Art. 5 
 
Disposizioni  urgenti  per  la  funzionalita'  del  Ministero   delle
  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e  del  Consiglio
  superiore dei  lavori  pubblici  e  in  materia  di  incentivi  per
  funzioni tecniche 
  1. Al fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
titolarita' del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  febbraio  2021  ovvero
del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  in  coerenza
con i relativi cronoprogrammi, nonche' di promuovere  e  incrementare
le attivita' di studio, di ricerca e di sviluppo  nel  settore  della
sostenibilita'  delle  infrastrutture  e   della   mobilita',   della
innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali,  assicurando,
al contempo, nuove forme di intermodalita' e di servizi di rete anche
attraverso  lo  svolgimento  di  specifiche   attivita'   di   natura
formativa, e' istituita presso il Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili  la  struttura  di  missione,  denominata
Centro  per  l'innovazione  e  la  sostenibilita'   in   materia   di
infrastrutture e mobilita', di seguito denominato  «CISMI»,  che  non
costituisce struttura dirigenziale e opera  alle  dirette  dipendenze
del Ministro. Al CISMI e' assegnato  un  contingente  complessivo  di
venti unita' di personale, da individuarsi, nella  misura  di  cinque
ricercatori, di cinque tecnologi, di quattro  primi  ricercatori,  di
quattro primi tecnologi, di un dirigente tecnologo e di un  dirigente
di ricerca, tra il personale degli Enti pubblici di ricerca collocato
fuori ruolo con mantenimento del trattamento economico  in  godimento
presso l'amministrazione di appartenenza che e' posto integralmente a
carico del predetto Ministero. Al coordinamento del CISMI e' preposto
il dirigente di ricerca individuato secondo le modalita'  di  cui  al
secondo periodo.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
presente comma, il Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili, in aggiunta al contingente di cui  al  secondo  periodo,
nel limite di spesa di euro 47.000 per l'anno 2021 e di euro  140.000
a decorrere dall'anno 2022, puo' avvalersi di  non  piu'  di  quattro
esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2.  Nello  svolgimento  della  propria  attivita',  il  CISMI  puo'
stipulare, per conto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica, apposite convenzioni con enti e istituti di ricerca
specializzati, pubblici e privati, e cura i  rapporti  con  organismi
internazionali, europei e nazionali nelle materie di  competenza  del
medesimo Ministero. 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, e'  autorizzata
la spesa di euro 741.985 per  l'anno  2021  e  di  euro  2.225.954  a
decorrere dall'anno 2022. Al relativo  onere  si  provvede  per  euro
741.985 per l'anno 2021 e per euro 2.225.954  a  decorrere  dall'anno
2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'articolo  45  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), la parola: «sei» e'  sostituita  dalla
seguente: «sette» e dopo le parole: «uno  appartenente  al  Ministero
dell'economia e delle finanze» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  uno
appartenente al Ministero della difesa»; 
    b) al comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Per la partecipazione  alle  attivita'  del  Comitato  non  spettano
indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo  rimborso
delle spese nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente e di quanto previsto per  i  componenti  e  gli  esperti  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera a), pari a euro 35.000
per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»,  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'attuazione del
comma 4, lettera a), per l'anno 2021, e lettera b), si  provvede  con
le  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.   Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. All'articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le  parole  «,  senza  oneri  a  carico  della
finanza pubblica,» sono soppresse e il quarto periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Ai componenti della  commissione  e'  riconosciuto  un
rimborso delle spese effettivamente sostenute e  documentate  per  le
missioni  effettuate  nei  limiti  previsti  per  il  personale   del
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  con
oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l'anno  2021  ed  a
36.000 euro a decorrere dall'anno 2022». 
  7. Al fine di  assicurare  la  funzionalita'  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili anche in relazione  alla
realizzazione degli interventi di competenza del  medesimo  Ministero
finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale  di
ripresa  e  resilienza  di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero  del
Piano  nazionale  per   gli   investimenti   complementari   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio  2021,  n.  101,  e  in
considerazione delle specifiche  professionalita',  anche  di  natura
tecnica, del personale del Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, tenuto conto della  necessita'  di  remunerare
adeguatamente le attivita' di controllo svolte da detto personale,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
riferimento al personale non dirigenziale del medesimo Ministero sono
incrementati, nei limiti di cui al comma 9  e  in  deroga  ai  limiti
finanziari previsti dalla normativa vigente: 
    a)  l'indennita'   di   amministrazione   di   complessivi   euro
1.986.272,57  per  l'anno  2021  ed  euro  5.958.817,70  a  decorrere
dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione; 
    b) il fondo risorse decentrate del personale di cui  all'articolo
76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni
centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di euro 2.446.641,12 per l'anno 2021  ed  euro
7.339.923,35 a decorrere dall'anno  2022,  al  lordo  degli  oneri  a
carico dell'amministrazione. 
