Art. 4 
 
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e  di  sicurezza  nel
                   settore del trasporto marittimo 
 
  1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Segnalazione  di
apparenti anomalie»; 
      2) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Analoga informazione e' resa dalle autorita'  di  sistema  portuale,
dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri
e dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio  delle  loro  normali
funzioni, constatano  che  una  nave  attraccata  in  porto  presenta
anomalie apparenti che possono mettere  a  repentaglio  la  sicurezza
della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per  l'ambiente
marino.»; 
      3) al comma 4, le parole «dei  piloti»  sono  sostituite  dalla
seguente: «ricevuta»; 
    b) all'articolo 16, comma 4, le parole «la compagnia non  adotti»
sono sostituite dalle seguenti:  «i  soggetti  responsabili  in  base
all'ordinamento dello Stato di bandiera non adottino»; 
    c) all'articolo 18, la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima»; 
    d) all'articolo 20, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati; 
    e) all'allegato I, punto 2, lettera d), le  parole  «quinquennale
in  scienze  del  governo  e  dell'amministrazione  del  mare»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «magistrale   conseguito   al   termine
dell'iter di formazione degli ufficiali dei corsi normali». 
  1-bis. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE)  2019/1239  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,   che
istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga
la direttiva 2010/65/UE, l'amministrazione  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196,
responsabile  per  l'istituzione  dell'interfaccia  unica   marittima
nazionale ai  sensi  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e'  designata  autorita'  nazionale  competente   che   agisce   come
coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima  europea  ed
esercita le funzioni di cui agli articoli  5,  12  e  18  del  citato
regolamento (UE) 2019/1239. 
  1-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,
dell'economia e delle finanze  e  della  salute,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 24 agosto 1988, n. 400, sono  definite  le  modalita'  di
esercizio delle funzioni  di  coordinamento  spettanti  all'autorita'
nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per  l'applicazione  del
regolamento  (UE)  2019/1239  da  parte   delle   autorita'   interne
competenti e le forme  della  loro  cooperazione  per  assicurare  la
distribuzione dei dati e la  connessione  con  i  pertinenti  sistemi
delle altre autorita' competenti a livello  nazionale  e  dell'Unione
europea. 
  1-quater. Per la realizzazione e  l'aggiornamento  dell'interfaccia
unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239, nonche'
per l'ammodernamento  della  componente  informatica  e  al  fine  di
assicurare protocolli e  misure  di  cybersicurezza  del  sistema  e'
riconosciuto all'amministrazione di cui al comma 1-bis un  contributo
di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 12
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036. 
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal  comma  1-quater,  pari  a  8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2022  al  2024  e  a  12
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede
per 8 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  12  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  1-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo
il comma 730 sono inseriti i seguenti: 
  «730-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  729,  per   nave
abbandonata si  intende  qualsiasi  nave  per  la  quale,  verificata
l'assenza  di  gravami  registrati,  di  crediti   privilegiati   non
registrati e di procedure fallimentari o altre  procedure  di  natura
concorsuale pendenti, l'armatore e l'eventuale proprietario non ponga
in essere  alcun  atto,  previsto  dalla  legge,  relativamente  agli
obblighi verso lo Stato  costiero,  il  raccomandatario  marittimo  e
l'equipaggio e siano decorsi sessanta  giorni  dalla  notifica  della
diffida adottata dall'autorita' marittima, ai sensi dell'articolo 73,
primo comma, del codice della navigazione  nei  casi  di  unita'  che
rappresentano un pericolo per la sicurezza della  navigazione  e  per
l'ambiente marino ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorita'  di
sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale  e'  collocata
la nave. 
  730-ter. Per le finalita' di cui  al  comma  729,  per  relitto  si
intende una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di  essa,
compresi gli arredi». 
  1-septies. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Le Autorita' di  sistema  portuale  redigono  un  documento  di
programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente  con  il  Piano
generale  dei  trasporti  e  della  logistica  (PGTL)   e   con   gli
orientamenti europei in materia  di  portualita',  logistica  e  reti
infrastrutturali nonche' con  il  Piano  strategico  nazionale  della
portualita' e della logistica. Il DPSS: 
  a) definisce gli obiettivi di sviluppo  dell'Autorita'  di  sistema
portuale; 
  b)  individua  gli  ambiti  portuali,  intesi  come   delimitazione
geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorita'  di  sistema
portuale che  comprendono,  oltre  alla  circoscrizione  territoriale
dell'Autorita' di sistema portuale, le ulteriori  aree,  pubbliche  e
private, assoggettate alla giurisdizione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale; 
  c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali,  retro-portuali
e di interazione tra porto e citta'; 
  d) individua i collegamenti infrastrutturali di  ultimo  miglio  di
tipo viario e ferroviario con i singoli  porti  del  sistema  esterni
all'ambito portuale nonche' gli  attraversamenti  dei  centri  urbani
rilevanti ai fini dell'operativita' dei singoli porti del sistema. 
  1-bis. Il DPSS e' adottato dal Comitato di gestione  dell'Autorita'
di sistema portuale; e' sottoposto, mediante conferenza dei  servizi,
ai sensi dell'articolo 14-bis della legge  7  agosto  1990,  n.  241,
indetta dall'Autorita' di sistema  portuale,  al  parere  di  ciascun
comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i  quali  si
intende espresso parere non ostativo, ed e' approvato  dal  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  che  si  esprime
sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle  Autorita'  di
sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge.  Il
documento di programmazione strategica di sistema non e' assoggettato
alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). 
  1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle  Autorita'  di  sistema
portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali  e  retro-portuali,
individuati e delimitati nel DPSS, sono disegnati e  specificati  nel
piano regolatore portuale (PRP), che individua  analiticamente  anche
le  caratteristiche  e  la   destinazione   funzionale   delle   aree
interessate  nonche'  i  beni  sottoposti  al   vincolo   preordinato
all'esproprio  nel  rispetto  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di  pubblica
utilita'  non  e'  prevista   dal   PRP,   il   vincolo   preordinato
all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del  citato  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  327  del
2001,  puo'  essere  disposto  dall'Autorita'  di  sistema  portuale,
mediante una conferenza di  servizi  ai  sensi  dell'articolo  14-ter
della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 
  1-quater. Le funzioni ammesse dai  PRP  nelle  aree  portuali  sono
esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 3;  nelle  aree
retro-portuali  possono  essere  ammesse  attivita'  accessorie  alle
funzioni previste dal citato articolo 4, comma 3. 
  1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali
e' competenza esclusiva dell'Autorita' di sistema  portuale,  che  vi
provvede mediante l'approvazione del  PRP.  La  pianificazione  delle
aree con funzione di interazione porto-citta' e'  di  competenza  del
comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione  del  parere
dell'Autorita' di  sistema  portuale.  Ai  fini  dell'adozione  degli
strumenti urbanistici relativi ai  collegamenti  infrastrutturali  di
ultimo  miglio  di   tipo   viario   e   ferroviario   nonche'   agli
attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operativita'
del porto individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede  previa
acquisizione  dell'intesa  dell'Autorita'  di  sistema  portuale.  Le
Autorita'  di  sistema   portuale   indicano   al   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle regioni  le  aree
portuali e retro-portuali potenzialmente  destinabili  all'ubicazione
delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione  dei  punti
di scambio intermodale, nonche' le  aree  potenzialmente  destinabili
alla  costruzione  di  caselli  autostradali  funzionali  alle  nuove
stazioni ferroviarie dell'alta velocita' e dell'alta capacita'. 
  1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano  tuttora  in  vigore  PRP
approvati  antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  nelle  more  dell'approvazione  del  nuovo  PRP,  laddove  il
Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema  portuale  ravvisi  la
necessita' di realizzare opere in via d'urgenza, il  piano  operativo
triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), puo'  definire,
in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune  aree  sulla
base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3. In tale caso il
piano operativo triennale e' soggetto  a  specifica  approvazione  da
parte  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a  VAS,
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152. 
