Art. 4 Accreditamento iniziale corsi di studio 1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Universita' previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 aprile antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di: parere positivo del C.U.N. sull'ordinamento didattico; verifica da parte di A.N.V.U.R. del possesso dei requisiti di cui all'allegato A (ovvero, della coerenza, adeguatezza e sostenibilita' del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo comma 3 e all'allegato C (ambito D)). 2. Nell'allegato D sono riportate le aree disciplinari di afferenza delle classi dei corsi di studio con le relative numerosita' di riferimento ai fini della definizione degli standard minimi della docenza. 3. L'accreditamento di nuovi corsi di studio puo' essere concesso anche a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza secondo quanto previsto dall'allegato A e che si completi entro la durata normale del corso assicurando una presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare secondo quanto riportato nell'allegato A; tale piano deve essere approvato dagli organi di governo e valutato positivamente dal NUV. In questo caso, o anche qualora siano gia' presenti piani di raggiungimento per corsi accreditati negli anni precedenti, l'accreditamento e l'istituzione di nuovi corsi puo' essere proposto nel limite massimo del 2 per cento dell'offerta formativa gia' accreditata e in regola con i requisiti di docenza, nonche', per le Universita' statali, a condizione che abbiano un indicatore di sostenibilita' economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato: ===================================== |Corsi attivi |Corsi attivabili a.a.| | a.a. x | (x+1) (max 2%) | +=============+=====================+ | 1 - 50 | +1 | +-------------+---------------------+ | 51 - 100 | +2 | +-------------+---------------------+ | 101 - 150 | +3 | +-------------+---------------------+ | 151 - 200 | +4 | +-------------+---------------------+ | Oltre 200 | +5 | +-------------+---------------------+ Non si puo' in ogni caso disporre l'accreditamento di ulteriori corsi di studio in caso di sussistenza di piani di raggiungimento per oltre un quarto dei corsi di studio accreditati o in caso di giudizio di accreditamento periodico condizionato dell'Ateneo. 4. I corsi di studio di nuova istituzione e accreditati devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del decreto ministeriale di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresi' prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi. 5. Per gli anni successivi a quelli dell'accreditamento iniziale, l'attivazione dei corsi di studio accreditati e' subordinata unicamente alla verifica, entro il 30 novembre dell'a.a. antecedente a quello di attivazione, del possesso dei requisiti della docenza di riferimento richiesti nell'anno accademico in corso di svolgimento o del rispetto dell'eventuale piano di raggiungimento dei requisiti di docenza. I dati necessari per la verifica devono essere aggiornati dalle Universita'. Il Ministero e l'A.N.V.U.R. svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati. 6. L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 5, ivi compreso quello dei piani di raggiungimento, sia positivo e in caso contrario decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosita' massime di studenti indicate nell'allegato D, l'accreditamento del corso e la possibilita' di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un massimo di un anno accademico, senza la necessita' di sottoscrivere i piani di raggiungimento di cui al comma 3 e incorrere nelle conseguenze ivi indicate, al fine di consentire l'adozione e l'attuazione di altre misure idonee al superamento delle carenze di docenza. 7. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il C.U.N.. In caso di modifiche dell'ordinamento ritenute sostanziali, ovvero che possano incidere sui presupposti dell'accreditamento iniziale del corso, sentito il C.U.N., il Ministero puo' trasmettere il corso all'A.N.V.U.R. per l'acquisizione del relativo parere.