Art. 10 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Il presente  decreto  sostituisce  il  decreto  ministeriale  n.
6/2019 e successive modificazioni e integrazioni, a  decorrere  dalla
definizione dell'offerta formativa dell'a.a. 2022/2023. 
  2. Per i corsi di studio accreditati entro l'a.a. 2021/2022 che non
rispettano i requisiti minimi di docenza di cui al presente  decreto,
gli Atenei possono sottoscrivere piani di raggiungimento dei predetti
requisiti secondo le modalita'  indicate  dall'art.  4  del  presente
decreto, da conseguire non oltre un  numero  di  anni  corrispondenti
alla durata normale dei corsi incrementato di due. 
  3. Ai  fini  della  definizione  dell'offerta  formativa  dell'a.a.
2022/2023, il termine per la verifica dei requisiti di docenza di cui
all'art. 4, comma 5, e' stabilito nel  decreto  direttoriale  di  cui
all'art. 9, comma 2. 
  4.  Fino  alla  entrata  in  vigore  del  regolamento  adottato  in
attuazione dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  il  termine
di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto per l'accreditamento
iniziale dei corsi di studio resta stabilito al 15 giugno. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 ottobre 2021 
 
                                                   Il Ministro: Messa