  1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati  dal  DPSS,  ovvero,
laddove lo stesso non sia ancora stato approvato,  dai  vigenti  PRP,
anche se approvati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono equiparati alle  zone  territoriali  omogenee  B
previste dal decreto del Ministro per  i  lavori  pubblici  2  aprile
1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina stabilita
dall'articolo 142, comma 2, del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.  Le
regioni adeguano il proprio piano territoriale  paesistico  regionale
entro   il    termine    perentorio    di    quarantacinque    giorni
dall'approvazione del DPSS»; 
  b) i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. I PRP di cui al comma 1-ter  sono  redatti  in  attuazione  del
Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica e  del
DPSS nonche' in conformita' alle Linee guida  emanate  dal  Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici  e  approvate  dal  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. I  PRP specificano  gli
obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di
ciascuno scalo  marittimo,  delineando  anche  l'assetto  complessivo
delle opere di grande infrastrutturazione. 
  2-bis. Nei porti di  cui  al  comma  1-ter,  in  cui  e'  istituita
l'Autorita' di sistema  portuale,  il  PRP,  corredato  del  rapporto
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e': 
  a) adottato dal Comitato  di  gestione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale; 
  b)  inviato  successivamente  per  il  parere,  limitatamente  alla
coerenza di  quanto  previsto  con  riguardo  alle  aree  portuali  e
retro-portuali  perimetrali  con  i  contenuti  degli  strumenti   di
pianificazione urbanistica vigenti  relativi  alle  aree  contigue  a
quelle portuali e retro-portuali sulle quali le  previsioni  del  PRP
potrebbero avere impatto, al comune e alla regione  interessati,  che
si esprimono entro quarantacinque giorni dal  ricevimento  dell'atto,
decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo,  nonche'  al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  per  il
parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici per il parere  di  competenza,  che  si
esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto,  decorsi  i
quali si intende espresso parere non ostativo; 
  c) approvato, esaurita la procedura di  cui  al  presente  comma  e
quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione dell'Autorita'
di  sistema  portuale  entro   quaranta   giorni   decorrenti   dalla
conclusione della procedura di VAS. 
  2-ter. Il PRP e' un  piano  territoriale  di  rilevanza  statale  e
rappresenta l'unico strumento di  pianificazione  e  di  governo  del
territorio nel proprio perimetro di competenza»; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con  esclusione
di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3,  lettera
e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, sono specificati  dal
PRP, che individua, altresi', le caratteristiche  e  la  destinazione
funzionale delle aree interessate»; 
  d) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente: 
  «4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4  relative  ai  porti
compresi in una Autorita' di  sistema  portuale,  la  cui  competenza
ricade in piu' regioni, sono approvate con atto della regione nel cui
territorio e' ubicato il porto oggetto di variante-stralcio,  sentite
le  regioni  nel  cui  territorio  sono  compresi  gli  altri   porti
amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale»; 
  e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la  struttura
del   PRP   in   termini   di   obiettivi,   scelte   strategiche   e
caratterizzazione funzionale delle aree  portuali,  relativamente  al
singolo   scalo   marittimo,   costituiscono   adeguamenti   tecnico-
funzionali   del   piano   regolatore   portuale.   Gli   adeguamenti
tecnico-funzionali   sono   adottati   dal   Comitato   di   gestione
dell'Autorita' di sistema portuale, e' successivamente  acquisito  il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  che  si  esprime
entro  quarantacinque  giorni,  decorrenti  dalla   ricezione   della
proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine,  il
parere si intende espresso positivamente»; 
  f)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Documento   di
programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale». 
  1-octies. Le modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio  1994,
n. 84, di cui  al  comma  1-septies  del  presente  articolo  non  si
applicano  ai  documenti  di  programmazione  strategica  di  sistema
approvati prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  1-novies.  Le  regioni   adeguano   i   propri   ordinamenti   alle
disposizioni dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
da ultimo modificato dal comma 1-septies del presente articolo, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto.  Le  disposizioni  del  citato  articolo  5  si
applicano nelle Regioni a  statuto  speciale  compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. 
  2.  Al  fine  di  assicurare  una  programmazione  sistemica  delle
infrastrutture  portuali  distribuite  lungo  l'intera  costa   della
regione Sardegna e della regione Sicilia, all'allegato A della  legge
28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al punto 7), dopo  le  parole  «Portoscuso-Portovesme»  sono
inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax»; 
      b) al punto 8), dopo  le  parole  «Porti  di  Palermo,  Termini
Imerese, Porto Empedocle e Trapani» sono  inserite  le  seguenti:  «,
Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela nonche' Porto di Licata»; 
  b-bis) al punto  15-bis),  le  parole:  «e  Reggio  Calabria»  sono
sostituite dalle seguenti: «, Reggio Calabria e Saline». 
  3. Al fine di migliorare e rendere piu' sostenibile la mobilita' di
passeggeri e merci tra le aree metropolitane  di  Reggio  Calabria  e
Messina, nonche' la continuita' territoriale da  e  per  la  Sicilia,
all'Autorita'  di  Sistema  portuale  dello  Stretto  sono  assegnate
risorse pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30  milioni  di  euro
per il 2022 e a 5 milioni  di  euro  per  il  2023  finalizzate  alla
realizzazione  degli  interventi   infrastrutturali   necessari   per
aumentare  la  capacita'  di  accosto  per  le  unita'   adibite   al
traghettamento  nello  Stretto  di  Messina,  nonche'  i  servizi  ai
pendolari. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2
milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e  a  5
milioni di euro per  il  2023  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di parte capitale  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili. I relativi interventi  sono  monitorati  dalla  predetta
Autorita' portuale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229,  classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  «Interventi
portuali infrastrutturali DL MIMS 2021». 
  3-bis. In tutto il territorio nazionale e' vietata la  circolazione
di veicoli a motore delle categorie M2 e M3,  adibiti  a  servizi  di
trasporto  pubblico  locale,  alimentati  a  benzina  o  gasolio  con
caratteristiche antinquinamento Euro 1  a  decorrere  dal  30  giugno
2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 e Euro 3 a decorrere dal
1°  gennaio  2024.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono disciplinati i casi
di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di
veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari. 
  3-ter. Al fine di contribuire al rinnovo, per l'acquisto  di  mezzi
su gomma ad  alimentazione  alternativa  da  adibire  ai  servizi  di
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di  5  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 7 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2023 al 2035. 
  3-quater. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i
criteri e le modalita' per l'assegnazione e il riparto dei contributi
di cui al comma 3-ter del presente articolo in favore delle regioni e
delle province autonome che tengano conto dell'effettiva capacita' di
utilizzo  delle  risorse.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
stabiliti i cronoprogrammi di utilizzo e le modalita' di revoca delle
risorse in caso di mancato rispetto dei termini di utilizzo previsti. 
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  3-ter,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 7 milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2035,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'articolo 89, comma 2, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole «alle imprese armatoriali  che  operano  con  navi  di
bandiera italiana, iscritte  nei  registri»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle imprese armatoriali con  sede  legale  ovvero  aventi
stabile organizzazione nel territorio italiano  che  utilizzano  navi
iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello  Spazio
economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati  dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo». 
  4-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «alle imprese  armatoriali  delle  unita'  o  navi
iscritte  nei  registri  nazionali  che   esercitano   attivita'   di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi  necessari  alla
propulsione ed ai consumi di bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a
deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere  nazionali»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle imprese armatoriali con sede  legale
ovvero aventi stabile  organizzazione  nel  territorio  italiano  che
utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea
o dello Spazio  economico  europeo  e  che  esercitano  attivita'  di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi  necessari  alla
propulsione ed ai consumi di bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a
deposito  ed  assistenza  alle  piattaforme  petrolifere   nazionali,
relativamente al  personale  marittimo  avente  i  requisiti  di  cui
all'articolo 119 del codice  della  navigazione  ed  imbarcato  sulle
unita' navali suddette». 
  4-ter. All'articolo 1 della legge 18  luglio  1957,  n.  614,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le  parole:  «nominato  dal  Ministro  per  i  trasporti  fra  i
funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attivita' di  servizio
od a riposo» sono sostituite dalle seguenti: «nominato  dal  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  scelto,  fatto
salvo  quanto  previsto  dal  secondo   comma,   fra   i   funzionari
dell'Amministrazione dello Stato in servizio per un  periodo  di  tre
anni e rinnovabile per una sola volta»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Ai   fini   della   determinazione   del   trattamento   economico
riconosciuto  al  gestore  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214». 
