Art. 13 
 
                  Vigilanza sui centri di controllo 
 
  1. Ai sensi dell'art.  104,  comma  1,  lettera  nn),  del  decreto
legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  l'organismo  di  supervisione
territorialmente competente di cui all'art. 12 del presente  decreto,
avvalendosi delle risorse umane disponibili a  legislazione  vigente,
esercita sugli operatori autorizzati  attivita'  di  alta  vigilanza,
monitoraggio e verifica di matrice tecnica, al fine di accertare  che
le attivita' oggetto di  autorizzazione  siano  svolte  nel  rispetto
delle prescrizioni applicabili,  e  nella  ricorrenza  dei  requisiti
previsti dal presente decreto. Resta ferma, ai sensi  dell'art.  105,
comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,
l'attivita' di controllo amministrativo da parte delle province sugli
operatori autorizzati. 
  2. Ai fini del controllo di  cui  al  comma  1,  gli  organismi  di
supervisione possono procedere a  verifica  a  campione  dei  veicoli
sottoposti a revisione presso i centri di controllo privati.