
          limite,  l'apporto  di   liquidita'.   Detti   titoli   non
          concorrono a formare il limite delle  emissioni  nette  per
          l'anno 2020 stabilito  dalla  legge  di  bilancio  e  dalle
          successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
          dell'operazione, a fronte del controvalore  dei  titoli  di
          Stato assegnati, il corrispondente importo e'  iscritto  su
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  ed  e'  regolato  mediante
          pagamento  commutabile  in   quietanza   di   entrata   sul
          pertinente capitolo dello stato di previsione  dell'entrata
          relativo all'accensione di prestiti. Il  medesimo  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' utilizzato per gli apporti di  liquidita'.
          Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo  265.  I  titoli  di  Stato
          eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
          esserlo, in alternativa all'apporto  di  liquidita',  negli
          anni successivi e non concorrono al limite delle  emissioni
          nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. 
                (Omissis)». 
              - Si riporta l'articolo 34-ter della legge 31  dicembre
          2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei   residui   passivi).   -   1.   Decorso   il   termine
          dell'esercizio finanziario, per ogni unita'  elementare  di
          bilancio, con  decreto  ministeriale  da  registrarsi  alla
          Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi  in
          conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
          In apposito allegato  al  decreto  medesimo  sono  altresi'
          individuate le somme relative a spese pluriennali in  conto
          capitale non a carattere permanente da eliminare dal  conto
          dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
          degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30,  comma
          2,  terzo  periodo,  riferibili  ad   esercizi   precedenti
          all'esercizio scaduto. In apposito allegato  al  Rendiconto
          generale dello Stato sono elencate, distintamente per  anno
          di iscrizione in bilancio, le somme relative al  precedente
          periodo eliminate dal  conto  dei  residui  da  reiscrivere
          nella competenza degli esercizi successivi, sui  pertinenti
          programmi, con legge di bilancio. 
                2. Ai fini  dell'adozione  del  predetto  decreto  le
          amministrazioni competenti verificano la sussistenza  delle
          ragioni  del   mantenimento   in   bilancio   dei   residui
          provenienti   dagli   anni   precedenti   a    quello    di
          consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici  centrali
          di bilancio le somme da conservare e  quelle  da  eliminare
          per economia e per perenzione amministrativa. 
                3. Gli uffici di controllo  verificano  le  somme  da
          conservarsi nel conto dei residui  per  impegni  riferibili
          all'esercizio scaduto e quelle da eliminare  ai  sensi  dei
          commi precedenti al  fine  della  predisposizione,  a  cura
          dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1. 
                4. Contestualmente all'accertamento di cui  comma  2,
          nell'ambito del  processo  di  definizione  del  Rendiconto
          generale dello Stato ed entro i  termini  previsti  per  la
          predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
          Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento  della
          sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto  del
          patrimonio  dello  Stato  in  corrispondenza   di   residui
          perenti, esistenti alla  data  del  31  dicembre  dell'anno
          precedente, ai fini della  verifica  della  permanenza  dei
          presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della  legge
          n. 196 del 2009. 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Si riporta l'articolo 24 della legge 5  maggio  2009,
          n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
          in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione): 
                «Art. 24 (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai
          sensi dell'articolo 114, terzo comma, della  Costituzione).
          - 1. In sede di  prima  applicazione,  fino  all'attuazione
          della disciplina delle citta'  metropolitane,  il  presente
          articolo detta norme  transitorie  sull'ordinamento,  anche
          finanziario, di Roma capitale. 
                2. Roma capitale  e'  un  ente  territoriale,  i  cui
          attuali confini sono quelli del comune di Roma,  e  dispone
          di  speciale  autonomia,   statutaria,   amministrativa   e
          finanziaria,  nei  limiti  stabiliti  dalla   Costituzione.
          L'ordinamento di Roma capitale e' diretto  a  garantire  il
          miglior assetto delle  funzioni  che  Roma  e'  chiamata  a
          svolgere quale sede  degli  organi  costituzionali  nonche'
          delle rappresentanze diplomatiche degli Stati  esteri,  ivi
          presenti presso la Repubblica  italiana,  presso  lo  Stato
          della  Citta'  del  Vaticano  e   presso   le   istituzioni
          internazionali. 
                3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune  di
          Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti  funzioni
          amministrative: 
                  a) concorso alla valorizzazione dei  beni  storici,
          artistici, ambientali e fluviali,  previo  accordo  con  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
                  b) sviluppo economico e sociale  di  Roma  capitale
          con  particolare  riferimento  al  settore   produttivo   e
          turistico; 
                  c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; 
                  d) edilizia pubblica e privata; 
                  e)  organizzazione  e  funzionamento  dei   servizi
          urbani, con particolare riferimento al  trasporto  pubblico
          ed alla mobilita'; 
                  f) protezione  civile,  in  collaborazione  con  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio; 
                  g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla
          regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118,  secondo  comma,
          della Costituzione. 