  4-quater. Al fine di potenziare il servizio pubblico di navigazione
sui Laghi  Maggiore,  di  Garda  e  di  Como  svolto  dalla  Gestione
governativa navigazione laghi, necessario per garantire la  mobilita'
dei pendolari e degli studenti a seguito dell'interruzione per lavori
urgenti della strada statale 340 «Regina», cosiddetta «variante della
Tremezzina», e' riconosciuto alla Gestione  governativa  medesima  un
contributo di 2.500.000 euro per l'anno 2021.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione   del   presente   comma   si    provvede    mediante
corrispondente riduzione, per  l'anno  2021,  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 19-ter,  comma  16,  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166. 
  5. All'articolo 199  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a): 
      1)  le  parole  «dovuti  in  relazione  all'anno   2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «dovuti in  relazione  agli  anni  2020  e
2021»; 
      2) dopo le parole «allo scopo anche utilizzando» sono  inserite
le seguenti: «, limitatamente all'anno 2020,»; 
      3) le parole «e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020  al  31
dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino  di  aver
subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il  30  novembre
2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per  cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo  dell'anno  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «, per i canoni dovuti dal 1° agosto  2020
al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino  di
aver subito, nel periodo compreso tra il  1°  luglio  2020  e  il  30
novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore  al  20
per cento del fatturato registrato  nel  medesimo  periodo  dell'anno
2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre  2021,  in
favore dei concessionari che dimostrino di aver  subito  nel  periodo
compreso  tra  il  1°  gennaio  2021  e  il  15  dicembre  2021,  una
diminuzione del fatturato pari  o  superiore  al  20  per  cento  del
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»; 
    b) al comma 10-bis,  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «salute
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e che sarebbero stati destinati
al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere  sfruttate
a fini commerciali»; 
    c) al comma 10-quinquies, le parole «ai commi  10-bis  e  10-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10-ter»; 
    d)  dopo  il  comma  10-quinquies  e'   aggiunto   il   seguente:
«10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera  a)  del
comma 7, non assegnate con  il  decreto  di  cui  al  comma  8,  sono
destinate alle imprese  titolari  di  concessioni  demaniali  di  cui
all'articolo 36 del codice della navigazione,  alle  imprese  di  cui
agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  nonche'
alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni  marittime  e
servizi di supporto a passeggeri,  a  titolo  di  indennizzo  per  le
ridotte prestazioni rese da dette societa' conseguenti alla riduzione
dei volumi di traffico  dal  1°  gennaio  2021  al  31  luglio  2021,
rispetto  ai  corrispondenti  mesi  dell'anno  2019.   Le   modalita'
attuative del presente comma sono definite con decreto del  Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  da  adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione.». 
  5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 199, comma  1,  lettera
b),  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  l'Autorita'  di
sistema  portuale  del  Mar  Ligure  occidentale  e'  autorizzata   a
corrispondere, al  soggetto  fornitore  di  lavoro  portuale  di  cui
all'articolo 17 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  un  ulteriore
contributo, nel limite massimo di spesa di  1  milione  di  euro  per
l'anno 2021, pari a 90  euro  per  ogni  lavoratore  in  relazione  a
ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nell'anno 2020  rispetto
al corrispondente mese dell'anno 2019, per cause  riconducibili  alle
mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del  sistema   portuale
italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a
1  milione  di  euro  per   l'anno   2021,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  parte   corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  6. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le  parole  «fino  al  31  agosto  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». 
  6-bis. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le  parole:  «con  una  dotazione  di  10
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2020»  sono
inserite le seguenti: «nonche' di 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022»; 
  b) dopo il terzo periodo e' inserito il  seguente:  «Delle  risorse
del predetto fondo possono avvalersi anche le  Autorita'  di  sistema
portuale  soccombenti  in  sentenze  esecutive,  o   comunque   parti
debitrici in verbali di conciliazione giudiziale,  aventi  a  oggetto
risarcimenti liquidati in favore di superstiti  di  coloro  che  sono
deceduti per patologie asbesto-correlate,  compresi  coloro  che  non
erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali». 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  si  provvede  mediante
riduzione, per 15 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021  e
2022,  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  6-quater. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti  di
economia  circolare,  di  favorire  l'innovazione  tecnologica  e  di
garantire la sicurezza del trasporto  marittimo,  le  amministrazioni
competenti    possono    autorizzare,    previa    caratterizzazione,
eventualmente  anche  per  singole  frazioni   granulometriche,   dei
materiali  derivanti  dall'escavo  di  fondali  di  aree  portuali  e
marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di
cui all'articolo 109 del presente decreto legislativo e  all'articolo
5-bis della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  e  salvo  le  ulteriori
specificazioni  tecniche  definite  ai  sensi  del  comma  5-ter  del
presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali  in  ambienti
terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica
ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici. 
  5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, con decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  sono  adottate   le   norme   tecniche   che
disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di
ogni  loro  singola  frazione  granulometrica  secondo  le   migliori
tecnologie disponibili». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 14, commi 1 e 4, 16,  comma
          4, 18, 20 e l'Allegato I, punto 2), lettera d), del decreto
          legislativo  24  marzo  2011,  n.  53   (Attuazione   della
          direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la
          sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
          condizioni di vita e di lavoro a  bordo  per  le  navi  che
          approdano nei porti comunitari e che navigano  nelle  acque
          sotto la giurisdizione degli Stati membri), come modificati
          dalla presente legge: 
                «Art. 14 (Segnalazione di apparenti anomalie). - 1. I
          piloti che operano su navi in arrivo o in  partenza  da  un
          porto nazionale o che operano su navi dirette o in transito
          all'interno  delle  acque   di   giurisdizione,   informano
          immediatamente  l'autorita'  competente   locale,   qualora
          nell'esercizio  delle  loro   normali   funzioni,   vengano
          comunque a conoscenza di anomalie che possono costituire un
          rischio per la sicurezza della navigazione o  rappresentare
          una minaccia per l'ambiente marino. Analoga informazione e'
          resa dalle autorita' di sistema  portuale,  dai  comandanti
          dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori,  dai  battellieri  e
          dalle autorita' sanitarie che,  nell'esercizio  delle  loro
          normali funzioni, constatano che  una  nave  attraccata  in
          porto presenta anomalie apparenti  che  possono  mettere  a
          repentaglio la sicurezza della  nave  o  rappresentare  una
          minaccia irragionevole per l'ambiente marino. 
                (Omissis) 
                4.  L'autorita'   competente   locale   provvede   ad
          intraprendere, a seguito della  segnalazione  ricevuta,  le
          azioni  ritenute  appropriate,  in  conformita'  a   quanto
          prescritto dall'allegato III, 2B.» 
                «Art.  16  (Ispezioni  iniziali  e  dettagliate).   -
          (Omissis) 
                4. Quando le  condizioni  generali  della  nave  sono
          palesemente sub standard, l'ispettore sospende  l'ispezione
          e  dispone  il  fermo  della  nave   finche'   i   soggetti
          responsabili  in  base  all'ordinamento  dello   Stato   di
          bandiera  non  adottino  tutte  le  misure  necessarie  per
          garantire l'ottemperanza ai  pertinenti  requisiti  fissati
          dalle convenzioni." 
                «Art. 18 (Linee guida e procedure di sicurezza  della
          navigazione   e   marittima).   -   1.    Gli    ispettori,
          nell'espletamento delle attivita' di controllo dello  Stato
          di  approdo  in  materia  di   sicurezza,   come   definita
          dall'articolo 1, lettera a), osservano le  procedure  e  le
          linee guida specificate nell'allegato  VIII  per  tutte  le
          navi di cui  all'articolo  3,  paragrafi  1,  2  e  3,  del
          regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 31 marzo 2004, che  fanno  scalo  nei  porti
          nazionali." 
                «Art. 20 (Provvedimenti di rifiuto di accesso). -  1.
          E' rifiutato l'accesso ai porti  e  ancoraggi  nazionali  a
          tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato  la  cui
          percentuale di fermi  rientra  nella  lista  nera  adottata
          conformemente al MOU di Parigi in  base  alle  informazioni
          registrate nella banca dati sulle  ispezioni  e  pubblicata
          ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate piu' di
          due volte nel corso dei trentasei  mesi  precedenti  in  un
          porto o ancoraggio di uno  Stato  membro  o  di  uno  Stato
          firmatario del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di
          uno Stato la cui percentuale di fermi rientra  nella  lista
          grigia adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle
          informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni  e
          pubblicata ogni anno dalla  Commissione  UE  e  sono  state
          fermate piu' di due volte nel corso dei  ventiquattro  mesi
          precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato  membro  o
          di uno Stato firmatario del MOU di Parigi. 
