Art. 8 
 
Disposizioni in materia di incentivi  all'acquisto  di  veicoli  meno
  inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L 
  1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, all'articolo 1, comma 1031, alinea, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole «In via sperimentale, a chi  acquista,  anche
in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo  2019
al 31  dicembre  2021,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «In  via
sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31  dicembre  2021,
anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia». 
  1-bis. Alla lettera b-bis) del comma  1031  dell'articolo  1  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le  parole  da:  «a  chi  omologa  in
Italia» fino a: «decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219» sono sostituite  dalle  seguenti:
«ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali  M1,  M1G,
M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con  motore
termico, che installano su tali veicoli, entro il 31  dicembre  2021,
un sistema di riqualificazione  elettrica,  omologato  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219». 
  1-ter. Il comma 2 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,
sono adottate le disposizioni applicative per il  riconoscimento  dei
contributi previsti dalle disposizioni della lettera b-bis) del comma
1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145». 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e continuano a trovare applicazione, in  quanto  compatibili,
le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico  20
marzo 2019, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 82 del 6 aprile 2019, con termine  di  scadenza,  per  la
conclusione della procedura prevista dal citato decreto  ministeriale
di  conferma  della   prenotazione   dei   contributi   nell'apposita
piattaforma  informatica,  fissato  al  31  dicembre  2021   per   le
prenotazioni inserite, anche se in  fase  di  completamento,  dal  1°
gennaio 2021 al 30 giugno 2021, e con termine di scadenza fissato  al
30 giugno 2022 per quelle inserite tra il 1°  luglio  2021  e  il  31
dicembre  2021.  I  medesimi  termini  si  applicano,  alle  medesime
condizioni, alle prenotazioni dei contributi relativi ai  veicoli  di
categoria M1, M1 speciali, N1 e L. 
  3. Al fine di garantire  e  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse
destinate all'acquisto di veicoli meno inquinanti, le risorse di  cui
all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, relative ai contributi per l'acquisto, anche  in
locazione finanziaria, di autoveicoli con  emissioni  comprese  nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride  carbonica  (CO2)  per  chilometro
(Km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, disponibili alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono destinate all'erogazione dei contributi, per i medesimi
veicoli,  previsti  dall'articolo  1,  comma  1031,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo
economico possono essere destinate ai medesimi fini  le  risorse  del
richiamato  articolo  73-quinquies,  comma   2,   lettera   a),   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  che  si  rendono  disponibili
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 77 e' sostituito dal seguente: 
  «77. Per l'anno 2021, e' riconosciuto un contributo, alternativo  e
non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla  normativa
vigente, nella misura del  40  per  cento  delle  spese  sostenute  e
rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia,  entro  il
31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di un solo  veicolo
nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica,  di
potenza inferiore o  uguale  a  150  kW,  di  categoria  M1,  di  cui
all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che  abbia  un  prezzo
risultante dal listino prezzi ufficiale  della  casa  automobilistica
produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul  valore
aggiunto»; 
  b) il comma 78 e' sostituito dai seguenti: 
  «78. Il contributo di cui al  comma  77  e'  concesso  ad  un  solo
soggetto  per  nucleo  familiare  con  indicatore  della   situazione
economica equivalente (ISEE) inferiore a euro  30.000  e  nel  limite
complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A
tal fine, nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito un apposito fondo  con  una  dotazione  di  20
milioni di euro per l'anno 2021. 
  78-bis.  Il  contributo  di  cui  al  comma   77   e'   corrisposto
all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo  di
acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  senza  applicazione  dei   limiti   di   cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  presentando  il
modello F24 esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici  messi  a
disposizione dall'Agenzia delle entrate. 
  78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  in
cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici  o
importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore»; 
  c) il comma 79 e' sostituito dai seguenti: 
  «79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter,  si
applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 20  marzo  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019. 
  79-bis.  L'efficacia  dei  commi  77,  78,  78-bis  e   78-ter   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  1031,  della  citata
          legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - (Omissis) 
                1031. In via sperimentale,  a  chi  acquista  dal  1°
          marzo  2019  al  31  dicembre  2021,  anche  in   locazione
          finanziaria,  e  immatricola  in  Italia  un   veicolo   di
          categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo  risultante  dal
          listino  prezzi  ufficiale   della   casa   automobilistica
          produttrice  inferiore  a  50.000  euro  IVA  esclusa,   e'
          riconosciuto: 
                  a) a condizione che si consegni contestualmente per
          la  rottamazione  un  veicolo  della   medesima   categoria
          omologato alle classi da Euro 0 a  Euro  4,  un  contributo
          parametrato al numero dei grammi di  biossido  di  carbonio
          emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo  gli  importi  di
          cui alla seguente tabella: 
    
          +-----------------------------+
          |CO2 g/km   |Contributo (euro)|
          |-----------------------------|
          |0-20       |6.000            |
          |-----------------------------|
          |21-60      |2.500            |
          +-----------------------------+
    
                  b) in assenza  della  rottamazione  di  un  veicolo
          della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0  a
          Euro 4, un contributo di entita' inferiore  parametrato  al
          numero dei  grammi  di  biossido  di  carbonio  emessi  per
          chilometro  secondo  gli  importi  di  cui  alla   seguente
          tabella: 
    
