Art. 4 bis 
 
Disposizioni in materia di servizio  di  trasporto  pubblico  non  di
                      linea a mezzo di natanti 
 
  1. All'articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77,  dopo  le  parole:  «le  autovetture  a  uso  di  terzi  di   cui
all'articolo 82, comma 5,  lettera  b),  del  medesimo  codice  della
strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992»  sono  aggiunte
le seguenti: «nonche' i natanti che svolgono  servizio  di  trasporto
pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge
15 gennaio 1992, n. 21». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  200,   comma   6-bis,   del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128, S.O., convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio   2020,   n.   77,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020,  n.
          180, S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  200  (Disposizioni  in  materia  di  trasporto
          pubblico locale). - (Omissis) 
                6-bis.  Al  fine  di  contemperare  le  esigenze   di
          mobilita' e le misure di contenimento della diffusione  del
          virus  SARS-CoV-2,  fino  al  30  giugno  2021,  in  deroga
          all'articolo 87, comma 2, del codice della strada,  di  cui
          al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  nonche'  i
          natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non  di
          linea ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  della  legge  15
          gennaio 1992, n. 21, possono essere destinate ai servizi di
          linea per trasporto di persone anche le autovetture  a  uso
          di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera  b),  del
          medesimo codice di cui al decreto legislativo  n.  285  del
          1992. 
                (Omissis).».