Art. 12
Organismo di supervisione
1. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, l'attivita' di
controllo, monitoraggio e verifica di matrice tecnica degli operatori
autorizzati e' effettuata dall'organismo di supervisione
territorialmente competente, nel rispetto delle previsioni di cui
all'art. 14 del citato decreto n. 214 del 2017, e all'allegato V al
medesimo decreto.
2. L'autorita' competente, con decreto del Capo Dipartimento da
adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
definisce le procedure relative alle modalita' di supervisione dei
centri di controllo e ai requisiti degli organismi di supervisione.