Art. 9 
 
Disposizioni urgenti in materia di efficientamento  funzionale  degli
                 edifici adibiti a uffici giudiziari 
 
  1. Il Commissario straordinario del Parco della Giustizia di  Bari,
nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55, approva il progetto di fattibilita' tecnica ed economica  di  cui
all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, convocando la conferenza di servizi,  ai  sensi  dell'articolo
14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale  partecipa
obbligatoriamente, in deroga a quanto previsto dall'articolo  14-ter,
comma 4, della citata legge n. 241 del 1990, anche un  rappresentante
del Ministero della giustizia. Nella medesima conferenza di  servizi,
il Consiglio superiore dei lavori pubblici,  ai  sensi  dell'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime il  parere
sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica  trasmesso  a  cura
del Commissario. Il parere reso dal Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma  9,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la  valutazione
di congruita' del costo. 
  2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al comma
1, predisposto in conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  48,
comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
trasmesso, a cura del Commissario, altresi' all'autorita'  competente
ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione  ambientale
di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma  3
e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006.  Si
applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo  periodo,
del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.  Gli  esiti  della
valutazione ambientale sono  trasmessi  e  comunicati  dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza
di servizi di cui al comma 1. Qualora  si  sia  svolto  il  dibattito
pubblico  e'  escluso  il  ricorso  all'inchiesta  pubblica  di   cui
all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  3. L'approvazione del progetto da parte del Commissario tiene luogo
dei pareri, nulla osta  e  autorizzazioni  necessari  ai  fini  della
localizzazione   dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative.  L'approvazione  del
progetto perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed  edilizio,  l'intesa
tra Stato e regione, in ordine  alla  localizzazione  dell'opera,  ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti  e  comprende
il parere reso dal Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  di  cui
all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  i
provvedimenti  di  valutazione  ambientale  e  i  titoli  abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione  esplicita.  La   variante   urbanistica,   conseguente
all'approvazione del progetto, comporta l'assoggettamento dell'area a
vincolo preordinato  all'esproprio  ai  sensi  dell'articolo  10  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della
legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa  di  cui
all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della  Repubblica
n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia  delle  aree  interessate  e  delle  relative  fasce  di
rispetto e non possono autorizzare interventi  edilizi  incompatibili
con la localizzazione dell'opera. 
  4. In deroga all'articolo 27  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, la verifica  del  progetto  definitivo  e  del  progetto
esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6,  del  predetto
decreto legislativo accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni
impartite in  sede  di  approvazione  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica  ed  economica,  nonche'  a  quelle  impartite  in  sede   di
valutazione ambientale.  All'esito  della  verifica,  il  Commissario
straordinario  procede  direttamente  all'approvazione  del  progetto
definitivo ovvero del progetto esecutivo. 
  5. Il Commissario straordinario  puo'  procedere,  sulla  base  del
progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,   all'affidamento
congiunto dei livelli di progettazione successivi  e  dell'esecuzione
dell'opera. L'affidamento avviene mediante acquisizione del  progetto
definitivo in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,  mediante
offerte aventi a oggetto la realizzazione  del  progetto  definitivo,
del progetto esecutivo e il prezzo. In  entrambi  i  casi,  l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto
per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori.  Laddove  si  rendano  necessarie  modifiche
sostanziali, il Commissario puo' convocare, ai sensi del comma 1, una
nuova conferenza di servizi ai fini  dell'approvazione  del  progetto
definitivo  e  alla  stessa   e'   chiamato   a   partecipare   anche
l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad  adeguare
il   progetto   alle   eventuali   prescrizioni   susseguenti    alle
determinazioni del Commissario, anche rese in seguito alla conferenza
di servizi. 
  6. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento  indette  per  la  progettazione  e  l'esecuzione   degli
interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a  supporto
di cui al presente articolo, si  applicano  le  previsioni  contenute
nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          18  aprile  2019,  n.  32,  "Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio  del   settore   dei   contratti   pubblici,   per
          l'accelerazione  degli  interventi   infrastrutturali,   di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici" convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          giugno 2019, n. 55: 
                «Art.   4   (Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). -  1.  Con  uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
          adottare  entro  il  31  dicembre  2020,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono  individuati  gli
          interventi infrastrutturali caratterizzati  da  un  elevato
          grado  di  complessita'  progettuale,  da  una  particolare
          difficolta' esecutiva o attuativa,  da  complessita'  delle
          procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
          rilevante impatto sul tessuto socio - economico  a  livello
          nazionale, regionale o locale, per la cui  realizzazione  o
          il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
          piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
          decreti. Il parere  delle  Commissioni  parlamentari  viene
          reso  entro   venti   giorni   dalla   richiesta;   decorso
          inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
          parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare  con
          le modalita' di cui al primo periodo entro il  31  dicembre
          2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
          individuare, sulla base dei  medesimi  criteri  di  cui  al
          primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
          nomina  di  Commissari  straordinari.  In  relazione   agli
          interventi  infrastrutturali  di  rilevanza  esclusivamente
          regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
          adottati,  ai  soli  fini   dell'individuazione   di   tali
          interventi, previa intesa con il Presidente  della  Regione
          interessata. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          sono identificati con  i  corrispondenti  codici  unici  di
          progetto  (CUP)  relativi  all'opera  principale   e   agli
          interventi ad essa collegati. Il Commissario  straordinario
          nominato, prima dell'avvio  degli  interventi,  convoca  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello nazionale. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo  scopo
          di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali si procede  comunque  all'  iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
                3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
          cui agli articoli 30, 34 e 42 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e  dei
          vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
          subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  primo
          periodo, il  Commissario  straordinario  provvede  anche  a
          mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per  le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
          provvedono alla redazione dello stato di consistenza e  del
          verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la
          sola presenza di due rappresentanti della regione  o  degli
          enti territoriali interessati, prescindendo da  ogni  altro
          adempimento. 
                3-bis.  E'   autorizzata   l'apertura   di   apposite
          contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
          nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese  di
          funzionamento e di realizzazione degli interventi nel  caso
          svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
          predispone  e  aggiorna,  mediante  apposito  sistema  reso
          disponibile  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
          interventi in base al quale le amministrazioni  competenti,
          ciascuna per la parte di propria competenza,  assumono  gli
          impegni pluriennali di spesa a  valere  sugli  stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  riguardanti  il  trasferimento   di
          risorse alle contabilita'  speciali.  Conseguentemente,  il
          Commissario,  nei  limiti  delle   risorse   impegnate   in
          bilancio, puo' avviare  le  procedure  di  affidamento  dei
          contratti anche nelle more del trasferimento delle  risorse
          sulla  contabilita'  speciale.  Gli   impegni   pluriennali
          possono essere  annualmente  rimodulati  con  la  legge  di
          bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
          dei pagamenti nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.
