Art. 2 bis 
 
       Individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali 
           al servizio delle stazioni per l'alta velocita' 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
d'intesa  con  i   concessionari   delle   tratte   autostradali   in
concessione, procede alla valutazione, sulla base  di  un'analisi  di
fattibilita'  tecnico-  economica,  dei  siti  per  l'ubicazione  dei
caselli autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie
per  l'alta  velocita'   e   per   l'alta   capacita'   di   prossima
realizzazione. I nuovi caselli,  valutati  sostenibili  in  relazione
alla domanda di traffico, sono assentiti in concessione alle societa'
e regolati mediante un addendum agli atti convenzionali vigenti.