Art. 2 1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2021 Il Ministro della salute Speranza Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2821