Art. 6 
 
Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Agenzia nazionale  per
  la sicurezza delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e
  autostradali e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile 
  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1) alla lettera a), le  parole  «ed  alla  Commissione  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.  264»  sono
soppresse; 
      2) alla lettera g), dopo le parole «le ispezioni di  sicurezza»
sono inserite le seguenti: «con le modalita'»; 
      3) alla lettera l), dopo le  parole  «n.  35  del  2011»,  sono
aggiunte le seguenti: «, da destinare all'Agenzia per lo  svolgimento
delle attivita' di cui agli articoli  5  e  6  del  medesimo  decreto
legislativo»; 
    b) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater.  Sono
trasferite all'Agenzia le funzioni esercitate dagli  uffici  speciali
trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e  6,
del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  4
agosto 2014,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014, e  del  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 29  settembre  2003,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  280  del  2
dicembre 2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti
per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al  sistema
di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile,
con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del  decreto  legislativo
14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, nonche', d'intesa  con
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  le
modalita' per la realizzazione e l'apertura  all'esercizio  di  nuovi
sistemi di trasporto a impianti fissi.»; 
    c) al comma 5,  le  parole  «comma  4,  lettere  a)  e  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 4, lettere a) e g)»; 
    d) al comma 5-bis, primo periodo, le parole «ed alla  Commissione
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264»
sono soppresse; 
    e) al comma 9, lettera b), le parole «569 unita', di  cui  42  di
livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello  dirigenziale
generale» sono sostitute dalle seguenti: «668 unita', di  cui  48  di
livello dirigenziale non generale e 3 uffici di livello  dirigenziale
generale»; 
    f) al comma 13, le parole «due posizioni  di  uffici  di  livello
dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre posizioni
di uffici di livello dirigenziale generale»; 
  2. All'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dopo le parole «e dal  personale  dell'A.N.A.S.»
sono aggiunte le seguenti: «,  nonche'  dal  personale,  con  compiti
ispettivi  o   di   vigilanza   sulle   infrastrutture   stradali   o
autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali». 
  3. Fino al 31 dicembre 2023, ai fini dell'ammissione  all'esame  di
qualificazione  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non e' richiesto per il personale
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e  autostradali  il  possesso  del  requisito
dell'anzianita' di inquadramento previsto dall'articolo 23, comma  2,
secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495. 
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto si provvede all'adeguamento dello
statuto, del regolamento di amministrazione  e  dei  regolamenti  che
disciplinano il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali secondo
le modalita'  previste  dall'articolo  12,  commi  8,  9  e  10,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
  5. Gli Uffici speciali  trasporti  a  impianti  fissi,  di  seguito
USTIF,  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili e il relativo personale, pari a  sei  unita'  di  livello
dirigenziale non generale e novantadue unita' di personale delle aree
funzionali, di cui quarantotto di area III, trentotto di  area  II  e
sei di area I, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali,  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2022.  Conseguentemente,  la   dotazione
organica del personale del Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, ferme restando  le  38  posizioni  di  livello
dirigenziale generale, e' rideterminata in 189 posizioni  di  livello
dirigenziale non generale e 7.674  unita'  di  personale  delle  aree
funzionali di cui 2.966 di area III, 4.497 di area II e 211  di  area
I. Le risorse  umane  trasferite  includono  il  personale  di  ruolo
dirigenziale  e  non  dirigenziale,  nonche'  il  personale  a  tempo
determinato con incarico  dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che  risulta
in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Al personale  non  dirigenziale  trasferito  ai
sensi  del  presente  comma  si  applica  il  trattamento  economico,
compreso  quello   accessorio,   previsto   nell'amministrazione   di
destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile
pari all'eventuale differenza fra le voci fisse  e  continuative  del
trattamento  economico  dell'amministrazione  di   provenienza,   ove
superiore,  e  quelle  riconosciute   presso   l'amministrazione   di
destinazione. Nelle more dell'entrata in vigore  del  regolamento  di
amministrazione  di  cui  al  comma  4,  al  personale   dirigenziale
trasferito ai sensi del presente comma  continuano  ad  applicarsi  i
contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo  19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.  Fino  alla  data  di
adozione del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di
cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili provvede alla corresponsione  del  trattamento  economico
spettante al personale trasferito nella misura gia' corrisposta e  le
eventuali differenze sono a  carico  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali. A decorrere dalla medesima data, le risorse finanziarie
sono allocate sul pertinente capitolo di spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  per  essere  trasferite
all'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e  autostradali.  Tale  importo  considera  i
costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e
tiene conto delle voci retributive fisse e  continuative,  del  costo
dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario  e  del
trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.  Fino  alla
data di entrata in vigore del regolamento di amministrazione  di  cui
al comma 4, l'attivita' facente capo agli USTIF  continua  ad  essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati  dal  decreto
del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  4  agosto  2014,
pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2014. 
