Art. 11 
 
Registro dei centri  di  controllo  autorizzati  alla  revisione  sui
  veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada. 
 
  1.  Presso  il  Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile   del
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e'
istituito  il  registro  generale  degli  operatori  abilitati   alla
revisione sui veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del  codice  della
strada. Il medesimo Dipartimento cura la tenuta e l'aggiornamento del
registro. 
  2. L'iscrizione di un centro di  controllo  nel  registro  consegue
all'accoglimento  dell'istanza  di  autorizzazione  da  parte   della
provincia territorialmente competente. 
  3. In caso di revoca dell'autorizzazione, la  provincia  competente
comunica  al   Dipartimento   per   la   mobilita'   sostenibile   il
provvedimento di revoca ai fini dell'annotazione nel registro.