Art. 4 
 
               Accreditamento iniziale corsi di studio 
 
  1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel  rispetto  di  quanto
previsto  dalle  linee  generali  d'indirizzo  della   programmazione
triennale delle Universita' previo accreditamento iniziale di  durata
massima triennale, disposto non oltre il 15 aprile antecedente l'anno
accademico di attivazione, a seguito di: 
    parere positivo del C.U.N. sull'ordinamento didattico; 
    verifica da parte di A.N.V.U.R. del possesso dei requisiti di cui
all'allegato A (ovvero, della coerenza, adeguatezza e  sostenibilita'
del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo  comma
3 e all'allegato C (ambito D)). 
  2. Nell'allegato D sono riportate le aree disciplinari di afferenza
delle classi dei corsi di  studio  con  le  relative  numerosita'  di
riferimento ai fini della definizione  degli  standard  minimi  della
docenza. 
  3. L'accreditamento di nuovi corsi di studio puo'  essere  concesso
anche a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza
secondo quanto previsto dall'allegato A e che si  completi  entro  la
durata normale del  corso  assicurando  una  presa  di  servizio  dei
docenti di riferimento in stretta relazione  al  numero  di  anni  di
corso da attivare secondo  quanto  riportato  nell'allegato  A;  tale
piano deve essere  approvato  dagli  organi  di  governo  e  valutato
positivamente dal NUV. In questo caso, o  anche  qualora  siano  gia'
presenti piani di raggiungimento per  corsi  accreditati  negli  anni
precedenti, l'accreditamento e  l'istituzione  di  nuovi  corsi  puo'
essere proposto nel limite  massimo  del  2  per  cento  dell'offerta
formativa gia' accreditata e in regola con i  requisiti  di  docenza,
nonche', per le Universita' statali,  a  condizione  che  abbiano  un
indicatore di sostenibilita' economico finanziaria (ISEF) maggiore di
1, come di seguito riportato: 
 
                =====================================
                |Corsi attivi |Corsi attivabili a.a.|
                |   a.a. x    |   (x+1) (max 2%)    |
                +=============+=====================+
                |   1 - 50    |         +1          |
                +-------------+---------------------+
                |  51 - 100   |         +2          |
                +-------------+---------------------+
                | 101 - 150   |         +3          |
                +-------------+---------------------+
                | 151 - 200   |         +4          |
                +-------------+---------------------+
                | Oltre 200   |         +5          |
                +-------------+---------------------+
 
  Non si puo' in ogni caso  disporre  l'accreditamento  di  ulteriori
corsi di studio in caso di sussistenza di piani di raggiungimento per
oltre un quarto dei corsi di studio accreditati o in caso di giudizio
di accreditamento periodico condizionato dell'Ateneo. 
  4. I corsi di studio di  nuova  istituzione  e  accreditati  devono
essere attivati non oltre l'anno accademico successivo  a  quello  di
riferimento del  decreto  ministeriale  di  accreditamento,  pena  la
decadenza automatica dello stesso. E' altresi' prevista la  decadenza
automatica dell'accreditamento, in  caso  di  successiva  sospensione
dell'attivazione del corso per due anni consecutivi. 
  5. Per gli anni successivi a quelli  dell'accreditamento  iniziale,
l'attivazione  dei  corsi  di  studio  accreditati   e'   subordinata
unicamente alla verifica, entro il 30 novembre dell'a.a.  antecedente
a quello di attivazione, del possesso dei requisiti della docenza  di
riferimento richiesti nell'anno accademico in corso di svolgimento  o
del rispetto dell'eventuale piano di raggiungimento dei requisiti  di
docenza. I dati necessari per la verifica  devono  essere  aggiornati
dalle Universita'. Il Ministero e l'A.N.V.U.R. svolgono, in qualsiasi
momento, una complessiva azione di  monitoraggio  e  valutazione  dei
suddetti dati. 
  6. L'accreditamento si intende  confermato  qualora  l'esito  della
verifica di cui  al  comma  5,  ivi  compreso  quello  dei  piani  di
raggiungimento,   sia   positivo   e   in   caso   contrario   decade
automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla
banca dati dell'offerta formativa.  Qualora  l'esito  negativo  della
verifica  sia  determinato  da  una   insufficienza   della   docenza
necessaria in relazione al superamento delle numerosita'  massime  di
studenti indicate nell'allegato D, l'accreditamento del  corso  e  la
possibilita'  di  attivare  lo  stesso  in  difetto   della   docenza
necessaria permangono per un massimo di un anno accademico, senza  la
necessita' di sottoscrivere i piani di raggiungimento di cui al comma
3 e incorrere nelle conseguenze ivi indicate, al fine  di  consentire
l'adozione e l'attuazione di altre misure idonee al superamento delle
carenze di docenza. 
  7. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate
con  provvedimento  direttoriale  sentito  il  C.U.N..  In  caso   di
modifiche dell'ordinamento ritenute sostanziali, ovvero  che  possano
incidere sui  presupposti  dell'accreditamento  iniziale  del  corso,
sentito  il  C.U.N.,  il  Ministero   puo'   trasmettere   il   corso
all'A.N.V.U.R. per l'acquisizione del relativo parere.