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con  proprio
decreto, ad effettuare  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in
termini  di  residui,  di  competenza  e  di   cassa   ivi   comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.
A  decorrere  dalla  data  di  adozione  del  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze di  cui  al  primo  periodo  transitano
all'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali i rapporti giuridici attivi  e
passivi relativi alle funzioni trasferite. A decorrere dalla medesima
data, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
e l'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali  provvedono  al  trasferimento
delle corrispondenti risorse strumentali tramite protocolli d'intesa. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere e) ed f), e 5, pari  a
1.355.309 euro annui a decorrere dal 2022 si provvede a valere  sulle
risorse  disponibili  nel  bilancio  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari,  in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a  697.985  euro
annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  . 
  8. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole  «il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali»; 
    b) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole  «La  Commissione  e'
composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o
da un suo  delegato,  che  la  presiede,  da  sette  esperti  tecnici
designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici»
sono sostituite dalle  seguenti:  «La  Commissione  e'  composta  dal
Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e
delle infrastrutture stradali e autostradali o da  un  suo  delegato,
che la presiede, da quattro esperti tecnici designati  dal  Direttore
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture  stradali  e  autostradali,  da  tre  esperti  tecnici
designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici»
e le parole: «da un  rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali,» sono soppresse e, al secondo periodo,  le  parole  «La
Commissione  e'  nominata  con  provvedimento  del   Presidente   del
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «La Commissione e' nominata con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali, nel  rispetto  del  principio
della parita' di genere»; 
    c) al comma 11, le parole «del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per
la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali». 
  9. Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia  nazionale
per la sicurezza delle ferrovie e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'  rinnovata
la composizione della Commissione permanente di  cui  all'articolo  4
del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come  modificato  dal
presente decreto. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui
al primo periodo, continua ad operare la Commissione permanente nella
composizione esistente alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 12 del citato decreto-legge  28
          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 12 (Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
          1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali   (ANSFISA),   di
          seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   possibilita'   di
          articolazioni territoriali,  di  cui  una,  con  competenze
          riferite in particolare  ai  settori  delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, avente  sede  a  Genova.  Fermi  i
          compiti, gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
          proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
          l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni
          di sicurezza del  sistema  ferroviario  nazionale  e  delle
          infrastrutture stradali e autostradali, direttamente  sulla
          base del programma annuale di attivita'  di  cui  al  comma
          5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita'  indicate
          nei commi da  3  a  5.  Per  quanto  non  disciplinato  dal
          presente articolo si applicano  gli  articoli  8  e  9  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                2. A decorrere dalla data di cui al comma 19,  quarto
          periodo,  l'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle
          ferrovie  (ANSF)  di  cui  all'articolo   4   del   decreto
          legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  e'  soppressa   e
          l'esercizio   delle   relative   funzioni   e'   attribuito
          all'Agenzia, che succede a titolo  universale  in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne  acquisisce
          le risorse umane, strumentali e finanziarie.  L'Agenzia  e'
          dotata   di   personalita'   giuridica   e   ha   autonomia
          regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
          contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti ha  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza,  che
          esercita  secondo  le  modalita'  previste   nel   presente
          decreto. 
