Art. 3 
 
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e  di  sicurezza  nel
  settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti
  fissi 
  1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del
sistema europeo di gestione del traffico ferroviario,  European  Rail
Traffic Management System», di seguito denominato «sistema ERTMS»,  e
di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema
di  segnalamento  nazionale  di  classe  «B»  e  l'attrezzaggio   dei
sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili un fondo con una dotazione  di  60  milioni  di
euro, per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026,  per  finanziare  i
costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli,
secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Tali risorse non  sono
destinate al finanziamento dei  costi  di  sviluppo,  certificazione,
omologazione  ed  eventuali  riomologazioni  su   reti   estere   dei
cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina  o  sostituzione  operativa
dei mezzi di trazione. 
  2. Le risorse di cui al comma 1  sono  destinate  al  finanziamento
degli interventi di  rinnovo  o  ristrutturazione  dei  veicoli,  per
l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo  di  classe  «B»  al
sistema   ERTMS   rispondente    alle    Specifiche    Tecniche    di
Interoperabilita' indicate nella Tabella  A2.3  dell'allegato  A  del
regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea,  del  27  maggio
2016, come modificato dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione
europea, del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al  punto
12.2 dell'Allegato  1a  al  decreto  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Fermo quanto
previsto dal  comma  3  possono  beneficiare  del  finanziamento  gli
interventi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ed  entro  il  31  dicembre
2026,  sui  veicoli  che  risultino  iscritti  in  un   registro   di
immatricolazione  istituito  presso  uno  Stato  membro   dell'Unione
europea, che circolano sul territorio nazionale, soltanto nel caso in
cui detti interventi non risultino gia' finanziati dai  contratti  di
servizio in essere con lo Stato o le regioni. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite  le  modalita'  attuative  di  erogazione  del
contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli  per
gli interventi sui veicoli di  cui  al  comma  2,  nei  limiti  della
effettiva disponibilita' del fondo. Nell'ambito delle  dotazioni  del
fondo, il suddetto decreto definisce i costi  sostenuti  che  possono
essere considerati  ammissibili,  l'entita'  del  contributo  massimo
riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento  in  caso  di
effettuazione di una determinata percorrenza sulla  rete  ferroviaria
interconnessa insistente sul territorio  nazionale,  l'entita'  della
riduzione proporzionale  del  contributo  riconoscibile  in  caso  di
effettuazione di percorrenze inferiori a  quella  richiesta  ai  fini
dell'attribuzione del contributo  nella  misura  massima,  nonche'  i
criteri di priorita' di accoglimento delle istanze in coerenza con  i
tempi previsti nel piano nazionale di sviluppo del sistema  ERTMS  di
terra.  L'efficacia  del  decreto  di  cui  al  presente   comma   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede, nei limiti di 60
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026,  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266 
  5. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto  ferroviario,
all'articolo 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, le parole «2019 e  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2019, 2020 e 2021».  All'onere  derivante  dalla  presente
disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro per  l'anno  2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa  di  cui  all'articolo  12,  comma  18,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130 
  6. Al fine di assicurare la continuita' del servizio  di  trasporto
ferroviario lungo la linea da Tirano in Italia fino a Campocologno in
Svizzera e' autorizzata la circolazione nel territorio  italiano  dei
rotabili ferroviari a tal fine impiegati per  l'intera  durata  della
concessione rilasciata al gestore  di  detto  servizio  di  trasporto
dall'ufficio governativo della Confederazione elvetica. 
  7. Nel territorio italiano, l'esercizio del servizio  di  trasporto
ferroviario di cui al comma 6 avviene in conformita' alle  previsioni
di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 16, comma  2,  lettera
bb), del decreto legislativo 14 maggio  2019,  n.  50,  per  le  reti
ferroviarie funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario. 
