Art. 4 bis Disposizioni in materia di servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo di natanti 1. All'articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992» sono aggiunte le seguenti: «nonche' i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21».
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale). - (Omissis) 6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita' e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nonche' i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. (Omissis).».