Art. 2 Accreditamento iniziale delle sedi 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, e dall'allegato 4, punto C, del decreto ministeriale n. 289/2021 relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione 2021-2023, non si da' luogo all'accreditamento di nuove sedi universitarie se non: a. a seguito di processi di fusione tra Atenei gia' accreditati. In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della legge n. 240/2010; b. in correlazione all'istituzione di una nuova sede decentrata da parte di Atenei gia' accreditati. La relativa proposta da parte dell'Ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accreditare nella nuova sede. L'accreditamento delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l'accreditamento dei relativi corsi di cui all'allegato A e C, nonche' il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall'allegato B. Il mancato accreditamento iniziale di uno o piu' dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l'accreditamento della stessa.