                3. Con riferimento al settore ferroviario,  l'Agenzia
          svolge i compiti e le funzioni, anche  di  regolamentazione
          tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi  recanti
          attuazione della direttiva  (UE)  2016/798  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
          delle  ferrovie  e  della  direttiva  (UE)   2016/797   del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016
          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario
          dell'Unione europea ed ha competenza per  l'intero  sistema
          ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
          decreti.    Per    le    infrastrutture    transfrontaliere
          specializzate, i compiti di  autorita'  nazionale  preposta
          alla sicurezza di cui  al  Capo  IV  della  direttiva  (UE)
          2016/798 sono affidati, a seguito di apposite  convenzioni,
          all'Agenzia o all'Autorita' per  la  sicurezza  ferroviaria
          del Paese limitrofo. 
                4.   Con    riferimento    alla    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali e fermi  restando  i
          compiti  e  le  responsabilita'   dei   soggetti   gestori,
          l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti  pubblici
          che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture: 
                  a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata  alla
          verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
          dei relativi risultati e della corretta organizzazione  dei
          processi di manutenzione, nonche' l'attivita'  ispettiva  e
          di verifica a campione sulle infrastrutture,  obbligando  i
          gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro  delle
          stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
          del   rischio,   nonche'   all'esecuzione   dei   necessari
          interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione  al
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili; 
                  b) promuove l'adozione da parte dei  gestori  delle
          reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione  della
          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza
          riconosciuti dall'Agenzia; 
                  c) propone al Ministro delle infrastrutture e della
          mobilita'  sostenibili  l'adozione,  sentito  il  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  del   decreto   previsto
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15  marzo
          2011, n. 35; 
                  d)   stabilisce,   con    proprio    provvedimento,
          modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione
          di impatto sulla  sicurezza  stradale  per  i  progetti  di
          infrastruttura di cui all'articolo  3  del  citato  decreto
          legislativo n. 35 del 2011; 
                  e) cura la  tenuta  dell'elenco  dei  soggetti  che
          possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del
          citato decreto  legislativo  n.  35  del  2011  nonche'  la
          relativa attivita' di formazione, nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto; 
                  f) provvede  alla  classificazione  dei  tratti  ad
          elevata   concentrazione   di   incidenti   nonche'    alla
          classificazione  della  sicurezza  della  rete   esistente,
          secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato  decreto
          legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire,  con
          proprio   provvedimento,   criteri    e    modalita'    per
          l'applicazione  delle  misure  di  sicurezza  previste  dal
          medesimo decreto; 
                  g) effettua, in attuazione del programma annuale di
          attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual  volta
          ne  ravvisi   l'opportunita'   anche   sulla   base   delle
          segnalazioni effettuate dal Ministero delle  infrastrutture
          e  della  mobilita'  sostenibili  o  di   altre   pubbliche
          amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalita'
          previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo  n.
          35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle  attivita'  di
          controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
          ulteriori verifiche in sito; 
                  h) adotta le  misure  di  sicurezza  temporanee  da
          applicare ai tratti di rete stradale interessati da  lavori
          stradali,  fissando  le  modalita'  di  svolgimento   delle
          ispezioni volte  ad  assicurare  la  corretta  applicazione
          delle stesse; 
                  i) sovraintende  alla  gestione  dei  dati  secondo
          quanto  previsto  dall'articolo  7   del   citato   decreto
          legislativo n. 35 del 2011; 
                  l) propone al Ministro delle infrastrutture e della
          mobilita'   sostenibili   l'aggiornamento   delle   tariffe
          previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n.
