Art. 7 
 
         Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo 
 
  1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente  sistema  di
distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese  e
di consentire una transizione  ordinata  nel  settore  del  trasporto
aereo che eviti, anche  in  considerazione  degli  effetti  derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, disservizi per il traffico
di passeggeri e merci da e verso gli aeroporti del  Regno  Unito,  le
disposizioni di cui all'articolo 17-quater del decreto-legge 25 marzo
2019, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2019, n. 41, si applicano fino alla data del 30 ottobre 2022. 
  2. All'articolo 11-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  luglio  2021,  n.  106
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il programma  della
procedura di amministrazione straordinaria e' immediatamente adeguato
dai commissari straordinari alla decisione della Commissione  europea
di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del  decreto-legge  n.  18
del 2020; i commissari straordinari possono  procedere  all'adozione,
per ciascun compendio di beni oggetto di cessione, anche di  distinti
programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la  cui
durata si computa dalla data di  modifica,  possono  essere  adottate
anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato  e
possono prevedere la cessione a trattativa privata anche  di  singoli
beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con  la
decisione della  Commissione  europea.  Il  programma  predisposto  e
adottato  dai  commissari  straordinari  in  conformita'   al   piano
industriale di cui  al  citato  articolo  79,  comma  4-bis,  e  alla
decisione della  Commissione  europea  si  intende  ad  ogni  effetto
autorizzato.  E'  parimenti  autorizzata  la  cessione  diretta  alla
societa' di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18
del  2020  di  compendi  aziendali  del  ramo  aviation   individuati
dall'offerta vincolante formulata dalla societa' in conformita'  alla
decisione della Commissione europea. A seguito della cessione  totale
o parziale  dei  compendi  aziendali  del  ramo  aviation,  gli  slot
aeroportuali  non  trasferiti  all'acquirente  sono   restituiti   al
responsabile dell'assegnazione delle  bande  orarie  sugli  aeroporti
individuato ai sensi del regolamento (CEE) n.  95/93  del  Consiglio,
del 18 gennaio 1993. E'  altresi'  autorizzata  l'autonoma  cessione,
anche antecedentemente  alla  modifica  del  programma,  del  marchio
"Alitalia", da effettuarsi nei confronti di titolari  di  licenze  di
esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore  aereo,
individuati  tramite  procedura  di  gara  che,  nel  rispetto  delle
diposizioni  europee,  anche  in  materia  antitrust,  garantisca  la
concorrenzialita' delle offerte e la valorizzazione del  marchio.  La
stima del valore dei complessi oggetto  della  cessione  puo'  essere
effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo  individuato
dall'organo   commissariale,   previo   parere   del   comitato    di
sorveglianza, da rendere nel termine  massimo  di  tre  giorni  dalla
richiesta. A seguito della decisione  della  Commissione  europea  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  sottoscrive  l'aumento  di
capitale della societa' di cui al citato articolo 79, comma 4-bis.»; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal  seguente:  «9.  Nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'  istituito  un
fondo, con una dotazione di 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli  di  viaggio,
nonche' di voucher  o  analoghi  titoli  emessi  dall'amministrazione
straordinaria  in  conseguenza   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento  dei  complessi
aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e'  erogato  esclusivamente
nell'ipotesi in cui  non  sia  garantito  al  contraente  un  analogo
servizio di trasporto ed e' quantificato in misura  pari  all'importo
del titolo di viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
al trasferimento all'Alitalia -  Societa'  Aerea  Italiana  S.p.a.  e
all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria  delle
risorse sulla base di specifica  richiesta  dei  commissari  che  dia
conto  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma.  I  commissari
provvedono  mensilmente  alla  trasmissione  al   Ministero   di   un
rendiconto delle somme erogate ai  sensi  del  presente  comma.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.»; 
  b-bis) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Anche ai fini della salvaguardia dei livelli  occupazionali
e  del  reintegro  dei  servizi  esternalizzati,  quali  la  gestione
aeroportuale dei servizi di assistenza a terra e di manutenzione,  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  annualmente  alle
Commissioni  parlamentari  competenti   sull'attuazione   del   piano
industriale e sul programma di investimenti  della  societa'  di  cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sullo stato delle relazioni industriali e sugli aumenti  di  capitale
deliberati. In sede di prima applicazione il Ministro riferisce entro
il 31 marzo 2022». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 17-quater del decreto-legge  25
          marzo 2019, n. 22 (Misure urgenti per assicurare sicurezza,
          stabilita' finanziaria e integrita'  dei  mercati,  nonche'
          tutela della salute  e  della  liberta'  di  soggiorno  dei
          cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso  di
          recesso di quest'ultimo dall'Unione  europea),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41: 
                «Art    17-quater    (Disposizioni     in     materia
          aeroportuale). - 1. Al fine di assicurare il pieno rispetto
          del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul
          sistema  aeroportuale  milanese   e   di   consentire   una
          transizione ordinata nel settore del  trasporto  aereo  che
          eviti disservizi per il traffico di passeggeri e  merci,  i
          vettori comunitari  e  del  Regno  Unito  possono,  in  via
          transitoria e comunque non oltre diciotto mesi  dalla  data
          di recesso, continuare ad  operare  collegamenti  di  linea
          "point to point",  mediante  aeromobili  del  tipo  "narrow
          body" (corridoio unico), tra lo scalo di  Milano  Linate  e
          altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della  definita
          capacita' operativa  dello  scalo  di  Milano  Linate  e  a
          condizione di reciprocita'.". 