                4. L'esercizio delle funzioni di cui al  comma  3  e'
          disciplinato  con  regolamenti   adottati   dal   consiglio
          comunale,  che  assume  la   denominazione   di   Assemblea
          capitolina, nel rispetto della  Costituzione,  dei  vincoli
          comunitari ed internazionali, della legislazione statale  e
          di quella regionale nel rispetto dell'articolo  117,  sesto
          comma,  della  Costituzione  nonche'  in   conformita'   al
          principio   di   funzionalita'   rispetto   alle   speciali
          attribuzioni  di  Roma  capitale.  L'Assemblea  capitolina,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo  di  cui  al  comma  5,   approva,   ai   sensi
          dell'articolo 6, commi 2, 3 e  4,  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  con   particolare
          riguardo al decentramento municipale, lo  statuto  di  Roma
          capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
          della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
                5. Con uno o piu' decreti  legislativi,  adottati  ai
          sensi  dell'articolo  2,  sentiti  la  regione  Lazio,   la
          provincia di Roma e il  comune  di  Roma,  e'  disciplinato
          l'ordinamento  transitorio,  anche  finanziario,  di   Roma
          capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) specificazione delle funzioni di cui al comma  3
          e definizione delle modalita' per il trasferimento  a  Roma
          capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; 
                  b) fermo quanto  stabilito  dalle  disposizioni  di
          legge per il  finanziamento  dei  comuni,  assegnazione  di
          ulteriori risorse a  Roma  capitale,  tenendo  conto  delle
          specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di
          capitale della Repubblica, previa  la  loro  determinazione
          specifica, e delle funzioni di cui al comma 3. 
                6. Il decreto legislativo di cui al comma 5  assicura
          i   raccordi   istituzionali,   il   coordinamento   e   la
          collaborazione di Roma capitale con lo  Stato,  la  regione
          Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
          di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e'  disciplinato
          lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 
                7. Il decreto legislativo di  cui  al  comma  5,  con
          riguardo all'attuazione  dell'articolo  119,  sesto  comma,
          della Costituzione,  stabilisce  i  principi  generali  per
          l'attribuzione  alla  citta'  di   Roma,   capitale   della
          Repubblica, di un  proprio  patrimonio,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) attribuzione a Roma capitale  di  un  patrimonio
          commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; 
                  b)  trasferimento,  a  titolo  gratuito,   a   Roma
          capitale dei beni appartenenti al  patrimonio  dello  Stato
          non  piu'  funzionali  alle  esigenze  dell'Amministrazione
          centrale, in conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo
          19, comma 1, lettera d). 
                8. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  e
          quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai  sensi
          del comma 5 possono essere modificate, derogate o  abrogate
          solo espressamente. Per quanto non  disposto  dal  presente
          articolo, continua ad applicarsi  a  Roma  capitale  quanto
          previsto con riferimento ai comuni dal  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                9. - 10.». 
              - Si riportano l'articolo 35 e l'articolo 54 del codice
          dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                  a) euro  5.225.000  per  gli  appalti  pubblici  di
          lavori e per le concessioni; 
                  b)  euro  135.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                  c)  euro  209.000  per  gli  appalti  pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                  d) euro 750.000 per gli appalti di servizi  sociali
          e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
                2. Nei  settori  speciali,  le  soglie  di  rilevanza
          comunitaria sono: 
                  a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori; 
                  b) euro 418.000 per gli appalti  di  forniture,  di
          servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; 
                  c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
          servizi  sociali  e  altri   servizi   specifici   elencati
          all'allegato IX. 
                3.  Le  soglie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          periodicamente  rideterminate   con   provvedimento   della
          Commissione europea, che trova  diretta  applicazione  alla
          data di entrata in vigore  a  seguito  della  pubblicazione
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
                4. Il  calcolo  del  valore  stimato  di  un  appalto
          pubblico  di  lavori,  servizi  e   forniture   e'   basato
          sull'importo totale pagabile, al netto  dell'IVA,  valutato
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo  massimo
          stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali  opzioni
          o  rinnovi  del  contratto  esplicitamente  stabiliti   nei
          documenti di gara. Quando l'amministrazione  aggiudicatrice
          o l'ente aggiudicatore prevedono premi o  pagamenti  per  i
          candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
          valore stimato dell'appalto. 
                5. Se un'amministrazione  aggiudicatrice  o  un  ente
          aggiudicatore sono composti da unita'  operative  distinte,
          il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
          valore  totale  stimato  per  tutte   le   singole   unita'
          operative. Se un'unita' operativa distinta e'  responsabile
          in modo indipendente del proprio appalto o  di  determinate
          categorie di  esso,  il  valore  dell'appalto  puo'  essere
          stimato con riferimento al  valore  attribuito  dall'unita'
          operativa distinta. 
