Art. 6 Valutazione periodica 1. La verifica dell'efficienza e della sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e i risultati conseguiti vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualita' nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG) e tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Universita'. 2. I risultati della valutazione periodica degli Atenei da parte dell'A.N.V.U.R., sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, sono utilizzati ai fini dell'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di cui agli art. 3 e 5 del presente decreto.