Art. 8 Disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L 1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 1031, alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia». 1-bis. Alla lettera b-bis) del comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: «a chi omologa in Italia» fino a: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219» sono sostituite dalle seguenti: «ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219». 1-ter. Il comma 2 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative per il riconoscimento dei contributi previsti dalle disposizioni della lettera b-bis) del comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019, con termine di scadenza, per la conclusione della procedura prevista dal citato decreto ministeriale di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, fissato al 31 dicembre 2021 per le prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, e con termine di scadenza fissato al 30 giugno 2022 per quelle inserite tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021. I medesimi termini si applicano, alle medesime condizioni, alle prenotazioni dei contributi relativi ai veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L. 3. Al fine di garantire e ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate all'acquisto di veicoli meno inquinanti, le risorse di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinate all'erogazione dei contributi, per i medesimi veicoli, previsti dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico possono essere destinate ai medesimi fini le risorse del richiamato articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che si rendono disponibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 77 e' sostituito dal seguente: «77. Per l'anno 2021, e' riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto»; b) il comma 78 e' sostituito dai seguenti: «78. Il contributo di cui al comma 77 e' concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 78-bis. Il contributo di cui al comma 77 e' corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. 78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore»; c) il comma 79 e' sostituito dai seguenti: «79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019. 79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 1, comma 1031, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - (Omissis) 1031. In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, e' riconosciuto: a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella: +-----------------------------+ |CO2 g/km |Contributo (euro)| |-----------------------------| |0-20 |6.000 | |-----------------------------| |21-60 |2.500 | +-----------------------------+ b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo di entita' inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella: +-----------------------------+ |CO2 g/km |Contributo (euro)| |-----------------------------| |0-20 |4.000 | |-----------------------------| |21-60 |1.500 | +-----------------------------+ b-bis) in via sperimentale, ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 74-bis, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla presente legge: «Art. 74-bis (Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi). - (Omissis) 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative per il riconoscimento dei contributi previsti dalle disposizioni della lettera b-bis) del comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (Omissis).». - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019 (Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019. - Si riporta l'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: «Art. 73-quinquies (Disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti). - (Omissis) 2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 350 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite massimo di spesa: a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; (Omissis).». - Si riporta l'articolo 1, comma 652, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: «Art.1. - (Omissis) 652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi: a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale e' parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro: +-----------------------------+ |CO2 g/km |Contributo (euro)| |-----------------------------| |0-20 |2.000 | |-----------------------------| |21-60 |2.000 | +-----------------------------+ b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro: +-----------------------------+ |CO2 g/km |Contributo (euro)| |-----------------------------| |0-20 |1.000 | |-----------------------------| |21-60 |1.000 | +-----------------------------+ (Omissis).». - Si riporta l'articolo 1, commi 77, 78, 78-bis, 78-ter, 79 e 79-bis, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla presente legge: «Art.1. - (Omissis) 77. Per l'anno 2021, e' concesso un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 78. Il contributo di cui al comma 77 e' concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 78-bis. Il contributo di cui al comma 77 e' corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. 78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore. 79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019. 79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Omissis).».