                6. La scelta del metodo per  il  calcolo  del  valore
          stimato di un appalto o concessione non puo'  essere  fatta
          con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di  applicazione
          delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
          europee. Un appalto non puo' essere frazionato  allo  scopo
          di evitare l'applicazione delle norme del  presente  codice
          tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 
                7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato  al
          momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara  o  del
          bando  di  gara  o,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista
          un'indizione di gara, al momento in  cui  l'amministrazione
          aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
          affidamento del contratto. 
                8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo  del
          valore stimato tiene conto dell'importo dei  lavori  stessi
          nonche'  del  valore  complessivo  stimato  di   tutte   le
          forniture    e     servizi     messi     a     disposizione
          dell'aggiudicatario dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
          dall'ente aggiudicatore, a condizione che  siano  necessari
          all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o  dei
          servizi  non  necessari  all'esecuzione  di  uno  specifico
          appalto di  lavori  non  puo'  essere  aggiunto  al  valore
          dell'appalto di lavori in modo da sottrarre  l'acquisto  di
          tali   forniture   o   servizi   dall'applicazione    delle
          disposizioni del presente codice. 
                9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: 
                  a) quando un'opera prevista o  una  prestazione  di
          servizi puo' dare luogo ad appalti  aggiudicati  per  lotti
          distinti, e' computato il valore complessivo stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                10. Per gli appalti di forniture: 
                  a) quando un progetto volto ad  ottenere  forniture
          omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati  per  lotti
          distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi  1
          e 2  e'  computato  il  valore  complessivo  stimato  della
          totalita' di tali lotti; 
                  b) quando il valore cumulato dei lotti  e'  pari  o
          superiore  alle  soglie  di  cui  ai  commi  1  e   2,   le
          disposizioni   del    presente    codice    si    applicano
          all'aggiudicazione di ciascun lotto. 
                11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori
          possono  aggiudicare  l'appalto  per  singoli  lotti  senza
          applicare le disposizioni del presente  codice,  quando  il
          valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore  a
          euro 80.000 per le forniture o  i  servizi  oppure  a  euro
          1.000.000 per i lavori,  purche'  il  valore  cumulato  dei
          lotti aggiudicati non superi il 20  per  cento  del  valore
          complessivo di tutti i lotti in cui sono  stati  frazionati
          l'opera  prevista,  il  progetto  di   acquisizione   delle
          forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 
                12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
          presentano caratteri di regolarita'  o  sono  destinati  ad
          essere rinnovati entro un  determinato  periodo,  e'  posto
          come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto: 
                  a)  il  valore  reale  complessivo  dei   contratti
          analoghi successivi conclusi  nel  corso  dei  dodici  mesi
          precedenti o dell'esercizio  precedente,  rettificato,  ove
          possibile, al fine  di  tenere  conto  dei  cambiamenti  in
          termini  di  quantita'   o   di   valore   che   potrebbero
          sopravvenire  nei  dodici  mesi  successivi  al   contratto
          iniziale; 
                  b) il  valore  stimato  complessivo  dei  contratti
          successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
          alla prima consegna o nel corso dell'esercizio,  se  questo
          e' superiore ai dodici mesi. 
                13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi  per
          oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
          a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
          il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente: 
                  a) per gli appalti pubblici di  durata  determinata
          pari  o  inferiore  a  dodici  mesi,  il   valore   stimato
          complessivo per la durata  dell'appalto  o,  se  la  durata
          supera i dodici mesi, il valore complessivo,  ivi  compreso
          il valore stimato dell'importo residuo; 
                  b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
          o  che  non  puo'  essere  definita,  il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
          porre  come  base  per  il  calcolo  del   valore   stimato
          dell'appalto,  a  seconda  del  tipo  di  servizio,  e'  il
          seguente: 
                  a) per i servizi assicurativi: il premio da  pagare
          e altre forme di remunerazione; 
                  b)  per  i  servizi   bancari   e   altri   servizi
          finanziari: gli onorari,  le  commissioni  da  pagare,  gli
          interessi e altre forme di remunerazione; 
                  c) per gli appalti  riguardanti  la  progettazione:
          gli onorari, le commissioni da  pagare  e  altre  forme  di
          remunerazione; 
                  d) per gli appalti  pubblici  di  servizi  che  non
          fissano un prezzo complessivo: 
                    1) in caso di appalti di durata determinata  pari
          o inferiore  a  quarantotto  mesi,  il  valore  complessivo
          stimato per l'intera loro durata; 
                    2) in caso di appalti di durata  indeterminata  o
          superiore   a   quarantotto   mesi,   il   valore   mensile
          moltiplicato per quarantotto. 
                15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
          di servizi e forniture  si  fonda  sul  valore  totale  dei
          servizi e delle forniture,  prescindendo  dalle  rispettive
          quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
          posa e di installazione. 