  8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 e in  considerazione
delle  peculiari  responsabilita'  del  personale  dirigenziale   del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, i fondi
per la retribuzione di posizione e la retribuzione di  risultato  del
medesimo personale sono  incrementati,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto: 
    a) nella misura di complessivi euro 203.578.47 per l'anno 2021 ed
euro 610.735,40 a decorrere dall'anno 2022, al lordo  degli  oneri  a
carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale
generale; 
    b) nella misura di complessivi euro 843.366,54 per l'anno 2021 ed
euro 2.530.099,62 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri  a
carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale
non generale. 
  9. Agli oneri derivanti  dai  commi  6,  7  e  8,  quantificati  in
complessivi euro 5.497.859 per l'anno 2021  ed  in  complessivi  euro
16.475.576  a  decorrere  dall'anno  2022,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  parte   corrente
iscritto ai fini del bilancio triennale  2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, allo scopo utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma  3,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori,
servizi e forniture le cui  procedure  di  gara  sono  state  avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto
legislativo, anche se  eseguiti  prima  dell'entrata  in  vigore  del
predetto regolamento. Gli oneri per  la  ripartizione  delle  risorse
finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia' accantonati per  i
singoli appalti di lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  al  primo
periodo negli stati di previsione della spesa  o  nei  bilanci  delle
stazioni appaltanti. 
  11. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del  decreto  legislativo
21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea,  le  parole  «un  rappresentante  per  ciascuna»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante
espressione»; 
    b) al numero 7),  le  parole  «delle  Confederazioni  alle  quali
aderisce» sono sostituite dalle seguenti: «della Confederazione  alla
quale  aderisce;  ove  sia  rappresentata  per   il   tramite   della
Confederazione,   tale   Confederazione   deve   aver   fatto   parte
dell'Assemblea Generale del Consiglio nazionale dell'economia  e  del
lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e puo' indicare una
sola associazione di categoria». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il regolamento  (UE)  del  12  febbraio  2021  n.
          2021/241  (Regolamento  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
          resilienza), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
          2. 
              - Per l'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.
          59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
          nazionale di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti
          per gli investimenti) convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021,  n.  101,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 2. 
              -  Si  riporta  l'articolo   7   del   citato   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art.7  (Gestione  delle  risorse  umane).  -  1.  Le
          pubbliche  amministrazioni  garantiscono  parita'  e   pari
          opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di  ogni  forma
          di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,  relativa   al
          genere, all'eta', all'orientamento  sessuale,  alla  razza,
          all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
          lingua, nell'accesso al lavoro,  nel  trattamento  e  nelle
          condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
          promozioni e  nella  sicurezza  sul  lavoro.  Le  pubbliche
          amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
          improntato al benessere  organizzativo  e  si  impegnano  a
          rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma  di  violenza
          morale o psichica al proprio interno. 
                2.  Le  amministrazioni  pubbliche  garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
                3. Le amministrazioni pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
                4. Le amministrazioni pubbliche curano la  formazione
          e l'aggiornamento del personale, ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
                5. Le amministrazioni pubbliche non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
                5-bis.  E'   fatto   divieto   alle   amministrazioni
          pubbliche di stipulare contratti di collaborazione  che  si
          concretano  in   prestazioni   di   lavoro   esclusivamente
          personali, continuative e le cui  modalita'  di  esecuzione
          siano organizzate dal committente anche con riferimento  ai
          tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi
          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,
          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si
          applica alle pubbliche amministrazioni. 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso.   Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 45, commi 1  e  2,  del  citato
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  45  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          funzionalita' del Consiglio Superiore dei lavori pubblici).