          Le risorse destinate alla  realizzazione  degli  interventi
          sono   trasferite,   previa   tempestiva   richiesta    del
          Commissario   alle   amministrazioni   competenti,    sulla
          contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
          dell'intervento comunicati al Commissario. I  provvedimenti
          di natura regolatoria, ad esclusione di  quelli  di  natura
          gestionale,  adottati  dai  Commissari  straordinari   sono
          sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti  e
          pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
          italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui  all'articolo  27,
          comma 1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  sono
          dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della  fase
          del controllo,  l'organo  emanante  puo',  con  motivazione
          espressa,    dichiarare    i     predetti     provvedimenti
          provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a  norma
          degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater,  della  legge  7
          agosto 1990,  n.  241.  Il  monitoraggio  degli  interventi
          effettuati dai Commissari straordinari avviene  sulla  base
          di quanto disposto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229. 
                4. I Commissari straordinari trasmettono al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica,  per  il
          tramite del Ministero competente, i progetti approvati,  il
          relativo quadro economico, il cronoprogramma dei  lavori  e
          il relativo stato di avanzamento,  rilevati  attraverso  il
          sistema di cui al decreto  legislativo  n.  229  del  2011,
          segnalando altresi'  semestralmente  eventuali  anomalie  e
          significativi scostamenti rispetto ai termini  fissati  nel
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai  fini
          della valutazione di definanziamento degli  interventi.  Le
          modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad  eccezione  di
          quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
          di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai  commi  3  e
          3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
          tecnica nell'ambito del  quadro  economico  dell'opera,  si
          applicano anche agli interventi dei commissari  di  Governo
          per  il  contrasto  del  dissesto   idrogeologico   e   dei
          Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di  cui
          all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
          cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre
          2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
          febbraio 2017,  n.  18  e  all'articolo  5,  comma  6,  del
          decreto-legge 14  ottobre  2019  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n.  141  e  dei
          Commissari per la bonifica dei siti di interesse  nazionale
          di cui all'articolo 252, del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152. 
                5. Con i medesimi decreti di cui  al  comma  1  sono,
          altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse  alla
          realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale  del
          quadro   economico   degli   interventi    da    realizzare
          eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
          al compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei
          Commissari, ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  Per  il
          supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
          dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
          dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui  all'articolo  5,
          comma 1,  del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n.  6,  nonche'  di  societa'  controllate  direttamente  o
          indirettamente  dallo  Stato,  dalle  Regioni  o  da  altri
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico  dei
          quadri  economici  degli   interventi   da   realizzare   o
          completare nell'ambito della percentuale di  cui  al  primo
          periodo. I  Commissari  straordinari  possono  nominare  un
          sub-commissario. L'eventuale compenso del  sub  commissario
          da determinarsi in misura non superiore a  quella  indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'intervento  da  realizzare,  nell'ambito  della  quota
          percentuale di cui al primo periodo. 
                6. Al fine di fronteggiare  la  situazione  di  grave
          degrado in cui  versa  la  rete  viaria  provinciale  della
          Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in  conseguenza  dei
          recenti eventi meteorologici che  hanno  interessato  vaste
          aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
          interventi    di    riqualificazione,    miglioramento    e
          rifunzionalizzazione della stessa rete  viaria  provinciale
          al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
          e  adeguata  mobilita',  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il  28
          febbraio   2020,   e'   nominato    apposito    Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi  poteri  di  cui  i
          commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la  progettazione,
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  interventi  sulla  rete
          viaria provinciale della Regione Siciliana, anche  mediante
          apposite convenzioni da stipulare  con  le  amministrazioni
          competenti.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  sono  stabiliti  i  termini,  le  modalita',   le
          tempistiche, il supporto  tecnico,  le  attivita'  connesse
          alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
          i cui oneri sono posti a carico del quadro economico  degli
          interventi  da  realizzare  o  completare.  Il  Commissario
          straordinario per la realizzazione  degli  interventi  puo'
          avvalersi, sulla base  di  apposite  convenzioni,  di  ANAS
          S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche  dello
          Stato e degli enti pubblici dotati di specifica  competenza
          tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli  oneri
          di cui alle predette convenzioni sono posti  a  carico  dei
          quadri  economici  degli  interventi  da   realizzare.   Il
          compenso  del  Commissario  e'  stabilito  in  misura   non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, di strutture  dell'amministrazione
          interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima. 
                6-bis.   Per   la   prosecuzione   dei   lavori    di
          realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico  per
          la tutela e la salvaguardia della Laguna di  Venezia,  noto
          come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti  i
          Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e delle politiche agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
          e il comune di Venezia, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   Commissario
          straordinario incaricato di  sovraintendere  alle  fasi  di
          prosecuzione dei lavori volti al completamento  dell'opera.
          A tal fine il Commissario  puo'  assumere  le  funzioni  di
          stazione appaltante e opera in raccordo  con  la  struttura
          del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche  per
          il Veneto, il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli  Venezia
          Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita'  assegnate
          al Commissario straordinario, con il medesimo decreto  sono
          altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
          l'eventuale supporto tecnico, il compenso del  Commissario,
          il cui  onere  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'opera. Il  compenso  del  Commissario  e'  fissato  in
          misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Il Commissario straordinario opera in  deroga  alle
          disposizioni di legge in  materia  di  contratti  pubblici,
          fatto salvo il rispetto dei  principi  generali  posti  dai
          Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
          direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento
          interno. Il Commissario puo' avvalersi di  strutture  delle
          amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
          di societa' controllate dallo Stato o  dalle  regioni,  nel
          limite delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione  degli
          interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia,  le
          risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852,  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2019 al 2024, e destinate ai  comuni  della  Laguna  di
          Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
          legge 29 novembre 1984, n.  798,  sono  ripartite,  per  le
          annualita' 2018 e 2019,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
          Al fine della piu' celere  realizzazione  degli  interventi
          per la salvaguardia della  Laguna  di  Venezia  nell'intero
          territorio comunale, per gli anni  dal  2020  al  2024,  le
          risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
          anno, nel modo  seguente:  euro  28.225.000  al  comune  di
          Venezia, euro 5.666.666,66  al  comune  di  Chioggia,  euro
          1.775.000   al   comune   di    Cavallino-Treporti,    euro
          1.166.666,67 a  ciascuno  dei  comuni  di  Mira  e  Jesolo,
          nonche' euro 500.000 a ciascuno dei  comuni  di  Musile  di
          Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino. 
