Art. 5 
 
            Accreditamento periodico dei corsi di studio 
 
  1. L'accreditamento periodico dei  corsi  di  studio  della  stessa
Universita' viene concesso ai corsi che soddisfano  i  requisiti  per
l'accreditamento iniziale e quelli  di  cui  all'allegato  C,  tenuto
conto degli indicatori di valutazione periodica di  cui  all'allegato
E.  La  verifica  di  tali  requisiti  viene  effettuata   da   parte
dell'A.N.V.U.R., anche sulla base dell'attivita'  di  monitoraggio  e
valutazione dei NUV. 
  2. Tutti i corsi di  studio  attivi  delle  Universita'  che  hanno
ottenuto l'accreditamento periodico, sono sottoposti con periodicita'
almeno   triennale   a   valutazione   da    parte    dell'A.N.V.U.R.
L'accreditamento periodico dei corsi di studio di  nuova  istituzione
viene allineato all'accreditamento periodico dei  restanti  corsi  di
studio dell'Ateneo. L'accreditamento periodico dei corsi puo'  essere
anticipato in caso di criticita' riscontrate, anche  su  segnalazione
dei NUV o del Ministero. 
  3.  In  caso  di  esito  positivo  della   valutazione   da   parte
dell'A.N.V.U.R., la durata dell'accreditamento periodico dei corsi e'
automaticamente   prorogata   fino   al    termine    della    durata
dell'accreditamento periodico  della  sede.  In  caso  di  criticita'
riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'A.N.V.U.R. dispone una
valutazione approfondita del corso: 
    in caso di esito positivo, la  durata  dell'accreditamento  viene
automaticamente prorogata fino al termine  dell'accreditamento  della
sede; 
    in   caso   di   esito   negativo   si   provvede   alla   revoca
dell'accreditamento  e  alla  soppressione  del  corso  con  apposito
decreto del Ministro. 
  4. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi attivi in  una  sede
dimostri rilevanti criticita' per una parte rilevante  degli  stessi,
il  Ministero,  sentita  l'A.N.V.U.R.,   puo'   altresi'   richiedere
l'anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.