IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera d); Visti gli articoli 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale e' stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che: «Con apposite deliberazioni le Universita' attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno o piu' corsi, le Universita' assicurano la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalita' di esercizio della facolta' di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati» (comma 2, sostituito dall'art. 17, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19); «l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 e' subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale» (comma 3); Visto l'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale «le Universita' adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»; Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualita' nello spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005; Visto il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualita' dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (A.N.V.U.R.); Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle Universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Universita' 2016-2018; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987, con il quale sono stati definiti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari in coerenza con il decreto ministeriale n. 635/2016; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 585, relativo al costo standard per studente in corso per il triennio 2018-2020, sulla base di quanto previsto nel decreto ministeriale n. 987/2016; Visti i decreti ministeriali ed interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale; Tenuto conto dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; Visto il decreto ministeriale n. 439 del 5 giugno 2013, «Accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiori a ordinamento speciale»; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, relativo alla «Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica», come integrato dal decreto ministeriale 8 gennaio 2021, n. 8; Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede che: «All'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l'A.N.V.U.R., la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalita' di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle universita'. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, e' prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati»; Visto il decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 446, relativo alla definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03); Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2021, n. 133, in materia di flessibilita' nella determinazione dei percorsi formativi; Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione 2021-2023 e in particolare: l'art. 2, comma 2, il quale prevede che «con apposito decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'A.N.V.U.R., si provvede alla conferma per il triennio 2021-2023 del modello del costo standard adottato con il decreto 5 agosto 2018 (prot. n. 585), previo adeguamento, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, degli standard di docenza previsti per l'accreditamento, da attuare con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del presente decreto»; l'art. 5, comma 2, il quale prevede che gli indicatori e i target scelti dagli Atenei nell'ambito della propria programmazione strategica «sono altresi' considerati ai fini dell'accreditamento periodico della sede secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del presente decreto»; l'art. 8, comma 2, lettera a, il quale prevede che «con apposito decreto, su proposta dell'A.N.V.U.R., sono definiti, a decorrere dall'a.a. 2022/2023, i criteri, le modalita' e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico, tenuto conto delle linee di indirizzo riportate nell'allegato 4 e degli indicatori riportati nell'allegato 2 del presente decreto di sedi e corsi di studio presso le Universita', in sostituzione del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), e successive modificazioni»; l'allegato 4, punto A, il quale prevede, in relazione alle modalita' di erogazione dei corsi di studio, che, con il decreto di cui all'art. 8, comma 2, sono individuate, sentito il C.U.N., le classi «che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attivita' pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea», le quali possono essere istituite esclusivamente secondo con modalita' convenzionale o mista; l'allegato 4 ultimo capoverso, il quale prevede che «Tenuto conto degli standard e linee guida europei per l'assicurazione della qualita' nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG), degli esiti del primo ciclo di accreditamento periodico delle sedi previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, degli indirizzi contenuti nel presente decreto e di quanto definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 2, sono riviste, in previsione del nuovo ciclo di accreditamento periodico a decorrere dal 2022, le procedure di verifica esterna al fine di proporre un modello semplificato di valutazione con il quale condurre le successive viste di accreditamento»; Considerato che per i corsi di studio delle professioni sanitarie, nella perdurante situazione di emergenza sanitaria, e per quelli, attualmente in fase di primo avvio, ad orientamento professionale di cui al decreto ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020, e' necessario assicurare lo sviluppo e la flessibilita' di tali percorsi che possono prevedere l'apporto anche maggioritario di apposite figure specialistiche esterne ai ruoli universitari; Visto il decreto ministeriale n. 1015 del 4 agosto 2021, con il quale e' stato confermato il modello del costo standard definito con il decreto ministeriale n. 585/2018, fatta eccezione per i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie ed i corsi di studio ad orientamento professionale; Tenuto conto dei criteri e degli indicatori proposti dall'A.N.V.U.R. ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 19/2012 con delibera n. 166 del 29 luglio 2021; Ritenuto di recepire la proposta dell'A.N.V.U.R. con riferimento agli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale nei limiti dei parametri stabiliti col decreto ministeriale n. 987/2016; Ritenuto che, al fine di tenere conto dell'utilizzo delle competenze esterne al sistema universitario, sia opportuno considerare tra i docenti di riferimento anche una quota di docenti a contratto, fermo restando, per le Universita' statali, che occorre assicurare la coerenza tra gli standard di docenza di cui al presente decreto con gli indici di costo utilizzati per la definizione del modello del costo standard di cui al citato decreto ministeriale n. 1015/2021 ai fini dell'assegnazione del fondo di finanziamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; Ritenuto di individuare con successivo decreto le possibili modalita' di erogazione dei corsi di studio per ciascuna classe, secondo le tipologie riportate nell'allegato 4 al decreto ministeriale n. 289/2021; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai fini dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonche' alla valutazione periodica delle Universita', con riferimento alle Universita' statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Universita' telematiche. 2. Definizioni: a. Accreditamento iniziale: si intende l'autorizzazione ad istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione dei docenti e della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilita' economico-finanziaria di cui agli allegati A, B e D. b. Accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti di cui alla lettera a), del possesso di ulteriori requisiti di qualita', di efficienza e di efficacia delle attivita' svolte in relazione agli indicatori di assicurazione della qualita' (AQ) di cui agli allegati C ed E. c. Valutazione periodica: si intende la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla lettera b), l'efficienza, la sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e i risultati conseguiti dalle singole universita' nell'ambito della didattica, della ricerca in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualita' nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG) e tenuto conto degli obiettivi della programmazione triennale del Ministero, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E. d. Sede: si intende l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Universita' collocate nel medesimo comune. La sede decentrata e' quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un comune diverso rispetto al comune in cui e' situata la sede legale dell'Universita'. e. Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico. 3. La concessione, il diniego ovvero la revoca dell'accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell'A.N.V.U.R., fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente decreto, per i quali l'Ateneo e' tenuto alla soppressione del corso senza la necessita' di formale provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.