  8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il comune  di  Tirano  e  il  gestore  della  linea
ferroviaria  di  cui  al  comma  6  definiscono  il  disciplinare  di
esercizio relativo alla parte del tracciato che,  in  ambito  urbano,
interseca il traffico veicolare e i passaggi pedonali. Agli eventuali
oneri derivanti  dal  disciplinare  di  esercizio  di  cui  al  primo
periodo, il comune di Tirano provvede con le  risorse  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  9. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, dopo le parole «nell'anno 2021,» sono inserite le seguenti: «per
il  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo   finalizzate   ad
assicurare che l'utilizzo dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  locale
avvenga in conformita' alle misure di contenimento e di contrasto dei
rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonche'». 
  9-bis.  In  considerazione  degli  effetti   negativi   determinati
dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  sui   fatturati   degli
operatori economici operanti nel  settore  del  trasporto  registrati
nell'esercizio 2020, l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022,  a  fare  fronte  alla
copertura  delle  minori  entrate  derivanti  dalla  riduzione  degli
introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto ai  sensi
della lettera b) del comma 6 dell'articolo  37  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, previste nella misura di 3,7 milioni di  euro,
mediante  l'utilizzo  della  quota  non  vincolata   dell'avanzo   di
amministrazione accertato  alla  data  del  31  dicembre  2020.  Alla
compensazione dei maggiori oneri,  in  termini  di  fabbisogno  e  di
indebitamento netto, pari a 3,7 milioni  di  euro  annui  per  l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  9-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base»  sono  inserite  le
seguenti:  «nonche'  delle  opere  connesse,   comprese   quelle   di
risoluzione delle interferenze,»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al fine di assicurare uniformita' di disciplina rispetto al
cantiere di cui al comma 1, le aree e i siti dei comuni  di  Bruzolo,
Bussoleno,  Giaglione,  Salbertrand,  San  Didero,  Susa  e  Torrazza
Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della  sezione
transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse,  comprese
quelle di  risoluzione  delle  interferenze,  costituiscono  aree  di
interesse strategico nazionale»; 
  c) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  Regolamento  (UE)  2016/919   della   Commissione
          europea, del 27 maggio 2016, (Regolamento della Commissione
          relativo alla specifica tecnica di interoperabilita' per  i
          sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema
          ferroviario nell'Unione europea) e' stato pubblicato  nella
          G.U.U.E. 15 giugno 2016, n. L 158. 
              - Il  Regolamento  (UE)  2019/776   della   Commissione
          europea, del 16 maggio 2019  (  Regolamento  di  esecuzione
          della  Commissione  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
          321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE)  n.  1301/2014,  (UE)  n.
          1302/2014,  (UE)  n.  1303/2014  e  (UE)   2016/919   della
          Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE  della
          Commissione  per  quanto   riguarda   l'allineamento   alla
          direttiva  (UE)  2016/797  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio e l'attuazione di obiettivi  specifici  stabiliti
          nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della  Commissione)
          e' stato pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2019, n. L 139
          I. 
              - Il decreto dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza
          delle  ferrovie  n.  1  del  13  dicembre  2016  e'   stato
          pubblicato  sul  sito  internet  dell'Agenzia  in  data   4
          novembre 2019. 
              - Il  Trattato  del  25  marzo   1957   (Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione  europea),  e'  stato  pubblicato
          nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  86,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2006): 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                86.   Il   finanziamento    concesso    al    Gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
          investimenti  relativi  alla  rete  tradizionale,  compresi
          quelli per manutenzione straordinaria, avviene,  a  partire
          dalle somme erogate  dal  1º  gennaio  2006,  a  titolo  di
          contributo    in     conto     impianti.     Il     Gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno  del
          sistema di contabilita' regolatoria, tiene in  evidenza  la
          quota   figurativa   relativa   agli   ammortamenti   delle
          immobilizzazioni  finanziate  con   detta   modalita'.   La
          modifica del sistema di finanziamento di  cui  al  presente
          comma avviene senza oneri per lo Stato  e  per  il  Gestore
          dell'infrastruttura         ferroviaria          nazionale;
          conseguentemente, i  finanziamenti  di  cui  al  comma  84,
          effettuati a titolo di contributo  in  conto  impianti,  si
          considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
          il valore fiscale del bene.». 
