Art. 8 
 
Flessibilita'  dell'offerta  formativa   e   corsi   di   laurea   ad
                     orientamento professionale 
 
  1. In relazione a quanto previsto dall'allegato  4,  punto  B,  del
decreto  ministeriale  n.  289/2021,  e'  data  la  possibilita'   di
accreditare nuovi  corsi  di  studio  che  utilizzano,  negli  ambiti
disciplinari relativi  alle  attivita'  di  base  e  caratterizzanti,
ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti
dalle tabelle allegate ai decreti delle classi  di  laurea  e  laurea
magistrale nel rispetto  degli  obiettivi  formativi  della  relativa
classe e di quanto appresso indicato: 
    a.  il  numero  massimo  di   corsi   di   studio   accreditabili
complessivamente per ciascun Ateneo non puo' essere superiore  al  20
per cento dell'offerta formativa gia' accreditata; 
    b. sono esclusi: 
      i. le lauree: L-17 Scienze  dell'architettura,  L/DS  Difesa  e
sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3  e  SNT/4  relative  alle  professioni
sanitarie; 
      ii. le lauree  magistrali  a  numero  programmato  nazionale  o
locale    obbligatorio:    LM-4     Architettura     e     ingegneria
edile-architettura,  LM-41  Medicina  e  chirurgia,  LM-42   Medicina
veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85-bis Scienze
della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e sicurezza,
LM/13 Farmacia e Farmacia industriale; 
      iii. i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma  3,
dei DD.MM. 16 marzo 2007 e la LMG/01 Giurisprudenza. 
    c. gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in
sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della  relativa  classe
fermo restando che: 
      i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato  almeno
un settore scientifico-disciplinare tra quelli previsti dalle tabelle
della classe; 
      ii. ai settori scientifico-disciplinari presenti nelle  tabelle
della classe devono essere attribuiti almeno  il  50  per  cento  del
numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attivita'  formative
indispensabili. 
  2.  Al  fine  di  facilitare  l'istituzione  di  corsi  di   studio
direttamente riconducibili alle  esigenze  del  mercato  del  lavoro,
nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo puo' proporre
al  massimo  un  corso  di  laurea   sperimentale   ad   orientamento
professionale nelle classi di cui al decreto  ministeriale  16  marzo
2007 per anno accademico, in aggiunta al limite del 2  per  cento  di
cui all'art. 4, comma 3, esclusivamente con modalita'  di  erogazione
convenzionale, caratterizzato da un percorso  formativo  teorico,  di
laboratorio e applicato in stretta collaborazione con  il  mondo  del
lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a. il progetto formativo e' sviluppato mediante  convenzioni  con
imprese qualificate, ovvero  loro  associazioni,  collegi,  o  ordini
professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e  non
piu' di 60 CFU in  attivita'  di  tirocinio  curriculare,  anche  con
riferimento ad attivita' di base e caratterizzanti. 
    b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi  a
livello locale ai sensi dell'art. 2 della legge  2  agosto  1999,  n.
264, entro il limite massimo di cento studenti e la  presenza  di  un
adeguato  numero  di  tutor  delle  aziende  coinvolte  nel  processo
formativo; 
    c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore
di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un
triennio dal conseguimento del titolo di studio  deve  essere  almeno
pari al 60 per cento.  Il  rispetto  di  tale  soglia  e'  condizione
necessaria al fine dell'accreditamento periodico del corso stesso. La
suddetta percentuale si  applica  fino  alla  conclusione  del  ciclo
iniziato  nell'a.a.   2020/21.   Successivamente,   l'indicatore   di
valutazione periodica relativo agli sbocchi  occupazionali  entro  un
anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere  almeno  pari
all'80 per cento. 
  3. I corsi di  laurea  ad  orientamento  professionale  di  cui  al
decreto ministeriale n. 446/2020 possono essere istituiti in aggiunta
al limite del 2 per cento  di  cui  all'art.  4,  comma  3.  I  corsi
sperimentali gia' attivati aventi contenuti e  sbocchi  occupazionali
analoghi a quelli delle nuove  classi  a  orientamento  professionale
sono trasformati e disattivati entro l'a.a. 2022/23.