Art. 5 Accreditamento periodico dei corsi di studio 1. L'accreditamento periodico dei corsi di studio della stessa Universita' viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli di cui all'allegato C, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all'allegato E. La verifica di tali requisiti viene effettuata da parte dell'A.N.V.U.R., anche sulla base dell'attivita' di monitoraggio e valutazione dei NUV. 2. Tutti i corsi di studio attivi delle Universita' che hanno ottenuto l'accreditamento periodico, sono sottoposti con periodicita' almeno triennale a valutazione da parte dell'A.N.V.U.R. L'accreditamento periodico dei corsi di studio di nuova istituzione viene allineato all'accreditamento periodico dei restanti corsi di studio dell'Ateneo. L'accreditamento periodico dei corsi puo' essere anticipato in caso di criticita' riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero. 3. In caso di esito positivo della valutazione da parte dell'A.N.V.U.R., la durata dell'accreditamento periodico dei corsi e' automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accreditamento periodico della sede. In caso di criticita' riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'A.N.V.U.R. dispone una valutazione approfondita del corso: in caso di esito positivo, la durata dell'accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accreditamento della sede; in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro. 4. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi attivi in una sede dimostri rilevanti criticita' per una parte rilevante degli stessi, il Ministero, sentita l'A.N.V.U.R., puo' altresi' richiedere l'anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.