Art. 9 Banche dati di riferimento 1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilita' con le altre banche dati ministeriali contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonche' alla definizione annuale dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio). 2. I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti, nel rispetto dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2010, sentita l'A.N.V.U.R., con apposito decreto direttoriale. 3. Con il decreto direttoriale di cui al comma 2 sono altresi' individuate le tipologie dei corsi di studio a carattere internazionale.