Art. 13 Vigilanza sui centri di controllo 1. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'organismo di supervisione territorialmente competente di cui all'art. 12 del presente decreto, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, esercita sugli operatori autorizzati attivita' di alta vigilanza, monitoraggio e verifica di matrice tecnica, al fine di accertare che le attivita' oggetto di autorizzazione siano svolte nel rispetto delle prescrizioni applicabili, e nella ricorrenza dei requisiti previsti dal presente decreto. Resta ferma, ai sensi dell'art. 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'attivita' di controllo amministrativo da parte delle province sugli operatori autorizzati. 2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli organismi di supervisione possono procedere a verifica a campione dei veicoli sottoposti a revisione presso i centri di controllo privati.