                16. Per gli accordi quadro e per i  sistemi  dinamici
          di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e'
          il valore massimo stimato al netto dell'IVA  del  complesso
          dei  contratti  previsti  durante  l'intera  durata   degli
          accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 
                17. Nel caso di partenariati  per  l'innovazione,  il
          valore da prendere in considerazione e' il  valore  massimo
          stimato, al netto dell'IVA, delle attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del  previsto
          partenariato, nonche' delle forniture, dei  servizi  o  dei
          lavori  da  mettere  a  punto  e  fornire  alla  fine   del
          partenariato. 
                18.  Sul  valore  del  contratto  di  appalto   viene
          calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo  pari  al
          20  per  cento  da  corrispondere   all'appaltatore   entro
          quindici giorni dall'effettivo  inizio  della  prestazione.
          L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel  caso
          di consegna in via d'urgenza, ai  sensi  dell'articolo  32,
          comma  8,  del  presente  codice,   e'   subordinata   alla
          costituzione   di   garanzia   fideiussoria   bancaria    o
          assicurativa di importo pari  all'anticipazione  maggiorato
          del  tasso  di  interesse  legale  applicato   al   periodo
          necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
          cronoprogramma della prestazione. La predetta  garanzia  e'
          rilasciata da imprese bancarie  autorizzate  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   o
          assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
          si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai  requisiti
          di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
          rispettiva attivita'. La garanzia  puo'  essere,  altresi',
          rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
          degli intermediari finanziari di cui all'articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  L'importo
          della  garanzia  viene  gradualmente   ed   automaticamente
          ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto   al
          progressivo  recupero  dell'anticipazione  da  parte  delle
          stazioni     appaltanti.     Il     beneficiario     decade
          dall'anticipazione,  con  obbligo   di   restituzione,   se
          l'esecuzione della prestazione non procede, per  ritardi  a
          lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.  Sulle  somme
          restituite sono dovuti gli interessi legali con  decorrenza
          dalla data di erogazione della anticipazione.» 
                «Art.  54  (Accordi  quadro).  -   1.   Le   stazioni
          appaltanti possono concludere accordi quadro  nel  rispetto
          delle procedure di cui al presente codice. La durata di  un
          accordo quadro non supera i quattro anni  per  gli  appalti
          nei settori ordinari e gli otto anni per  gli  appalti  nei
          settori speciali, salvo in  casi  eccezionali,  debitamente
          motivati  in   relazione,   in   particolare,   all'oggetto
          dell'accordo quadro. 
                2. Nei settori ordinari, gli  appalti  basati  su  un
          accordo  quadro  sono  aggiudicati  secondo  le   procedure
          previste dal presente  comma  e  dai  commi  3  e  4.  Tali
          procedure sono  applicabili  solo  tra  le  amministrazioni
          aggiudicatrici, individuate  nell'avviso  di  indizione  di
          gara o nell'invito a confermare interesse, e gli  operatori
          economici parti dell'accordo quadro concluso.  Gli  appalti
          basati su un accordo quadro non comportano in  nessun  caso
          modifiche sostanziali alle condizioni fissate  nell'accordo
          quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 
                3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso  con  un
          solo operatore  economico,  gli  appalti  sono  aggiudicati
          entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro
          stesso. L'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  consultare
          per  iscritto  l'operatore  economico  parte   dell'accordo
          quadro, chiedendogli di completare, se necessario,  la  sua
          offerta. 
                4.  L'accordo  quadro  concluso  con  piu'  operatori
          economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita': 
                  a) secondo i termini e le  condizioni  dell'accordo
          quadro,  senza  riaprire  il  confronto   competitivo,   se
          l'accordo quadro contiene tutti i termini che  disciplinano
          la prestazione dei lavori, dei servizi e  delle  forniture,
          nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli
          operatori economici parti dell'accordo  quadro  effettuera'
          la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti
          di   gara   per    l'accordo    quadro.    L'individuazione
          dell'operatore  economico  parte  dell'accordo  quadro  che
          effettuera' la prestazione avviene sulla base di  decisione
          motivata   in   relazione    alle    specifiche    esigenze
          dell'amministrazione; 
                  b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che
          disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
          forniture, in  parte  senza  la  riapertura  del  confronto
          competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte,  con
          la riapertura del confronto competitivo tra  gli  operatori
          economici  parti  dell'accordo  quadro  conformemente  alla
          lettera c), qualora tale possibilita' sia  stata  stabilita
          dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti  di  gara
          per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,
          forniture o servizi  debbano  essere  acquisiti  a  seguito
          della riapertura del confronto competitivo  o  direttamente
          alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a
          criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di  gara
          per l'accordo quadro.  Tali  documenti  di  gara  precisano
          anche  quali  condizioni  possono  essere   soggette   alla
          riapertura  del  confronto  competitivo.  Le   disposizioni
          previste  dalla  presente  lettera,   primo   periodo,   si
          applicano anche a ogni lotto di un accordo  quadro  per  il
          quale tutti i termini che disciplinano la  prestazione  dei
          lavori, dei servizi e delle forniture  in  questione,  sono
          definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
          tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori,
          dei servizi e delle forniture per altri lotti; 
                  c)  riaprendo  il  confronto  competitivo  tra  gli
          operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
          quadro non contiene tutti i  termini  che  disciplinano  la
          prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. 