          - 1. Al  fine  di  conseguire  gli  obbiettivi  di  cui  al
          regolamento (UE) 2021/240  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del  10  febbraio  2021  e  al  regolamento  (UE)
          2021/241 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  12
          febbraio 2021, e' istituito,  fino  al  31  dicembre  2026,
          presso il  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  per
          l'espressione  dei  pareri  di  cui  all'articolo  44   del
          presente decreto, in  relazione  agli  interventi  indicati
          nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato  speciale
          presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei
          lavori pubblici e composto da: 
                  a) sette dirigenti di livello generale in  servizio
          presso  le  amministrazioni  dello  Stato,  designati   dal
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  dai  rispettivi
          Ministri, dei quali uno appartenente  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle
          infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili,   uno
          appartenente al Ministero della transizione ecologica,  uno
          appartenente al Ministero della cultura,  uno  appartenente
          al Ministero dell'interno,  un  appartenente  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e  uno  appartenente   al
          Ministero della difesa; 
                  b) tre rappresentanti  designati  dalla  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, scelti tra  soggetti  in  possesso  di
          adeguate professionalita'; 
                  c)  tre  rappresentanti  designati   dagli   Ordini
          professionali,   di   cui   uno    designato    dall'Ordine
          professionale degli ingegneri,  uno  designato  dall'Ordine
          professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine
          professionale dei geologi; 
                  d) tredici esperti scelti fra docenti  universitari
          di chiara ed acclarata competenza; 
                  e) un magistrato amministrativo, con  qualifica  di
          consigliere, un consigliere della  Corte  dei  conti  e  un
          avvocato dello Stato. 
                2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,
          in qualita' di  esperti  per  la  trattazione  di  speciali
          problemi, studiosi  e  tecnici  anche  non  appartenenti  a
          pubbliche amministrazioni, senza diritto di  voto.  Per  la
          partecipazione alle attivita'  del  Comitato  non  spettano
          indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo
          rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a
          legislazione vigente e di quanto previsto per i  componenti
          e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  22   del   citato   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  22  (Trasparenza   nella   partecipazione   di
          portatori di interessi  e  dibattito  pubblico).  -  1.  Le
          amministrazioni aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori
          pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti
          di fattibilita' relativi alle grandi opere infrastrutturali
          e di architettura  di  rilevanza  sociale,  aventi  impatto
          sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del  territorio,
          nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
          dei  resoconti  degli  incontri  e  dei  dibattiti  con   i
          portatori di interesse. I contributi  e  i  resoconti  sono
          pubblicati, con  pari  evidenza,  unitamente  ai  documenti
          predisposti dall'amministrazione  e  relativi  agli  stessi
          lavori. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato entro un anno dalla data di  entrata  in
          vigore del presente codice, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
          delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione  ai
          nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in  vigore
          del  medesimo  decreto,  sono   fissati   i   criteri   per
          l'individuazione delle opere di cui al  comma  1,  distinte
          per tipologia  e  soglie  dimensionali,  per  le  quali  e'
          obbligatorio  il  ricorso  alla  procedura   di   dibattito
          pubblico,  e  sono  altresi'  definiti  le   modalita'   di
          svolgimento e il  termine  di  conclusione  della  medesima
          procedura. Con il medesimo decreto sono altresi'  stabilite
          le    modalita'    di    monitoraggio     sull'applicazione
          dell'istituto  del  dibattito  pubblico.  A  tal  fine   e'
          istituita  una  commissione  presso  il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   il   compito   di
          raccogliere  e  pubblicare   informazioni   sui   dibattiti
          pubblici in corso di svolgimento o conclusi e  di  proporre
          raccomandazioni per lo svolgimento del  dibattito  pubblico
          sulla base dell'esperienza maturata.  Ai  componenti  della
          commissione  e'  riconosciuto  un  rimborso   delle   spese
          effettivamente sostenute  e  documentate  per  le  missioni
          effettuate  nei  limiti  previsti  per  il  personale   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, con oneri complessivi non superiori  a  18.000
          euro per l'anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall'anno
          2022. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  113  del   citato   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
          oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione  dei
          lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
          ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle  verifiche
          di conformita', al collaudo  statico,  agli  studi  e  alle
          ricerche  connessi,  alla  progettazione   dei   piani   di
          sicurezza e  di  coordinamento  e  al  coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione quando  previsti  ai  sensi
          del  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.   81,   alle
          prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
          redazione  di  un  progetto  esecutivo  completo  in   ogni
