IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006,  di  attuazione  della  direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
(«Criteri  e  modalita'  con  cui  l'Agenzia  italiana  del   farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale»); 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del  29  settembre  2006  («Manovra  per  il  governo   della   spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205  («Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409,  con
i quali e' stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  189/2008  del  14  febbraio   2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale,  n.  50  del  28   febbraio   2008,   recante   regime   di
rimborsabilita' e prezzo del  medicinale  per  uso  umano  «Revlimid»
(lenalidomide),  relativa  alle  confezioni  con  codici  A.I.C.  nn.
038016010/E, 038016022/E, 038016034/E e 038016046/E; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  903/2014  del  4  settembre   2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale,  n.  214  del  15  settembre  2014,   recante   regime   di
rimborsabilita' e prezzo del  medicinale  per  uso  umano  «Revlimid»
(lenalidomide),  relativa  alle  confezioni  con  codici  A.I.C.  nn.
038016059/E, 038016073/E e 038016085/E; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  1234/2015  del  24  settembre  2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale,  n.  239  del  14   ottobre   2015,   recante   regime   di
rimborsabilita' e prezzo del  medicinale  per  uso  umano  «Revlimid»
(lenalidomide),  relativa  alla  confezione  con  codice  A.I.C.   n.
038016097/E; 
  Vista la determina AIFA n. 754/2018 del 10 maggio 2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 119 del 24 maggio 2018, recante regime di rimborsabilita' e prezzo
del medicinale per uso umano «Revlimid» (lenalidomide), relativa alle
confezioni con codici A.I.C. nn. 038016109/E e 038016111/E; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  84810/2019  del  23  luglio   2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 181 del 3 agosto 2019, recante regime di rimborsabilita'
e prezzo del medicinale  per  uso  umano  «Revlimid»  (lenalidomide),
relativa  alle  confezioni  con  codici  A.I.C.  nn.  038016135/E   e
038016147/E; 
  Vista la determina AIFA del  5  settembre  2014,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  214
del 15 settembre 2014, relativa alla  proroga  dell'erogabilita'  del
medicinale «Revlimid» (lenalidomide) a carico del Servizio  sanitario
nazionale ai sensi della legge  23  dicembre  1996,  n.  648  per  le
seguenti  indicazioni  terapeutiche:  «trattamento  di  pazienti  con
anemia trasfusione-dipendente  dovuta  a  sindromi  mielodisplastiche
(MDS) a rischio basso o intermedio-1, con delezione del 5q, associata
ad altre anomalie cromosomiche,  quando  altre  opzioni  terapeutiche
sono insufficienti o inadeguate»; 
  Vista la determina  AIFA  del  18  maggio  2011,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  118
del 23 maggio 2011, relativa all'inserimento  nell'elenco  in  648/96
del  medicinale  per  uso  umano   «Revlimid»   (lenalidomide),   per
l'indicazione «Amiloidosi» e «Linfomi diffusi a grandi cellule B»; 
  Vista la determina  AIFA  del  31  agosto  2018,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  212
del 12 settembre 2018,  relativa  all'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per  quanto
riguarda     l'eliminazione     del     medicinale     «Lenalidomide»
nell'indicazione    «Utilizzo    nei    linfomi    mantellari     MCL
recidivati-refrattari a precedenti trattamenti chemioterapici  per  i
quali non si ravvisano alternative terapeutiche e non  candidabili  a
trapianto di cellule staminali autologhe o allogeniche»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  215/2021  del  17  febbraio   2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 43 del 20  febbraio  2021,  recante  rinegoziazione  del
medicinale per uso umano «Revlimid», relativa a tutte  le  confezioni
autorizzate ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge  24  dicembre
1993, n. 537; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  93686/2021  del  30  luglio   2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 185 del 4  agosto  2021,  relativa  all'inserimento  del
medicinale «Lenalidomide»  nell'elenco  dei  medicinali  erogabili  a
totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi  della  legge
23 dicembre 1996, n. 648, al dosaggio di 10 mg die, nei  giorni  1-21
(cicli 28 giorni) come terapia di mantenimento di pazienti adulti con
mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di
cellule staminali; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. (2020)8082  del  16
novembre 2020  che  trasferisce  la  titolarita'  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del medicinale per uso  umano  «Revlimid»
da Celgene B.V. a Bristol-Meyers Squibb EEIG; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 6-9  e  12  aprile
2021, con il quale la CTS ha espresso parere favorevole alla chiusura
di  tutti  i  registri  di  «Revlimid»,  prevedendo  il  concomitante
inserimento nel monitoraggio dei  farmaci  soggetti  a  programma  di
prevenzione della gravidanza; 
  Considerato  il  regime  di  fornitura  del  medicinale  «Revlimid»
(lenalidomide)  soggetto  a  prescrizione   medica   limitativa,   da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su  prescrizione  di
centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista
(RNRL); 
  Considerata  l'attivazione  dal  23   marzo   2021   del   registro
multifarmaco semplificato per i farmaci  sottoposti  a  programma  di
prevenzione della gravidanza (PPP); 
  Tenuto conto che, alla luce delle suddette considerazioni, si rende
necessario integrare la determina AIFA n. 215/2021  del  17  febbraio
2021; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 Integrazione della determina AIFA n. 215/2021 del 17 febbraio 2021 
 
  E' integrata,  nei  termini  che  seguono,  la  determina  AIFA  n.
