Art. 15 
 
                      Requisiti dell'ispettore 
 
  1. I controlli tecnici eseguiti presso  gli  operatori  autorizzati
sono effettuati da ispettori autorizzati o abilitati. 
  2. Gli ispettori devono: 
    a) soddisfare i  requisiti  minimi  di  competenza  e  formazione
previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti n. 214 del 2017 e dal relativo allegato IV, dall'art. 8
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  215
del 2017, nonche' dall'accordo del 17 aprile 2019; 
    b) aver conseguito i titoli di studio e l'esperienza  nelle  aree
riguardanti i veicoli  stradali,  previsti  dall'art.  2  del  citato
accordo del 17 aprile 2019; 
    c)  possedere  i  requisiti  personali  e  professionali  di  cui
all'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice  della  strada,
salvo quanto previsto dal comma 5; 
    d) essere  dotati  di  copertura  assicurativa  contro  i  rischi
professionali avente massimale per singolo sinistro non  inferiore  a
euro 500.000,00. 
  3. Per gli ispettori gia' autorizzati  o  abilitati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, non e' richiesto il  possesso
dei requisiti di  cui  all'allegato  IV,  punto  1,  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017. 
  4. L'ispettore e' tenuto a presenziare e certificare  personalmente
tutte le fasi delle operazioni  di  revisione  di  sua  competenza  e
responsabilita'. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, gli  ispettori  non
devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi  rispetto
alle attivita' da esercitarsi.