Art. 15 Requisiti dell'ispettore 1. I controlli tecnici eseguiti presso gli operatori autorizzati sono effettuati da ispettori autorizzati o abilitati. 2. Gli ispettori devono: a) soddisfare i requisiti minimi di competenza e formazione previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 e dal relativo allegato IV, dall'art. 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 215 del 2017, nonche' dall'accordo del 17 aprile 2019; b) aver conseguito i titoli di studio e l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali, previsti dall'art. 2 del citato accordo del 17 aprile 2019; c) possedere i requisiti personali e professionali di cui all'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada, salvo quanto previsto dal comma 5; d) essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00. 3. Per gli ispettori gia' autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' richiesto il possesso dei requisiti di cui all'allegato IV, punto 1, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017. 4. L'ispettore e' tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e responsabilita'. 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, gli ispettori non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attivita' da esercitarsi.