                6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'
          degli spazi  costruiti  sull'infrastruttura  del  Ponte  di
          Parma   denominato   "Nuovo   Ponte   Nord",   la   regione
          Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
          verificata la presenza sul corso d'acqua principale su  cui
          insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
          di altre opere idrauliche a monte del  manufatto  idonee  a
          garantire un  franco  di  sicurezza  adeguato  rispetto  al
          livello  delle  piene,   possono   adottare   i   necessari
          provvedimenti   finalizzati   a   consentirne    l'utilizzo
          permanente  attraverso  l'insediamento  di   attivita'   di
          interesse collettivo sia a scala  urbana  che  extraurbana,
          anche in deroga alla pianificazione vigente,  nel  rispetto
          della pianificazione di bacino e delle  relative  norme  di
          attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie  unica  e
          straordinaria. I costi per l'utilizzo di  cui  al  presente
          comma gravano sull'ente incaricato  della  gestione  e  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                6-quinquies. Al fine  di  procedere  celermente  alla
          realizzazione delle  opere  di  infrastrutturazione  viaria
          nella regione Sardegna,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale della regione Sardegna, da  adottare
          entro il 30 giugno 2020, e' nominato  apposito  Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi poteri  di  cui  ai
          commi  2  e  3,  e'  incaricato  di   sovraintendere   alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione degli interventi  sulla  rete  viaria  della
          regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui  al  primo
          periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
          supporto tecnico, le attivita' connesse alla  realizzazione
          dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri  sono
          posti a carico del quadro  economico  degli  interventi  da
          realizzare o da completare. Il compenso del Commissario  e'
          stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione  interessata   nonche'   di   societa'
          controllate dalla medesima. 
                6-sexies. Anche per le  finalita'  di  cui  al  comma
          6-quinquies  del  presente  articolo,  il  comma   4-novies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 141, e' sostituito dal seguente: 
                  "4-novies. A decorrere dal 1° gennaio  2020,  nelle
          aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
          grado elevato o molto elevato, come  definite  dalle  norme
          tecniche di attuazione dei relativi Piani  di  bacino,  non
          sono  consentiti  incrementi   delle   attuali   quote   di
          impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque  fatte  salve
          le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei  piani
          di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
          cui al periodo precedente". 
                7. Alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   da   intendersi
          conclusi i programmi infrastrutturali  "6000  Campanili"  e
          "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge  21
          giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
          e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito  con
          modificazioni in  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottarsi entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  provvedimento,  si   provvede   alla
          ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
          anche in conto residui,  e  non  piu'  dovute  relative  ai
          predetti programmi, con esclusione delle somme perenti.  Le
          somme accertate a seguito della predetta ricognizione  sono
          mantenute  nel  conto  del  bilancio  per  essere   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno   2019,
          qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
          e riassegnate ad apposito capitolo di  spesa  da  istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento  di  un
          nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per  Piccoli
          Comuni fino a 3.500 abitanti. Con  il  decreto  di  cui  al
          precedente  periodo  sono  individuate  le  modalita'  e  i
          termini  di  accesso  al  finanziamento  del  programma  di
          interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
          abitanti per lavori di  immediata  cantierabilita'  per  la
          manutenzione di strade, illuminazione  pubblica,  strutture
          pubbliche comunali  e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche. 
                7-bis. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  individuati  gli   interventi   per   realizzare   la
          Piattaforma unica nazionale (PUN) di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
          per  la  ricarica  dei  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
          di progetti di realizzazione di reti di  infrastrutture  di
          ricarica  dedicate  ai  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica,   immediatamente   realizzabili,   valutati    e
          selezionati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
                7-ter.  All'onere  derivante  dal  comma  7-bis,  nel
          limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno  2019,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 1091, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205. 
                8.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  e  il
          completamento delle opere  di  cui  all'articolo  86  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche  sulla
          base della ricognizione delle pendenze di cui  all'articolo
          49, comma 2, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, a individuare: 
                  a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
          rapporti  attivi   e   passivi   della   cessata   gestione
          commissariale, rispetto all'avvio ovvero  al  completamento
          degli interventi di cui  all'articolo  86  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle
          modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio  o  il
          completamento degli interventi stessi; 
                  b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
          interventi   completati    da    parte    della    gestione
          commissariale; 
                  c)  i  centri  di   costo   delle   amministrazioni
          competenti  cui  trasferire  le  risorse   presenti   sulla
          contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario  ad
          acta, provenienti dalla contabilita' speciale n.  1728,  di
          cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289. 
                9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
          Regione Campania provvede al completamento delle  attivita'
          relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
          A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana  Strada
          a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda"  subentrando  nei
          rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
          autorizzata alla liquidazione delle  somme  spettanti  alle
          imprese esecutrici utilizzando  risorse  finanziarie  nella
          propria disponibilita', comunque destinate al completamento
          del  citato  collegamento  e   provvede   alle   occorrenti
          attivita'  di  esproprio  funzionali   alla   realizzazione
          dell'intervento.  La   Regione   Campania   puo'   affidare
          eventuali contenziosi all'Avvocatura  dello  Stato,  previa
          stipula di apposita  convenzione,  ai  sensi  dell'articolo
          107,  terzo  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
                10. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
          di  vigilanza  per   l'attuazione   degli   interventi   di
          completamento   della   strada   a    scorrimento    veloce
          "Lioni-Grottaminarda", anche  ai  fini  dell'individuazione
          dei lotti  funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La
          costituzione e il funzionamento del Comitato,  composto  da
          cinque  componenti  di  qualificata   professionalita'   ed
          esperienza cui non spettano compensi, gettoni di  presenza,
          rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati,  non
          comporta nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                11.  Ai   fini   degli   effetti   finanziari   delle
          disposizioni di cui ai commi 8 e 9,  le  risorse  esistenti
          sulla contabilita' speciale 3250, intestata al  commissario
          ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale  n.  1728,
          di cui all'articolo 86, comma 3  della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289, sono riassegnate,  ove  necessario,  mediante
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  alle
          Amministrazioni titolari degli interventi. 
