Art. 14 Revoca e sospensione delle autorizzazioni 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione e' revocata nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, in capo all'operatore autorizzato; b) carenza delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei controlli tecnici; c) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4; d) mancata comunicazione degli eventi che incidono sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9; e) attestazione non veritiera di stati o fatti prodotti, imputabile a colpa grave dell'impresa; f) irrogazione, con provvedimento definitivo, di un numero di sanzioni, ai sensi dell'art. 80, comma 15, del codice della strada; g) gravi difformita' nella conduzione delle attivita' di revisione, rispetto alle disposizioni normative di riferimento, tali da compromettere la sicurezza dei veicoli verificati; h) mancato adeguamento ai requisiti di cui all'art. 9 entro la data del 1° gennaio 2023, in caso di autorizzazione rilasciata provvisoriamente ai sensi del regime abilitativo transitorio di cui all'art. 22. 2. Nei casi di cui al comma 1, il procedimento di revoca e' avviato dalla provincia competente o dall'autorita' competente nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In tali casi puo' altresi' essere adottata, in via cautelare, la sospensione dell'autorizzazione fino a un periodo massimo di sei mesi. 3. Gli organismi di supervisione comunicano alle province ogni fatto o atto dagli stessi riscontrato nell'esercizio delle proprie funzioni di supervisione ai sensi degli articoli 12 e 13, che possano rilevare ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.