215/2021 del 17 febbraio 2021, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale,  n.  43  del  20  febbraio
2021, recante rinegoziazione del medicinale per uso  umano  REVLIMID,
relativa a tutte le confezioni  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 
  All'art.  1  del  provvedimento  (Classificazione  ai  fini   della
rimborsabilita'), 
    dopo la dicitura: 
      «Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory complessivo su tutta
la molecola, per tutte le confezioni ed indicazioni di  utilizzo,  da
praticarsi  alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le
strutture sanitarie private accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, come da condizioni negoziali.» 
    e prima della locuzione: 
      «Restano attivi i registri di monitoraggio web based.», 
    si aggiungano i seguenti incisi: 
      «Chiusura dei registri di monitoraggio per tutte le indicazioni
terapeutiche classificate ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537: 
        Mieloma multiplo: 
          «Revlimid» come monoterapia e' indicato per la  terapia  di
mantenimento  di  pazienti  adulti  con  mieloma  multiplo  di  nuova
diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali. 
          «Revlimid»  in  regime  terapeutico  di  associazione   con
desametasone,  o  bortezomib  e  desametasone,  e'  indicato  per  il
trattamento   di   pazienti   adulti   con   mieloma   multiplo   non
precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto. 
          «Revlimid», in associazione con desametasone,  e'  indicato
per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti
ad almeno una precedente terapia. 
        Sindromi mielodisplastiche: 
          «Revlimid» come monoterapia e' indicato per il  trattamento
di  pazienti  adulti  con  anemia  trasfusione-dipendente  dovuta   a
sindromi mielodisplastiche (MDS)  a  rischio  basso  o  intermedio-1,
associate ad anomalia  citogenetica  da  delezione  isolata  del  5q,
quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate. 
          «Revlimid» e' indicato per il trattamento di  pazienti  con
anemia trasfusione-dipendente  dovuta  a  sindromi  mielodisplastiche
(MDS) a basso rischio o rischio intermedio-1, con  delezione  del  5q
associata  ad  altre  anomalie  cromosomiche,  quando  altre  opzioni
terapeutiche sono insufficienti o inadeguate 
          (in regime 648/96). 
        Linfoma mantellare: 
          «Revlimid» come monoterapia e' indicato per il  trattamento
di  pazienti  adulti  con  Linfoma  mantellare  (MCL)  recidivato   o
refrattario. 
        Linfoma follicolare: 
          «Revlimid»  in  associazione   con   rituximab   (anticorpo
anti-CD20) e' indicato per il trattamento  dei  pazienti  adulti  con
linfoma follicolare (grado 1-3a) precedentemente trattato. 
          «Revlimid» e' indicato nel trattamento dei Linfomi  diffusi
a grandi cellule B  recidivati-refrattari  a  precedenti  trattamenti
chemioterapici per i quali non si ravvisano alternative  terapeutiche
e non candidabili  a  trapianto  di  cellule  staminali  autologhe  o
allogeniche 
          (in regime 648/96). 
        Amiloidosi: 
          «Revlimid» e' indicato nel trattamento  dell'amiloidosi  in
pazienti gia' trattati con melphalan e bortezomib (o  in  quelli  che
hanno controindicazioni a essere esposti a melphalan e/o bortezomib) 
          (in regime 648/96). 
  Inserimento del medicinale per uso umano  «Revlimid»  nel  registro
multifarmaco semplificato per i farmaci  sottoposti  a  programma  di
prevenzione della gravidanza (PPP). 
  La compilazione da parte dei medici prescrittori del  registro  per
il PPP deve avvenire per tutti gli usi del farmaco in oggetto.».