                12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
          8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
          comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
          territori della Campania,  Basilicata,  Puglia  e  Calabria
          colpiti  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980,   del
          febbraio  1981  e  del  marzo  1982,  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
                12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente: 
                «148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a  148  si
          applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  853,  della  legge  27
          dicembre  2017,  n.   205.   Per   tali   contributi   sono
          conseguentemente disapplicate le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          205 del 2017". 
              12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio
          1994, n.  20,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
          seguente: "La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su richiesta dell'amministrazione procedente". 
              12-quater. All'articolo  16  della  legge  27  febbraio
          1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
              "In  caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Comitato  e'
          presieduto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in
          qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
          assenza o di impedimento temporaneo anche di  quest'ultimo,
          le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
          anziano per eta'". 
              12-quinquies.  All'articolo  61  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 6,  le  parole:  "31  dicembre  2019"  sono
          sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021"; 
              b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle  opere
          previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle
          seguenti: "il 31 dicembre 2021". 
              12-sexies. Al primo periodo del comma 13  dell'articolo
          55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  dopo  le  parole:
          "Nodo stazione  di  Verona"  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti: "nonche' delle iniziative relative all'interporto
          di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della  Scala
          (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)". 
              12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei
          lavori del Nodo  ferroviario  di  Genova  e  assicurare  il
          collegamento dell'ultimo miglio tra  il  Terzo  Valico  dei
          Giovi  e  il  Porto   storico   di   Genova,   i   progetti
          "Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole",  "Linea
          AV/AC   Milano-Genova:   Terzo   Valico   dei   Giovi"    e
          "Potenziamento  Genova-Campasso"  sono  unificati   in   un
          Progetto unico, il cui  limite  di  spesa  e'  definito  in
          6.853,23 milioni  di  euro  ed  e'  interamente  finanziato
          nell'ambito delle risorse del contratto di  programma  RFI.
          Tale  finalizzazione  e'  recepita  nell'aggiornamento  del
          contratto  di  programma  -  parte  investimenti   tra   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
          per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
          unitario del  Progetto  unico  e  il  cronoprogramma  degli
          interventi. Le  risorse  che  si  rendono  disponibili  sui
          singoli  interventi  del  Progetto  unico  possono   essere
          destinate agli altri interventi  nell'ambito  dello  stesso
          Progetto  unico.   Le   opere   civili   degli   interventi
          "Potenziamento    infrastrutturale    Voltri-Brignole"    e
          "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
          costituiscono lavori  supplementari  all'intervento  "Linea
          AV/AC Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi"  ai  sensi
          dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014.   E'
          autorizzato l'avvio della  realizzazione  del  sesto  lotto
          costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo  Valico
          dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia'  assegnate
          alla RFI per il finanziamento del contratto di programma  -
          parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni  di  euro
          anche  nell'ambito  del   riparto   del   Fondo   per   gli
          investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,  di
          cui all'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205. 
              12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il
          Presidente della Giunta regionale  della  Liguria,  nomina,
          con proprio decreto e senza oneri per la finanza  pubblica,
          il  Commissario  straordinario  per  il  completamento  dei
          lavori del Nodo ferroviario di Genova  e  del  collegamento
          dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
          storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.". 
              -Si riporta l'articolo 23, commi  5  e  6,  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 23. Livelli della progettazione per gli  appalti,
          per le concessioni di lavori nonche' per i servizi. 
              (Omissis) 
              5. Il progetto di  fattibilita'  tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Per i lavori  pubblici  di  importo
          pari o superiore alla soglia di cui all'articolo  35  anche
          ai fini della programmazione di cui all'articolo 21,  comma
          3, nonche' per l'espletamento delle procedure di  dibattito
          pubblico di  cui  all'articolo  22  e  per  i  concorsi  di
          progettazione  e  di  idee  di  cui  all'articolo  152,  il
          progetto di fattibilita'  e'  preceduto  dal  documento  di
          fattibilita'   delle   alternative   progettuali   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto
          dei contenuti di cui al regolamento previsto  dal  comma  3
          del  presente  articolo.  Resta  ferma  la  facolta'  della
          stazione  appaltante  di  richiedere   la   redazione   del
          documento di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali
          anche per lavori pubblici di importo inferiore alla  soglia
          di  cui  all'articolo  35.  Nel  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
          del quadro esigenziale,  tutte  le  indagini  e  gli  studi
          necessari per la definizione degli aspetti di cui al  comma
          1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
          caratteristiche  dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,
          funzionali e tecnologiche dei lavori  da  realizzare  e  le
          relative stime economiche, secondo  le  modalita'  previste
          nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa  la  scelta
          in merito alla possibile suddivisione in lotti  funzionali.
          Il progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  deve
          consentire,  ove  necessario,   l'avvio   della   procedura
          espropriativa. 
              6. Il progetto di fattibilita' e'  redatto  sulla  base
          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,
          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,  di
          verifiche  relative  alla  possibilita'   del   riuso   del
          patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
          delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
          archeologico,  di  studi  di  fattibilita'   ambientale   e
          paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve, altresi',  ricomprendere  le  valutazioni  ovvero  le
          eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto,  con
          riferimento al contenimento dei consumi energetici  e  alle
          eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
          anche    con    riferimento    all'impatto    sul     piano
          economico-finanziario  dell'opera;  indica,   inoltre,   le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
          descrizione delle misure di compensazioni e di  mitigazione
          dell'impatto  ambientale,  nonche'  i  limiti   di   spesa,
          calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di  cui
          al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
          tale da  consentire,  gia'  in  sede  di  approvazione  del
          progetto   medesimo,   salvo   circostanze   imprevedibili,
          l'individuazione  della  localizzazione  o  del   tracciato
          dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative  o  di
          mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. 
              (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli 14 e 14 ter, comma 4, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi»: 
              «Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di
          servizi      istruttoria      puo'      essere      indetta
          dall'amministrazione  procedente,  anche  su  richiesta  di
          altra amministrazione  coinvolta  nel  procedimento  o  del
          privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
          effettuare un esame contestuale  degli  interessi  pubblici
          coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesime
          attivita' o risultati. Tale conferenza  si  svolge  con  le
          modalita' previste dall'articolo  14-bis  o  con  modalita'
          diverse, definite dall'amministrazione procedente. 