              -  Si   riporta   l'articolo   11-quater   del   citato
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11-quater (Disposizioni in materia di  Alitalia
          - Societa' Aerea Italiana S.p.a.).  -  1.  All'articolo  1,
          comma  2,  del  decreto-legge  2  dicembre  2019,  n.  137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020,
          n. 2, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono  sostituite
          dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2021". 
                2.  Nelle  more  della  decisione  della  Commissione
          europea  prevista  dall'articolo  79,  comma   4-bis,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  nonche'
          della  conseguente  modifica  del  programma  in  corso  di
          esecuzione  di  cui  al  comma  4  del  presente  articolo,
          l'Alitalia - Societa' Aerea Italiana  S.p.a.  e  l'Alitalia
          Cityliner  S.p.a.  in  amministrazione  straordinaria  sono
          autorizzate alla prosecuzione  dell'attivita'  di  impresa,
          compresa la vendita di biglietti, che si intende  utilmente
          perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69,  comma  1,
          del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
                3.  A  seguito  della  decisione  della   Commissione
          europea  di  cui  all'articolo   79,   comma   4-bis,   del
          decreto-legge n. 18 del 2020, e  in  conformita'  al  piano
          industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia -
          Societa'  Aerea  Italiana  S.p.a.  e  l'Alitalia  Cityliner
          S.p.a. in amministrazione straordinaria  provvedono,  anche
          mediante  trattativa  privata,   al   trasferimento,   alla
          societa' di  cui  al  citato  articolo  79,  dei  complessi
          aziendali individuati nel piano  e  pongono  in  essere  le
          ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione  del  piano
          industriale medesimo. Sono revocate le procedure  in  corso
          alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30  giugno
          2021, n. 99, dirette, anche ai sensi  dell'articolo  1  del
          decreto-legge n. 137 del 2019, come  da  ultimo  modificato
          dal comma 1 del presente  articolo,  al  trasferimento  dei
          complessi aziendali  che  risultino  incompatibili  con  il
          piano integrato o modificato tenendo conto della  decisione
          della Commissione europea. 
              4. Il  programma  della  procedura  di  amministrazione
          straordinaria e'  immediatamente  adeguato  dai  commissari
          straordinari alla decisione della  Commissione  europea  di
          cui al citato articolo 79, comma 4-bis,  del  decreto-legge
          n. 18 del 2020; i commissari straordinari possono procedere
          all'adozione, per ciascun  compendio  di  beni  oggetto  di
          cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli
          previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8  luglio
          1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui  durata  si
          computa dalla data di  modifica,  possono  essere  adottate
          anche dopo la scadenza  del  termine  del  primo  programma
          autorizzato e possono prevedere la  cessione  a  trattativa
          privata anche di singoli beni, rami d'azienda  o  parti  di
          essi,  perimetrati  in  coerenza  con  la  decisione  della
          Commissione europea. Il programma  predisposto  e  adottato
          dai  commissari  straordinari  in  conformita'   al   piano
          industriale di cui al citato articolo 79,  comma  4-bis,  e
          alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni
          effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata  la  cessione
          diretta alla societa' di cui all'articolo 79, comma  4-bis,
          del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali  del
          ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata
          dalla  societa'  in  conformita'   alla   decisione   della
          Commissione europea. A  seguito  della  cessione  totale  o
          parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot
          aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono  restituiti
          al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie  sugli
          aeroporti individuato ai sensi  del  regolamento  (CEE)  n.
