Art. 7 Nucleo di valutazione 1. Per le finalita' di cui al presente decreto, i NUV: a. esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 19/2012), nonche' sulla coerenza e sostenibilita' dei piani di raggiungimento di cui all'art. 4; b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'A.N.V.U.R. e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. art. 9, commi 2, 3 e 7, decreto legislativo n. 19/2012); c. forniscono supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'A.N.V.U.R. nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. art. 12, comma 1, decreto legislativo n. 19/2012), nonche' all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 19/2012); d. riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sugli esiti delle attivita' di cui ai precedenti punti b e c. (rif. art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 19/2012).