                5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere
          b) e  c),  si  basano  sulle  stesse  condizioni  applicate
          all'aggiudicazione  dell'accordo  quadro,   se   necessario
          precisandole, e su altre condizioni indicate nei  documenti
          di  gara  per  l'accordo  quadro,   secondo   la   seguente
          procedura: 
                  a)    per    ogni    appalto     da     aggiudicare
          l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto  gli
          operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto
          dell'appalto; 
                  b)  l'amministrazione   aggiudicatrice   fissa   un
          termine sufficiente per presentare le  offerte  relative  a
          ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi  quali
          la  complessita'  dell'oggetto  dell'appalto  e  il   tempo
          necessario per la trasmissione delle offerte; 
                  c) le offerte sono presentate  per  iscritto  e  il
          loro contenuto non viene reso pubblico fino  alla  scadenza
          del termine previsto per la loro presentazione; 
                  d)   l'amministrazione   aggiudicatrice   aggiudica
          l'appalto  all'offerente  che   ha   presentato   l'offerta
          migliore sulla base dei criteri di  aggiudicazione  fissati
          nei documenti di gara per l'accordo quadro. 
                6. Nei settori speciali, gli  appalti  basati  su  un
          accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e  criteri
          oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
          competitivo tra gli operatori economici parti  dell'accordo
          quadro concluso. Tali regole e criteri  sono  indicati  nei
          documenti di  gara  per  l'accordo  quadro  e  garantiscono
          parita' di trattamento tra gli  operatori  economici  parti
          dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del  confronto
          competitivo,  l'ente   aggiudicatore   fissa   un   termine
          sufficiente per consentire di presentare offerte relative a
          ciascun appalto specifico  e  aggiudicano  ciascun  appalto
          all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
          ai  criteri  di  aggiudicazione  stabiliti  nel  capitolato
          d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non  puo'
          ricorrere  agli  accordi  quadro   in   modo   da   eludere
          l'applicazione  del  presente  decreto   o   in   modo   da
          ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.". 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 873,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2016): 
                «873. Qualora  dovessero  sorgere  impedimenti  nelle
          diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi
          ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal
          contratto di programma, sulla base  di  motivate  esigenze,
          l'ANAS Spa puo' utilizzare le risorse del fondo di  cui  al
          comma 868  in  relazione  agli  effettivi  fabbisogni,  per
          realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di  opere
          ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza.  A
          tal  fine  l'ANAS  Spa  da'  preventiva  comunicazione   al
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   che
          rilascia la relativa autorizzazione nei  successivi  trenta
          giorni, decorrenti  dalla  ricezione  della  comunicazione.
          Decorso infruttuosamente  tale  termine,  l'ANAS  Spa  puo'
          comunque procedere,  dandone  tempestiva  comunicazione  al
          predetto    Ministero.    Le    variazioni     confluiscono
          nell'aggiornamento  annuale  del   piano   pluriennale   di
          opere.». 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 171, del decreto-legge
          3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni  urgenti
          in materia tributaria e finanziaria), come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art.  2  (Misure  in  materia  di  riscossione).   -
          (Omissis) 
                171.  Fermi   i   compiti,   gli   obblighi,   e   le
          responsabilita' degli enti  concessionari  e  dei  soggetti
          gestori in materia di sicurezza,  nonche'  le  funzioni  di
          controllo delle amministrazioni concedenti, i compiti e  le
          attribuzioni facenti capo al Registro  italiano  dighe,  ai
          sensi  del  citato  articolo  91,  comma  1,  del   decreto
          legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo  10  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24  marzo  2003,  n.  136,  sono  trasferiti  al
          Ministero delle infrastrutture,  e  sono  esercitati  dalle
          articolazioni amministrative individuate con il regolamento
          di  organizzazione  del  Ministero,   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma  23,  del  decreto-legge  18  maggio
          2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          luglio  2006,  n.  233.  Fino   all'adozione   del   citato
          regolamento,   l'attivita'   facente   capo   agli   uffici
          periferici del Registro italiano dighe continua  ad  essere
          esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati  ai
          sensi dell'articolo 11 del regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 114 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia  ambientale),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 114 (Dighe). - 1. Le regioni, previo parere del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  adottano   apposita   disciplina   in   materia   di
          restituzione  delle  acque  utilizzate  per  la  produzione
          idroelettrica,  per  scopi  irrigui  e   in   impianti   di
          potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi
          o perforazioni diversi da quelli relativi alla  ricerca  ed
          estrazione  di  idrocarburi,  al  fine  di   garantire   il
          mantenimento  o  il  raggiungimento  degli   obiettivi   di
          qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente
          decreto. 
