Art. 7 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente decreto, i NUV: 
    a. esprimono un parere vincolante  all'Ateneo  sul  possesso  dei
requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini  dell'istituzione  di
nuovi corsi di studio (rif. art. 8, comma 4, decreto  legislativo  n.
19/2012), nonche'  sulla  coerenza  e  sostenibilita'  dei  piani  di
raggiungimento di cui all'art. 4; 
    b. verificano il corretto  funzionamento  del  sistema  di  AQ  e
forniscono supporto all'A.N.V.U.R. e al  Ministero  nel  monitoraggio
del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei
corsi e delle sedi (rif. art. 9, commi 2, 3 e 7, decreto  legislativo
n. 19/2012); 
    c. forniscono supporto  agli  organi  di  governo  dell'Ateneo  e
all'A.N.V.U.R. nel monitoraggio  dei  risultati  conseguiti  rispetto
agli indicatori per la valutazione periodica (rif. art. 12, comma  1,
decreto legislativo n. 19/2012), nonche' all'Ateneo nell'elaborazione
di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli  obiettivi  della
propria programmazione strategica (rif. art.  12,  comma  4,  decreto
legislativo n. 19/2012); 
    d. riferiscono nella relazione annuale di cui all'art.  1,  comma
2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sugli esiti  delle  attivita'
di cui ai precedenti punti b e c. (rif. art.  12,  comma  2,  decreto
legislativo n. 19/2012).