              2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
          dall'amministrazione  procedente  quando   la   conclusione
          positiva del procedimento e'  subordinata  all'acquisizione
          di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o  altri  atti
          di  assenso,   comunque   denominati,   resi   da   diverse
          amministrazioni,  inclusi  i  gestori  di  beni  o  servizi
          pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata  a
          piu' atti di assenso, comunque denominati,  da  adottare  a
          conclusione di  distinti  procedimenti,  di  competenza  di
          diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
          e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,  da  una
          delle amministrazioni procedenti. 
              3.  Per  progetti  di  particolare  complessita'  e  di
          insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
          procedente,   su   motivata   richiesta   dell'interessato,
          corredata da uno studio di fattibilita',  puo'  indire  una
          conferenza   preliminare   finalizzata   a   indicare    al
          richiedente, prima della presentazione di una istanza o  di
          un progetto definitivo, le condizioni  per  ottenere,  alla
          loro presentazione, i necessari pareri,  intese,  concerti,
          nulla osta, autorizzazioni, concessioni  o  altri  atti  di
          assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
          se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
          della conferenza, la indice entro cinque giorni  lavorativi
          dalla  ricezione  della  richiesta  stessa.  La  conferenza
          preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
          14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.  Le
          amministrazioni    coinvolte    esprimono    le     proprie
          determinazioni sulla  base  della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. Scaduto il  termine  entro  il  quale  le
          amministrazioni devono rendere le  proprie  determinazioni,
          l'amministrazione procedente  le  trasmette,  entro  cinque
          giorni, al richiedente. Ove si  sia  svolta  la  conferenza
          preliminare,   l'amministrazione    procedente,    ricevuta
          l'istanza o il progetto definitivo,  indice  la  conferenza
          simultanea nei termini e  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
          simultanea,  le  determinazioni   espresse   in   sede   di
          conferenza   preliminare   possono   essere   motivatamente
          modificate o integrate solo in  presenza  di  significativi
          elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
          delle   osservazioni   degli   interessati   sul   progetto
          definitivo.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere
          pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
          si  esprime  sul  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
          economica, al fine di indicare le condizioni per  ottenere,
          sul  progetto  definitivo,  le   intese,   i   pareri,   le
          concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i  nullaosta  e
          gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
          vigente. 
              4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione  di
          impatto  ambientale  di  competenza  regionale,  tutte   le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto,  vengono  acquisiti   nell'ambito   di   apposita
          conferenza di servizi, convocata in modalita'  sincrona  ai
          sensi  dell'articolo  14-ter,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152. 
              5.  L'indizione  della  conferenza  e'  comunicata   ai
          soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
          nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.» 
              «Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - (Omissis) 
              4.    Ove    alla    conferenza    partecipino    anche
          amministrazioni non  statali,  le  amministrazioni  statali
          sono  rappresentate  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad
          esprimere definitivamente in modo univoco e  vincolante  la
          posizione di tutte le predette  amministrazioni,  nominato,
          anche preventivamente per determinate materie o determinati
          periodi  di  tempo,  dal  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
          periferiche, dal Prefetto.  Ferma  restando  l'attribuzione
          del potere  di  rappresentanza  al  suddetto  soggetto,  le
          singole   amministrazioni    statali    possono    comunque
          intervenire ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
          supporto.   Le   amministrazioni   di   cui    all'articolo
          14-quinquies, comma 1, prima della conclusione  dei  lavori
          della   conferenza,   possono   esprimere    al    suddetto
          rappresentante il proprio dissenso  ai  fini  di  cui  allo
          stesso comma. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  215  del   citato   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori pubblici).  -
          1.  E'  garantita   la   piena   autonomia   funzionale   e
          organizzativa, nonche'  l'indipendenza  di  giudizio  e  di
          valutazione del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
          quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 
              2. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  possono
          essere  attribuiti  nuovi  poteri  consultivi  su   materie
          identiche  o  affini  a  quelle  gia'  di  competenza   del
          Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si  provvede  a
          disciplinare    la     rappresentanza     delle     diverse
          amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
          Consiglio  superiore  dei  lavori   pubblici,   nonche'   a
          disciplinare   la   composizione   dei   comitati   tecnici
          amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza  pubblica.  Sono  fatte  salve  le  competenze  del
          Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 
              3. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  esprime
          parere  obbligatorio  sui  progetti  definitivi  di  lavori
          pubblici di competenza statale, o comunque  finanziati  per
          almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
          50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
          alla parte seconda, Titolo III, del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui  agli  articoli
          14, 14-bis e 14-ter della legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          delle procedure di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,  e,
          laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio  del
          procedimento  di  cui  all'articolo  11  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  nonche'
          parere sui progetti delle  altre  stazioni  appaltanti  che
          siano pubbliche amministrazioni, sempre  superiori  a  tale
          importo, ove esse  ne  facciano  richiesta.  Per  i  lavori
          pubblici di importo inferiore a  50  milioni  di  euro,  le
          competenze del  Consiglio  superiore  sono  esercitate  dai
          comitati tecnici  amministrativi  presso  i  Provveditorati
          interregionali per le opere pubbliche.  Qualora  il  lavoro
          pubblico  di  importo  inferiore  a  50  milioni  di  euro,
          presenti elementi di particolare rilevanza  e  complessita'
          il  provveditore  sottopone  il  progetto,   con   motivata
          relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 
              4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea  generale
          del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con
          la presenza di un terzo dei  componenti  e  i  pareri  sono
          validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
          maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. 
              5. Il Consiglio superiore dei lavori  pubblici  esprime
          il parere  entro  novanta  giorni  dalla  trasmissione  del
          progetto. Decorso tale termine, il parere si  intende  reso
          in senso favorevole.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  1,  comma  9,  del   citato
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55: 
              «Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti  pubblici  e
          sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni  in
          materia di  appalti  pubblici  e  in  materia  di  economia
          circolare). - (Omissis) 
              9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in  sede
          di espressione di parere, fornisce anche la valutazione  di
          congruita'  del  costo.  Le  amministrazioni,  in  sede  di
          approvazione dei  progetti  definitivi  o  di  assegnazione
          delle risorse, indipendentemente dal valore  del  progetto,
          possono  richiedere  al   Consiglio   la   valutazione   di
          congruita' del costo, che  e'  resa  entro  trenta  giorni.