              - Si riporta  l'articolo  47,  comma  11-quinquies  del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per  lo  sviluppo),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 47 (Interventi per il trasporto ferroviario). -
          (Omissis) 
                11-quinquies. Al fine di  incrementare  la  sicurezza
          del trasporto ferroviario  e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2017,  2018,  2019,  2020  e  2021,
          destinato  alla  formazione  di  personale   impiegato   in
          attivita' della circolazione ferroviaria,  con  particolare
          riferimento alla figura professionale dei  macchinisti  del
          settore merci. La dotazione del Fondo  e'  incrementata  di
          100.000 euro per l'anno 2020 e di 1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla  formazione
          delle altre figure professionali addette alla  circolazione
          ferroviaria. Le risorse  di  cui  al  presente  comma  sono
          attribuite  alle  imprese  ferroviarie  con   decreto   del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sulla  base
          delle attivita' di formazione realizzate, a condizione  che
          le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno  il  70
          per cento del personale  formato.  I  corsi  di  formazione
          possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane  e
          strumentali  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, nonche' avvalendosi  di  organismi  riconosciuti
          dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie  di
          cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.
          162. In ogni caso, il  finanziamento  delle  iniziative  e'
          assicurato unicamente alle attivita' formative per le quali
          non vi sia stato  alcun  esborso  da  parte  del  personale
          formato e possono altresi' essere rimborsati gli oneri  per
          eventuali borse di studio  erogate  per  la  frequenza  dei
          corsi. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          comma  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26,  comma
          1, lettera a), del citato decreto legislativo  n.  162  del
          2007, per il funzionamento dell'Agenzia  nazionale  per  la
          sicurezza delle ferrovie. 
                (Omissis).». 
              - Si riportano l'articolo 2, comma 4 e  l'articolo  16,
          comma 2, lettera bb), del  decreto  legislativo  14  maggio
          2019,  n.50  (Attuazione  della  direttiva   2016/798   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'11  maggio  2016,
          sulla sicurezza delle ferrovie): 
                «Art. 2 (Ambito di applicazione). - (Omissis) 
                4. Le reti ferroviarie isolate  dal  punto  di  vista
          funzionale dal resto del sistema  ferroviario  sono  quelle
          concesse dallo Stato e quelle per le quali sono  attribuite
          alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di
          amministrazione  ai  sensi  del  decreto   legislativo   19
          novembre 1997, n. 422, adibite a servizi ferroviari  locali
          ordinariamente espletati  con  distanziamento  regolato  da
          segnali,  individuate  con  decreto  del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano.  Nelle
          more dell'adozione del decreto di  cui  al  primo  periodo,
          sono da considerarsi  isolate  le  reti  che  non  figurano
          nell'Allegato A  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti 5  agosto  2016,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  216
          del 15 settembre 2016.  A  tali  reti  e  ai  soggetti  che
          operano su di esse, non si applicano le disposizioni di cui
          agli articoli 7, 9, 10 e 11. Le modalita' applicative degli
          articoli 6, 8, 13 e 17 sono disciplinate  dall'ANSFISA,  ai
          sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera bb). Sulle reti in
          cui  esiste  un  solo  soggetto  integrato   che   gestisce
          l'infrastruttura ed effettua il servizio  di  trasporto  in
          esclusiva   sulla   propria   rete,   i   compiti   e    le
          responsabilita' che  il  presente  decreto  attribuisce  ai
          gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie sono
          da considerarsi attribuiti al soggetto integrato esercente.
          Le disposizioni di cui al presente comma  sono  applicabili
          nelle regioni a statuto speciale e nelle Province  autonome
          di Trento  e  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei
          rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione." 