                1-bis. 1-ter. (Abrogati) 
                (Omissis).» 
          «Allegato I. Criteri minimi per i  requisiti  professionali
          degli ispettori (Articolo 5, commi 1 e 7). 
              (Omissis) 
              2. Gli  ufficiali/sottufficiali  ispettori  di  cui  al
          punto 1  devono  essere  in  possesso  almeno  di  uno  dei
          seguenti requisiti: 
                (Omissis) 
                d) diploma di laurea magistrale conseguito al termine
          dell'iter di formazione degli ufficiali dei corsi  normali,
          oppure  laurea  triennale  in   scienze   organizzative   e
          gestionali marittime e navali, ovvero  scienze  e  gestione
          delle   attivita'   marittime   con   indirizzo   «gestione
          dell'ambiente marino»; 
                (Omissis).». 
              - Il Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 20  giugno  2019,  che  istituisce  un
          sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga  la
          direttiva 2010/65/UE, e' pubblicato nella  GUUE  25  luglio
          2019, n. L 198. 
              - Si riporta l'articolo 2, comma  1,  lettera  m),  del
          decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  196  (Attuazione
          della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio e di  informazione  sul
          traffico navale): 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  (Omissis) 
                  m)    amministrazione:    il    Ministero     delle
          infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo
          delle capitanerie di porto - Guardia costiera; 
                  (Omissis).». 
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori
          misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.  245,  S.O.,  e'
          stato  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   17
          dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          del 18 dicembre 2012, n. 294, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  3,  della  legge  24
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis) 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
              - La legge  30  dicembre  2020,  n.  178  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2021-2023),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30  dicembre  2020,
          n.322, S.O. 
              - Si riportano l'articolo 5 e l'Allegato A, punti 7)  e
          8), della legge 28 gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della
          legislazione in materia portuale),  come  modificati  dalla
          presente legge: 
                «Art. 5 (Documento di  programmazione  strategica  di
          sistema. Piano regolatore portuale). - 1. Le  Autorita'  di
          sistema portuale redigono un  documento  di  programmazione
          strategica  di  sistema  (DPSS),  coerente  con  il   Piano
          generale  dei  trasporti  e  della  logistica  e  con   gli
          orientamenti europei in materia di portualita', logistica e
          reti  infrastrutturali  nonche'  con  il  Piano  strategico
          nazionale della portualita' e della logistica. Il DPSS: 
                  a)   definisce   gli    obiettivi    di    sviluppo
          dell'Autorita' di sistema portuale; 
                  b)  individua  gli  ambiti  portuali,  intesi  come
          delimitazione geografica  dei  singoli  porti  amministrati
          dall'Autorita' di sistema portuale che  comprendono,  oltre
          alla circoscrizione territoriale dell'Autorita' di  sistema
          portuale,  le  ulteriori   aree,   pubbliche   e   private,
          assoggettate alla giurisdizione dell'Autorita'  di  sistema
          portuale; 
                  c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali,
          retro-portuali e di interazione tra porto e citta'; 
                  d) individua  i  collegamenti  infrastrutturali  di
          ultimo miglio di tipo viario e ferroviario  con  i  singoli
          porti del sistema esterni all'ambito portuale  nonche'  gli
          attraversamenti  dei  centri  urbani  rilevanti   ai   fini
          dell'operativita' dei singoli porti del sistema. 
                1-bis. Il DPSS e' adottato dal Comitato  di  gestione
          dell'Autorita' di sistema portuale; e' sottoposto, mediante
          conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis della
          legge 7 agosto 1990,  n.  241,  indetta  dall'Autorita'  di
          sistema portuale, al parere di  ciascun  comune  e  regione
          territorialmente  interessati,  che  si   esprimono   entro
          quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi  i
          quali si  intende  espresso  parere  non  ostativo,  ed  e'
          approvato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza
          nazionale  di  coordinamento  delle  Autorita'  di  sistema
          portuale di cui all'articolo 11-ter della  presente  legge.
          Il documento di programmazione strategica di sistema non e'
          assoggettato  alla  procedura  di  valutazione   ambientale
          strategica (VAS). 
                1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorita'
          di  sistema  portuale  l'ambito  e  l'assetto  delle   aree
          portuali e retro-portuali,  individuati  e  delimitati  nel
          DPSS, sono disegnati e  specificati  nel  piano  regolatore
          portuale  (PRP),  che  individua  analiticamente  anche  le
          caratteristiche e la  destinazione  funzionale  delle  aree
          interessate  nonche'   i   beni   sottoposti   al   vincolo
          preordinato all'esproprio  nel  rispetto  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di espropriazione per pubblica utilita', di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327.  Se
          la  realizzazione  di  un'opera  pubblica  o  di   pubblica
          utilita' non e' prevista dal PRP,  il  vincolo  preordinato
          all'esproprio, ai sensi  dell'articolo  10,  comma  1,  del
          citato testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica  n.  327  del   2001,   puo'   essere   disposto
          dall'Autorita' di sistema portuale, mediante una conferenza
          di servizi ai sensi  dell'articolo  14-ter  della  legge  7
          agosto  1990,  n.   241.   Si   applica   quanto   previsto
          dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120. 
                1-quater. Le funzioni  ammesse  dai  PRP  nelle  aree
          portuali sono esclusivamente quelle previste  dall'articolo
          4,  comma  3;  nelle  aree  retro-portuali  possono  essere
          ammesse attivita' accessorie  alle  funzioni  previste  dal
          citato articolo 4, comma 3. 
                1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali  e
          retro-portuali e' competenza  esclusiva  dell'Autorita'  di
          sistema portuale, che vi provvede  mediante  l'approvazione
          del PRP. La  pianificazione  delle  aree  con  funzione  di
          interazione porto-citta' e'  di  competenza  del  comune  e
          della regione, secondo quanto previsto  dalle  disposizioni
          di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione
          del parere dell'Autorita'  di  sistema  portuale.  Ai  fini
          dell'adozione  degli  strumenti  urbanistici  relativi   ai
          collegamenti infrastrutturali  di  ultimo  miglio  di  tipo
          viario  e  ferroviario  nonche'  agli  attraversamenti  del
          centro urbano rilevanti ai fini dell'operativita' del porto
          individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede  previa
          acquisizione  dell'intesa  con   l'Autorita'   di   sistema
          portuale. Le Autorita'  di  sistema  portuale  indicano  al
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili   e   alle   regioni   le   aree   portuali   e
          retro-portuali  potenzialmente  destinabili  all'ubicazione
          delle piattaforme logistiche intermodali  e  all'ubicazione
          dei  punti  di  scambio  intermodale,   nonche'   le   aree
          potenzialmente  destinabili  alla  costruzione  di  caselli
          autostradali funzionali  alle  nuove  stazioni  ferroviarie
          dell'alta velocita' e dell'alta capacita'. 
                1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora  in
          vigore PRP approvati antecedentemente all'entrata in vigore
          della presente  legge,  nelle  more  dell'approvazione  del
          nuovo PRP, laddove il Comitato di  gestione  dell'Autorita'
          di sistema portuale ravvisi  la  necessita'  di  realizzare
          opere in via d'urgenza, il piano operativo triennale di cui
          all'articolo 9, comma 5, lettera b), puo' definire, in  via
          transitoria, la  destinazione  funzionale  di  alcune  aree
          sulla base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3.
          In tale caso il piano operativo  triennale  e'  soggetto  a
          specifica  approvazione  da  parte  del   Ministero   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili   e   alla
          procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai  sensi
          dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152. 
                1-septies. Gli ambiti portuali  come  delimitati  dal
          DPSS, ovvero,  laddove  lo  stesso  non  sia  ancora  stato
          approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima  della
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          equiparati alle zone territoriali omogenee B  previste  dal
          decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile  1968,
          n.  1444,  ai  fini  dell'applicabilita'  della  disciplina
          stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42. Le regioni adeguano il  proprio  piano
          territoriale  paesistico   regionale   entro   il   termine
          perentorio di quarantacinque giorni  dall'approvazione  del
          DPSS. 
