Art. 3 Accreditamento periodico delle sedi 1. L'accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale di cui all'allegato B e quelli previsti come risultato dei processi di assicurazione della qualita' (AQ) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'A.N.V.U.R. sulla base dell'esito delle visite in loco delle commissioni di esperti della valutazione (CEV) tenuto altresi' conto di quanto di seguito indicato: a. analisi dei dati della relazione annuale dei nuclei di valutazione interna (di seguito NUV) e delle risultanze dell'attivita' di monitoraggio e di controllo della qualita' delle attivita' dell'Ateneo; b. valutazione delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali relative ai corsi di studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi rapporti di riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali della ricerca e della terza missione/impatto sociale dei dipartimenti (di seguito SUA-RD/TM); c. indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all'art. 6 del presente decreto e risultati conseguiti in relazione agli obiettivi della programmazione triennale ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. 2. La durata dell'accreditamento periodico della sede di cui al comma 1 puo' essere ridotta in relazione alle criticita' emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'art. 5. 3. L'accreditamento periodico proposto dall'A.N. V.U.R. e' graduato tenendo conto sia dei processi di assicurazione della qualita' sia dei risultati, secondo quanto previsto dagli allegati C ed E come descritto nella tabella seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 4. L'accreditamento periodico della sede comporta l'accreditamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi. 5. In caso di offerta formativa che preveda piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 3, per una quota superiore a un quarto dei corsi di studio, il giudizio per la sede e' di «accreditamento condizionato».