Art. 14 
 
              Revoca e sospensione delle autorizzazioni 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione e' revocata nei seguenti casi: 
    a) perdita dei requisiti di cui agli articoli 6, 7,  8  e  9,  in
capo all'operatore autorizzato; 
    b) carenza delle attrezzature  necessarie  per  l'esecuzione  dei
controlli tecnici; 
    c) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4; 
    d) mancata comunicazione degli eventi che incidono  sul  possesso
dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9; 
    e)  attestazione  non  veritiera  di  stati  o  fatti   prodotti,
imputabile a colpa grave dell'impresa; 
    f) irrogazione, con provvedimento definitivo,  di  un  numero  di
sanzioni, ai sensi dell'art. 80, comma 15, del codice della strada; 
    g)  gravi  difformita'  nella  conduzione  delle   attivita'   di
revisione, rispetto alle disposizioni normative di riferimento,  tali
da compromettere la sicurezza dei veicoli verificati; 
    h) mancato adeguamento ai requisiti di cui all'art.  9  entro  la
data del 1°  gennaio  2023,  in  caso  di  autorizzazione  rilasciata
provvisoriamente ai sensi del regime abilitativo transitorio  di  cui
all'art. 22. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, il procedimento di revoca e' avviato
dalla provincia competente o dall'autorita' competente  nel  rispetto
di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.  In  tali  casi
puo' altresi' essere  adottata,  in  via  cautelare,  la  sospensione
dell'autorizzazione fino a un periodo massimo di sei mesi. 
  3. Gli organismi di  supervisione  comunicano  alle  province  ogni
fatto o atto dagli stessi riscontrato  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni di supervisione ai sensi degli articoli 12 e 13, che possano
rilevare ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al  presente
articolo.