                2. I PRP di  cui  al  comma  1-ter  sono  redatti  in
          attuazione del Piano strategico nazionale della portualita'
          e della logistica e del DPSS nonche'  in  conformita'  alle
          Linee guida emanate  dal  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici e approvate dal Ministero delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'  sostenibili.  I   PRP   specificano   gli
          obiettivi, le previsioni, gli elementi, i  contenuti  e  le
          strategie di ciascuno  scalo  marittimo,  delineando  anche
          l'assetto    complessivo    delle    opere    di     grande
          infrastrutturazione. 
                2-bis. Nei porti di cui al comma  1-ter,  in  cui  e'
          istituita  l'Autorita'  di  sistema   portuale,   il   PRP,
          corredato  del  rapporto  ambientale  di  cui  al   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e': 
                  a) adottato dal Comitato di gestione dell'Autorita'
          di sistema portuale; 
                  b)   inviato   successivamente   per   il   parere,
          limitatamente alla coerenza di quanto previsto con riguardo
          alle aree  portuali  e  retro-portuali  perimetrali  con  i
          contenuti degli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica
          vigenti relativi alle aree contigue  a  quelle  portuali  e
          retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero
          avere impatto, al comune e alla regione interessati, che si
          esprimono  entro  quarantacinque  giorni  dal   ricevimento
          dell'atto, decorsi i quali si intende espresso  parere  non
          ostativo, nonche' al Ministero delle infrastrutture e della
          mobilita' sostenibili  per  il  parere  sulla  coerenza  di
          quanto previsto con il DPSS e al  Consiglio  superiore  dei
          lavori  pubblici  per  il  parere  di  competenza,  che  si
          esprimono entro novanta giorni dal  ricevimento  dell'atto,
          decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo; 
                  c) approvato,  esaurita  la  procedura  di  cui  al
          presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato
          di  gestione  dell'Autorita'  di  sistema  portuale   entro
          quaranta  giorni   decorrenti   dalla   conclusione   della
          procedura di VAS. 
                2-ter. Il PRP e' un piano territoriale  di  rilevanza
          statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e
          di  governo  del  territorio  nel  proprio   perimetro   di
          competenza. 
                3. Nei porti di cui alla categoria  II,  classe  III,
          con  esclusione  di  quelli  aventi  le  funzioni  di   cui
          all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito  e  l'assetto
          complessivo  del  porto  sono  specificati  dal  PRP,   che
          individua, altresi', le caratteristiche e  la  destinazione
          funzionale delle aree interessate. 
                3-bis. Nei porti di cui al comma 3, nei quali non  e'
          istituita  l'Autorita'  di  sistema  portuale,   il   piano
          regolatore  e'  adottato  e  approvato  dalla  regione   di
          pertinenza o,  ove  istituita,  dall'Autorita'  di  sistema
          portuale regionale, previa intesa con il comune o i  comuni
          interessati, ciascuno per il proprio ambito di  competenza,
          nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie  norme
          regolamentari. Sono fatte salve, altresi', le  disposizioni
          legislative regionali vigenti in materia di  pianificazione
          dei porti di interesse regionale. 
                3-ter. I piani regolatori portuali  sono  sottoposti,
          ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura
          di VAS. 
                4. Il Presidente dell'Autorita' di sistema  portuale,
          autonomamente o su richiesta della  regione  o  del  comune
          interessato, puo' promuovere  e  proporre  al  Comitato  di
          gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio  al
          piano regolatore  portuale  concernenti  la  qualificazione
          funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo. 
                4-bis.  Le  varianti-stralcio  al  piano   regolatore
          portuale di cui al  comma  4,  relative  al  singolo  scalo
          marittimo, sono sottoposte  al  procedimento  previsto  per
          l'approvazione  del  piano  regolatore  portuale   e   alla
          procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai  sensi
          dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152. 
                4-ter.  Le  varianti-stralcio  di  cui  al  comma   4
          relative ai  porti  compresi  in  un'Autorita'  di  sistema
          portuale, la cui competenza ricade in  piu'  regioni,  sono
          approvate con atto della  regione  nel  cui  territorio  e'
          ubicato il porto oggetto di variante-stralcio,  sentite  le
          regioni nel cui territorio sono compresi  gli  altri  porti
          amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale. 
                5. Le modifiche che non alterano in modo  sostanziale
          la struttura  del  PRP  in  termini  di  obiettivi,  scelte
          strategiche  e  caratterizzazione  funzionale  delle   aree
          portuali,  relativamente  al   singolo   scalo   marittimo,
          costituiscono  adeguamenti  tecnico-funzionali  del   piano
          regolatore  portuale.  Gli  adeguamenti  tecnico-funzionali
          sono adottati dal Comitato di  gestione  dell'Autorita'  di
          sistema portuale, e' successivamente  acquisito  il  parere
          del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime
          entro quarantacinque  giorni,  decorrenti  dalla  ricezione
          della proposta di adeguamento  tecnico-funzionale.  Decorso
          tale termine, il parere si intende espresso positivamente. 
                (Omissis)». 
          «Allegato A 
              (Omissis) 
              7) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA -
          Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo
          Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme, Porto di Arbatax e
          Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale). 
              8) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL  MARE  DI  SICILIA
          OCCIDENTALE - Porti  di  Palermo,  Termini  Imerese,  Porto
          Empedocle e Trapani, Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di
          Gela nonche' Porto di Licata. 
              (Omissis) 
              15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO  STRETTO  -
          Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni,
          Reggio Calabria e Saline.». 
              - Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - (Omissis) 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.». 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti) e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 6 febbraio 2012, n. 30. 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta l'articolo 89 del decreto-legge 14  agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno  e  il
          rilancio dell'economia),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  89   (Istituzione   di   un   fondo   per   la
          compensazione dei danni subiti dal  settore  del  trasporto
          marittimo).  -  1.  In  considerazione  dei  danni   subiti
          dall'intero  settore  del  trasporto  marittimo   a   causa
          dell'insorgenza dell'epidemia  da  COVID19  e  al  fine  di
          salvaguardare i livelli occupazionali e  la  competitivita'
          ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e merci
          via  mare,  e'  istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo con  una  dotazione
          iniziale di 50 milioni di euro per  l'anno  2020  e  di  20
          milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare  la
          riduzione  dei  ricavi  tariffari  relativi  ai  passeggeri
          trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre
          2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo
          periodo del precedente biennio. 
                2. Con decreto del Ministro  delle  Infrastrutture  e
          dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia  e
          delle Finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i
          criteri  e  le  modalita'  per  il   riconoscimento   della
          compensazione, di cui al comma 1, alle imprese  armatoriali
          con sede legale ovvero aventi  stabile  organizzazione  nel
          territorio  italiano  che  utilizzano  navi  iscritte   nei
          registri degli Stati dell'Unione  europea  o  dello  Spazio
          economico europeo ovvero navi battenti  bandiera  di  Stati
          dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo  alla
          data del  31  gennaio  2020,  impiegate  nei  trasporti  di
          passeggeri e combinati di  passeggeri  e  merci  via  mare,
          anche  in  via  non  esclusiva,  per  l'intero  anno.  Tali
          criteri, al  fine  di  evitare  sovra  compensazioni,  sono
          definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori
          costi di esercizio derivanti dagli  ammortizzatori  sociali
          applicati in conseguenza dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19 e dei costi aggiuntivi  sostenuti  in  conseguenza
          della  medesima  emergenza.  Sono   esclusi   gli   importi
          recuperabili da  assicurazione,  contenzioso,  arbitrato  o
          altra fonte per il ristoro del medesimo danno. 
                3.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'
          subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          Funzionamento dell'Unione europea. 
                4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          50 milioni di euro per l'anno 2020, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114.». 
