Art. 12 
 
                      Organismo di supervisione 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  14  del  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, l'attivita' di
controllo, monitoraggio e verifica di matrice tecnica degli operatori
autorizzati   e'   effettuata    dall'organismo    di    supervisione
territorialmente competente, nel rispetto  delle  previsioni  di  cui
all'art. 14 del citato decreto n. 214 del 2017, e all'allegato  V  al
medesimo decreto. 
  2. L'autorita' competente, con decreto  del  Capo  Dipartimento  da
adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
definisce le procedure relative alle modalita'  di  supervisione  dei
centri di controllo e ai requisiti degli organismi di supervisione.