                2.  Al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  della
          capacita' di invaso e la salvaguardia  sia  della  qualita'
          dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le  operazioni
          di svaso,  sghiaiamento  e  sfangamento  delle  dighe  sono
          effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun
          invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato  a  definire
          sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con
          le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia
          le misure di prevenzione  e  tutela  del  corpo  ricettore,
          dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle
          risorse idriche invasate e rilasciate a  valle  dell'invaso
          durante le operazioni stesse. 
                3.  Il  progetto  di  gestione   individua   altresi'
          eventuali modalita' di manovra  degli  organi  di  scarico,
          anche al fine di assicurare la tutela del corpo  ricettore.
          Restano valide in ogni caso  le  disposizioni  fissate  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 1°  novembre  1959,
          n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose. 
                4. Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le
          caratteristiche  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,   del
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  ottobre  1994,  n.  584,  il
          progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla  base
          dei  criteri  fissati  con  decreto  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il
          Ministro delle attivita'  produttive  e  con  quello  delle
          politiche  agricole  e  forestali,  previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della parte terza  del  presente  decreto.  Per  gli
          invasi di cui all'articolo 89 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112, le regioni, in  conformita'  ai  propri
          ordinamenti,  adeguano   la   disciplina   regionale   agli
          obiettivi di cui ai commi 2, 3  e  9,  anche  tenuto  conto
          delle specifiche caratteristiche degli  sbarramenti  e  dei
          corpi idrici interessati. 
                5.  Il  progetto  di  gestione  e'  approvato   dalle
          regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei  mesi  dalla
          sua  presentazione,  previo   parere   dell'amministrazione
          competente alla vigilanza  sulla  sicurezza  dell'invaso  e
          dello sbarramento, ai sensi degli  articoli  89  e  91  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e  sentiti,  ove
          necessario,  gli   enti   gestori   delle   aree   protette
          direttamente interessate; per le dighe  di  cui  al  citato
          articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,
          il progetto approvato e'  trasmesso  al  Registro  italiano
          dighe (RID) per l'inserimento, anche  in  forma  sintetica,
          come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio
          e la manutenzione di cui all'articolo  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,  n.  1363,  e
          relative  disposizioni  di  attuazione.  Il   progetto   di
          gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi
          sei  mesi  dalla  data  di  presentazione  senza  che   sia
          intervenuta  alcuna  pronuncia  da  parte   della   regione
          competente, fermo  restando  il  potere  di  tali  Enti  di
          dettare  eventuali  prescrizioni,  anche   trascorso   tale
          termine. 
                6. Con l'approvazione  del  progetto  il  gestore  e'
          autorizzato   ad   eseguire   le   operazioni   di   svaso,
          sghiaiamento  e  sfangamento  in  conformita'   ai   limiti
          indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni. 
                7. Nella definizione dei  canoni  di  concessione  di
          inerti le amministrazioni determinano specifiche  modalita'
          ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli
          invasi per asporto meccanico. 
                8. I gestori degli invasi esistenti, che  ancora  non
          abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto  del
          Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          269 del 16 novembre  2004,  sono  tenuti  a  presentare  il
          progetto di cui al comma 2 entro sei  mesi  dall'emanazione
          del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla
          operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre
          dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  predetto
          decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte  a  controllare
          la funzionalita' degli organi di scarico,  sono  svolte  in
          conformita' ai fogli di condizione  per  l'esercizio  e  la
          manutenzione. 
                9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
          degli invasi non devono pregiudicare  gli  usi  in  atto  a
          valle dell'invaso,  ne'  il  rispetto  degli  obiettivi  di
          qualita' ambientale  e  degli  obiettivi  di  qualita'  per
          specifica destinazione.». 
              - Si riporta l'articolo  1,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
          finanziario 2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2018-2020), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. - (Omissis) 
                516. Per la programmazione e la  realizzazione  degli
          interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al
          fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e
          l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche  al  fine
          di  aumentare  la  resilienza   dei   sistemi   idrici   ai
          cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni  di  risorse
          idriche, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di  concerto  con  i  Ministri
          della  transizione  ecologica,  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali, della  cultura  e  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  di  regolazione  per
          energia, reti e ambiente, previa  acquisizione  dell'intesa
          in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  entro  il  30
          giugno 2022 e' adottato il Piano  nazionale  di  interventi
          infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.  Il
          Piano  nazionale  e'  aggiornato  ogni  tre  anni,  con  le
          modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato
          di  avanzamento  degli  interventi,  come  risultante   dal
          monitoraggio di cui al comma 524.  Il  Piano  nazionale  e'
          attuato attraverso successivi  stralci  che  tengono  conto
          dello  stato  di  avanzamento  degli  interventi  e   della
          disponibilita'  delle   risorse   economiche   nonche'   di
          eventuali   modifiche   resesi   necessarie    nel    corso
          dell'attuazione  degli  stralci  medesimi,  approvati   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili,   sentiti   i   Ministri   della   transizione
          ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
          della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita'
          di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,   previa
          acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. 