          35 del 2011, da destinare all'Agenzia  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di cui agli articoli 5  e  6  del  medesimo
          decreto legislativo; 
                4-bis. Fermi restando i compiti del  Corpo  nazionale
          dei vigili del  fuoco  disciplinati  dall'articolo  19  del
          decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
          2011, n.  151,  sono  trasferiti  all'Agenzia  le  funzioni
          ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e  2,
          e 12 del decreto legislativo 5 ottobre  2006,  n.  264,  al
          fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle
          strade appartenenti alla  rete  stradale  transeuropea.  Le
          funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo  precedente
          sono  esercitati  dall'Agenzia  anche  per   garantire   la
          sicurezza  delle  gallerie   situate   sulle   strade   non
          appartenenti alla rete stradale transeuropea.  Con  decreto
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministero dell'interno e con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti
          minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
          appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli  obblighi
          dei soggetti gestori e le  relative  sanzioni  in  caso  di
          inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dall'Agenzia,
          nonche' i profili tariffari a carico  dei  gestori  stessi,
          determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 
                4-ter.  All'articolo  4,   comma   5,   del   decreto
          legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua
          le ispezioni, le valutazioni e le verifiche  funzionali  di
          cui all'articolo 11» sono soppresse. 
              4-quater.  Sono  trasferite  all'Agenzia  le   funzioni
          esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi
          (USTIF)  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi  5  e
          6, del decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  4  agosto  2014,  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297  del  23  dicembre
          2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti 29  settembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del  2  dicembre
          2003.  L'Agenzia,  con  proprio   decreto,   disciplina   i
          requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di  sicurezza
          relativa    al    sistema    di    trasporto     costituito
          dall'infrastruttura  e  dal  materiale  rotabile,   con   i
          contenuti  di  cui  agli  articoli  9  e  11  del   decreto
          legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto  applicabili,
          nonche', d'intesa con il Ministero delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'   sostenibili,   le   modalita'   per   la
          realizzazione e l'apertura all'esercizio di  nuovi  sistemi
          di trasporto a impianti fissi. 
                4-quinquies. All'articolo 15 della  legge  1°  agosto
          2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
                  «6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,
          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi
          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture
          viarie oggetto di atti convenzionali.». 
                5. Ferme restando le  sanzioni  gia'  previste  dalla
          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,
          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni
          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui al comma 4, lettere a) e g), e' punita con le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e
          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al
          Capo I, Sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.
          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'
          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata
          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone
          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione
          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore
          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'
          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.
          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare
          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della
          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'
          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,
          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli
          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato
          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di
          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura
          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
          per cento del fatturato sopra indicato. 
                5-bis. L'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali
          adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il  programma
          delle attivita' di  vigilanza  diretta  dell'Agenzia  sulle
          condizioni di sicurezza  delle  infrastrutture  stradali  e
          autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo,
          dandone comunicazione al Ministero delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili. Relativamente  alle  attivita'
          dell'anno 2021, il programma di cui  al  primo  periodo  e'
          adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il  31  gennaio  di
          ciascun  anno,  l'Agenzia  trasmette  al   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili   e   alle
          competenti Commissioni  parlamentari  una  relazione  sulle
          attivita' previste dai commi da 3 a 5 e  svolte  nel  corso
          dell'anno precedente. 
                6. Sono organi dell'Agenzia: 
                  a) il direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri di alta professionalita', di capacita'  manageriale
          e di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di  funzioni
          attinenti al settore operativo dell'agenzia; 
                  b)  il  comitato  direttivo,  composto  da  quattro
          membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
                  c) il collegio dei revisori dei conti. 