          Decorso il detto termine,  le  amministrazioni  richiedenti
          possono comunque procedere. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  l'articolo  48,  commi  1  e   7,   del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «Governance del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento  delle  procedure»  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: 
              «Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei
          contratti pubblici PNRR e PNC).  -  1.  In  relazione  alle
          procedure afferenti agli investimenti pubblici  finanziati,
          in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal
          PNC e dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
          dell'Unione  europea,  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui
          al presente articolo. 
              (Omissis) 
              7. Per gli interventi di cui al comma 1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 215 del  decreto  legislativo
          n. 50 del 2016,  il  parere  del  Consiglio  Superiore  dei
          lavori pubblici e'  reso  esclusivamente  sui  progetti  di
          fattibilita' tecnica ed economica  di  lavori  pubblici  di
          competenza statale, o comunque finanziati per almeno il  50
          per cento dallo Stato, di importo pari o superiore  ai  100
          milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
          Superiore, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  9,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita'  del
          costo. In relazione  agli  investimenti  di  cui  al  primo
          periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro,  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
          dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
          cui all'articolo 215, comma 3, del decreto  legislativo  n.
          50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
          Superiore dei  lavori  pubblici,  adottato  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono individuate  le  modalita'  di  presentazione
          delle richieste di parere di  cui  al  presente  comma,  e'
          indicato il contenuto  essenziale  dei  documenti  e  degli
          elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  occorrenti  per  l'espressione
          del parere, e  sono  altresi'  disciplinate,  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 44 del presente  decreto,  procedure
          semplificate  per  la  verifica  della  completezza   della
          documentazione  prodotta  e,  in  caso  positivo,  per   la
          conseguente definizione accelerata del procedimento.». 
              - Si riporta l'articolo 13,  comma  3,  l'articolo  22,
          comma 1, e l'articolo 24-bis,  del  decreto  legislativo  3
          agosto  2006,  n.  152  (Norme  in   materia   ambientale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          S.O. n. 96: 
              «Art.  13  (Redazione  del  rapporto   ambientale).   -
          (Omissis) 
              3. La  redazione  del  rapporto  ambientale  spetta  al
          proponente  o  all'autorita'  procedente,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto
          ambientale costituisce parte integrante  del  piano  o  del
          programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione
          ed approvazione. 
              (Omissis).» 
              «Art. 22 (Studio di impatto ambientale). - 1. Lo studio
          di impatto ambientale e' predisposto dal proponente secondo
          le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato  VII  alla
          parte seconda del presente decreto, sulla base  del  parere
          espresso dall'autorita' competente a seguito della fase  di
          consultazione  sulla  definizione  dei  contenuti  di   cui
          all'articolo 21, qualora attivata. 
              (Omissis).» 
              «Art. 24-bis (Inchiesta  pubblica).  -  1.  L'autorita'
          competente puo' disporre che la consultazione del  pubblico
          di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo,  si  svolga
          nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del
          proponente, nel rispetto del  termine  massimo  di  novanta
          giorni. L'inchiesta  si  conclude  con  una  relazione  sui
          lavori  svolti  ed  un  giudizio  sui   risultati   emersi,
          predisposti dall'autorita' competente. 
              2.  Per  i  progetti  di   cui   all'allegato   II,   e
          nell'ipotesi in cui non sia stata svolta  la  procedura  di
          dibattito pubblico  di  cui  all'articolo  22  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  l'autorita'  competente
          si esprime con decisione motivata, sentito  il  proponente,
          qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica
          sia  presentata  dal  consiglio  regionale  della   Regione
          territorialmente  interessata,  ovvero  da  un  numero   di
          consigli comunali rappresentativi di  almeno  cinquantamila
          residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di
          associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo  18  della
          legge 8 luglio 1986,  n.  349,  rappresentativo  di  almeno
          cinquantamila iscritti. 
              3.  La  richiesta  di  cui   al   comma   2,   motivata
          specificamente   in   relazione   ai   potenziali   impatti
          ambientali   del   progetto,   e'   presentata   entro   il
          quarantesimo  giorno  dalla  pubblicazione  dell'avviso  al
          pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.». 
              - Si riportano gli articoli 10 e  11  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327  «Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione  per  pubblica  utilita'.  (Testo
          A)»: 
              «Art. 10 ((L) Vincoli derivanti  da  atti  diversi  dai
          piani urbanistici generali). - 1. Se  la  realizzazione  di
          un'opera pubblica o di pubblica utilita'  non  e'  prevista
          dal piano  urbanistico  generale,  il  vincolo  preordinato
          all'esproprio puo' essere disposto, ove espressamente se ne
          dia  atto,   su   richiesta   dell'interessato   ai   sensi
          dell'articolo 14, comma 4, della legge 7  agosto  1990,  n.
          241, ovvero su iniziativa  dell'amministrazione  competente
          all'approvazione del progetto, mediante una  conferenza  di
          servizi, un accordo di  programma,  una  intesa  ovvero  un
          altro atto, anche di natura territoriale, che in base  alla
          legislazione  vigente  comporti  la   variante   al   piano
          urbanistico. 
              2. Il vincolo puo' essere altresi' disposto,  dandosene
          espressamente  atto,   con   il   ricorso   alla   variante
          semplificata al piano urbanistico da realizzare,  anche  su
          richiesta dell'interessato, con le modalita' e  secondo  le
          procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti. 
              3. Per le opere per le quali sia gia'  intervenuto,  in
          conformita' alla normativa vigente, uno  dei  provvedimenti
          di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore
          del presente testo unico, il vincolo  si  intende  apposto,
          anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.» 
              «Art. 11 ((L) La partecipazione degli  interessati).  -
          1. Al proprietario, del bene sul quale si  intende  apporre
          il vincolo preordinato all'esproprio, va  inviato  l'avviso
          dell'avvio del procedimento: 
              a) nel caso  di  adozione  di  una  variante  al  piano
          regolatore  per  la  realizzazione  di  una  singola  opera
          pubblica, almeno venti  giorni  prima  della  delibera  del
          consiglio comunale; 
              b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1,  almeno
          venti  giorni  prima  dell'emanazione  dell'atto  se   cio'
          risulti  compatibile  con  le  esigenze  di  celerita'  del
          procedimento. 