                516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con  uno  o  piu'
          decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
          sostenibili, di concerto con i Ministri  della  transizione
          ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
          della cultura e  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
          l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,
          previa  acquisizione  dell'intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri
          per la redazione e per l'aggiornamento del Piano  nazionale
          di cui al comma 516  del  presente  articolo  e  della  sua
          attuazione per successivi stralci secondo  quanto  previsto
          dal medesimo comma, tenuto  conto  dei  piani  di  gestione
          delle  acque  dei  bacini  idrografici  predisposti   dalle
          Autorita' di bacino  distrettuali,  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare: 
                  a) ai fini della definizione del Piano nazionale di
          cui al comma 516, le modalita'  con  cui  le  Autorita'  di
          bacino distrettuali, gli Enti di governo dell'ambito e  gli
          altri  enti   territoriali   coinvolti   trasferiscono   al
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili le informazioni e i  documenti  necessari  alla
          definizione del Piano medesimo  e  i  relativi  criteri  di
          priorita',  tenuto  anche  conto  della  valutazione  della
          qualita'      tecnica      e      della      sostenibilita'
          economico-finanziaria    effettuata    dall'Autorita'    di
          regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi
          proposti da soggetti da essa regolati; 
                  b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli
          stralci, sulla base  di  indicatori  di  valutazione  degli
          interventi,   nonche'   le   modalita'   di   revoca    dei
          finanziamenti nei casi di inadempienza o  di  dichiarazioni
          mendaci; 
                  c) le modalita' di attuazione e di  rendicontazione
          degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci. 
                516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17  aprile  2019,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148  del  26  giugno
          2019, e 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 226 del 26  settembre  2019,  sono  inseriti  nel  Piano
          nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e  sono
          attuati e monitorati  secondo  le  modalita'  previste  nei
          medesimi decreti. Al fine  di  garantire  il  rispetto  del
          cronoprogramma previsto dal Piano nazionale  di  ripresa  e
          resilienza  di  cui  al  regolamento  (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma  516,
          le risorse economiche gia' disponibili alla data di entrata
          in vigore della presente disposizione per la  realizzazione
          degli interventi  previsti  dal  medesimo  comma  516  sono
          utilizzate, tenuto conto dei procedimenti gia' avviati  dal
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili e dall'Autorita' di  regolazione  per  energia,
          reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci
          attuativi approvati con le modalita'  stabilite  dal  terzo
          periodo del citato comma 516. 
                517. - 518. (Abrogati). 
                519. Gli enti di  governo  dell'ambito  e  gli  altri
          soggetti responsabili della realizzazione degli  interventi
          di cui al Piano  nazionale  di  cui  al  comma  516,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          516, adeguano i propri strumenti  di  pianificazione  e  di
          programmazione in  coerenza  con  le  misure  previste  dal
          medesimo Piano nazionale. 
                520.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica,  anche  ai  fini  di  quanto
          previsto dagli articoli 9, 10 e  12  del  decreto-legge  31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  29  luglio  2021,  n.  108,   monitora   l'andamento
          dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di cui
          al comma 516 del presente articolo e assicura il sostegno e
          le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori  per  la
          risoluzione di eventuali criticita' nella programmazione  e
          nella realizzazione degli interventi. 
                (Omissis) 
                524. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi
          da 516  a  525  e'  effettuato  attraverso  il  sistema  di
          monitoraggio delle opere pubbliche della Banca  dati  delle
          amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto  legislativo
          29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono  classificati
          come  Piano  nazionale  di  cui  al  comma   516.   Ciascun
          intervento del Piano nazionale e' identificato  dal  codice
          unico di progetto. 
              525. Fermo restando quanto previsto, in relazione  agli
          interventi finanziati in tutto o in parte  con  le  risorse
          del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  di  cui  al
          regolamento (UE) 2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale
          complementare di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  6
          maggio 2021, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  e  dal
          titolo II del medesimo decreto-legge, nonche' dal comma 520
          del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili segnala i casi di inerzia e  di
          inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti di
          gestione e degli altri soggetti responsabili e, in caso  di
          assenza del soggetto legittimato,  propone  gli  interventi
          correttivi da adottare  per  il  ripristino,  comunicandoli
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri.  Il  Presidente
          del Consiglio dei ministri,  previa  diffida  ad  adempiere
          entro il termine di trenta giorni, su proposta del Ministro
          delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nomina,
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,
          n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
          2019, n. 55, un Commissario straordinario  che  esercita  i
          necessari  poteri  sostitutivi  di  programmazione   e   di
          realizzazione degli interventi, e definisce  le  modalita',
          anche   contabili,   di    intervento.    Il    Commissario
          straordinario  opera  in  via  sostitutiva  anche  per   la
          realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale
          di cui al comma 516 del presente articolo in  mancanza  del
          gestore legittimato a operare. Gli oneri per i compensi dei
          Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina
          e  sono  posti  a  carico  delle  risorse  destinate   agli
          interventi. I compensi  dei  Commissari  straordinari  sono
          stabiliti  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 155,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: 
                «155. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano
          nazionale  di  interventi  nel  settore   idrico   di   cui
          all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205,  e  per  il  finanziamento  della   progettazione   di
          interventi considerati strategici  nel  medesimo  Piano  e'
          autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui  per  gli
          anni dal 2019 al 2028.». 
