Art. 11 Registro dei centri di controllo autorizzati alla revisione sui veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada. 1. Presso il Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito il registro generale degli operatori abilitati alla revisione sui veicoli di cui all'art. 80, comma 8, del codice della strada. Il medesimo Dipartimento cura la tenuta e l'aggiornamento del registro. 2. L'iscrizione di un centro di controllo nel registro consegue all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione da parte della provincia territorialmente competente. 3. In caso di revoca dell'autorizzazione, la provincia competente comunica al Dipartimento per la mobilita' sostenibile il provvedimento di revoca ai fini dell'annotazione nel registro.