              2. L'avviso di avvio  del  procedimento  e'  comunicato
          personalmente agli interessati alle singole opere  previste
          dal  piano  o  dal  progetto.  Allorche'  il   numero   dei
          destinatari  sia  superiore  a  50,  la  comunicazione   e'
          effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere  all'albo
          pretorio  dei  Comuni  nel  cui  territorio  ricadono   gli
          immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o  piu'
          quotidiani  a  diffusione  nazionale  e   locale   e,   ove
          istituito, sul sito informatico della Regione  o  Provincia
          autonoma  nel  cui  territorio  ricadono  gli  immobili  da
          assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
          quali modalita'  puo'  essere  consultato  il  piano  o  il
          progetto.  Gli  interessati  possono  formulare   entro   i
          successivi trenta giorni osservazioni che vengono  valutate
          dall'autorita'  espropriante  ai  fini   delle   definitive
          determinazioni. 
              3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica  ai
          fini  dell'approvazione  del  progetto  preliminare   delle
          infrastrutture e degli insediamenti  produttivi  ricompresi
          nei programmi attuativi dell'articolo  1,  comma  1,  della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
              4. Ai  fini  dell'avviso  dell'avvio  del  procedimento
          delle conferenze di servizi in materia di lavori  pubblici,
          si osservano le forme previste dal decreto  del  Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
              5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore
          le  disposizioni  vigenti  che  regolano  le  modalita'  di
          partecipazione  del  proprietario  dell'area  e  di   altri
          interessati nelle fasi di adozione e di approvazione  degli
          strumenti urbanistici.». 
              - Si riportano gli articoli 26 e 27 del citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 26 (Verifica preventiva della  progettazione).  -
          1.  La  stazione  appaltante,  nei  contratti  relativi  ai
          lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali
          ai documenti  di  cui  all'articolo  23,  nonche'  la  loro
          conformita' alla normativa vigente. 
              2. La verifica  di  cui  al  comma  1  ha  luogo  prima
          dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui
          e' consentito l'affidamento congiunto di  progettazione  ed
          esecuzione,  la  verifica   della   progettazione   redatta
          dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori. 
              3.  Al  fine  di  accertare  l'unita'  progettuale,   i
          soggetti di cui al comma 6, prima  dell'approvazione  e  in
          contraddittorio   con   il   progettista,   verificano   la
          conformita'   del   progetto   esecutivo    o    definitivo
          rispettivamente, al progetto definitivo o  al  progetto  di
          fattibilita'.  Al  contraddittorio   partecipa   anche   il
          progettista autore del progetto posto a  base  della  gara,
          che si esprime in ordine a tale conformita'. 
              4. La verifica accerta in particolare: 
              a) la completezza della progettazione; 
              b) la coerenza e completezza del  quadro  economico  in
          tutti i suoi aspetti; 
              c)   l'appaltabilita'   della   soluzione   progettuale
          prescelta; 
              d) presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo; 
              e) la minimizzazione  dei  rischi  di  introduzione  di
          varianti e di contenzioso; 
              f) la possibilita' di ultimazione  dell'opera  entro  i
          termini previsti; 
              g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
              h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
              i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta. 
              5.  Gli   oneri   derivanti   dall'accertamento   della
          rispondenza  agli  elaborati  progettuali  sono  ricompresi
          nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. 
              6. L'attivita' di verifica e' effettuata  dai  seguenti
          soggetti: 
              a) per i lavori di importo pari  o  superiore  a  venti
          milioni di euro, da organismi di controllo  accreditati  ai
          sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
              b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di
          euro e  fino  alla  soglia  di  cui  all'articolo  35,  dai
          soggetti di cui alla lettera a) e di cui  all'articolo  46,
          comma 1, che dispongano di un sistema interno di  controllo
          di qualita' ovvero dalla stazione appaltante  nel  caso  in
          cui  disponga  di  un  sistema  interno  di  controllo   di
          qualita'; 
              c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui
          all'articolo 35 e fino a un milione di  euro,  la  verifica
          puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle  stazioni
          appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
          esterni o le stesse stazioni appaltanti  dispongano  di  un
          sistema interno di controllo di qualita'  ove  il  progetto
          sia stato redatto da progettisti interni; 
              d) per i lavori di importo inferiore a  un  milione  di
          euro, la verifica e' effettuata dal responsabile unico  del
          procedimento, anche  avvalendosi  della  struttura  di  cui
          all'articolo 31, comma 9. 
              7.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di   verifica   e'
          incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto,
          dell'attivita' di progettazione,  del  coordinamento  della
          sicurezza  della  stessa,  della  direzione  lavori  e  del
          collaudo. 
              8. La validazione del progetto posto a base di gara  e'
          l'atto formale che riporta gli  esiti  della  verifica.  La
          validazione   e'   sottoscritta   dal   responsabile    del
          procedimento  e  fa   preciso   riferimento   al   rapporto
          conclusivo del soggetto  preposto  alla  verifica  ed  alle
          eventuali controdeduzioni del progettista. Il  bando  e  la
          lettera di  invito  per  l'affidamento  dei  lavori  devono
          contenere  gli  estremi   dell'avvenuta   validazione   del
          progetto posto a base di gara. 
              8-bis. Nei casi  di  contratti  aventi  ad  oggetto  la
          progettazione  e  l'esecuzione  dei  lavori,  il   progetto
          esecutivo   ed   eventualmente   il   progetto   definitivo
          presentati   dall'affidatario    sono    soggetti,    prima
          dell'approvazione  di  ciascun  livello  di  progettazione,
          all'attivita' di verifica." 
              "Art.  27.  Procedure  di  approvazione  dei   progetti
          relativi ai lavori. 
              1.  L'approvazione  dei   progetti   da   parte   delle
          amministrazioni viene effettuata in conformita' alla  legge
          7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,  e  alle
          disposizioni statali e regionali che regolano  la  materia.
          Si applicano le disposizioni in materia  di  conferenza  di
          servizi dettate dagli  articoli  14-bis  e  seguenti  della
          citata legge n. 241 del 1990. 
              1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro,  alla
          revoca o all'annullamento di un precedente appalto,  basati
          su progetti per i quali  risultino  scaduti  i  pareri,  le
          autorizzazioni  e  le  intese  acquisiti,  ma   non   siano
          intervenute  variazioni  nel  progetto  e  in  materia   di
          regolamentazione ambientale,  paesaggistica  e  antisismica
          ne'  in  materia   di   disciplina   urbanistica,   restano
          confermati, per un periodo comunque non superiore a  cinque
          anni, i citati predetti  pareri,  le  autorizzazioni  e  le
          intese gia' resi dalle diverse  amministrazioni.  L'assenza
          delle variazioni  di  cui  al  primo  periodo  deve  essere
          oggetto di specifica valutazione e  attestazione  da  parte
          del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui  il  ritiro,  la
          revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi
          da vizi  o  circostanze  comunque  inerenti  i  pareri,  le
          autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo. 
