Art. 12 Organismo di supervisione 1. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, l'attivita' di controllo, monitoraggio e verifica di matrice tecnica degli operatori autorizzati e' effettuata dall'organismo di supervisione territorialmente competente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14 del citato decreto n. 214 del 2017, e all'allegato V al medesimo decreto. 2. L'autorita' competente, con decreto del Capo Dipartimento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce le procedure relative alle modalita' di supervisione dei centri di controllo e ai requisiti degli organismi di supervisione.