                7.  Il  direttore  e'  nominato   con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture   e   dei    trasporti,    ferma    restando
          l'applicazione  dell'articolo  19,  comma  8,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la  durata
          massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola  volta  ed
          e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
          con qualsiasi altra attivita' professionale  privata  anche
          occasionale. Il  comitato  direttivo  e'  nominato  per  la
          durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti. Meta' dei componenti  sono  scelti  tra  i
          dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
          ad   esse   esterni   dotati   di   specifica    competenza
          professionale  attinente  ai  settori   nei   quali   opera
          l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono  scelti   tra   i
          dirigenti dell'agenzia e non  percepiscono  alcun  compenso
          aggiuntivo per lo svolgimento  dell'incarico  nel  comitato
          direttivo. Il collegio dei revisori dei conti  e'  composto
          dal presidente, da due membri  effettivi  e  due  supplenti
          iscritti al registro  dei  revisori  legali,  nominati  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.
          I revisori durano in  carica  tre  anni  e  possono  essere
          confermati una sola volta. Il  collegio  dei  revisori  dei
          conti esercita le funzioni di  cui  all'articolo  2403  del
          codice civile, in  quanto  applicabile.  I  componenti  del
          comitato   direttivo   non   possono   svolgere   attivita'
          professionale, ne' essere amministratori  o  dipendenti  di
          societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
          I compensi dei  componenti  degli  organi  collegiali  sono
          stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia
          delle finanze secondo i criteri e  parametri  previsti  per
          gli enti ed organismi pubblici e sono posti  a  carico  del
          bilancio dell'Agenzia. 
                8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
          direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al  comma
          10. Lo Statuto disciplina le  competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia e reca principi generali  in  ordine
          alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 
                9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia  e'
          deliberato,  su  proposta  del  direttore,   dal   comitato
          direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti che lo approva, di concerto con i  Ministri
          per la pubblica amministrazione  e  dell'economia  e  delle
          finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: 
                  a) disciplina l'organizzazione e  il  funzionamento
          dell'Agenzia, attraverso  la  previsione  di  due  distinte
          articolazioni competenti ad esercitare  rispettivamente  le
          funzioni gia' svolte  dall'ANSF  in  materia  di  sicurezza
          ferroviaria e le nuove competenze in materia  di  sicurezza
          delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono
          preposte due posizioni di ufficio di  livello  dirigenziale
          generale; 
                  b) fissa le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale  di  ruolo  dipendente  dall'Agenzia  nel  limite
          massimo di 668 unita', di cui 48  di  livello  dirigenziale
          non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale; 
                10. Le deliberazioni del comitato direttivo  relative
          allo  statuto  e  ai  regolamenti   che   disciplinano   il
          funzionamento  dell'Agenzia  sono  approvate  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e
          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per
          ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si
          applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.
          Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
          a controllo ministeriale preventivo. 
                11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
          inquadrati  nel  ruolo   dell'Agenzia   e   mantengono   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al momento dell'inquadramento e in applicazione  di  quanto
          previsto dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al  comma  16.  Per  i  restanti  contratti  di  lavoro
          l'Agenzia  subentra  nella   titolarita'   dei   rispettivi
          rapporti, ivi  comprese  le  collaborazioni  in  corso  che
          restano in vigore sino a naturale scadenza. 
                12. In ragione dell'esercizio delle funzioni  di  cui
          al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione  organica  del
          personale   dell'ANSF,   e'   assegnato   all'Agenzia    un
          contingente  di  personale   di   250   unita',   destinato
          all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
          uffici di livello dirigenziale non generale. 
                13.  Nell'organico  dell'Agenzia  sono  presenti  tre
          posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 12, comma 3,  lettera  a),  del
          citato decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  12  (Espletamento  dei  servizi   di   polizia
          stradale). - (Omissis) 
                3. La prevenzione e l'accertamento  delle  violazioni
          in materia di  circolazione  stradale  e  la  tutela  e  il
          controllo sull'uso delle strade  possono,  inoltre,  essere
          effettuati,   previo   superamento   di   un    esame    di
          qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento  di
          esecuzione: 
                  a) dal personale dell'Ispettorato generale  per  la
          circolazione e la sicurezza stradale,  dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, del Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          appartenente  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti  e  dal  personale  dell'A.N.A.S.,  nonche'   dal
          personale, con  compiti  ispettivi  o  di  vigilanza  sulle
          infrastrutture  stradali   o   autostradali,   dell'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali e autostradali; 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta  l'articolo  23  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: 
                «Art.  23  (Esame  di  qualificazione).   -   1.   Le
          amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'art.
