Art. 3 
 
                 Accreditamento periodico delle sedi 
 
  1.  L'accreditamento  periodico  delle  sedi  ha   durata   massima
quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti
per l'accreditamento iniziale di cui all'allegato B e quelli previsti
come risultato dei processi di assicurazione della qualita'  (AQ)  di
cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'A.N.V.U.R.
sulla base dell'esito delle  visite  in  loco  delle  commissioni  di
esperti della valutazione (CEV) tenuto altresi' conto  di  quanto  di
seguito indicato: 
    a. analisi  dei  dati  della  relazione  annuale  dei  nuclei  di
valutazione   interna   (di   seguito   NUV)   e   delle   risultanze
dell'attivita' di monitoraggio e di controllo  della  qualita'  delle
attivita' dell'Ateneo; 
    b. valutazione delle informazioni contenute nelle  schede  uniche
annuali relative ai corsi di studio (di seguito  SUA-CDS),  anche  in
relazione ai rispettivi rapporti  di  riesame,  e  della  valutazione
delle  informazioni  contenute  nelle  schede  uniche  annuali  della
ricerca e della terza missione/impatto sociale dei  dipartimenti  (di
seguito SUA-RD/TM); 
    c. indicatori  previsti  per  la  valutazione  periodica  di  cui
all'art. 6 del presente decreto e risultati conseguiti  in  relazione
agli obiettivi della  programmazione  triennale  ai  sensi  dell'art.
1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge
31 marzo 2005, n. 43. 
  2. La durata dell'accreditamento periodico della  sede  di  cui  al
comma 1 puo' essere  ridotta  in  relazione  alle  criticita'  emerse
nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'art. 5. 
  3. L'accreditamento periodico proposto dall'A.N. V.U.R. e' graduato
tenendo conto sia dei processi di assicurazione  della  qualita'  sia
dei risultati, secondo quanto previsto dagli allegati  C  ed  E  come
descritto nella tabella seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. L'accreditamento periodico della sede comporta  l'accreditamento
periodico di tutti i suoi corsi di  studio  e  delle  eventuali  sedi
decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente,  che  sono
soppressi. 
  5. In caso di offerta formativa che preveda piani di raggiungimento
dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 3,  per  una  quota
superiore a un quarto dei corsi di studio, il giudizio per la sede e'
di «accreditamento condizionato».