Art. 5 
 
  1.  Il  Ministero,  successivamente  alla  stipula  del  contratto,
provvede  al  trasferimento  all'universita'  dell'intero   ammontare
dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attivita' di  ricerca  e
per la  corresponsione  del  trattamento  economico  onnicomprensivo,
determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento  iniziale
spettante  al  ricercatore  confermato  a  tempo   pieno   attribuito
all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della  legge  n.  240
del 2010.  In  caso  di  risoluzione  anticipata  del  contratto,  il
Ministero provvedera' al recupero dell'importo residuo non utilizzato
a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell'universita'.