                (Omissis).» 
                «Art.   16    (Compiti    in    ambito    ferroviario
          dell'ANSFISA). - (Omissis) 
                2. Con specifico riferimento al settore  ferroviario,
          l'ANSFISA, tenuto conto di quanto  stabilito  dall'articolo
          7, comma 3, e' incaricata di svolgere i seguenti compiti: 
                  (Omissis) 
                  bb)  svolgere  i  compiti  derivanti  dall'articolo
          15-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148,  per  le
          reti funzionalmente isolate e rilasciare i certificati e le
          autorizzazioni di cui al Capo VI.  A  tal  fine,  l'ANSFISA
          valuta le misure mitigative  o  compensative  proposte  dai
          richiedenti sulla base di una analisi del rischio che tenga
          conto delle caratteristiche della tratta  ferroviaria,  dei
          veicoli e del tipo di esercizio. Inoltre, con  atti  propri
          da emanare entro il 30 giugno  2019,  l'ANSFISA  disciplina
          per tali reti: 
                    1)  le  modalita'  per  ottenere  da  parte   dei
          soggetti  che  operano  sull'infrastruttura  il  necessario
          certificato di cui al Capo  VI  per  lo  svolgimento  delle
          proprie funzioni; 
                    2) le modalita' applicative degli articoli 6,  8,
          13 e 17, tenendo conto dei soggetti che vi  operano,  delle
          caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei veicoli e del
          tipo di esercizio; 
                    3) le modalita' applicative dei pertinenti CSM di
          cui  all'articolo  6  della  direttiva  (UE)  2016/798  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016; 
                    4)  tutti  gli  aspetti  legati   all'ottenimento
          dell'autorizzazione di messa in servizio  dei  sottosistemi
          strutturali e dei veicoli di cui al Capo VI; 
                    5) le abilitazioni del personale con mansioni  di
          sicurezza; 
                    6) i principi di sicurezza e gli standard tecnici
          applicabili su tali reti; 
                    7) le modalita' di registrazione dei  veicoli  in
          un apposito registro informatico; 
                    (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 51 del decreto-legge 25  maggio
          2021, n.  73  (Misure  urgenti  connesse  all'emergenza  da
          COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
          i servizi  territoriali),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  51  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          trasporto pubblico locale).  -  1.  In  considerazione  del
          perdurare dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  la
          dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della
          legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  e'  incrementata   di
          ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse
          sono destinate  al  finanziamento  dei  servizi  aggiuntivi
          programmati al fine di far fronte  agli  effetti  derivanti
          dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento  dei
          mezzi,  anche  in  coerenza  con  gli  esiti   dei   tavoli
          prefettizi di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo   2   del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, le Regioni, le
          Province autonome di Trento  e  Bolzano  e  i  Comuni,  nei
          limiti delle disponibilita' del fondo di  cui  al  medesimo
          comma  possono  anche  ricorrere  a   operatori   economici
          esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su  strada
          ai sensi della legge 11 agosto 2003,  n.  218,  nonche'  ai
          titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi  o
          di autorizzazione per l'esercizio del servizio di  noleggio
          con  conducente,  mediante  apposita   convenzione   ovvero
          imponendo  obblighi  di  servizio.   Al   personale   degli
          operatori economici esercenti il servizio di  trasporto  di
          passeggeri su strada ai sensi della legge 11  agosto  2003,
          n.  218,  nonche'  ai  titolari   di   autorizzazione   per
          l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con   conducente,
          impiegato nei  servizi  aggiuntivi  di  trasporto  pubblico
          regionale o locale si applicano esclusivamente le misure di
          sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente  ai
          sensi dell'articolo 41 del  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81 e non si applicano le  previsioni  del  decreto
          del Ministro dei trasporti e della navigazione 23  febbraio
          1999, n. 88, pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  12
          aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle  visite
          di idoneita' fisica e psicoattitudinale. 
