Art. 2 
 
                 Accreditamento iniziale delle sedi 
 
  1.  In  relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  8,  comma  1,  e
dall'allegato 4,  punto  C,  del  decreto  ministeriale  n.  289/2021
relativo  alle  linee  generali  d'indirizzo   della   programmazione
2021-2023,  non  si  da'  luogo  all'accreditamento  di  nuove   sedi
universitarie se non: 
    a. a seguito di processi di fusione tra Atenei gia'  accreditati.
In tal caso si provvede ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  3,
della legge n. 240/2010; 
    b. in correlazione all'istituzione di una nuova  sede  decentrata
da parte di Atenei gia' accreditati. La relativa  proposta  da  parte
dell'Ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei  corsi
da  accreditare  nella  nuova  sede.  L'accreditamento   delle   sedi
decentrate richiede il possesso dei  requisiti  per  l'accreditamento
dei relativi corsi di cui all'allegato A e  C,  nonche'  il  possesso
degli  specifici  requisiti  della  sede  secondo   quanto   previsto
dall'allegato B. Il mancato accreditamento iniziale di uno o piu' dei
corsi previsti nella nuova sede non preclude  l'accreditamento  della
stessa.