              - Si riporta l'articolo 88, comma 1, del  decreto-legge
          14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per  il
          sostegno e  il  rilancio  dell'economia),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 88 (Decontribuzione per  le  imprese  esercenti
          attivita' di cabotaggio e crocieristiche). - 1. Al fine  di
          mitigare gli effetti negativi  derivanti  dalla  diffusione
          del  virus  COVID-19   e   di   salvaguardare   i   livelli
          occupazionali    delle    imprese    esercenti    attivita'
          crocieristica  e  di  cabotaggio  marittimo,  nonche'   per
          consentire  la  prosecuzione  delle  attivita'   essenziali
          marittime, la continuita' territoriale, la salvaguardia dei
          livelli occupazionali, la competitivita' ed efficienza  del
          trasporto locale ed insulare via mare, i  benefici  di  cui
          all'articolo 6, comma  1,  del  decreto-legge  30  dicembre
          1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto
          2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle  imprese  armatoriali
          con sede legale ovvero aventi  stabile  organizzazione  nel
          territorio  italiano  che  utilizzano  navi  iscritte   nei
          registri degli Stati dell'Unione  europea  o  dello  Spazio
          economico europeo e che esercitano attivita' di cabotaggio,
          di rifornimento dei  prodotti  petroliferi  necessari  alla
          propulsione e ai  consumi  di  bordo  delle  navi,  nonche'
          adibite  a  deposito  e  ad  assistenza  alle   piattaforme
          petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo
          avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della
          navigazione e imbarcato sulle unita' navali suddette. 
                (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli 1 e 1-bis  della  legge  18
          luglio 1957, n. 614 (Sistemazione dei servizi  pubblici  di
          linea di navigazione sui laghi  Maggiore,  di  Garda  e  di
          Como), come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 1. - Il Ministero dei trasporti  -  Ispettorato
          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
          concessione -  e'  autorizzato  a  gestire  direttamente  i
          servizi  pubblici  di  navigazione  sui  laghi  di   Garda,
          Maggiore e di Como a mezzo di  apposito  gestore,  nominato
          dal  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili e scelto, fatto salvo quanto previsto dal comma
          1-bis, fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in
          servizio, per un periodo di tre anni  rinnovabile  per  una
          sola volta.» 
              «Art.  1-bis.  Ai   fini   della   determinazione   del
          trattamento economico riconosciuto al gestore si  applicano
          le  disposizioni  dell'articolo  23-ter,   comma   1,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  19-ter,   comma   16,   del
          decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  2009,  n.   166
          (Disposizioni  urgenti   per   l'attuazione   di   obblighi
          comunitari e per l'esecuzione di sentenze  della  Corte  di
          giustizia delle Comunita' europee): 
                «Art. 19-ter (Disposizioni di adeguamento comunitario
          in materia di liberalizzazione delle  rotte  marittime).  -
          (Omissis) 
                16. Le risorse necessarie a garantire il livello  dei
          servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
          vigore e prorogate ai sensi  del  comma  6,  nonche'  delle
          nuove convenzioni e dei contratti di  servizio  di  cui  ai
          commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
          a decorrere dal 2010, sono ripartite, per  il  2010  e  per
          ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni  e
          dei singoli contratti di servizio, come segue: 
                  a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; 
                  b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro
          55.694.895; 
                  c) Saremar-Sardegna Regionale  Marittima  S.p.a.  -
          regione Sardegna: euro 13.686.441; 
                  d) Toremar-Toscana  Regionale  Marittima  S.p.a.  -
          regione Toscana: euro 13.005.441; 
                  e) Caremar-Campania Regionale  Marittima  S.p.a.  -
          regione Campania: euro 29.869.832. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio
          2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,  sostegno
          al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020,  n.
          128, S.O., convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
          luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          18  luglio  2020,  n.  180,  S.O.,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale
          e di trasporti marittimi). - 1. In considerazione del  calo
          dei traffici nei porti  italiani  derivanti  dall'emergenza
          COVID - 19, le Autorita' di sistema portuale e  l'Autorita'
          portuale di Gioia Tauro,  compatibilmente  con  le  proprie
          disponibilita'  di  bilancio  e   fermo   quanto   previsto
          dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
          109, convertito con modificazioni dalla legge  16  novembre
          2018, n. 130: 
                  a) possono disporre, la riduzione dell'importo  dei
          canoni concessori di cui all'articolo 36 del  codice  della
          navigazione, agli articoli 16,  17  e  18  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi  alle  concessioni
          per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto
          a passeggeri, dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021  ed
          ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del
          decreto - legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile   2020,   n.   27,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e nel rispetto degli equilibri  di  bilancio,  allo
          scopo anche utilizzando, limitatamente  all'anno  2020,  il
          proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla
          presente lettera puo' essere  riconosciuta,  per  i  canoni
          dovuti fino alla data del 31 luglio  2020,  in  favore  dei
          concessionari che dimostrino di  aver  subito  nel  periodo
          compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno  2020,  una
          diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per  cento
          del fatturato registrato  nel  medesimo  periodo  dell'anno
          2019 , per i  canoni  dovuti  dal  1°  agosto  2020  al  31
          dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino
          di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio  2020
          e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o
          superiore al 20 per  cento  del  fatturato  registrato  nel
          medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino
          alla data del 31 luglio 2021, in favore  dei  concessionari
          che dimostrino di aver subito nel periodo compreso  tra  il
          1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021,  una  diminuzione  del
          fatturato pari o superiore al 20 per  cento  del  fatturato
          registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019; 
                  b) sono autorizzate  a  corrispondere,  nell'ambito
          delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente  e  nel
          rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore
          di lavoro portuale di cui all'articolo 17  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4
          milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro  per
          l'anno 2021,  pari  ad  euro  90  per  ogni  lavoratore  in
          relazione a ciascuna giornata di lavoro  prestata  in  meno
          rispetto   al   corrispondente   mese    dell'anno    2019,
          riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali
          del sistema  portuale  italiano  conseguenti  all'emergenza
          COVID  -19.  Tale  contributo  e'  erogato   dalla   stessa
          Autorita' di sistema portuale  o  dall'Autorita'  portuale.
          Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro
          previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui
          al medesimo periodo,  l'Autorita'  di  sistema  portuale  o
          l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di
          imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16  della  legge
          28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto  di
          attivita'   comprese   nel   ciclo   operativo   ai   sensi
          dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo,  della  medesima
          legge n. 84 del 1994, un contributo, pari  a  euro  90  per
          ogni  turno  lavorativo  prestato  in  meno   rispetto   al
          corrispondente  mese  dell'anno  2019,  riconducibile  alle
          mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del   sistema
          portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19. 
                (Omissis) 
                10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti e' istituito  un  fondo  con
          una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 68
          milioni per l'anno 2021. Le disponibilita' del  fondo,  nel
          limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite di
          63 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  sono  destinate  a
          compensare, anche parzialmente,  le  Autorita'  di  sistema
          portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai
          diritti  di  porto,  dovuti  al  calo  del   traffico   dei
          passeggeri e dei crocieristi per effetto dei  provvedimenti
          legislativi assunti a tutela della salute  pubblica  e  che
          sarebbero   stati   destinati   al   finanziamento    delle
          infrastrutture  non  intese  ad  essere  sfruttate  a  fini
          commerciali. 
                (Omissis) 
                10-quinquies. L'efficacia  delle  misure  di  cui  al
          comma 10-ter del presente articolo e' subordinata, ai sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea. 
              10-sexies. Le eventuali risorse  residue  di  cui  alla
          lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui
          al  comma  8,  sono  destinate  alle  imprese  titolari  di
          concessioni demaniali di cui  all'articolo  36  del  codice
          della navigazione, alle imprese di cui agli articoli  16  e
          18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' alle imprese
          concessionarie per la  gestione  di  stazioni  marittime  e
          servizi di supporto a passeggeri, a  titolo  di  indennizzo
          per  le  ridotte  prestazioni  rese   da   dette   societa'
          conseguenti alla riduzione dei volumi di  traffico  dal  1°
          gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai  corrispondenti
          mesi dell'anno 2019. Le modalita'  attuative  del  presente
          comma  sono  definite  con  decreto  del  Ministero   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da  adottarsi
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente disposizione.». 
              - Si riporta l'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,
          n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): 
                «Art.  17  (Disciplina  della  fornitura  del  lavoro
          portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo  disciplina
          la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui  agli
          articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali
          e dei servizi portuali autorizzati ai  sensi  dell'articolo
          16, comma 3. La presente  disciplina  della  fornitura  del
          lavoro portuale temporaneo e' disciplina speciale. 