                3. Qualora all'esito  dello  specifico  procedimento,
          previsto dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui al comma 1, per  la  definizione  del  piu'
          idoneo raccordo tra gli orari di  inizio  e  termine  delle
          attivita' didattiche e gli orari dei servizi  di  trasporto
          pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi
          stabilite  emerga  la   necessita'   di   erogare   servizi
          aggiuntivi destinati  esclusivamente  agli  studenti  della
          scuola  secondaria  di  primo  o  di  secondo   grado,   le
          convenzioni di cui al comma  2  possono  essere  stipulate,
          previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e  nei
          limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli  uffici
          dirigenziali  periferici  del   Ministero   dell'istruzione
          relativamente agli ambiti territoriali di competenza. 
                4. Le risorse  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di  euro,  per
          il riconoscimento di contributi in favore delle aziende  di
          traporto  pubblico  regionale  o  locale,   nonche'   degli
          operatori economici esercenti il servizio di  trasporto  di
          passeggeri su strada ai sensi della legge 11  agosto  2003,
          n. 218 ovvero dei titolari di licenza per  l'esercizio  del
          servizio di taxi o di autorizzazione  per  l'esercizio  del
          servizio   di   noleggio    con    conducente,    impiegati
          nell'erogazione  dei  servizi   aggiuntivi   di   trasporto
          pubblico, a titolo  di  compensazione  dei  maggiori  costi
          sostenuti per l'utilizzo di prodotti  per  la  disinfezione
          delle superfici toccate frequentemente  dall'utenza  e  per
          l'uso di sistemi di sanificazione  ovvero  di  disinfezione
          dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto,  nonche'  per
          ogni altra modalita' e attivita' finalizzata  a  ridurre  i
          rischi di contagi da Covid-19. 
                5. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  assegnate  alle  Regioni  e  alle
          Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  nonche'  alla
          gestione  governativa  della  ferrovia  circumetnea,   alla
          concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
          svizzero e alla gestione governativa navigazione  laghi  le
          risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri
          stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della  legge
          30 dicembre 2020,  n.  178.  Con  il  medesimo  decreto  e'
          determinata anche  l'entita'  delle  eventuali  risorse  da
          destinare per le finalita' di cui al  comma  4  nonche'  le
          modalita' di erogazione delle stesse. 
                6. Le eventuali risorse  residue  dello  stanziamento
          complessivo di cui al comma 1  possono  essere  utilizzate,
          nell'anno 2021 per  il  potenziamento  delle  attivita'  di
          controllo finalizzate  ad  assicurare  che  l'utilizzo  dei
          mezzi di trasporto pubblico locale avvenga  in  conformita'
          alle misure di  contenimento  e  di  contrasto  dei  rischi
          sanitari derivanti dalla diffusione del  COVID-19,  nonche'
          per le finalita' previste dall'articolo 200, comma  1,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                7.  Al  fine  di   consentire   una   piu'   efficace
          distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea,
          nonche' di realizzare un piu' idoneo raccordo tra gli orari
          di inizio e termine delle attivita' economiche,  lavorative
          e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto  pubblico
          locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di
          contenimento  individuate  con  i  provvedimenti   di   cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n.   35,   e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili un  fondo  con
          una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato
          all'erogazione di contributi in favore: 
                  a) delle imprese e delle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 229,  comma  4,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa  nomina
          del mobility manager di  cui  al  citato  articolo  229,  a
          predisporre, entro  il  31  agosto  2021,  un  piano  degli
          spostamenti casa-lavoro del  proprio  personale  che  possa
          contribuire alla realizzazione delle finalita'  di  cui  al
          presente  comma;  tali   contributi   sono   destinati   al
          finanziamento, nei limiti  delle  risorse  disponibili,  di
          iniziative di mobilita' sostenibile, incluse iniziative  di
          car-pooling,  di  car-sharing,   di   bike-pooling   e   di
          bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli
          spostamenti casa - lavoro adottati entro il termine del  31
          agosto 2021; 
                  b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
          che  provvedano,  previa  nomina   del   mobility   manager
          scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della  legge  28
          dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro  il  31  agosto
          2021,  un  piano  degli  spostamenti  casa-scuola-casa  del
          personale scolastico e degli alunni, che possa  contribuire
          alla realizzazione  delle  finalita'  di  cui  al  presente
          comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei
          limiti  delle  risorse  disponibili,   di   iniziative   di
          mobilita' sostenibile, incluse iniziative di  piedibus,  di
          car-pooling,  di  car-sharing,   di   bike-pooling   e   di
          bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli
          spostamenti casa - scuola - casa adottati entro il  termine
          del 31 agosto 2021. 
