Art. 9 
 
                     Banche dati di riferimento 
 
  1.   Le   schede   SUA-CdS   e   SUA-RD,   anche   attraverso    la
interoperabilita' con le altre banche  dati  ministeriali  contengono
gli elementi informativi necessari  al  sistema  di  autovalutazione,
valutazione periodica  e  accreditamento,  nonche'  alla  definizione
annuale dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di
attivazione dei corsi di studio). 
  2. I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle
banche dati di cui al presente articolo sono definiti,  nel  rispetto
dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
76/2010, sentita l'A.N.V.U.R., con apposito decreto direttoriale. 
  3. Con il decreto direttoriale di cui  al  comma  2  sono  altresi'
individuate  le  tipologie  dei   corsi   di   studio   a   carattere
internazionale.