Art. 13
Vigilanza sui centri di controllo
1. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera nn), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'organismo di supervisione
territorialmente competente di cui all'art. 12 del presente decreto,
avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente,
esercita sugli operatori autorizzati attivita' di alta vigilanza,
monitoraggio e verifica di matrice tecnica, al fine di accertare che
le attivita' oggetto di autorizzazione siano svolte nel rispetto
delle prescrizioni applicabili, e nella ricorrenza dei requisiti
previsti dal presente decreto. Resta ferma, ai sensi dell'art. 105,
comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
l'attivita' di controllo amministrativo da parte delle province sugli
operatori autorizzati.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli organismi di
supervisione possono procedere a verifica a campione dei veicoli
sottoposti a revisione presso i centri di controllo privati.