                8. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, da  adottarsi  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle
          finanze, della transizione ecologica  e  dell'istruzione  e
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
          riconoscimento dei contributi di cui  al  comma  7  per  il
          tramite degli enti locali, indicati nel  medesimo  decreto,
          nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari. 
                9.  Agli  oneri  derivanti  dal   presente   articolo
          quantificati in complessivi euro  500  milioni  per  l'anno
          2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  37,  del  decreto-legge   6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
                «Art.   37   (Liberalizzazione   del   settore    dei
          trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
          dei servizi di pubblica  utilita'  di  cui  alla  legge  14
          novembre  1995,  n.  481,  e'  istituita   l'Autorita'   di
          regolazione   dei   trasporti,   di   seguito    denominata
          «Autorita'», la  quale  opera  in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione.   La   sede
          dell'Autorita' e' individuata in un immobile di  proprieta'
          pubblica  nella  citta'  di  Torino,   laddove   idoneo   e
          disponibile, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro il termine del 31  dicembre  2013.  In
          sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
          dell'Autorita' e'  costituito  entro  il  31  maggio  2012.
          L'Autorita' e'  competente  nel  settore  dei  trasporti  e
          dell'accesso alle  relative  infrastrutture  e  ai  servizi
          accessori, in conformita' con la disciplina europea  e  nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
          delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V  della
          parte seconda della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le
          proprie competenze a decorrere dalla data di  adozione  dei
          regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
          novembre 1995,  n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  organizzative  e  di
          funzionamento di cui alla medesima legge. 
                1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui all'articolo 2, comma 7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'articolo
          2, commi da 8 a  11,  della  medesima  legge.  Il  collegio
          nomina  un  segretario   generale,   che   sovrintende   al
          funzionamento dei servizi e degli uffici e ne  risponde  al
          presidente. 
                1-ter. I componenti dell'Autorita' sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
                2.  L'Autorita'  e'  competente   nel   settore   dei
          trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
          particolare provvede: 
                  a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'articolo  36  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  nonche'  in  relazione  alla
          mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
          locale e urbano anche collegata  a  stazioni,  aeroporti  e
          porti; 
                  b) a definire, se ritenuto necessario in  relazione
          alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
                  c) a verificare la corretta applicazione  da  parte
          dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
          lettera b); 
                  d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
                  e) a definire, in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
                  f) a definire i criteri per la determinazione delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
                  g)   con   particolare   riferimento   al   settore
          autostradale, a stabilire per le nuove concessioni  nonche'
          per quelle di cui all'articolo  43,  comma  1  e,  per  gli
          aspetti  di  competenza,  comma  2  sistemi  tariffari  dei
          pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
                  h)   con   particolare   riferimento   al   settore
          aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni
          di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
          2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
                  i)   con   particolare   riferimento    all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
          del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  e,  in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
                  l) l'Autorita', in caso di inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'articolo 2  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
                  m) con particolare riferimento al servizio taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
                    1) l'incremento  del  numero  delle  licenze  ove
          ritenuto necessario anche in base alle  analisi  effettuate
          dalla  Autorita'  per  confronto  nell'ambito  di   realta'
          europee  comparabili,  a  seguito  di  un'istruttoria   sui
          costi-benefici anche ambientali, in relazione a  comprovate
          ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle  caratteristiche
          demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
          in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
          in deroga ove la programmazione numerica manchi o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo  6  della
          legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
                    2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
          i comuni  una  maggiore  liberta'  nell'organizzazione  del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
              3) consentire una maggiore  liberta'  nella  fissazione
          delle tariffe, la  possibilita'  di  una  loro  corretta  e
          trasparente  pubblicizzazione  a  tutela  dei  consumatori,
          prevedendo la possibilita' per gli utenti di  avvalersi  di
          tariffe   predeterminate   dal    comune    per    percorsi
          prestabiliti; 
                    4)  migliorare  la  qualita'   di   offerta   del
          servizio,  individuando  criteri  mirati  ad  ampliare   la
          formazione professionale degli  operatori  con  particolare
          riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
          lingue straniere, nonche' alla conoscenza  della  normativa
          in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica   del
          settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
                  n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio. 