          +-----------------------------+
          |CO2 g/km   |Contributo (euro)|
          |-----------------------------|
          |0-20       |4.000            |
          |-----------------------------|
          |21-60      |1.500            |
          +-----------------------------+
    
                  b-bis) in  via  sperimentale,  ai  proprietari  dei
          veicoli delle categorie internazionali M1,  M1G,  M2,  M2G,
          M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore
          termico, che  installano  su  tali  veicoli,  entro  il  31
          dicembre 2021, un sistema  di  riqualificazione  elettrica,
          omologato ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  1°  dicembre
          2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60  per
          cento del costo di riqualificazione fino ad un  massimo  di
          euro 3.500, oltre a un contributo  pari  al  60  per  cento
          delle spese relative all'imposta di bollo per  l'iscrizione
          al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di
          bollo e all'imposta provinciale di trascrizione. 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 74-bis,  comma  2,  del  citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 74-bis (Modifica al comma 1031 dell'articolo  1
          della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  in  materia  di
          incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi).  -
          (Omissis) 
                2. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico,  sono  adottate  le  disposizioni
          applicative per il riconoscimento dei  contributi  previsti
          dalle disposizioni della  lettera  b-bis)  del  comma  1031
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  20
          marzo   2019   (Disciplina    applicativa    dell'incentivo
          «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica  di
          categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1  ed
          L3e  elettrici  o  ibridi)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019. 
              - Si riporta l'articolo 73-quinquies, comma 2,  lettera
          a),  del  citato  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106: 
                «Art.  73-quinquies  (Disposizioni  in   materia   di
          incentivi per l'acquisto di  veicoli  meno  inquinanti).  -
          (Omissis) 
                2. La dotazione del  fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 1041, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e'
          incrementata di 350 milioni di euro  per  l'anno  2021,  da
          destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce
          limite massimo di spesa: 
                  a) euro 60 milioni ai  contributi  per  l'acquisto,
          anche in  locazione  finanziaria,  di  autoveicoli  le  cui
          emissioni sono comprese nella fascia  0-60  grammi  (g)  di
          anidride carbonica (CO2  )  per  chilometro  (km),  di  cui
          all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178; 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  652,  della  citata
          legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
                «Art.1. - (Omissis) 
                652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 1031, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  alle
          persone fisiche e giuridiche che acquistano in  Italia  dal
          1° gennaio 2021 al 31 dicembre  2021,  anche  in  locazione
          finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti
          i seguenti contributi: 
                  a) per l'acquisto di  un  veicolo  con  contestuale
          rottamazione  di  un  veicolo  omologato  in   una   classe
          inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del
          1° gennaio 2011, il contributo statale  e'  parametrato  al
          numero di grammi (g) di anidride carbonica  (CO2  )  emessi
          per  chilometro  (km)  secondo  gli  importi  di  cui  alla
          seguente tabella ed e' riconosciuto a  condizione  che  sia
          praticato dal venditore uno sconto  pari  ad  almeno  2.000
          euro: 
    
          +-----------------------------+
          |CO2 g/km   |Contributo (euro)|
          |-----------------------------|
          |0-20       |2.000            |
          |-----------------------------|
          |21-60      |2.000            |
          +-----------------------------+
    
                  b) per l'acquisto  di  un  veicolo  in  assenza  di
          rottamazione,  il  contributo  statale  e'  parametrato  al
          numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui
          alla seguente tabella ed e' riconosciuto a  condizione  che
          sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000
          euro: 
    
          +-----------------------------+
          |CO2 g/km   |Contributo (euro)|
          |-----------------------------|
          |0-20       |1.000            |
          |-----------------------------|
          |21-60      |1.000            |
          +-----------------------------+
    
                (Omissis).». 
              - Si  riporta  l'articolo  1,  commi  77,  78,  78-bis,
          78-ter, 79 e 79-bis, della citata legge 30  dicembre  2020,
          n. 178, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.1. - (Omissis) 
                77. Per  l'anno  2021,  e'  concesso  un  contributo,
          alternativo e non cumulabile con altri  contributi  statali
          previsti dalla normativa vigente, nella misura del  40  per
          cento  delle  spese  sostenute  e  rimaste  a  carico   del
          compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 31  dicembre
          2021, anche in locazione finanziaria, di  un  solo  veicolo
          nuovo di  fabbrica  alimentato  esclusivamente  ad  energia
          elettrica, di potenza inferiore  o  uguale  a  150  kW,  di
          categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera  b),
          del codice della strada, di cui al decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, che abbia  un  prezzo  risultante  dal
          listino  prezzi  ufficiale   della   casa   automobilistica
          produttrice inferiore a euro 30.000 al  netto  dell'imposta
          sul valore aggiunto. 
                78. Il contributo di cui al comma 77 e'  concesso  ad
          un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore  della
          situazione economica equivalente (ISEE)  inferiore  a  euro
          30.000 e nel limite complessivo  massimo  di  spesa  di  20
          milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di
          previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e'
          istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni
          di euro per l'anno 2021. 
                78-bis.  Il  contributo  di  cui  al  comma   77   e'
          corrisposto   all'acquirente   dal    venditore    mediante
          compensazione  con  il  prezzo  di  acquisto.  Le   imprese
          costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al
          venditore  l'importo  del  contributo  e  recuperano   tale
          importo  in  forma  di  credito   d'imposta,   utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  senza
          applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello  F24
          esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici   messi   a
          disposizione dall'Agenzia delle entrate. 
                78-ter.  Fino  al  31  dicembre   del   quinto   anno
          successivo a quello in cui e' stata emessa  la  fattura  di
          vendita, le imprese costruttrici o importatrici  conservano
          copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che
          deve essere ad esse trasmessa dal venditore. 
                79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78,  78-bis
          e  78-ter,  si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico  20  marzo  2019,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019. 
                79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter
          e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
          ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
                (Omissis).».