Art. 10 Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale n. 6/2019 e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dalla definizione dell'offerta formativa dell'a.a. 2022/2023. 2. Per i corsi di studio accreditati entro l'a.a. 2021/2022 che non rispettano i requisiti minimi di docenza di cui al presente decreto, gli Atenei possono sottoscrivere piani di raggiungimento dei predetti requisiti secondo le modalita' indicate dall'art. 4 del presente decreto, da conseguire non oltre un numero di anni corrispondenti alla durata normale dei corsi incrementato di due. 3. Ai fini della definizione dell'offerta formativa dell'a.a. 2022/2023, il termine per la verifica dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 5, e' stabilito nel decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 2. 4. Fino alla entrata in vigore del regolamento adottato in attuazione dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio resta stabilito al 15 giugno. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 ottobre 2021 Il Ministro: Messa