Art. 6 
 
                        Valutazione periodica 
 
  1.   La   verifica   dell'efficienza   e    della    sostenibilita'
economico-finanziaria  delle  attivita'  e  i  risultati   conseguiti
vengono valutati sulla base degli indicatori di cui  all'allegato  E,
in coerenza con gli standard e le  linee  guida  per  l'assicurazione
della qualita' nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG) e
tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalle  vigenti  linee   generali
d'indirizzo della programmazione triennale delle Universita'. 
  2. I risultati della valutazione periodica degli  Atenei  da  parte
dell'A.N.V.U.R., sulla base degli indicatori di cui  all'allegato  E,
sono utilizzati ai fini dell'accreditamento periodico  delle  sedi  e
dei corsi di cui agli art. 3 e 5 del presente decreto.