          95/93 del Consiglio,  del  18  gennaio  1993.  E'  altresi'
          autorizzata  l'autonoma  cessione,  anche  antecedentemente
          alla modifica del programma,  del  marchio  «Alitalia»,  da
          effettuarsi  nei  confronti  di  titolari  di  licenze   di
          esercizio  di  trasporto  aereo  o  di  certificazioni   di
          operatore aereo, individuati tramite procedura di gara che,
          nel rispetto delle diposizioni europee,  anche  in  materia
          antitrust, garantisca la concorrenzialita' delle offerte  e
          la valorizzazione del marchio.  La  stima  del  valore  dei
          complessi oggetto della  cessione  puo'  essere  effettuata
          tramite perizia disposta da un soggetto  terzo  individuato
          dall'organo commissariale, previo parere  del  comitato  di
          sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre  giorni
          dalla  richiesta.   A   seguito   della   decisione   della
          Commissione europea  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze sottoscrive l'aumento di capitale della societa' di
          cui al citato articolo 79, comma 4-bis. 
                5. Il programma  di  cui  al  comma  4  del  presente
          articolo puo' essere autorizzato, in quanto coerente con il
          piano di cui al comma 3, a prescindere dalle  verifiche  di
          affidabilita' del piano industriale previste  dall'articolo
          63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
          che potranno  non  essere  effettuate  dall'amministrazione
          straordinaria   in   quanto   assorbite   dalla    positiva
          valutazione da parte della Commissione  europea  del  piano
          medesimo. 
                6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali,
          i Commissari straordinari dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea
          Italiana  S.p.a.  e  dell'Alitalia  Cityliner   S.p.a.   in
          amministrazione straordinaria possono procedere,  anche  in
          deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del
          regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  al  pagamento  degli
          oneri   e   dei   costi   funzionali   alla    prosecuzione
          dell'attivita' d'impresa di ciascuno dei rami del compendio
          aziendale nonche' di tutti i costi di  funzionamento  della
          procedura che  potranno  essere  antergati  ad  ogni  altro
          credito. 
                7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa'
          Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner  S.p.a.  in
          amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina
          in  tema  di  rapporti  di  lavoro,  sono   autorizzati   a
          sciogliere i contratti, anche ad  esecuzione  continuata  o
          periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti  da
          entrambe le parti, che non siano oggetto  di  trasferimento
          nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non
          risultino piu' funzionali alla procedura. 
                8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti
          dalla  decisione   della   Commissione   europea   di   cui
          all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n.  18  del
          2020, integra  il  requisito  richiesto  dall'articolo  73,
          comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270.  A
          far data dal decreto  di  revoca  dell'attivita'  d'impresa
          dell'Alitalia  -   Societa'   Aerea   Italiana   S.p.a.   e
          dell'Alitalia   Cityliner   S.p.a.    in    amministrazione
          straordinaria,   che   potra'   intervenire    a    seguito
          dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali  di
          cui    al    programma    autorizzato,    l'amministrazione
          straordinaria prosegue con finalita' li-quidatoria,  i  cui
          proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento
          in prededuzione dei crediti verso lo Stato. 
                9. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
          di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire
          l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonche'  di
          voucher  o  analoghi  titoli  emessi   dall'amministrazione
          straordinaria in conseguenza dell'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19 e non utilizzati alla  data  del  trasferimento
          dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo  e'
          erogato  esclusivamente  nell'ipotesi  in   cui   non   sia
          garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed
          e' quantificato in misura pari all'importo  del  titolo  di
          viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede  al
          trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.
          e  all'Alitalia   Cityliner   S.p.a.   in   amministrazione
          straordinaria  delle  risorse  sulla  base   di   specifica
          richiesta dei commissari che dia conto dei  presupposti  di
          cui al presente comma. I commissari provvedono  mensilmente
          alla trasmissione al Ministero di un rendiconto delle somme
          erogate ai sensi del presente comma. Agli  oneri  derivanti
          dal presente comma, pari a 100 milioni di euro  per  l'anno
          2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
              9-bis. Anche ai fini  della  salvaguardia  dei  livelli
          occupazionali e del reintegro dei  servizi  esternalizzati,
          quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza  a
          terra e di manutenzione, il Ministro dell'economia e  delle
          finanze riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari
          competenti sull'attuazione  del  piano  industriale  e  sul
          programma   di   investimenti   della   societa'   di   cui
          all'articolo 79, comma 4-bis, del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, sullo stato delle relazioni industriali
          e sugli aumenti di capitale deliberati. In  sede  di  prima
          applicazione  il  Ministro  riferisce  entro  il  31  marzo
          2022.».