Art. 15
Requisiti dell'ispettore
1. I controlli tecnici eseguiti presso gli operatori autorizzati
sono effettuati da ispettori autorizzati o abilitati.
2. Gli ispettori devono:
a) soddisfare i requisiti minimi di competenza e formazione
previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti n. 214 del 2017 e dal relativo allegato IV, dall'art. 8
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 215
del 2017, nonche' dall'accordo del 17 aprile 2019;
b) aver conseguito i titoli di studio e l'esperienza nelle aree
riguardanti i veicoli stradali, previsti dall'art. 2 del citato
accordo del 17 aprile 2019;
c) possedere i requisiti personali e professionali di cui
all'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada,
salvo quanto previsto dal comma 5;
d) essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi
professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a
euro 500.000,00.
3. Per gli ispettori gia' autorizzati o abilitati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non e' richiesto il possesso
dei requisiti di cui all'allegato IV, punto 1, al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.
4. L'ispettore e' tenuto a presenziare e certificare personalmente
tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e
responsabilita'.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, gli ispettori non
devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto
alle attivita' da esercitarsi.