Art. 14
Revoca e sospensione delle autorizzazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione e' revocata nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, in
capo all'operatore autorizzato;
b) carenza delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei
controlli tecnici;
c) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4;
d) mancata comunicazione degli eventi che incidono sul possesso
dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9;
e) attestazione non veritiera di stati o fatti prodotti,
imputabile a colpa grave dell'impresa;
f) irrogazione, con provvedimento definitivo, di un numero di
sanzioni, ai sensi dell'art. 80, comma 15, del codice della strada;
g) gravi difformita' nella conduzione delle attivita' di
revisione, rispetto alle disposizioni normative di riferimento, tali
da compromettere la sicurezza dei veicoli verificati;
h) mancato adeguamento ai requisiti di cui all'art. 9 entro la
data del 1° gennaio 2023, in caso di autorizzazione rilasciata
provvisoriamente ai sensi del regime abilitativo transitorio di cui
all'art. 22.
2. Nei casi di cui al comma 1, il procedimento di revoca e' avviato
dalla provincia competente o dall'autorita' competente nel rispetto
di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In tali casi
puo' altresi' essere adottata, in via cautelare, la sospensione
dell'autorizzazione fino a un periodo massimo di sei mesi.
3. Gli organismi di supervisione comunicano alle province ogni
fatto o atto dagli stessi riscontrato nell'esercizio delle proprie
funzioni di supervisione ai sensi degli articoli 12 e 13, che possano
rilevare ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente
articolo.