          dettaglio fanno carico agli  stanziamenti  previsti  per  i
          singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli  stati
          di previsione della spesa  o  nei  bilanci  delle  stazioni
          appaltanti.2. A valere sugli stanziamenti di cui  al  comma
          1,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  destinano  ad   un
          apposito fondo risorse finanziarie in misura non  superiore
          al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi  e
          forniture, posti a base di gara per  le  funzioni  tecniche
          svolte dai dipendenti delle stesse  esclusivamente  per  le
          attivita' di programmazione della spesa  per  investimenti,
          di valutazione preventiva dei progetti, di  predisposizione
          e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione  dei
          contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori  ovvero
          direzione   dell'esecuzione   e   di    collaudo    tecnico
          amministrativo  ovvero  di  verifica  di  conformita',   di
          collaudatore  statico   ove   necessario   per   consentire
          l'esecuzione del contratto nel  rispetto  dei  documenti  a
          base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
          Tale  fondo  non   e'   previsto   da   parte   di   quelle
          amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere
          contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
          la retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri
          dipendenti. Gli enti che costituiscono o  si  avvalgono  di
          una centrale di committenza possono destinare  il  fondo  o
          parte  di  esso  ai  dipendenti  di   tale   centrale.   La
          disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  agli
          appalti relativi a servizi o forniture nel caso in  cui  e'
          nominato il direttore dell'esecuzione. 
                3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie  del
          fondo costituito ai sensi del comma  2  e'  ripartito,  per
          ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio,  fornitura  con   le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata  integrativa  del  personale,  sulla   base   di
          apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
          i rispettivi ordinamenti, tra  il  responsabile  unico  del
          procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
          indicate al comma 2 nonche' tra i loro  collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali      a      carico      dell'amministrazione.
          L'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione  delle
          risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro  a
          fronte di eventuali incrementi dei tempi o  dei  costi  non
          conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
          dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
          di servizio  preposto  alla  struttura  competente,  previo
          accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
          dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel
          corso dell'anno al singolo  dipendente,  anche  da  diverse
          amministrazioni, non possono superare l'importo del 50  per
          cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
          quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          incrementano la quota del fondo  di  cui  al  comma  2.  Il
          presente comma non si applica al  personale  con  qualifica
          dirigenziale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 10, comma 1,  lettera  f),  del
          decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  284  (Riordino
          della Consulta generale per l'autotrasporto e del  Comitato
          centrale per  l'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Composizione). - 1. Il Comitato centrale e'
          composto  dai  seguenti  membri  effettivi,  nominati   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: 
                  (Omissis) 
                  f) un rappresentante espressione delle associazioni
          di   categoria   degli   autotrasportatori,   nonche'    un
          rappresentante espressione delle associazioni nazionali  di
          rappresentanza,   assistenza   e   tutela   del   movimento
          cooperativo  giuridicamente  riconosciute   dal   Ministero
          competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano
          i seguenti requisiti: 
                    1)  ordinamento  interno  a   base   democratica,
          sancito dallo statuto; 
                    2) potere di rappresentanza, risultante  in  modo
          esplicito   dallo   statuto,    della    categoria    degli
          autotrasportatori,   con   esclusione   di    contemporanea
          rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti; 
                    3) anzianita' di costituzione, avvenuta con  atto
          notarile, di almeno cinque  anni,  durante  i  quali  siano
          state  date,  in  maniera  continuativa,  anche  a  livello
          provinciale,    manifestazioni    di    attivita'    svolte
          nell'interesse professionale della categoria; 
                    4) non meno di  cinquecento  imprese  iscritte  a
          livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di
          veicoli aventi massa complessiva non inferiore a  ventimila
          tonnellate; 
                    5)  organizzazione  periferica   comprovata   con
          proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali; 
                    6)  essere  stata  firmataria,  nel  corso  degli
          ultimi dieci anni,  di  rinnovi  del  contratto  collettivo
          nazionale  di   lavoro   logistica,   trasporto   merci   e
          spedizione; 
                    7) essere  rappresentata  in  seno  al  Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il
          tramite della Confederazione alla quale aderisce;  ove  sia
          rappresentata per il  tramite  della  Confederazione,  tale
          Confederazione  deve  aver   fatto   parte   dell'Assemblea
          Generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
          almeno per tre mandati negli ultimi cinque e puo'  indicare
          una sola associazione di categoria; 
                    (Omissis).».