Art. 10 Modalita' tecniche e amministrative delle operazioni di controllo dei veicoli e dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli. 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, per le categorie di veicoli rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, il controllo tecnico deve riguardare almeno le aree di cui all'allegato I, punto 2, al citato decreto n. 214 del 2017. 2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto n. 214 del 2017, per ogni area di cui al comma 1, il controllo tecnico e' effettuato sugli elementi di cui all'allegato I, punto 3, al medesimo decreto. 3. L'attestato relativo alla precedente revisione effettuata ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 e' rilasciato sotto forma di etichetta autoadesiva secondo quanto previsto dall'art. 2, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 211 del 2018 e relativo allegato 2. L'etichetta di cui al precedente periodo e' riportata sulla carta di circolazione e indica il chilometraggio complessivo percorso dal veicolo e la data in cui eseguire il controllo successivo. 4. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 del citato decreto n. 214 del 2017.