Art. 8 Flessibilita' dell'offerta formativa e corsi di laurea ad orientamento professionale 1. In relazione a quanto previsto dall'allegato 4, punto B, del decreto ministeriale n. 289/2021, e' data la possibilita' di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attivita' di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti delle classi di laurea e laurea magistrale nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato: a. il numero massimo di corsi di studio accreditabili complessivamente per ciascun Ateneo non puo' essere superiore al 20 per cento dell'offerta formativa gia' accreditata; b. sono esclusi: i. le lauree: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie; ii. le lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85-bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia industriale; iii. i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e la LMG/01 Giurisprudenza. c. gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che: i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un settore scientifico-disciplinare tra quelli previsti dalle tabelle della classe; ii. ai settori scientifico-disciplinari presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50 per cento del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attivita' formative indispensabili. 2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo puo' proporre al massimo un corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale nelle classi di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 per anno accademico, in aggiunta al limite del 2 per cento di cui all'art. 4, comma 3, esclusivamente con modalita' di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri: a. il progetto formativo e' sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non piu' di 60 CFU in attivita' di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attivita' di base e caratterizzanti. b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di cento studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo; c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un triennio dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari al 60 per cento. Il rispetto di tale soglia e' condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del corso stesso. La suddetta percentuale si applica fino alla conclusione del ciclo iniziato nell'a.a. 2020/21. Successivamente, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80 per cento. 3. I corsi di laurea ad orientamento professionale di cui al decreto ministeriale n. 446/2020 possono essere istituiti in aggiunta al limite del 2 per cento di cui all'art. 4, comma 3. I corsi sperimentali gia' attivati aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale sono trasformati e disattivati entro l'a.a. 2022/23.