                3. Nell'esercizio delle competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
                  a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
                  b) determina  i  criteri  per  la  redazione  della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
                  c)  propone   all'amministrazione   competente   la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
                  d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
          e l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio
          delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
                  e)   se   sospetta   possibili   violazioni   della
          regolazione  negli  ambiti  di   sua   competenza,   svolge
          ispezioni presso i  soggetti  sottoposti  alla  regolazione
          mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
          durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
          di altri organi  dello  Stato,  puo'  controllare  i  libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
                  f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
          con gli atti di regolazione  adottati  e  con  gli  impegni
          assunti dai soggetti sottoposti a  regolazione,  disponendo
          le misure opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda
          adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
          le  imprese  propongano  impegni  idonei  a  rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
                  g) valuta i reclami, le istanze e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
                  h) favorisce l'istituzione di procedure semplici  e
          poco onerose per la conciliazione e  la  risoluzione  delle
          controversie tra esercenti e utenti; 
                  i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
          da atti amministrativi e da clausole convenzionali,  irroga
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
          del  fatturato  dell'impresa  interessata   nei   casi   di
          inosservanza   dei   criteri   per    la    formazione    e
          l'aggiornamento di  tariffe,  canoni,  pedaggi,  diritti  e
          prezzi  sottoposti  a  controllo  amministrativo,  comunque
          denominati, di inosservanza dei criteri per la  separazione
          contabile e per la disaggregazione dei costi e  dei  ricavi
          pertinenti  alle  attivita'  di  servizio  pubblico  e   di
          violazione della disciplina relativa all'accesso alle  reti
          e alle infrastrutture  o  delle  condizioni  imposte  dalla
          stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli  ordini  e
          alle misure disposti; 
                  l) applica una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
          qualora: 
                    1) i destinatari di una  richiesta  della  stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
                    2) i destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di
          fornire ovvero presentino in modo  incompleto  i  documenti
          aziendali, nonche' rifiutino di  fornire  o  forniscano  in
          modo  inesatto,  fuorviante  o  incompleto  i   chiarimenti
          richiesti; 
                  m) nel caso di inottemperanza agli impegni  di  cui
          alla lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento
          del fatturato dell'impresa interessata. 