              2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e   gli   enti
          aggiudicatori  possono  sottoporre   al   procedimento   di
          approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior
          dettaglio,  al  fine  di  ottenere  anche  le  approvazioni
          proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non
          effettuate. La dichiarazione di pubblica  utilita'  di  cui
          agli articoli 12 e  seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  8  giugno  2001  n.  327,  e  successive
          modificazioni,   puo'   essere   disposta   anche    quando
          l'autorita' espropriante approva a  tal  fine  il  progetto
          esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'. 
              3.  In  sede  di  conferenza   dei   servizi   di   cui
          all'articolo  14-bis  della  legge  n.  241  del  1990  sul
          progetto di fattibilita',  con  esclusione  dei  lavori  di
          manutenzione  ordinaria,  tutte  le  amministrazioni  e   i
          soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi
          pubblici  a  rete  per   i   quali   possono   riscontrarsi
          interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi
          sulla localizzazione  e  sul  tracciato  dell'opera,  anche
          presentando proposte  modificative,  nonche'  a  comunicare
          l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e  compensative
          dell'impatto. In tale fase, gli  enti  gestori  di  servizi
          pubblici a  rete  forniscono,  contestualmente  al  proprio
          parere,   il   cronoprogramma    di    risoluzione    delle
          interferenze.   Salvo   circostanze    imprevedibili,    le
          conclusioni  adottate  dalla  conferenza  in  merito   alla
          localizzazione o  al  tracciato,  nonche'  al  progetto  di
          risoluzione delle interferenze e alle opere  mitigatrici  e
          compensative, ferma restando la procedura per  il  dissenso
          di cui all'articolo  14-bis,  comma  3-bis  e  all'articolo
          14-quater, comma 3 della predetta legge n.  241  del  1990,
          non possono essere modificate in sede di  approvazione  dei
          successivi livelli progettuali, a meno del ritiro  e  della
          ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilita'. 
              4. In relazione al  procedimento  di  approvazione  del
          progetto di fattibilita'  di  cui  al  comma  3,  gli  enti
          gestori delle interferenze gia' note  o  prevedibili  hanno
          l'obbligo   di   verificare   e   segnalare   al   soggetto
          aggiudicatore la sussistenza di interferenze  non  rilevate
          con il  sedime  della  infrastruttura  o  dell'insediamento
          produttivo  e  di   elaborare,   a   spese   del   soggetto
          aggiudicatore,   il   progetto   di    risoluzione    delle
          interferenze   di   propria   competenza.    Il    soggetto
          aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita'
          i  costi  di  progettazione  per   la   risoluzione   delle
          interferenze indicate dall'ente gestore. La  violazione  di
          tali obblighi che sia stata  causa  di  ritardato  avvio  o
          anomalo andamento dei lavori comporta  per  l'ente  gestore
          responsabilita'  patrimoniale  per  i  danni   subiti   dal
          soggetto aggiudicatore. 
              5.  Il   progetto   definitivo   e'   corredato   dalla
          indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi
          del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore  e,  in
          mancanza,  indicate  dagli  enti  gestori  nel  termine  di
          sessanta giorni dal ricevimento del progetto,  nonche'  dal
          programma  degli  spostamenti  e   attraversamenti   e   di
          quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze. 
              6. Gli enti  gestori  di  reti  o  opere  destinate  al
          pubblico  servizio  devono  rispettare  il   programma   di
          risoluzione delle interferenze di cui al comma 5  approvato
          unitamente al progetto definitivo, anche  indipendentemente
          dalla  stipula  di  eventuali  convenzioni   regolanti   la
          risoluzione delle  interferenze,  sempre  che  il  soggetto
          aggiudicatore si impegni a mettere a  disposizione  in  via
          anticipata le risorse occorrenti. Il mancato  rispetto  del
          suddetto programma di risoluzione delle  interferenze,  che
          sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento  dei
          lavori,  comporta  per   l'ente   gestore   responsabilita'
          patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 
              7.  Restano   ferme   le   disposizioni   vigenti   che
          stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti  ai
          fini urbanistici ed espropriativi,  nonche'  l'applicazione
          della vigente  disciplina  in  materia  di  valutazione  di
          impatto ambientale.». 
              - Si riporta l'articolo 125 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n.  104  «Attuazione  dell'articolo  44  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per
          il riordino del processo amministrativo»: 
              «Art. 125 (Ulteriori disposizioni  processuali  per  le
          controversie relative a infrastrutture strategiche).  -  1.
          Nei giudizi che riguardano le procedure  di  progettazione,
          approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e  degli
          insediamenti   produttivi   e   relative    attivita'    di
          espropriazione, occupazione e  asservimento,  di  cui  alla
          parte II, titolo III, capo IV del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni  del  presente
          Capo, con esclusione dell'articolo  122,  si  applicano  le
          seguenti previsioni. 
              2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
          tiene conto delle probabili conseguenze  del  provvedimento
          stesso per tutti gli interessi  che  possono  essere  lesi,
          nonche' del preminente interesse nazionale  alla  sollecita
          realizzazione  dell'opera,  e,  ai  fini  dell'accoglimento
          della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
          del pregiudizio per il  ricorrente,  il  cui  interesse  va
          comunque comparato con quello  del  soggetto  aggiudicatore
          alla celere prosecuzione delle procedure. 
              3. Ferma restando l'applicazione degli articoli  121  e
          123,  al  di  fuori  dei  casi  in  essi   contemplati   la
          sospensione o l'annullamento dell'affidamento non  comporta
          la  caducazione  del  contratto  gia'   stipulato,   e   il
          risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene  solo
          per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. 
              4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche  alle
          controversie relative: 
              a) alle procedure di cui all'articolo 140  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
              b) alle  procedure  di  progettazione,  approvazione  e
          realizzazione degli interventi  individuati  nel  contratto
          istituzionale di sviluppo  ai  sensi  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
              c) alle opere di cui all'articolo  32,  comma  18,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in  legge  15
          luglio 2011, n. 111.».