              - Si riporta l'articolo 6 della legge 1°  agosto  2002,
          n.  166  (Disposizioni  in  materia  di  infrastrutture   e
          trasporti), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Disposizioni relative al  Registro  italiano
          dighe). - 1. Nei trenta  giorni  successivi  alla  data  di
          entrata in vigore del provvedimento attuativo del  Registro
          italiano dighe (RID) di cui  all'articolo  91  del  decreto
          legislativo  31  marzo   1998,   n.   112,   e   successive
          modificazioni,  i  concessionari   delle   dighe   di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge 8  agosto  1994,  n.  507,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
          n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a  corrispondere
          al  medesimo  un  contributo  annuo  per  le  attivita'  di
          vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in  cui
          i soggetti  concessionari  di  cui  al  primo  periodo  non
          ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione
          al RID e al versamento del contributo, nei  loro  confronti
          e' applicata una  sanzione  amministrativa  pari  a  cinque
          volte il contributo in questione. Se non  ottemperano  alla
          iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e
          della sanzione, decadono dalla concessione.  Per  le  altre
          attivita' che il RID e' tenuto ad espletare nelle  fasi  di
          progettazione  e  costruzione  delle  predette  dighe,   e'
          stabilito altresi', a carico dei richiedenti, un diritto di
          istruttoria. 
                2. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  si  provvede   alla   disciplina   dei   criteri   di
          determinazione del contributo e  del  diritto  previsti  al
          comma 1,  nonche'  delle  modalita'  di  riscossione  degli
          stessi, nel rispetto del principio di copertura  dei  costi
          sostenuti dal RID. 
                3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima
          applicazione  della   presente   legge,   l'ammontare   del
          contributo e del diritto di cui al comma 1  e'  commisurato
          in  modo  da  assicurare  la  copertura  delle   spese   di
          funzionamento del  RID  nonche'  una  quota  aggiuntiva  da
          destinare ad investimenti  e  potenziamento,  nella  misura
          compresa tra  il  50  e  il  70  per  cento  dei  costi  di
          funzionamento. 
                4. Il presente articolo si applica anche ai  soggetti
          intestatari a qualunque  titolo  di  condotte  forzate  con
          dighe a monte. 
                4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo  2  del
          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,  n.  584,  sono
          definite  le  modalita'  con   cui   il   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede  alla
          vigilanza tecnica sulle operazioni  di  controllo  eseguite
          dai concessionari e all'approvazione tecnica  dei  progetti
          delle  opere  di  derivazione  e  adduzione  connesse  agli
          sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del
          citato decreto-legge n. 507 del 1994,  aventi  le  seguenti
          caratteristiche: 
                  a) in caso di utilizzo  della  risorsa  idrica  con
          restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese
          tra la presa e la restituzione in alveo  naturale,  escluse
          le centrali idroelettriche  e  di  pompaggio  e  gli  altri
          impianti industriali; 
                  b) in caso di utilizzo della risorsa  idrica  senza
          restituzione  in  alveo:  l'opera  di  presa  e  le   opere
          successive alla presa,  sino  e  compresa  la  prima  opera
          idraulica in grado di regolare, dissipare  o  disconnettere
          il carico idraulico di monte rispetto alle opere di  valle,
          ovvero la  prima  opera  idraulica  di  ripartizione  della
          portata derivata. 
                4-ter. All'approvazione tecnica  dei  progetti  delle
          opere di derivazione e  di  adduzione  non  individuate  ai
          sensi del  comma  4-bis  e  alla  vigilanza  tecnica  sulle
          operazioni di controllo eseguite  dai  concessionari  sulle
          medesime opere provvedono le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano. 
                4-quater. Nel caso  di  opere  di  derivazione  e  di
          adduzione  di  cui  ai  commi  4-bis  e  4-ter   tra   loro
          interconnesse, i compiti e le  funzioni  di  cui  ai  commi
          4-bis   e   4-ter   sono   svolti   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili  ovvero  dalle
          regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla
          base di accordi  sottoscritti  ai  sensi  dell'articolo  15
          della legge 7 agosto 1990, n. 241.».