Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11
novembre  2021,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima». 
  La provvigione di collocamento, pari a 0,10% del capitale  nominale
sottoscritto, verra' corrisposta secondo le modalita' di cui all'art.
8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.