Art. 2 bis Individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali al servizio delle stazioni per l'alta velocita' 1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, d'intesa con i concessionari delle tratte autostradali in concessione, procede alla valutazione, sulla base di un'analisi di fattibilita' tecnico- economica, dei siti per l'ubicazione dei caselli autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie per l'alta velocita' e per l'alta capacita' di prossima realizzazione. I nuovi caselli, valutati sostenibili in relazione alla domanda di traffico, sono assentiti in concessione alle societa' e regolati mediante un addendum agli atti convenzionali vigenti.