                4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e  autostradali  di  cui  all'articolo   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
                5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
          i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
                6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
                  a)   agli    oneri    derivanti    dall'istituzione
          dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite  massimo
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013  e  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          Al fine di assicurare l'immediato avvio  dell'Autorita'  di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  anticipa,   nei   limiti   di
          stanziamento del proprio bilancio,  le  risorse  necessarie
          per la copertura  degli  oneri  derivanti  dall'istituzione
          dell'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  e  dal  suo
          funzionamento, nella misura di  1,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per  l'anno  2014.  Le
          somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato a valere sulle  risorse  di
          cui  al  primo  periodo  della   presente   lettera.   Fino
          all'attivazione del contributo  di  cui  alla  lettera  b),
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          nell'ambito delle predette risorse, assicura  all'Autorita'
          di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
          il necessario  supporto  operativo-logistico,  economico  e
          finanziario per lo svolgimento delle attivita'  strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
                  b) mediante un contributo versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
                  b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma  29,  ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
                6-bis.  Nelle  more  dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
          n. 211, istituito ai sensi  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
                6-ter. Restano  ferme  le  competenze  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE  in  materia
          di approvazione di contratti di programma nonche'  di  atti
          convenzionali, con particolare riferimento  ai  profili  di
          finanza pubblica.).». 
              - Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
          ottobre  2008,  n.  154  (Disposizioni   urgenti   per   il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
                «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).   -
          (Omissis) 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta l'articolo  19  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato.  Legge  di  stabilita'
          2012), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  19  (Interventi  per  la   realizzazione   del
          corridoio Torino-Lione e del Tunnel di  Tenda).  -  1.  Per
          assicurare  la  realizzazione   della   linea   ferroviaria
          Torino-Lione  e  garantire,  a  tal   fine,   il   regolare
          svolgimento dei  lavori  del  cunicolo  esplorativo  de  La
          Maddalena, le aree ed  i  siti  del  Comune  di  Chiomonte,
          individuati per l'installazione del cantiere della galleria
          geognostica e per  la  realizzazione  del  tunnel  di  base
          nonche'  delle   opere   connesse,   comprese   quelle   di
          risoluzione delle  interferenze,  della  linea  ferroviaria
          Torino-Lione, costituiscono aree  di  interesse  strategico
          nazionale. 
                1-bis.  Al  fine   di   assicurare   uniformita'   di
          disciplina rispetto al cantiere di cui al comma 1, le  aree
          e i siti  dei  comuni  di  Bruzolo,  Bussoleno,  Giaglione,
          Salbertrand,  San  Didero,  Susa   e   Torrazza   Piemonte,
          individuati per l'installazione dei cantieri della  sezione
          transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse,
          comprese  quelle   di   risoluzione   delle   interferenze,
          costituiscono aree di interesse strategico nazionale. 
                2.  Fatta  salva  l'ipotesi  di  piu'  grave   reato,
          chiunque si introduce abusivamente nelle aree di  interesse
          strategico nazionale di cui  ai  commi  1  e  1-bis  ovvero
          impedisce  o  ostacola  l'accesso  autorizzato  alle   aree
          medesime e' punito a norma  dell'articolo  682  del  codice
          penale. 
                3.  Le  risorse  finanziarie  a  carico  dello  Stato
          italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel  di
          Tenda, nell'ambito dell'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007
          tra il Governo della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo
          della Repubblica francese, ratificato ai sensi della  legge
          4 agosto 2008,  n.  136,  da  attribuire  all'ANAS  S.p.a.,
          committente   delegato   incaricato   della   realizzazione
          dell'opera, sono da considerare quali contributi  in  conto
          impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296. 
                4. Le entrate derivanti dal rimborso da  parte  della
          Repubblica francese,  ai  sensi  degli  articoli  22  e  23
          dell'Accordo di cui al comma  3,  della  propria  quota  di
          partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo Tunnel
          di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
          italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a.  per
          il contratto di programma. 
                5. Le entrate derivanti dal rimborso da  parte  della
          Repubblica francese, ai sensi degli  articoli  6  e  8  del
          predetto Accordo, della propria quota di partecipazione dei
          costi correnti della gestione unificata del Tunnel di Tenda
          in servizio, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato italiano per essere riassegnate ad apposito  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze relativo  ai  fondi  da  attribuire  ad  ANAS
          S.p.a. per il contratto di servizio.».