                2. Le Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
          delle prestazioni di  cui  al  comma  1  da  parte  di  una
          impresa,  la  cui  attivita'  deve  essere   esclusivamente
          rivolta   alla   fornitura   di   lavoro   temporaneo   per
          l'esecuzione delle operazioni e dei  servizi  portuali,  da
          individuare secondo una procedura  accessibile  ad  imprese
          italiane e comunitarie.  Detta  impresa,  che  deve  essere
          dotata  di  adeguato  personale  e  risorse   proprie   con
          specifica     caratterizzazione     di     professionalita'
          nell'esecuzione  delle  operazioni   portuali,   non   deve
          esercitare direttamente o indirettamente  le  attivita'  di
          cui agli articoli 16 e  18  e  le  attivita'  svolte  dalle
          societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera  a),  ne'
          deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o
          piu' imprese di cui agli articoli 16, 18  e  21,  comma  1,
          lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di
          minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18
          e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
          a dismettere dette attivita'  e  partecipazioni  prima  del
          rilascio dell'autorizzazione. 
                3.  L'autorizzazione  di  cui  al   comma   2   viene
          rilasciata dall'Autorita' di sistema  portuale  o,  laddove
          non istituita, dall'autorita'  marittima  entro  centoventi
          giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
          subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
          attivita'  e  partecipazione  di  cui  al  medesimo  comma.
          L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere  il  valore
          di mercato di dette attivita' e partecipazioni  all'impresa
          che le dismette. 
                4. L'Autorita' di sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
          garantire la continuita' del rapporto di  lavoro  a  favore
          dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui  all'articolo
          21,  comma  1,  lettera  b),  nei  confronti   dell'impresa
          autorizzata. 
                5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai  commi
          2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
          agenzie promosse dalle Autorita'  di  sistema  portuale  o,
          laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette
          al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata  ad
          un  organo  direttivo  composto  da  rappresentanti   delle
          imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,  lettera
          a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1,  l'agenzia
          assume i lavoratori impiegati  presso  le  imprese  di  cui
          all'articolo 21,  comma  1,  lettera  b),  che  cessano  la
          propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  sono  adottate  le  norme  per
          l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia. 
                6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui  al
          comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per  far
          fronte alla fornitura  di  lavoro  temporaneo  prevista  al
          comma 1, possono rivolgersi, quali  imprese  utilizzatrici,
          ai soggetti abilitati  alla  fornitura  di  prestazioni  di
          lavoro temporaneo previsti all'articolo 2  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196. 
                7. Nell'ambito delle trattative per  la  stipula  del
          contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  portuali
          previste al comma 13 le parti sociali individuano: 
                  a) i casi in  cui  il  contratto  di  fornitura  di
          lavoro   temporaneo   puo'   essere   concluso   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della  legge  n.  196
          del 1997; 
                  b)  le  qualifiche  professionali  alle  quali   si
          applica il  divieto  previsto  dall'articolo  1,  comma  4,
          lettera a), della legge n. 196 del 1997; 
                  c) la percentuale massima dei prestatori di  lavoro
          temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati  nell'impresa
          utilizzatrice, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 8, della legge n. 196 del 1997; 
                  d) i casi per i  quali  puo'  essere  prevista  una
          proroga dei contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 4,  della  legge  n.  196  del
          1997; 
                  e) le modalita'  di  retribuzione  dei  trattamenti
          aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge  n.
          196 del 1997. 
                8. Al fine di favorire la  formazione  professionale,
          l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al  comma  5
          realizzano  iniziative  rivolte  al  soddisfacimento  delle
          esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
          Dette iniziative possono  essere  finanziate  anche  con  i
          contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196  del
          1997. 
                9. 
                10. Le Autorita' di sistema portuale o,  laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime   adottano   specifici
          regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
          soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di  verificare
          l'osservanza dell'obbligo di  parita'  di  trattamento  nei
          confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18  e  21,
          comma 1, lettera a),  e  della  capacita'  di  prestare  le
          attivita'  secondo  livelli  quantitativi   e   qualitativi
          adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: 
                  a) criteri per  la  determinazione  e  applicazione
          delle  tariffe  da  approvare  dall'Autorita'  di   sistema
          portuale   o,   laddove   non   istituita,   dall'autorita'
          marittima; 
                  b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
          quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma  2
          e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
          esigenze delle attivita' svolte; 
                  c)  predisposizione  di  piani   e   programmi   di
          formazione professionale  sia  ai  fini  dell'accesso  alle
          attivita' portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e  della
          riqualificazione dei lavoratori; 
                  d) procedure di verifica e di  controllo  da  parte
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale  o,   laddove   non
          istituite, delle  autorita'  marittime  circa  l'osservanza
          delle regolamentazioni adottate; 
                  e) criteri per la salvaguardia della sicurezza  sul
          lavoro. 
                11.  Ferme  restando  le  competenze   dell'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato,  le  Autorita'  di
          sistema portuale o, laddove  non  istituite,  le  autorita'
          marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al
          comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei  casi  piu'
          gravi, revocarle allorquando accertino la violazione  degli
          obblighi     nascenti     dall'esercizio     dell'attivita'
          autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa  da
          agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale
          o, laddove non istituite, le  autorita'  marittime  possono
          disporre   la   sostituzione   dell'organo   di    gestione
          dell'agenzia stessa. 
                12.  La  violazione  delle  disposizioni  tariffarie,
          previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria  da  5164,57  euro  a
          30987,41 euro. 
                13. Le Autorita' di sistema portuale, o, laddove  non
          istituite, le autorita' marittime, inseriscono  negli  atti
          di autorizzazione di cui al presente articolo,  nonche'  in
          quelli  previsti  dall'articolo  16   e   negli   atti   di
          concessione di cui all'articolo 18,  disposizioni  volte  a
          garantire un  trattamento  normativo  ed  economico  minimo
          inderogabile  ai  lavoratori  e  ai  soci   lavoratori   di
          cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
          articoli  16,  18  e  21,  comma  1,  lettera   b).   Detto
          trattamento minimo  non  puo'  essere  inferiore  a  quello
          risultante dal vigente contratto collettivo  nazionale  dei
          lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi,  stipulato
          dalle    organizzazioni    sindacali    dei     lavoratori,
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
          dalle   associazioni   nazionali    di    categoria    piu'
          rappresentative  delle   imprese   portuali   di   cui   ai
          sopracitati articoli  e  dall'Associazione  porti  italiani
          (Assoporti). 
                14. Le Autorita' di sistema  portuale  esercitano  le
          competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
          del comitato portuale, sentita la  commissione  consultiva.
          Le autorita' marittime esercitano le competenze di  cui  al
          presente articolo sentita la commissione consultiva. 
                15.  Per  l'anno  2008  ai  lavoratori  addetti  alle
          prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
          ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle  societa'  derivate
          dalla trasformazione  delle  compagnie  portuali  ai  sensi
          dell'articolo 21, comma  1,  lettera  b),  e'  riconosciuta
          un'indennita'  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento
          massimo  mensile  d'integrazione  salariale   straordinaria
          previsto dalle vigenti disposizioni,  nonche'  la  relativa
          contribuzione  figurativa  e  gli  assegni  per  il  nucleo
          familiare, per  ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al
          lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento  al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
          per un numero di giornate di mancato avviamento  al  lavoro
          pari alla differenza tra il numero massimo di  26  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma  da  parte  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale e'  subordinata  all'acquisizione  degli
          elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa  o
          agenzia, delle giornate di  mancato  avviamento  al  lavoro
          predisposti  dal  Ministero  dei  trasporti  in  base  agli
          accertamenti effettuati in  sede  locale  dalle  competenti
          Autorita' di sistema portuale  o,  laddove  non  istituite,
          dalle autorita' marittime. 
                15-bis.  Al  fine  di  sostenere  l'occupazione,   il
          rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
          dell'impresa  o  dell'agenzia  fornitrice  di   manodopera,
          l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare  una  quota,
          comunque non  eccedente  il  15  per  cento  delle  entrate
          proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
          ed  imbarcate,  al  finanziamento  della  formazione,   del
          ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego  del
          personale   inidoneo   totalmente   o   parzialmente   allo
          svolgimento di  operazioni  e  servizi  portuali  in  altre
          mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
          dei  lavoratori  dell'impresa  o  dell'agenzia  di  cui  al
          presente articolo. Al fine  di  evitare  grave  pregiudizio
          all'operativita'  del  porto,  le  Autorita'   di   sistema
          portuale  possono  finanziare  interventi   finalizzati   a
          ristabilire  gli  equilibri  patrimoniali  dell'impresa   o
          dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di  piani
          di risanamento approvati dall'Autorita' stessa.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  103-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  29  aprile
          2020, n. 110, S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   103-bis   (Proroga   della   scadenza   delle
          certificazioni e dei collaudi dei  motopescherecci).  -  1.