          12, comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le
          procedure per lo svolgimento di  corsi  di  preparazione  e
          qualificazione  per  sostenere  i   prescritti   esami   di
          idoneita'  per  l'espletamento  dei  servizi   di   polizia
          stradale di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) ed e)  del
          codice. Per gli enti di cui all'art. 12, comma  3,  lettera
          b), del  codice,  provvedono  le  regioni  per  il  proprio
          personale, le province  per  il  personale  delle  province
          stesse ed i comuni per il personale di appartenenza. 
                2. Le amministrazioni di cui al comma 1  stabiliscono
          i requisiti per l'espletamento dei servizi di cui  all'art.
          11, comma 1, lettere a) ed e) del codice, le modalita' e  i
          tempi  per  l'espletamento  dei  servizi   stessi   ed   il
          contingente di personale da qualificare. Sono richiesti  in
          ogni caso il possesso della patente di guida di categoria B
          ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento  organico
          nei ruoli dell'amministrazione interessata  da  almeno  tre
          anni. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  19   del   citato   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).  -  1.
          Ai fini del conferimento di ciascun  incarico  di  funzione
          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e
          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla
          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini
          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei
          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
                1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
                1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                4-bis. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                5-ter. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 4 agosto 2014 (Individuazione del  numero  e  dei
          compiti degli Uffici dirigenziali di livello  non  generale
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in
          attuazione dell'articolo  16,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.
          72) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  297  del  23
          dicembre 2014. 
              - Per l'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge 7
          ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2008, n.  189,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              - Si riporta l'articolo 4, commi 1, 2 e 11, del decreto
          legislativo  5  ottobre  2006,  n.  264  (Attuazione  della
          direttiva  2004/54/CEE  in  materia  di  sicurezza  per  le
          gallerie della rete stradale transeuropea), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Commissione permanente per le  gallerie).  -
          1. Le funzioni di autorita' amministrativa  previste  nella
          direttiva 2004/54/CE per tutte le  gallerie  situate  sulla
          rete transeuropea ricadente nel territorio  nazionale  sono
          esercitate dalla  Commissione  istituita  presso  l'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali e autostradali. 
                2.  La  Commissione   e'   composta   dal   Direttore
          dell'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e
          delle infrastrutture stradali e autostradali o  da  un  suo
          delegato, che  la  presiede,  da  quattro  esperti  tecnici
          designati  dal  Direttore  dell'Agenzia  nazionale  per  la
          sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali  e
          autostradali,  da  tre  esperti   tecnici   designati   dal
          Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  da
          due rappresentanti del  Ministero  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili designati dal Ministro, da  tre
          rappresentanti del  Ministero  dell'interno  designati  dal
          Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale  della
          Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e
          territoriali e del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
          soccorso  pubblico   e   della   difesa   civile,   da   un
          rappresentante del  Dipartimento  della  protezione  civile
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   da   un
          magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e  da
          un avvocato dello Stato,  designati  secondo  le  modalita'
          individuate dagli ordinamenti di  rispettiva  appartenenza.
          La Commissione e' nominata con provvedimento del  Direttore
          dell'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e
          delle infrastrutture stradali e autostradali  nel  rispetto
          del principio della parita' di  genere  e  dura  in  carica
          quattro anni. 
                (Omissis) 
                11. La  Commissione  si  avvale  delle  competenze  e
          dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e
          autostradali, con oneri a carico dei Gestori. 
                (Omissis).».