Art. 7 bis 
 
                Istituzione della Giornata nazionale 
                        «Per non dimenticare» 
 
  1. Al fine di promuovere la sicurezza dei  mezzi  di  trasporto  in
termini di tutela dell'incolumita' delle persone e dei beni coinvolti
nelle operazioni di trasporto dei passeggeri, la Repubblica riconosce
il giorno 8 ottobre come Giornata nazionale «Per non dimenticare». 
  2. La Giornata nazionale di  cui  al  comma  1  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, non comporta
riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici  pubblici  ne',  qualora
cada in giorno feriale, costituisce  giorno  di  vacanza  o  comporta
riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e  grado,  ai  sensi
degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 
  3. In occasione della Giornata nazionale di  cui  al  comma  1,  le
istituzioni che hanno competenza nel settore dei  trasporti,  nonche'
le scuole di ogni ordine e  grado,  anche  in  coordinamento  con  le
associazioni e  con  gli  organismi  operanti  nel  settore,  possono
organizzare cerimonie, iniziative e incontri al fine di ricordare  le
vittime degli incidenti e di sensibilizzare  l'opinione  pubblica  in
relazione  alla  sicurezza  nel  trasporto,  alla   centralita'   del
passeggero, al rispetto della dignita' umana e del valore della  vita
di ogni singolo individuo. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 27 maggio  1949,  n.  260  (Disposizioni  in
          materia di ricorrenze festive) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949. 
              - Si riportano gli articoli 2 e 3 della legge  5  marzo
          1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi): 
                «Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla  legge
          27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132,
          non  determinano  riduzioni  dell'orario  di  lavoro  negli
          uffici pubblici. 
                E' fatto divieto di consentire negli uffici  pubblici
          riduzioni dell'orario di lavoro che non  siano  autorizzate
          da norme di legge.» 
                «Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1  e
          2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono  giorni
          di vacanza ne' possono comportare riduzione di  orario  per
          le scuole di ogni ordine e grado.».