          Tutte le certificazioni e i  collaudi  dei  motopescherecci
          adibiti alla pesca professionale nonche'  delle  unita'  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  8  novembre
          1991, n. 435, rilasciati dalle  Amministrazioni  statali  e
          dagli  organismi  riconosciuti,   in   scadenza   in   data
          successiva al 30 gennaio 2020  e  fino  alla  data  del  30
          settembre 2020, sono  prorogati  al  31  dicembre  2020;  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e fino al 31 dicembre 2021, in deroga  all'articolo
          328 del codice della  navigazione,  tutti  i  contratti  di
          arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei
          servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante
          della nave ovvero dall'armatore o  da  un  suo  procuratore
          nelle forme  di  cui  all'articolo  329  del  codice  della
          navigazione, fermo restando  l'obbligo  di  procedere  alle
          annotazioni ed alle convalide previste  dall'articolo  357,
          comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice  della
          navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 278,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016), come modificato dalla presente legge: 
                «278. E' istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per
          le vittime dell'amianto, in favore degli  eredi  di  coloro
          che sono deceduti a seguito di patologie  asbesto-correlate
          per   esposizione   all'amianto    nell'esecuzione    delle
          operazioni portuali  nei  porti  nei  quali  hanno  trovato
          applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992,  n.
          257, con una dotazione di 10 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2016 al 2020 nonche' di 10 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2021 e  2022.  Le  prestazioni  del
          Fondo non escludono  la  fruizione  dei  diritti  derivanti
          dalle norme  generali  e  speciali  dell'ordinamento  e  si
          cumulano con essi.  Il  Fondo  concorre  al  pagamento,  in
          favore dei superstiti di coloro che sono  deceduti  per  le
          patologie  asbesto-correlate,   di   quanto   agli   stessi
          superstiti e' dovuto a titolo di  risarcimento  del  danno,
          patrimoniale  e  non  patrimoniale,  come   liquidato   con
          sentenza  esecutiva  o   con   verbale   di   conciliazione
          giudiziale.  Delle  risorse  del  predetto  fondo   possono
          avvalersi  anche   le   Autorita'   di   sistema   portuale
          soccombenti  in  sentenze  esecutive,  o   comunque   parti
          debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi  a
          oggetto risarcimenti liquidati in favore di  superstiti  di
          coloro che sono deceduti per  patologie  asbesto-correlate,
          compresi coloro che  non  erano  dipendenti  diretti  delle
          cessate  organizzazioni  portuali.  Le   procedure   e   le
          modalita' di erogazione delle  prestazioni  sono  stabilite
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.». 
              - Si riporta l'articolo 18, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29
          novembre 2008, n. 280, S.O., convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2009, n. 22, S.O.: 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione; 
                  (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo   184-quater   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   184-quater   (Utilizzo   dei   materiali   di
          dragaggio).  -  1.  I  materiali  dragati   sottoposti   ad
          operazioni di recupero in  casse  di  colmata  o  in  altri
          impianti autorizzati  ai  sensi  della  normativa  vigente,
          cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di
          recupero, che possono consistere  anche  in  operazioni  di
          cernita  e  selezione,   soddisfano   e   sono   utilizzati
          rispettando i seguenti requisiti e condizioni: 
                  a)  non  superano  i  valori  delle  concentrazioni
          soglia di contaminazione di cui alle colonne A  e  B  della
          tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta,
          con riferimento alla destinazione urbanistica del  sito  di
          utilizzo, o, in  caso  di  utilizzo  diretto  in  un  ciclo
          produttivo, rispondono ai requisiti  tecnici  di  cui  alla
          lettera b), secondo periodo; 
                  b)  e'  certo  il  sito  di  destinazione  e   sono
          utilizzati  direttamente,  anche  a  fini   del   riuso   o
          rimodellamento ambientale,  senza  rischi  per  le  matrici
          ambientali interessate e in particolare  senza  determinare
          contaminazione delle acque sotterranee e  superficiali.  In
          caso di utilizzo diretto in un  ciclo  produttivo,  devono,
          invece,  rispettare  i  requisiti  tecnici  per  gli  scopi
          specifici  individuati,  la  normativa   e   gli   standard
          esistenti applicabili ai prodotti e alle materie  prime,  e
          in   particolare   non   devono    determinare    emissioni
          nell'ambiente  superiori  o  diverse  qualitativamente   da
          quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime
          per  i   quali   e'   stata   rilasciata   l'autorizzazione
          all'esercizio dell'impianto. 
                2. Al fine  di  escludere  rischi  di  contaminazione
          delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati
          all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test  di
          cessione  secondo  le  metodiche  e   i   limiti   di   cui
          all'Allegato 3 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16   aprile   1998.
          L'autorita' competente puo'  derogare  alle  concentrazioni
          limite di cloruri e  di  solfati  qualora  i  materiali  di
          dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e
          siano compatibili con i livelli di salinita'  del  suolo  e
          della falda. 
                3. Il produttore o  il  detentore  predispongono  una
          dichiarazione di conformita' da  cui  risultino,  oltre  ai
          dati del produttore, o del detentore  e  dell'utilizzatore,
          la tipologia  e  la  quantita'  dei  materiali  oggetto  di
          utilizzo, le attivita' di recupero effettuate, il  sito  di
          destinazione e le altre modalita'  di  impiego  previste  e
          l'attestazione che sono rispettati  i  criteri  di  cui  al
          presente  articolo.  La  dichiarazione  di  conformita'  e'
          presentata all'autorita' competente per il procedimento  di
          recupero e all'ARPA nel cui territorio  e'  localizzato  il
          sito di destinazione o il  ciclo  produttivo  di  utilizzo,
          trenta  giorni  prima  dell'inizio  delle   operazioni   di
          conferimento.  Tutti  i  soggetti  che   intervengono   nel
          procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui
          al   presente   articolo   conservano   una   copia   della
          dichiarazione per almeno un anno dalla data  del  rilascio,
          mettendola a disposizione delle autorita' competenti che la
          richiedano. 
                4. Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  della
          dichiarazione di cui al comma 3, l'autorita' competente per
          il  procedimento  di  recupero  verifica  il  rispetto  dei
          requisiti  e  delle  procedure  disciplinate  dal  presente
          articolo e qualora rilevi difformita'  o  violazioni  degli
          stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali  di  cui
          al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti. 
                5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi
          dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati
          dalla comunicazione di cui al comma 3 e  dal  documento  di
          trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto  in
          forma scritta o dalla  scheda  di  trasporto  di  cui  agli
          articoli 6 e 7-bis  del  decreto  legislativo  21  novembre
          2005, n. 286. 
                5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di
          progetti di economia circolare, di  favorire  l'innovazione
          tecnologica e  di  garantire  la  sicurezza  del  trasporto
          marittimo,   le    amministrazioni    competenti    possono
          autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente  anche
          per  singole  frazioni   granulometriche,   dei   materiali
          derivanti  dall'escavo  di  fondali  di  aree  portuali   e
          marino-costiere condotta secondo la disciplina  vigente  in
          materia, di  cui  all'articolo  109  del  presente  decreto
          legislativo e all'articolo 5-bis  della  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, e salve le ulteriori  specificazioni  tecniche
          definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo, il
          riutilizzo dei predetti materiali in ambienti  terrestri  e
          marino-costieri anche per singola  frazione  granulometrica
          ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici. 
              5-ter. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro della transizione ecologica, di  concerto  con  il
          Ministro   delle   infrastrutture   e    della    mobilita'
          sostenibili,  sono   adottate   le   norme   tecniche   che
          disciplinano le opzioni  di  riutilizzo  dei  sedimenti  di
          dragaggio e di ogni loro  singola  frazione  granulometrica
          secondo le migliori tecnologie disponibili.».